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18/09/2014

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 18/9/2014
A cura della Fondazione  Studi
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni |Diritto Civile | Lavoro | Professionisti |Diritto Penale |Fisco |Lavoro |Protezione dei dati personali (Privacy) | Lavoro|
Agevolazioni
 
Horizon 2020 con nuove date
Con una nota del 17 settembre 2014, il ministero dello Sviluppo economico comunica lo slittamento alle ore 9.00 del 27 ottobre 2014 dell’apertura dello sportello agevolativo a favore dei progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici di “Horizon 2020” (realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici individuati dal programma “Horizon 2020” dell'Unione europea) intrapresi dalle aziende. La proroga è contenuta nel decreto direttoriale del 17 settembre 2014.

Dal 15 ottobre 2014 sarà possibile iniziare la compilazione della domanda di agevolazioni e della relativa documentazione allegata, attraverso l’apposita procedura per la compilazione guidata resa disponibile nella sezione “Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020” del sito Mise.

In ciascuna giornata di apertura lo sportello agevolativo sarà aperto dalle ore 9.00 e fino alle ore 19.00.

Intanto, il ministero dell'Economia sta esaminando il
decreto “Imprese a tasso zero” del ministro dello Sviluppo economico.

Alla luce del
repulisti nelle intenzioni del Governo in materia di incentivi, che decreterà lo stop ai finanziamenti a fondo perduto per lasciare il posto ai benefici che prevedono la concessione di mutui agevolati, il decreto “Imprese a tasso zero” finanzierà programmi di investimento concedendo, a copertura delle spese fino al 75%, mutui a tasso agevolato alle imprese costituite da non più di dodici mesi con soci in maggioranza donne o giovani dai 18 ai 35 anni.
 
 
Piccola mobilità, sospese le note di rettifica Inps per il recupero dei contributi
Il tanto auspicato intervento politico con il quale reperire gli stimati 35 milioni di euro necessari per scongiurare l’azione di recupero da parte dell’Inps dei benefici collegati all'assunzione agevolata dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità sembra stia per arrivare.

Le indiscrezioni degli ultimi giorni fanno sperare in un imminente intervento del Governo, che - secondo alcune voci accreditate - avrebbe preparato una norma ad hoc da inserire direttamente nella legge di conversione del Dl “
Sblocca Italia”.

In attesa di ciò, l’
Inps sembra disposto a sospendere l’invio delle note di rettifica con gli addebiti contributivi relativi agli incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità (art. 4, comma 1, Dl 148/93).

Nel messaggio n. 2889/2014, infatti, l’Ente previdenziale si diceva pronto a spedire ai datori di lavoro le note di rettifica a partire dallo scorso lunedì 15 settembre. Ora, dovrebbe, invece, essere diramato un altro messaggio con il quale lo stesso Istituto si dice disponibile a
posticipare l’invio delle note di rettifica dopo la data del 30 settembre 2014.
 
 
 
Diritto Civile | Lavoro | Professionisti
 
Negoziazione, procedura assistita dai legali
Il nuovo strumento della negoziazione assistita da un avvocato, introdotta dagli articoli 2 e seguenti del Decreto legge n. 132/2014, costituisce un accordo attraverso cui le parti convengono di cooperare “in buona fede e con lealtà” al fine di risolvere in via amichevole una controversia per tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.
Contenuto della convenzione
La convenzione di negoziazione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere firmata dalle parti con certificazione dell'autografia delle relative sottoscrizioni attestata dall'avvocato.

Nella convenzione, deve essere precisato: il
termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, che, in ogni caso, non deve essere inferiore a un mese; l'oggetto della controversia, che non può riguardare diritti indisponibili.

Per l'avvocato, costituisce dovere deontologico quello di informare il cliente, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita.
Negoziazione facoltativa e negoziazione obbligatoria
La negoziazione assistita è procedimento facoltativo ad esclusione che per le cause aventi ad oggetto il risarcimento del danno da circolazione di veicoli nonché per quelle relative al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro, per le quali, la procedura di negoziazione è requisito di procedibilità per chi intenda esercitare in giudizio un'azione.

In questi casi, la condizione dell'espletamento della negoziazione si considera avverata se l'invito all'altra parte non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione. Il rifiuto all'adesione può essere valutato dal giudice ai fini della condanna alle spese del giudizio.
Accordo di negoziazione come titolo esecutivo
L'accordo di negoziazione, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivoe per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Questo accordo non potrà poi essere impugnato dall'avvocato che vi abbia partecipato a pena di sanzione disciplinare.
Diritti del lavoratore: conciliazione anche fuori dalle sedi protette
Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto, la negoziazione assistita può essere utilizzata anche per le conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro; questa ipotesi di negoziazione viene affiancata alla conciliazione intervenuta “in sede protetta” ai sensi degli articoli 185, 410 e 411, 412-ter e 412-quater del Codice di procedura civile.

Ne consegue che le eventuali rinunce e transazioni del lavoratore rese in sede di negoziazione assistita diventano inoppugnabili alla pari che nei casi di convalida dell'accordo presso le direzioni territoriali del lavoro, le sedi individuate dai contratti collettivi o le commissioni di certificazione.

In proposito, il citato articolo 7 modifica il quarto comma dell'articolo 2113 del Codice civile, aggiungendo, dopo le parole "
del codice di procedura civile" le seguenti: “o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato”.
Accordo di separazione e divorzio
Si segnala, infine, che la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può avere ad oggetto anche soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
 
 
 
Diritto Penale
 
Omesse ritenute sotto le 10mila euro ancora penalmente sanzionabili
Secondo la Sezione feriale della Corte di cassazione – sentenza n. 38080 depositata il 17 settembre 2014 – il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all'articolo 2, comma 1 e 1-bis del Decreto legge n. 463/1983, anche per somme non eccedenti le 10mila euro, è tuttora previsto come reato.

Ed infatti, la Legge n. 67/2014 si limita a stabilire una delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, non apportando, tuttavia, in nessun modo modifiche alla figura di reato in oggetto, modifiche di spettanza alla futura decretazione delegata.

Sulla scorta di questi assunti la Suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un soggetto che era stato condannato, nel merito, per il reato di omesso versamento delle ritenute e si era opposto, in Cassazione, alla detta statuizione sull'assunto che la fattispecie a lui contestata non era più prevista come reato avendo la Legge n. 67/2014 citata provveduto alla relativa depenalizzazione.
 
 
Fisco
 
Piattaforma telematica per l'istanza di credito alle imprese che hanno assunto profili altamente qualificati
E’ online e disponibile all’uso dal 15 settembre al 31 dicembre 2014, l’applicazione utile ai fini della presentazione delle istanze di credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato, istituito dall’articolo 24 del decreto legge n. 83/2012 (Decreto Sviluppo - “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012) e disciplinato dal decreto interministeriale 23 ottobre 2013.

Una specifica piattaforma informatica, dall’11 settembre scorso guida alla compilazione e all’inoltro delle domande.
 
 
770/2014. Entro il 19 settembre la trasmissione online da parte dei sostituti d'imposta
È fissato al 19 settembre 2014 il termine ultimo per la presentazione del modello 770/2014 Ordinario e Semplificato da parte dei sostituti d’imposta.
Scade la proroga
Il maggior termine rispetto a quello originariamente fissato a fine luglio scorso, è stato deciso dal Dpcm del 31 luglio 2014, contenente appunto la proroga dei termini di presentazione del modello di dichiarazione 770, relativo ai redditi del 2013.

Il differimento dei termini di presentazione, a lungo richiesto dal mondo dei professionisti, doveva consentire a questi ultimi di far fronte ai numerosi adempimenti fiscali previsti in agenda proprio prima della pausa estiva.
Aspetti tecnici
Si ricorda che la dichiarazione dei redditi va inviata, in modalità telematica, direttamente dall’interessato oppure da un intermediario abilitato.

I canali a disposizione dei sostituti d’imposta per la trasmissione sono quelli abilitati direttamente dall’Agenzia delle Entrate: Fisconline o Entratel.

I software messi a disposizione dall’Agenzia consentono ai sostituti d’imposta di predisporre le dichiarazioni e creare il file che deve essere trasmesso.

A trasmissione effettuata, l’Agenzia invia una comunicazione con la quale attesta che il file è stato presentato. Se la domanda non viene accettata, il contribuente può effettuare una seconda trasmissione entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione del rifiuto.
Assofiduciaria
Poco prima della scadenza del termine di presentazione del modello 770/2014, Assofiduciaria è intervenuta a chiarire alcuni dubbi ancora aperti, come, per esempio: le problematiche inerenti l'imposta speciale di bollo sulle attività segretate, quelle sull'Ivie e Ivafe e sul nuovo regime fiscale delle ritenute sui frutti, premi e obbligazioni.
 
 
 
 
Lavoro
 
Cig nella Regione Piemonte, deroghe alla disciplina del ministero
La Regione Piemonte ha deciso di approfittare dell'opportunità, consentita fino al 31 dicembre 2014, di derogare ai criteri stabiliti dal ministero del Lavoro sulla disciplina della cassa integrazione guadagni.

Con l
'Accordo quadro del 12 settembre 2014, il Piemonte conferma le deroghe, al decreto interministeriale 83473 del 4 agosto 2014, stabilite al tavolo con le parti sociali piemontesi del 29 agosto scorso e decide di mantenere fino al 31 dicembre 2014: il requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa per l'accesso alla Cigd; la concessione di trattamenti di Cigd per le domande presentate da datori di lavoro non imprenditori professionisti, non profit eccetera; la concessione di trattamenti di Cigd per le domande concernenti apprendisti coinvolti in procedure di Cigs per cessazione di attività in corso.

Quanto al calcolo della
durata del trattamento ai fini gestionali i limiti di concessione dell'integrazione salariale sono pari a 334 giorni nel 2014 e 151 giorni nel 2015.
 
 
Dalle tutele crescenti al controllo a distanza dei lavoratori, gli emendamenti al Job Acts
Il Governo, nella seduta della Commissione Lavoro del Senato del 17 settembre 2014, ha presentato un nuovo art. 4 del DDL n. 1428/2014, frutto degli emendamenti proposti.

In pratica, l’articolo ne esce completamente modificato e tra le novità spiccano la delega al Governo ad adottare decreti legislativi per:

- prevedere, per le nuove assunzioni, il contratto a tempo indeterminato
a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio;

- revisionare la
disciplina delle mansioni contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento;

- revisionare la
disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;

- introdurre in via sperimentale il
compenso orario minimo applicabile ai lavori subordinati ed ai rapporti di co.co.co, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

- estendere il ricorso a
prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, elevando i limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro;

- istituire l’
Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro.
 
 
 
 
Il limite numerico dei contratti a termine in edilizia
L’INPS, con messaggio n. 7044 del 16 settembre 2014, ha reso noto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito, con lettera circolare n. 14974 dell’1 settembre 2014, chiarimenti in risposta al quesito presentato dall’ANCE in merito all’applicabilità nel settore di riferimento della "diversa modalità di computo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato nel caso in cui il datore di lavoro abbia iniziato la propria attività durante l’anno", ai fini dell’individuazione dei limiti numerici prescritti per la stipula dei contratti a tempo determinato.

L’Istituto ha così confermato quanto statuito dal Ministero sull’applicabilità anche nel
settore edile del criterio di computo dei contratti a tempo indeterminato previsto nella circolare n. 18/2014, non essendovi riscontro di una diversa disciplina contrattuale che regolamenti la fattispecie, facendo salvi nel contempo gli eventuali successivi interventi delle parti sociali.

In conclusione, il datore di lavoro edile, nel caso in cui abbia iniziato la propria attività durante l’anno, dovrà verificare quanti rapporti di lavoro a tempo indeterminato risultino in forza alla data di assunzione del primo lavoratore a termine, ai fini della determinazione del sia pur diverso limite numerico dei contratti a tempo determinato previsto dal CCNL di riferimento (costituito dal 25% dei predetti rapporti di lavoro a tempo indeterminato a fronte del 20%, fatte salve le esclusioni dal computo dei contratti a termine previste dall’art. 10, comma 7, lett. a), del D. Lgs. n. 368/2001 o dall’art. 28, comma 3, del D. L. n. 179/2012, conv. da L. n. 221/2012, relativo alle start up innovative).

Dall’anno successivo a quello di avvio della nuova realtà imprenditoriale, sarà applicabile l’integrale disciplina contrattuale.
 
 
La disciplina dei contratti di solidarietà
I contratti di solidarietà prevedono sempre una riduzione oraria contrattata tra datori di lavoro e rappresentanze sindacali, ma possono essere:

- di
tipo difensivo, se finalizzati a mantenere inalterato il livello occupazionale;

- di
tipo espansivo, se destinati ad incrementare gli organici effettuando nuove assunzioni.

I contratti difensivi, a loro volta, si distinguono in:

- contratti di
tipo “A”, utilizzabili dalle aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1, Legge n. 863 del 19 dicembre 1984);

- contratti di
tipo “B”, utilizzabili dalle aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5, commi 5 e 8, Legge n. 236 del 19 luglio 1993).
 
 
Protezione dei dati personali (Privacy) | Lavoro
 
No del Garante alla videosorveglianza negli spogliatoi
Con provvedimento n. 357 del 10 luglio 2014, il Garante per la protezione dei dati personali ha negato l’autorizzazione all’installazione di sistemi di videosorveglianza negli spogliatoi ad un’azienda che lamentava numerose effrazioni avvenute.

Per il Garante, l’installazione in questione non è conforme alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali soprattutto se il sistema è configurato in modo da permettere un minuzioso
videocontrollo dell'intera area adibita a spogliatoio del personale maschile, senza alcuna limitazione dell'angolo di ripresa, pur all'interno di un'area connotata da una particolare aspettativa di riservatezza e di tutela dell'intimità e dignità della persona, anche alla luce delle disposizioni vigenti dell'ordinamento civile e penale.

Inoltre, nel caso di specie, la società non ha neanche dimostrato adeguatamente l'inutilità dell’adozione di altri strumenti preordinati ad impedire episodi di effrazione degli armadietti dei dipendenti, consistenti nel rafforzamento degli armadietti stessi ed in una telecamera puntata sull'ingresso degli spogliatoi.
 

 
 
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