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03/08/2010

 

TAR NEWS sentenza n. 3129 del 16 luglio 2010
 
Pendenze Fiscal non conosciute - esclusione  dall’appalto l’azienda
A cura Centro Studi ANCL SU Campania” On.le V. Mancini”
 

Il TAR PIEMONTE , confermando  l’esclusione di un’Ati da una gara d’appalto per il servizio di trasporto ha stabilito che sono legittimamente escluse dalla stazione appaltante quelle che non hanno dichiarato i carichi fiscali anche se non erano a conoscenze in quanto destinataria di notificazioni fatte con il rito degli irreperibili. Nel caso in esame il  motivo di tale esclusione stava nella falsa dichiarazione presentata dall’azienda sul punto delle pendenze con il fisco. La società aveva sostenuto a sua difesa di non essere a conoscenza dei i debiti perché erano stati notificati a destinatario di fatto irreperibile.
Il Tribunale piemontese ha ritenuto questa giustificazione insufficiente ed ha motivato la decisione sostenendo che “il legislatore ha imposto, all’art. 38 lett. g) del d. lgs. n. 163/2006, quale requisito di partecipazione alle pubbliche gare d’appalto, l’assenza di qualsivoglia pendenza fiscale; tanto a prescindere dall’entità del debito e da ogni valutazione di gravità dell’inadempienza, ciò a differenza del parallelo requisito dell’assenza di pregiudizi penali per i quali la legge utilizza il termine “gravi reati. ” (in tal senso Cons. St. sez. V n. 6325/2009). Inoltre in relazione all’addebito di false dichiarazioni rese in contesto di autocertificazione ai fini dell’esclusione dalle gare non ha alcun pregio l’elemento soggettivo doloso o colposo del ricorrente ma solo l’obiettiva esistenza del falso. L’autocertificazione è infatti un modulo di” favore” che agevola l’interessato ma contemporaneamente lo onera di specifica attenzione e verifica sia per non indurre in capo all’amministrazione l’onere di una impossibile verifica sull’elemento soggettivo del dichiarante sia perché la responsabilità della verifica dei dati autocertificati correttamente bilancia la semplificazione così ottenuta.
Inoltre i Giudici hanno precisato che “nel caso di partecipazione di un consorzio di imprese ad una gara per l’affidamento di un servizio pubblico, i requisiti di carattere generale, morale e di affidabilità necessari alla partecipazione devono essere posseduti e comprovati da ciascuna impresa consorziata; pertanto, indipendentemente dalla forma societaria in cui il consorzio è costituito, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di aggiudicazione della gara in favore del consorzio stesso, nel caso in cui una delle imprese consorziate abbia omesso di comprovare idoneamente, secondo le prescrizioni del bando, il possesso dei suddetti requisiti.”
 
 
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