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05/09/2014

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 5/9/2014
A cura della Fondazione Studi
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Diritto Penale |Fisco |Lavoro |Settori particolari|
Diritto Penale
 
L'omesso versamento Iva sotto soglia massima non rileva neanche civilmente
La Cassazione, con la sentenza 36859 depositata il 4 settembre 2014, nel richiamare la sentenza n. 80/2014 della Consulta, chiarisce che se un reato non sussiste non rileva anche in sedi diverse da quella penale.

Si tratta dell'
omesso versamento Iva prima del 17 settembre 2011 per somme superiori a 50mila ma inferiori a 103.291 euro.

La Consulta ha dichiarato illegittimo l'articolo 10 ter del decreto legislativo 74/2000: nella parte in cui, per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011, puniva l'omesso versamento Iva dovuta in base alla dichiarazione per importi superiori a 50mila ma inferiori a 103.291 euro per ciascun periodo.

La sentenza della Cassazione spiega che, in tali circostanze,
il contribuente deve essere assolto perché il fatto non sussiste, non “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” (che sussiste in ragione di un'assenza di previsione normativa o di una successiva abrogazione della norma o, ancora, di un'intervenuta dichiarazione integrale e non parziale di incostituzionalità).

Ne consegue che il contribuente non è perseguibile neanche in sede civile.
 
 
 
Fisco
 
Delega fiscale: il regime semplificato delle STP è da stralciare
La Delega fiscale prevede il regime fiscale semplificato per le società tra professionisti, equiparate alle associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio associato di arti o professioni di cui all’articolo 5 del TUIR.

Tale regime prevede che il reddito sia imputato a ciascun socio per trasparenza in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili (anche a fini previdenziali e anche per l'Irap).

Ma la previsione, osserva la
commissione Finanze del Senato, ostacolerebbe la costituzione di Stp nella forma di Spa e coop ponendosi in contrasto con le regole contabili e costituirebbe un freno per la partecipazione di non professionisti nella società.

L'unica strada percorribile è quella dello stralcio.

Altra norma che fa discutere è quella della
responsabilità di Caf e professionisti per i versamenti dovutidal contribuente assistito che non abbia versato quanto dovuto. Sul punto è da sottolineare che la responsabilità fiscale non può gravare sul soggetto che non ha prodotto il reddito interessato.
 
 
Lavoro
 
Settore edile, facilitate le nuove imprese che assumono con contratti a termine
Le imprese edili di nuova costituzione vedono semplificata la modalità di computo della percentuale massima di lavoratori assunti a tempo determinato (20% dei dipendenti assunti a tempo indeterminato) rispetto a quelli di lavoro subordinato a tempo indeterminato impiegati in azienda.

Per le
imprese edili che hanno iniziato la propria attività durante l'anno, infatti, il calcolo dei lavoratori che possono essere impiegati con contratto a termine viene effettuato tenendo conto del numero dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che sono vigenti alla data di assunzione del primo lavoratore a termine, così come indicato con circolare ministeriale n. 18/2014.

Questa la regola generale, fermo restando i diversi limiti che possono essere fissati dalla contrattazione collettiva (CCNL). Qualora, infatti, esistesse una disciplina contrattuale in materia, questa troverebbe applicazione a partire dall'anno successivo a quello di avvio della nuova realtà imprenditoriale.

La precisazione giunge dal Ministero del Lavoro, con la nota n.
14974 del 1° settembre 2014.

Obiettivo del Dicastero è quello di assicurare una semplificazione nella sottoscrizione dei contratti a tempo determinato per le imprese edili anche se il contratto nazionale del comparto non disciplina questa fattispecie.
 
 
Infortuni sul lavoro. Il risarcimento una tantum non deve riferirsi alla speranza di vita dei sessi
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 3 settembre 2014, causa C -318/13, a proposito di una norma finlandese, ha affermato che la Direttiva 79/7/CEE sulla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale osta ad una normativa nazionale che preveda, ai fini del calcolo di una prestazione previdenziale versata per un infortunio sul lavoro, l’applicazione, quale fattore attuariale, della differenza di speranza di vita tra gli uomini e le donne, nel caso in cui l’applicazione di tale fattore faccia sì che il risarcimento versato una tantum a titolo di tale prestazione risulti inferiore, quando sia concesso ad un uomo, rispetto a quello che percepirebbe una donna di pari età che si trovi in situazione analoga.

La questione posta alla base dell’intervento della Corte è la modalità finlandese di calcolo dell’importo del risarcimento dovuto per le lesioni derivanti da infortunio sul lavoro, versato una tantum sotto forma di indennità forfettaria.

Tale calcolo viene effettuato
in funzione dell’età del lavoratore e delle speranze di vita media residua del medesimo, tenendo conto del sesso.

E’ pacifico, evidenziano i giudici di Lussemburgo, che, per effetto delle suddette modalità di calcolo dell’indennità forfettaria, una donna di età pari a quella di un uomo che avesse subito, nello stesso giorno, un identico infortunio sul lavoro, da cui fossero derivate le stesse lesioni, avrebbe diritto ad un’indennità forfettaria superiore rispetto all’uomo.

Quindi il calcolo dell’indennità in questione non può effettuarsi sulla base di una generalizzazione relativa alla speranza di vita media degli uomini e delle donne perché una simile generalizzazione conduce ad un
trattamento discriminatorio degli assicurati di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile.
 
 
Licenziamento per giusta causa per l'utilizzo di programmi di file sharing
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17859 dell’11 agosto 2014, ha riconosciuto la legittimità di un licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore che aveva, in violazione alle disposizioni aziendali:

- utilizzato un programma di
file-sharing;

- utilizzato la posta elettronica per scopi personali, servendosi di un account personale;

- effettuato il
downloaddi foto e filmati pornografici;

-
copiato e salvato sul proprio pc disegni tecnici riservati e dati aziendali.

Si sottolinea che, nel caso di specie, il codice disciplinare vietava l’accesso ad internet e l’utilizzo della posta personale per scopi non aziendali.
 
 
Assenze agganciate ai giorni di riposo. Si al licenziamento per giustificato motivo
La Cassazione, con sentenza n. 18678 del 4 settembre 2014, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo adottato nei confronti di un lavoratore che si assentava per malattia sistematicamente, agganciando la giornata di malattia ai giorni di riposo, nonostante lo stesso non avesse superato il periodo di comporto.

Per gli Ermellini, le
assenze a macchia di leopardo ed agganciate alle feste comandate, possono dar luogo ad una prestazione lavorativa non utilizzabile in modo proficuo dal datore di lavoro e creare danni all’organizzazione aziendale, soprattutto se il lavoratore è solito comunicare la malattia all’ultimo momento, creando malcontento e disagi ai colleghi costretti ad effettuare la sostituzione.
 
 
 
Settori particolari
 
Autotrasporto. I costi minimi italiani contrastano con la normativa Ue
La normativa italiana prevede di affidare all’Osservatorio sulle attività di autotrasporto (composto da operatori del settore del trasporto su strada) il compito di individuare i costi minimi di esercizio sui quali parametrare i costi dovuti dai committenti nel momento in cui i suddetti costi minimi non siano frutto di accordi di settore tra associazioni di vettori e associazioni di committenti di servizi di trasporto.

Così dal 2011 l’Osservatorio ha reso noto alcune tabelle in cui sono fissati i costi minimi di esercizio delle imprese di autotrasporto per conto terzi. Tali costi minimi, però, sono stati spesso fonte di disaccordi tra la committenza, che ne ha sempre accusato la natura anti-concorrenziale e anti-economica, e i vettori, che, invece, hanno puntato di più sull’aspetto della sicurezza stradale.
Natura anti-concorrenziale dei costi minimi
Sulla natura anti-concorrenziale dei costi minimi è intervenuta più volte anche l’Antitrust, senza però ottenere i risultati sperati.

Solo di recente il Tar del Lazio, a cui si era rivolta una società ricorrente per richiedere l’annullamento degli atti dell’Osservatorio riguardanti i costi minimi, ha deciso di annullare il procedimento e di rimettere la questione alla Corte di Giustizia Ue.

La Corte europea con la sentenza del 4 settembre 2014 sulle cause riunite (da C–184/13 a C–187/13, C–194/13, C–195/13 e C–208/13) si è espressa circa la compatibilità dei provvedimenti nazionali che tutelano la sicurezza stradale con il diritto della Ue.

Pur considerando la
sicurezza stradale un obiettivo legittimo, i giudici europei hanno convenuto che la determinazione dei costi minimi d'esercizio decisa da un Osservatorio “non risulta idonea né direttamente né indirettamente a garantirne il conseguimento”. Il nostro ordinamento considera genericamente l’obiettivo della tutela della sicurezza, senza stabilire alcun nesso tra i costi minimi d'esercizio e il rafforzamento della sicurezza stradale.

La Corte ha poi precisato che se anche le norme del Trattato sul funzionamento della UE sugli accordi vietati tra imprese non sono vincolanti per gli Stati membri, gli stessi Stati sono sottoposti al
dovere di collaborazione con l'Unione. Ne deriva che la previsione di accordi committenza-vettori su costi minimi si configura come una violazione di tali norme.

Infine, criticato è stato anche l’aspetto concorrenziale delle funzioni dell’Osservatorio, che per essere valido deve essere considerato un'associazione d'imprese direttamente soggetto alle regole della concorrenza. Il fatto, invece, che esso sia composto da rappresentanti delle associazioni di categoria che agiscono nell’interesse esclusivo della stessa contrasta con le regole sul
corretto funzionamento della libera concorrenza nel mercato interno.
 
 
 

 
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