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02/10/2014

L’EDICOLA  DEI  CONSULENTI DEL LAVORO 2/10/2014
A cura della Fondazione Studi
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Diritto Penale |Fisco |Fisco | Immobili | Professionisti |Lavoro |Lavoro | Professionisti |Tutela e sicurezza|
Diritto Penale
 
Il mancato rilascio del Cud non è penalmente sanzionabile
Nel testo della sentenza n. 40526 del 1° ottobre 2014, la Corte di cassazione si è pronunciata in materia di omesso versamento di ritenute certificate, sottolineando come il relativo reato venga integrato esclusivamente nelle ipotesi in cui il sostituto d'imposta rilasci la certificazionema non provveda a versare le somme trattenute a titolo di ritenuta entro i termini per la presentazione della dichiarazione annuale.

Restano, pertanto,
escluse dall'applicazione della norma tanto l'omessa presentazione della dichiarazione annuale quanto il mancato rilascio della certificazione d'avvenuto versamento, condotte, queste, che erano invece punite sotto la vigenza della Legge n. 516/1982.
 
 
 
Fisco
 
Istruzioni al professionista sul visto di conformità da apporre alle compensazioni orizzontali over 15mila euro
Scaduto il termine di presentazione, per via telematica, delle dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2013, contribuenti e professionisti venuti a conoscenza degli adempimenti legati alla nuova norma solo pochi giorni prima – ci riferiamo all’articolo 1, comma 574, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Stabilità 2014), che ha esteso l’obbligo di apporre il visto di conformità alle “compensazioni orizzontali” dei crediti, di importo superiore a 15.000 euro annui (limite riferito alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione), relativi a imposte sui redditi e addizionali, imposte alla fonte, sostitutive delle imposte sul reddito ed Irap - restano ora in attesa del riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con le risultanze della documentazione (oneri deducibili e detraibili, detrazioni crediti d’imposta, scomputo delle ritenute d’acconto, versamenti).
 
 
Canali telematici dal 13 ottobre per la dichiarazione Imu/Tasi/Enc
In merito al differimento, disposto con decreto del 23 settembre 2014 del ministero Economia/Finanze (in attesa di pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”), dal 30 settembre 2014 al 30 novembre 2014 del termine per la presentazione della dichiarazione «IMU TASI ENC» (enti non commerciali) per gli anni 2012 e 2013, il Mef emette un avviso.

Con comunicato del 1° ottobre 2014
si avverte che i canali Entratel e Fisconline, attraverso i quali va spedita la dichiarazione suddetta, saranno a disposizione “non prima del 13 ottobre 2014”.
 
 
Question time. Lavori aperti sul regime dei "minimi"
Nel question time in Commissione finanze della Camera del 1° ottobre 2014, molteplici sono state le risposte fornite dal vice-ministro all'Economia, Casero.
Project financing
Relativamente al trattamento da riservare ai fini Iva alle somme corrisposte per opere che rientrano nell’ambito del cosiddetto Project financing ( articolo 153, comma 19, Dlgs n. 163/200) è specificato che l’aliquota agevolata del 10% è da riconoscere solo ai contributi erogati dalla stazione appaltante a titolo di contributo per la realizzazione di tali opere. Ne restano, invece, escluse le somme che non risultano correlate alla realizzazione dell’opera, quali, per esempio, quelle connesse alla gestione del servizio.

Dunque, per beneficiare dell’aliquota Iva ridotta è necessario che l’opera rientri tra le fattispecie previste dal numero 127 quinquies della Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972. Stabilito ciò, diventa del tutto irrilevante il momento in cui le somme vengono corrisposte dalla stazione appaltante al concessionario per la realizzazione dell’opera: è indifferente se ciò avviene durante la costruzione della stessa oppure successivamente.
Regime dei minimi
È intenzione del Governo ampliare la platea dei beneficiari del regime dei minimi anche se però il vincolo del limite anagrafico rimane stretto.

Alla domanda sull’utilità di innalzare sia la soglia dei ricavi (da 50mila a 60mila) che quella dei limiti temporali (raddoppiandoli con l’allungamento dell’ambito di applicazione del regime a 10 anni), è stata contrapposta la questione del test di sostenibilità delle casse pubbliche. L’intervento congiunto costerebbe dai 700 mila ai 222 milioni di euro in termini di perdita di gettito.

Tuttavia la volontà di semplificare il regime agevolato è forte e si sta lavorando sul punto.

Con riferimento alla richiesta di eliminazione di qualunque vincolo anagrafico, il viceministro dell’Economia ha, infatti, ribadito che il Governo è al lavoro sul regime dei minimi nell'ambito di quanto stabilito dalla delega fiscale (legge 23/2014), con l'obiettivo di
«ampliare la platea, non certo di ridurla, e di semplificare il sistema».
 
 
 
 
 
Assonime sul visto di conformità per la compensazione orizzontale
Assonime, con la circolare n. 29 del 30 settembre 2014, si sofferma sui chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 28/E/2014, in merito al visto di conformità di cui le imprese devono munirsi nel caso intendano utilizzare in compensazione orizzontale crediti d’imposta in misura superiore a 15.000 euro.

Si ricorda che l’obbligo di apposizione del visto, ai fini della compensazione dei crediti Irpef, Ires e Irap, è stato introdotto dall’articolo 1, comma 574, della Legge n. 147/2013, mentre le relative istruzioni agenziali sono state fornite solo a ridosso del termine di scadenza per la presentazione telematica delle dichiarazioni 2014: ossia quelle relative al periodo d’imposta 2013 per le quali è scattato appunto l’obbligo del visto.
Dichiarazioni integrative
Proprio il ritardo con cui sono stati diffusi i chiarimenti ufficiali non esclude ora la possibilità per molte imprese di produrre una dichiarazione correttiva, in particolare nei casi in cui il credito è realizzato da una società ma utilizzato da un'altra.

Con riferimento alla
cessione delle eccedenze Ires ai sensi dell'articolo 43-ter Dpr n. 602/73, la circolare 28/E/2014 ha precisato che spetta alla consolidante produrre il visto di conformità in caso di cessione delle eccedenze Ires generate dal gruppo di importo superiore a 15mila euro, mentre non è richiesto lo stesso obbligo di attestazione di conformità nel caso siano le società consolidate a trasferire alla consolidante le proprie basi imponibili senza liquidare la relativa imposta.

In assenza di istruzioni, però, alcune società consolidate hanno provveduto ugualmente, tramite professionista abilitato o organo di controllo, a certificare le proprie basi imponibili, mettendo in pratica i controlli richiesti appunto dalla circolare agenziale.

Assonime suggerisce che, in sede di prima applicazione, questi controlli già eseguiti possano soddisfare le esigenze di verifica richieste dalla norma e possano consentire alla consolidante di recepire le attestazioni senza dover replicare i controlli sottostanti.
 
 
 
Fisco | Immobili | Professionisti
 
Aidc, aspetti fiscali del rent to buy
La Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria dell'Aidc - Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili – ha diffuso una massima sull'aspetto tributario del contratto rent to buy, un particolare contratto di locazione-vendita nel mondo immobiliare.

In sintesi, si tratta del t
rasferimento al locatario-acquirente al momento della stipula del pieno godimento dell'immobile, come ne fosse effettivo proprietario, a fronte del pagamento di canoni periodici di locazione, e del posticipo del passaggio di proprietà (vincolante oppure facoltativo del locatario) al momento del pagamento del saldo del prezzo pattuito, ad una data prestabilita, con la detrazione dell'importo della locazione fino a quel momento.

Si rileva che la maggior parte dei contratti prevede la versione non vincolate ma facoltativa del locatario.

Si ricorda, inoltre, che dal punto di vista civilistico è il Decreto Legge 133/2014, Sblocca Italia, che ha introdotto alcune tutele per il locatario acquirente.

La Commissione, nel documento, affronta il problema che si presenta per il fatto che le parti contraenti possono essere soggetti con regimi fiscali diversi.

Viene spiegato che
ai fini Iva, Imposta di Registro e Imposte Dirette:

- se il
contratto è vincolante per ambedue le parti del diritto di proprietà al momento del pagamento integrale del prezzo, produce gli effetti della cessione del bene dal momento della stipula del relativo contratto (è imponibile l'intero corrispettivo della cessione);

- se la clausola di trasferimento della proprietà al momento dell'integrale pagamento del prezzo
non è vincolante per entrambe le parti ma solo per una di esse, gli effetti fiscali del trasferimento del bene si manifestano successivamente alla stipula del contratto, cioè al momento della formale cessione del bene.

In questo secondo caso la questione cambia a seconda che la clausola contrattuale preveda che dal pagamento del corrispettivo stabilito per la vendita del bene siano sottratti i canoni di locazione nel frattempo corrisposti dal locatario-acquirente (si pone il problema della riqualificazione dei canoni di locazione in acconti a valere sul corrispettivo di vendita), oppure che il corrispettivo stabilito per la vendita venga diminuito nel suo ammontare dai canoni di locazione già corrisposti.
 
 
 
Lavoro
 
Contributi dovuti sulla retribuzione del CCNL anche se il contratto aziendale può derogare in pejus
La Cassazione, con sentenza n. 20595 del 30 settembre 2014, ha ricordato che, secondo unanime giurisprudenza, il collegamento normativo dei contributi previdenziali alla retribuzione va inteso nel senso che la base imponibile deve restare insensibile agli eventuali inadempimenti del datore di lavoro all'obbligazione retributiva, dovendo in ogni caso farsi riferimento a tutta la retribuzione dovuta, a prescindere da quella materialmente erogata, e, quindi, a tutta quella che il lavoratore ha diritto di ricevere (ex multis: Cass. n. 8620 del 1999; Cass. n. 1898 del 1997; Cass. n. 5547 del 1993).

Nell'ambito di questa disciplina, l’art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito nella L. n. 389/1989, confermato espressamente dall'ottavo comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, ha stabilito il
limite minimo di retribuzione imponibile ai fini contributivi, prevedendo che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Le legge, chiariscono gli Ermellini, ha, quindi, individuato nei "
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale" la fonte del parametro per determinare l’obbligo contributivo minimo.

Tuttavia, i contratti collettivi possono
derogare "in peius" quelli nazionali, per cui può accadere che la retribuzione corrisposta e spettante in forza di contratto aziendale sia inferiore a quella determinata dal contratto collettivo nazionale.

In tal caso, però, la
retribuzione contributiva non è quella spettante al lavoratore (più sfavorevole), ma quella superiore (e non spettante) prevista dal contratto nazionale.
 
 
Stop alla domanda per i minori titolari di accompagnamento al raggiungimento dei 18 anni
L’INPS, facendo seguito al messaggio n. 6512 dell’8 agosto 2014, e a seguito della conversione del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, con la Legge n.114 dell’11 agosto 2014, ha emanato il messaggio n. 7382 dell’1 ottobre 2014, fornendo indicazioni riguardanti i minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al DM 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down.

Nello specifico, alla luce delle nuove disposizioni, non cessa al raggiungimento della maggiore età, per i minori già titolari di tali prestazioni, il diritto alle seguenti prestazioni:

- pensione di inabilità a favore dei cittadini
maggiorenni totalmente inabili;

- pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni
ciechi assoluti;

- pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni
sordi.

Inoltre, per effetto delle modificazioni apportate in sede di conversione, non è più necessaria la
previa presentazione della domanda in via amministrativa.

Tutti i destinatari delle nuove disposizioni saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente - al raggiungimento del 18° anno di età – il
modelloAP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente.

Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d’ufficio dall'Istituto, con decorrenza dal compimento della maggiore età.
 
 
La negoziazione assistita ed i diritti disponibili dei lavoratori
La negoziazione assistita di cui al D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 sarà obbligatoria per le controversie di lavoro fino a quando la richiesta di pagamento del prestatore di lavoro si mantenga nei cinquantamila euro.

Tuttavia, dato il tenore letterale della norma, diventa importante identificare quali sono i
diritti disponibili e quelli indisponibili dei lavoratori per poter discernere quelli che possono essere oggetto della nuova procedura la cui obbligatorietà, si ricorda, decorrerà trascorsi 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Tra i diritti disponibili dovrebbero rientrare quelli
patrimoniali di origine legale e contrattuale, perché il Ministero del Lavoro ammette già accordi su diritti patrimoniali in sede di conciliazione monocratica ex art. 11, D.Lgs. n. 124/2004, a patto che, ai fini previdenziali, il computo degli oneri contributivi e assicurativi vada operato con riferimento ai minimali di legge, qualora l'importo oggetto di conciliazione sia inferiore ai predetti minimali.
 
 
Al via la sesta salvaguardia
Come la Camera anche il Senato - commissione Lavoro e previdenza sociale - ha approvato il disegno di legge che avvia la sesta salvaguardia, il rimedio per gli esodati nati dalla riforma Fornero. Giacché la sede è deliberante non serve l'esame dell'Aula per il via.

Con la legge viene prolungato, al
6 gennaio 2016, il termine utile per maturare la decorrenza della pensione con i vecchi requisiti ad alcune categorie di lavoratori già interessati dalle salvaguardie precedenti.

Con un saldo aggiuntivo di 8.100 posizioni (anche coloro con contratto di lavoro a tempo determinato il cui incarico si è interrotto tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011), la platea dei salvaguardati sale, dunque, potenzialmente a 170.230. Ora sta agli aventi diritto la facoltà di chiederla, ossia di presentare le domande di accesso alla salvaguardia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in oggetto.
 
 
 
Lavoro | Professionisti
 
Consulenti del lavoro: in arrivo la proroga dell'Uniemens di settembre
Sul sito dell'Ordine dei consulenti del lavoro si legge che è in fase di pubblicazione sul sito Inps la proroga dell'invio dell'Uniemens di settembre alla mezzanotte del 2 ottobre 2014, in quanto si sono verificati persistenti blocchi del sistema informatico dell'Inps.

Pertanto, tutti i flussi trasmessi oggi e domani dovrebbero essere considerati come pervenuti il 30 settembre.

La decisione è stata presa dall'Inps proprio su invito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, constatata l'impossibilita di inviare gli Uniemens in scadenza il 30 settembre.
 
 
Tutela e sicurezza
 
Le rivalutazioni delle prestazioni INAIL del settore industria e altri
L’INAIL, con circolare n. 46 del 30 settembre 2014, ha trattato la rivalutazione annuale, avente decorrenza 1 luglio 2014, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale del settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi.

In particolare, con la circolare sono stati illustrati i riferimenti retributiv
i per procedere:

- alla
prima liquidazione delle prestazioni;

- alla
riliquidazione delle prestazioni in corso;

nonché gli indirizzi operativi alle unità territoriali ai fini della riliquidazione.

La circolare si sofferma, in particolare su:

-
liquidazione delle prestazioni e, precisamente: rendita per inabilità permanente, assegno una tantum in caso di morte, indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura;

-
riliquidazione delle prestazioni in corso e, in particolare: rendita per inabilità permanente nel settore industriale ed agricolo, integrazione rendita, assegno per assistenza personale continuativa, assegni continuativi mensili e prestazioni del settore marittimo;

-
indirizzi operativi alle unità territoriali e sedi compartimentali ai fini della riliquidazione;

-
aggiornamento dei valori capitali delle rendite per le azioni di surroga e regresso;

-
rivalutazione di prestazioni particolari a seguito di verifica per errore.
Comunicazione
Concludendo, l’Istituto ha reso noto che gli interessati riceveranno la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I.

Tali modelli, tra l'altro, riporteranno su apposito prospetto la situazione delle "
quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi informatici.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario è tenuto a comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

Le sedi, dal canto loro, non appena riceveranno le dichiarazioni dei reddituari, provvederanno alla scansione e all’aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.
 
 

 
 
Link

Tasso di disparità uo

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