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29/09/2014

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 29/9/2014
A cura della Fondazione Studi
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Fisco |Immobili |Lavoro |Professionisti |Tutela e sicurezza|
Fisco
 
Iva assolta in uno stato Ue, domanda di rimborso entro il 30 settembre
Secondo quanto previsto dalla direttiva 2008/9/Ce, recepita nel nostro ordinamento con Dlgs 18/2010, la domanda di rimborso annuale per il recupero dell’Iva pagata ai fornitori esteri di uno Stato comunitario deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.

Dunque, ancora un giorno a disposizione per le imprese e i professionisti che hanno assolto l’Imposta sul valore aggiunto in un altro Stato membro e che vogliono presentare la domanda per la restituzione: si ha tempo fino a
martedì 30 settembre 2014.
Condizione
Per richiedere la restituzione dell’Iva versata in uno Stato comunitario è necessario che il contribuente non abbia in esso né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione e non vi abbia effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti: unica eccezione fanno i servizi non imponibili di trasporto internazionale e i relativi servizi accessori e le cessioni/prestazioni di beni/servizi soggetti a reverse charge.
Modalità di recupero
È possibile recuperare l’Iva versata in uno Stato estero con modalità che si differenziano a seconda della residenza del soggetto richiedente e dello Stato in cui l’imposta è stata assolta (esempio: Italia o altro Paese comunitario).
 
 
 
Fisco. Online la bozza del modello Cu 2015
Il 26 settembre 2014 è stata pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate la bozza del modello Certificazione Unica (Cu) 2015.

Si tratta, per intenderci, del vecchio modello Cud che, dopo il restyling, cambia non solo veste grafica, ma si arricchisce di nuovi dati e amplia l’ambito dei suoi destinatari: la nuova certificazione unica, infatti, andrà a sostituire non solo il modello relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati (Cud), ma anche quello relativo ad altri redditi (lavoratori autonomi e percettori di redditi assimilati, percettori di provvigioni e percettori di redditi diversi), che finora erano rilasciati in carta libera da parte dei datori di lavoro.

Il nuovo modello farà confluire in un unico documento tutti i redditi corrisposti nell’anno precedente, che devono essere comunicati dai sostituti d’imposta.
Termini di trasmissione
Il modello Cu 2015 si riferisce a tutte le somme e a tutti i valori soggetti a ritenuta che sono stati percepiti nel 2014.

La prima novità per i sostituti d’imposta è che essi oltre a consegnare la certificazione ai percettoridi redditi dovranno anche trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate. Per il primo invio è stata fissata la data di scadenza del
7 marzo 2015, che è posticipata al giorno 9, cadendo essa di sabato.
Le novità del modello
Rilevante la novità del frontespizio del modello di certificazione. Oltre ai dati del sostituto d’imposta e a quelli del percettore, esso si arricchisce di una tabella in cui dovranno essere raccolti i dati relativi al coniuge, ai figli e agli altri familiari a carico del dipendente o pensionato per i quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia.

Una sezione specifica è stata riservata ai lavoratori dipendenti il cui reddito non supera i 26mila euro e, dunque, percepiscono, direttamente in busta paga dal proprio datore di lavoro, il
bonus Irpef di 80 euro mensili. Nella casella ad hoc dovranno essere indicati i dati relativi al credito spettante, a quello che ha trovato capienza nell'imposta, il credito rimborsato e quello non riconosciuto, oltre all'eventuale importo del credito recuperato dal sostituto sempre perché non spettante.
 
 
Immobili
 
Al contribuente la prova di aver venduto ad un prezzo inferiore
La Commissione tributaria di secondo grado di Trento, con sentenza n. 31/2014 del 17 febbraio 2014, ha spiegato che l'indicazione dell'entrata di un contribuente derivante dalla vendita di terreni che risulti inferiore a quella accertata ai fini dell'imposta di registro, legittima, di per sé, il Fisco a procedere ad un accertamento induttivo mediante integrazione o correzione della relativa imposizione.

In questo contesto, spetta al contribuente che deduca l'inesattezza di una tale correzione, l'
onere probatorio di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato rispetto al valore di mercato; lo stesso – si legge nel testo della decisione - dovrà dimostrare, anche facendo ricorso a elementi indiziari, di avere in concreto venduto proprio ad un prezzo inferiore.
 
 
Lavoro
 
Articolo 18. Non si toccano i licenziamenti discriminatori
Con comunicato stampa del 26 settembre 2014, il sottosegretario al Lavoro, Teresa Bellanova, ha chiarito che il reintegro nel posto di lavoro a seguito di licenziamento discriminatorio non è mai stato messo in discussione dal Governo, mentre è possibile arrivare ad una proposta più avanzata sulla tipologia dei licenziamenti disciplinari.

Nel comunicato, la Bellanova si è soffermata, altresì, sul lavoro fatto in Commissione per:

- lo sfoltimento delle
tipologie contrattuali attualmente esistenti;

- l’individuazione delle risorse necessarie per la riforma degli
ammortizzatori sociali, con la consapevolezza che l'ampliamento avverrà anche su base assicurativa.
 
 
Contratti di solidarietà e riduzioni contributive
Con circolare n. 23 del 26 settembre 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito le istruzioni sulla richiesta di riduzione contributiva relativamente ai contratti di solidarietà difensivi di tipo “A”.
Ambito di applicazione
Sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che hanno stipulato, a far data dal 21 marzo 2014, o alla medesima data avevano in corso contratti di solidarietà ai sensi della Legge n. 863/84 e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare unmiglioramento della produttivitàdi entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.
Modalità di applicazione
La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per la durata del contratto di solidarietà con il limite massimo di ventiquattro mesi, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

All’approssimarsi del raggiungimento del limite di spesa annuo comunicato dall'INPS, le domande pervenute saranno
ammesse con riserva.
Presentazione della domanda
La domanda va presentata tramite PEC - entro trenta giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà o, per i contratti già in essere, entro trenta giorni dal 26 settembre 2014 – agli indirizzi:

- dgammortizzatorisociali@mailcert.lavoro.gov.it (per il Ministero del Lavoro);

- SgraviContrattiSolidarieta@postacert.inps.gov.it (per l'INPS).

Nell'
oggetto della mail deve essere riportato: Domanda di sgravio contributivo CDS per l'azienda … (denominazione aziendale) ...

La mail dovrà contenere i seguenti
file, tutti firmati con firma digitale:

- il file "Modello-Domanda-Decontribuzione-CDS", debitamente compilato, rinominato con "Domanda", il carattere _ (underscore), la matricola INPS (10 caratteri alfanumerici) – (es. Domanda_ABDCEFG);

- la copia del contratto di solidarietà, denominato "CDS", il carattere _ (underscore),la matricola INPS (come sopra) – (es. CDS_ABDCEFG);

- i file "Modello-elenco-lavoratori-decontribuzione-CDS", debitamente compilato, rinominato con "Elenco", il carattere _ (underscore), la matricola INPS (come sopra), il carattere _ (underscore), la decorrenza della domanda (es. Elenco_1234567890_2014);

- una relazione illustrativa relativa agli "strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo" (art. 1 del Decreto interministeriale n.83312 del 07/07/2014);

- eventuali ulteriori allegati.

Le istanze saranno istruite secondo l’
ordine cronologico risultante dall’invio effettuato con PEC.
 
 
Professionisti
 
Formazione continua obbligatoria per i Cdl
I Consulenti del lavoro, sul loro sito, hanno ricordato che il 31 dicembre 2014 scade il biennio di valutazione 2013/2014 per il quale occorre conseguire almeno 50 crediti formativi, di cui 6 nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico (in ciascun anno formativo è obbligatorio conseguire almeno 16 crediti).

Per i consulenti neo iscritti, tuttavia, l'obbligo decorre dal mese successivo all'iscrizione ed il numero di crediti verrà conseguentemente riproporzionato.

Viene precisato, inoltre, che i crediti maturati attraverso la
formazione on-line non potranno superare la misura del 30% sul totale richiesto.

Successivamente,
entro il 28 febbraio 2015, ogni Consulente del lavoro dovrà presentare al Consiglio Provinciale una dichiarazione che attesti la formazione professionale svolta, dichiarazione corredata dell'elenco sia delle attività formative da egli tenute (docenze, pubblicazioni, etc., per un massimo di 30 crediti), sia degli eventi formativi seguiti.

La mancata presentazione della dichiarazione costituisce
illecito disciplinare.
 
 
Tutela e sicurezza
 
Le FAQ per il bando Fipit
Sul portale INAIL, all’indirizzo:

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoFipit/Faq/index.html

sono disponibili le prime
FAQ relative al bando a graduatoria per i Finanziamenti alle imprese per progetti di innovazione tecnologica.

Si ricorda che con il bando Fipit, l'Istituto mette a disposizione 30 milioni di euro, suddivisi in budget regionali, per le
piccole e micro imprese dei settori dell'agricoltura, dell'edilizia e dell'estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.

La domanda di partecipazione potrà essere compilata utilizzando l’apposita procedura informatica disponibile sul portale internet dell’INAIL nel periodo compreso fra il 3 novembre e le ore 18.00 del 3 dicembre 2014.
 

 
 
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