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07/10/2014

 

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 7/10/2014
A cura della Fondazione Studi
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Attività Finanziarie | Fisco | Professionisti |Diritto Commerciale | Diritto Societario | Notariato |Diritto Penale |Lavoro |Professionisti|
Attività Finanziarie | Fisco | Professionisti
 
Incostituzionale la presunzione sui prelievi degli autonomi dai loro conti correnti
È da considerare costituzionalmente illegittima la norma di cui all’articolo 32, comma 1, numero 2, secondo periodo del Dpr 600/1973 – così come modificata dalla Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) – nella parte in cui stabilisce che per i titolari di reddito di lavoro autonomo sono presunzioni di ricavi o compensi, a base di rettifiche ed accertamenti, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei rapporti finanziari intrattenuti con gli intermediari, quando il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili.

Cade, così, la
presunzione legale in materia di indagini finanziarie sui prelevamenti bancari effettuati dai lavoratori autonomi, in particolar modo nella fattispecie dei professionisti, che consente all’Amministrazione finanziaria di poter attribuire al prelievo non giustificato effettuato da questi ultimi sui loro conti correnti la natura di un investimento produttivo, da cui desumere un compenso e, dunque, un reddito non dichiarato.

A stabilire questo importante e attesissimo principio, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 228 del 6 ottobre 2014.
Presunzione incostituzionale
Secondo i giudici costituzionali, infatti, la presunzione in materia di indagini finanziarie, che era stata estesa ai lavoratori autonomi appunto dieci anni fa, è da considerare lesiva del principio di ragionevolezza e di capacità contributiva. Pertanto, è da considerare incostituzionale dal momento che è stata appunto estesa, in modo del tutto irragionevole ai titolari di reddito di lavoro autonomo, la presunzione “costi-ricavi” che è propria del reddito d’impresa.

Per i giudici, infatti, lo svolgimento dell'attività professionale è considerata cosa ben differente da quella dell'attività imprenditoriale, dunque è irragionevole ed arbitrario ipotizzare che i prelevamenti ingiustificati dai conti correnti, nel mondo professionale, siano destinati ad un investimento proprio della attività e che questo sia produttivo di compensi e, di conseguenza, di reddito.
Retroattività della norma
Proprio la profonda differenza tra l’attività di lavoro autonomo e quella d’impresa fa sì che il principio abbia una valenza ben più ampia rispetto alla semplice questione della retroattività della norma.

Nel caso di pronunce sfavorevoli già emesse, il contribuente può impugnarle eccependone la dichiarata incostituzionalità.
Per le liti in corso che scaturiscono dall’applicazione della norma in oggetto, invece, il giudice dovrebbe sollevare la questione ritenendo non provata la pretesa di maggiori compensi. Ma, a questo punto, il contribuente potrebbe opporre la decisione della sentenza n. 228/2014.
Infine, per gli accertamenti non ancora impugnati, se non interviene l'ufficio, si potrebbe richiedere in adesione o autotutela la revisione nella parte in cui si contestano le presunzioni dichiarate incostituzionali.
 
 
 
 
Diritto Commerciale | Diritto Societario | Notariato
 
Notariato, lo scioglimento della società per difficoltà economiche è con delibera
Le difficoltà economiche, per quanto gravi, che comportano il venir meno della continuità aziendale, “non possono in alcun caso essere ritenute di per sé sufficienti, almeno nel sistema attuale, a integrare la causa di scioglimento” - ex art. 2484, 1° comma, n. 2, cod. civ., per le Spa, Srl società in accomandita per azioni, ed ex art. 2272, n. 2, cod. civ., per le società semplici - per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo.

Dunque,
gli amministratori non sono legittimati a iscrivere nel Registro delle imprese una dichiarazione con la quale se ne accerti il perfezionamento.

È quanto emerge, in sintesi, dallo studio
237/2014 del Notariato, redatto il 9 luglio 2014, dal titolo “In tema di impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale e scioglimento della società di capitali”.

La sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, si spiega nel documento, può essere giuridica o materiale (di più: oggettiva, assoluta, irreversibile e definitiva), ma mai economica.

Nel caso delle citate difficoltà economiche che comportano il venir meno della continuità aziendale, in sostanza,
lo scioglimento potrà essere decretato solo per deliberazione dell'assemblea (ex art. 2484, comma 1, n. 6 c.c.).
 
 
Diritto Penale
 
Sequestro per equivalente, individuazione dei beni anche in sede di esecuzione
In materia di responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto legislativo 231/2001, il decreto che dispone il sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato non deve contenere l'indicazione specifica dei beni da sottoporre al vincolo.

E', infatti, possibile che sia la
polizia giudiziaria, in sede di esecuzione del provvedimento, a procedere alla loro individuazione indicando, in questo caso, la somma sino a concorrenza della quale il sequestro deve essere eseguito.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 41435 del 6 ottobre 2014.
La ricerca dei beni potrebbe vanificare l'esigenza cautelare
Come spiegato dalle Sezioni unite – si legge nel testo della decisione – versandosi in materia di misura cautelare reale, non sarebbe possibile pretendere la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto del reato.

Difatti, nel tempo necessario per l'espletamento di questa ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente, “
così vanificando ogni esigenza cautelare”.
 
 
 
Lavoro
 
Le istruzioni INPS per la liquidazione delle pensioni della quinta salvaguardia
L’INPS, con messaggio n. 7450 del 6 ottobre 2014, in riferimento alla quinta salvaguardia (art. 1, comma 194 e ss., Legge 147/2013), comunica che sono state aggiornate le procedure di liquidazione delle pensioni.

L’Istituto specifica che le pensioni liquidate con la
c.d. salvaguardia dei 17.000 non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
Data di scadenza del beneficio
L’art. 1, comma 197 della citata legge, stabilisce le risorse finanziarie destinate al riconoscimento della pensione in applicazione della salvaguardia in argomento per gli anni dal 2014 al 2020.

Pertanto, contestualmente alla liquidazione della pensione viene quantificato l’
onere della salvaguardia.

Il
costo individuale è rappresentato dall’importo mensile lordo della pensione del lavoratore moltiplicato per il numero di mesi di anticipo rispetto alla data di pensionamento con le regole in vigore dal 1° gennaio 2012.
 
 
Jobs act: il Governo può apporre la fiducia
La fiducia ancora non grava sul Jobs act, ma il Governo, se ritiene, è autorizzato dal Consiglio dei ministri ad apporla in Aula al Senato.

Questo perché sul Ddl delega sono stati presentati 669 emendamenti e 42 ordini del giorno: troppo lavoro e troppo tempo per arrivare con un primo via libera al vertice europeo sul lavoro.

E' probabile che la fiducia sia chiesta su un
maxi-emendamento al testo approvato dalla Commissione lavoro.

Maxi-emendamento che accoglierebbe alcune richieste della minoranza Pd - contestualità del varo dei diversi decreti delegati; sfoltimento dei contratti atipici; applicazione circoscritta dei voucher; regole sul demansionamento e sul controllo a distanza – ma non quella sul reintegro nei casi di licenziamento disciplinare dell'
articolo 18, anzi la pietra di scandalo della riforma non è proprio trattata.

Il Governo è, comunque, pronto a tenere conto delle discussioni sul tema nella stesura dei decreti delegati.
 
 
 
 
Il parere dei CdL sull'anticipo del TFR in busta paga
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con parere n. 3 del 6 ottobre 2014, ha spiegato i passaggi tecnici della proposta del Governo di anticipare mensilmente il TFR in busta paga.
Lavoratori interessati
I lavoratori interessati dall’eventuale anticipo del TFR in busta paga dovrebbero essere solo i dipendenti del settore privato e, poiché per le imprese che superano i 49 dipendenti il TFR rimasto in azienda viene destinato al Fondo di Tesoreria Inps, dal quale non è possibile sottrarlo per non incorrere in problemi di gettito, la proposta riguarderebbe solo la metà dei lavoratori privati.
Natura della retribuzione
Il TFR corrisposto al termine del rapporto o anticipato in parte durante il rapporto, gode di un’agevolazione fiscale e previdenziale.

In passato, in caso di Tfr anticipato mensilmente in busta paga dai datori di lavoro, i giudici del lavoro avevano stabilito un cambiamento della natura della retribuzione, che diventava così ordinaria e non speciale.

Conseguentemente, per
conservare l’agevolazione fiscale e contributiva bisogna necessariamente prevedere un’adeguata copertura finanziaria.
Problematiche
Il parere della Fondazione Studi si conclude chiarendo che:

- anticipare ogni mese il TFR in busta paga creerebbe danni al sistema pensionistico;

- poiché il TFR è usato come strumento di autofinanziamento da parte delle piccole imprese, con l’anticipazione mensile si dovrebbe prevedere anche un sistema di compensazione, magari riducendo i costi contributivi;

- l’anticipo del TFR in busta paga non porterà ad aumento delle retribuzioni ma ai lavoratori saranno anticipate indennità future, mettendo a rischio gli equilibri pensionistici e indirizzando i futuri pensionati ad una misera esistenza.
 
 
 
 
In arrivo le certificazioni del diritto a pensione per la c.d. salvaguardia dei 2500
Con precedente messaggio n. 6492/2014, l’INPS aveva comunicato che - nelle more della definizione del monitoraggio volto a individuare i 2500 soggetti che nel 2011 risultavano in congedo straordinario retribuito per assistere i disabili gravi o aver fruito dei permessi ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, beneficiari della quarta salvaguardia - le lettere di certificazione erano state inviate solo ai soggetti che perfezionavano i requisiti anagrafico e contributivo in salvaguardia entro il 31 agosto del 2012, in base al criterio ordinatorio previsto dall’art. 11 bis, comma 2, Legge 124/2013.

Adesso, con messaggio n. 7463 del 6 ottobre 2014, l’Istituto ha comunicato che, a seguito della conclusione delle operazioni di monitoraggio, risultano
salvaguardati i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafico e contributivo in salvaguardia entro il 31 ottobre del 2012.

Le relative comunicazioni di certificazione del diritto a pensione sono in corso di spedizione.
 
 
Professionisti
 
Consulenti del lavoro, il rinnovo del Consiglio il 25 ottobre
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro sono previste per il giorno sabato 25 ottobre.

Scaduti i termini per la presentazione delle liste, l’unica lista presentata è quella del presidente in carica uscente, Marina Calderone.

Per la terza volta consecutiva, dunque, si andrà al voto con una lista unitaria, che vede oltre a diverse conferme, l’ingresso di nuovi nomi.

Si ricorda che le elezioni si terranno presso il Centro Congressi Roma Eventi Piazza di Spagna, via Alibert 5, dalle ore 9,00 alle 15,00, e che nel pomeriggio sarà resa nota la graduatoria degli eletti.
 
 

 
 
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