ZFU di L'Aquila ed altri Comuni. Istruzioni per l'istanza di agevolazione
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Il ministero dello Sviluppo economico, con una news del 20 agosto scorso, informa della disponibilità online delle istruzioni per la fruizione delle agevolazioni relative alle piccole e micro imprese localizzate in Zone Franche Urbane (ZFU).
Gli utenti interessati, soci delle società trasparenti beneficiarie delle agevolazioni - che consistono in esenzioni tributarie e contributive - avranno, così, accesso alle informazioni per la compilazione del modello F24.
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Pmi: progetti di internazionalizzazione, al via le istanze
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E' pubblicato sul sito del ministero dello Sviluppo economico il Decreto del Direttore Generale del 7 agosto 2014, dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, sulla concessione di contributi per il sostegno allo svolgimento di un progetto composto da una o più specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese realizzate da Associazioni/Enti/Istituti/Camere di Commercio italo-estere.
Tale contributo per l’anno 2015, a fondo perduto, non potrà superare il 50% delle spese sostenute e ritenute ammissibili.
Il progetto di internazionalizzazione deve prevedere:
- esclusivamente iniziative a carattere diffuso, ossia quelle iniziative che coinvolgono in maniera diretta ed indiretta un numero non determinato né determinabile di imprese, senza vantaggi economicamente apprezzabili né per tali imprese né per il soggetto proponente;
- specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;
- una spesa ammissibile non inferiore a € 100.000,00 e non superiore a € 600.000,00.
Gli interessati dovranno presentare la domanda entro il 15 ottobre 2014
La domanda di contributo, redatta secondo il modello allegato al decreto in oggetto, potrà essere presentata, unitamente agli altri modelli indicati, entro e non oltre il 15 ottobre 2014 e dovrà riguardare le attività relative al periodo 01/01/2015 – 31/12/2015.
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OIC 16 revisionato, in aiuto delle società in difficoltà
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Approvata anche la versione definitiva del principio contabile OIC 16 "Immobilizzazioni materiali". Le variazioni apportate alla materia dall’Organismo italiano di contabilità rispetto alla stesura precedente hanno comportato un riordino generale dell’intera tematica, oltre che un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.
OIC 16
Obiettivo dell’OIC 16 è quello di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali, oltre che indicare le informazioni da riportare nella Nota integrativa.
Con il restyling dell’OIC 16, rispetto alla versione rivista del settembre 2005, si è provveduto a chiarire alcuni aspetti applicativi degli ammortamenti; eliminare la previsione secondo cui l’ammortamento andava sospeso per cespiti non utilizzati per lungo tempo; riformulare la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari per renderla più comprensibile e di facile applicazione; specificare che le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato al lordo dei costi accessori e precisare che le svalutazioni di immobilizzazioni rivalutate transitano per il conto economico, salvo diversa previsione legislativa.
Infine, è da tenere a mente che la parte riguardante la svalutazione per perdite durevoli è stata stralciata dal principio in oggetto, in quanto rientrante in un nuovo specifico principio contabile: l’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.
Società di comodo
Sempre nella versione riformulata del principio OIC 16 è, poi, rinvenibile una soluzione per le società che non svolgono più attività industriale o commerciale e che spesso si trovano in difficoltà con la normativa delle società di comodo, soprattutto nel caso in cui si trovano a detenere molti beni strumentali che di fatto non sono più utilizzati (esempio, gli immobili). In tal caso, applicando le percentuali di operatività e redditività di cui all’articolo 30 della Legge 724/1994, tali società sono costrette a versare imposte sul reddito figurativo anche se non svolgono alcuna attività.
Un aiuto concreto a tale problema è stato offerto dal revisionato principio contabile, che ha previsto la possibilità dello spostamento contabile dei beni strumentali non più utilizzati dall’attivo immobilizzato a quello circolante (rimanenze). Con l’uscita dall’attivo immobilizzato di tali cespiti, questi non vengono più presi in considerazione dal test per individuare la non operatività.
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Approvato il Ddl contro il segreto bancario in Lussemburgo
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E' stato definitivamente approvato dal Senato il Ddl di “Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012”.
L'accordo, scaturito dalla lotta internazionale contro i paradisi fiscali, prevede il divieto a uno dei due Paesi contraenti di rifiutare l'invio di informazioni “solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario”.
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Evasione fiscale, non menzione in caso di tenuità della pena
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Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 36703 del 3 settembre 2014 - non può ritenersi sufficientemente giustificato un diniego al beneficio della non menzione della condanna che sia basato unicamente sulla natura del reato.
Ed infatti, a fronte di una specifica richiesta dell'imputato, è sempre necessaria un'indagine dettagliata sulla gravità del reato, da condurre in relazione ai parametri di cui all'articolo 133 del Codice penale.
Nel caso esaminato, la Corte di legittimità ha annullato una sentenza di condanna per evasione fiscale con specifico riferimento alla parte in cui era stata negata all'imputato la concessione del beneficio della non menzione della condanna medesima nel certificato del casellario giudiziale nonostante la tenuità della pena irrogata.
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Ammissibile l'impugnazione che coinvolge solo l'agente della riscossione
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Il contribuente che voglia impugnare una cartella di pagamento o un avviso di mora non è tenuto a chiamare in causa sia l'ufficio delle Entrate che l'agente della riscossione, potendo esperire l'azione anche solo nei confronti di uno dei due.
Così, l'aver individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può, eventualmente, comportare la chiamata in causa dell'altro.
E nell'ipotesi di azione svolta solo contro l'agente della riscossione, spetta a quest'ultimo, se vuole evitare di rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, procedere con l'eventuale chiamata dell'agenzia delle Entrate.
Se, per contro, l'azione del contribuente è svolta solo nei confronti dell'ente creditore, il concessionario o agente della riscossione è comunque vincolato alle statuizioni del giudice.
È quanto puntualizzato dalla Corte di Cassazione con ordinanza 18651 del 3 settembre 2014.
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Fondo solidarietà. Corretto il calendario per il primo versamento del contributo
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L’Inps, con la circolare n. 100 del 2 settembre 2014, disciplina il funzionamento del Fondo di solidarietà residuale istituito dalla Legge n. 92/2012 (riforma Fornero) e in vigore dal 1° gennaio 2014, specificando l’ambito di applicazione e i requisiti aziendali richiesti per la contribuzione a carico delle imprese.
La circolare ha, inoltre, dato il via libera al primo versamento del contributo fissando come data di scadenza quella del 16 settembre 2014: giorno entro cui le aziende con più di 15 dipendenti dei settori non coperti dalla Cig devono versare il contributo pari allo 0,5% della retribuzione di agosto dei loro dipendenti. È stata fissata, invece, al 16 dicembre, con maggiorazione dell’1% per interessi legali, il termine per versare i contributi relativi al periodo che va da gennaio a luglio 2014.
La reazione dei consulenti del lavoro
La previsione dell’Inps ha provocato l’immediata reazione dei Consulenti del lavoro, che hanno ritenuto la novità inopportuna dato il ravvicinato termine di scadenza del nuovo contributo, che rappresenta per le aziende un ennesimo aumento del costo del lavoro.
Ad essere condannata è la tempistica perché per i professionisti "al 3 settembre ormai la maggior parte delle imprese ha già elaborato le buste paghe" dei propri dipendenti.
Dietrofront dell’Inps
L’Inps ha provveduto immediatamente a rettificare la portata della circolare n. 100/2014, rivedendo la propria posizione sugli interessi, che vengono esclusi per chi paga gli arretrati da gennaio a settembre entro novembre.
Dunque, gli interessi di mora vengono eliminati e, inoltre, vengono concessi due mesi in più ai datori di lavoro che versano il contributo per il Fondo di solidarietà residuale relativo al periodo gennaio/settembre.
L’Inps, al momento, non specifica la data esatta per il nuovo versamento: probabilmente si tratterà del 16 novembre, giorno in cui scade anche il versamento della contribuzione ordinaria di ottobre.
La rassicurazione arriva da un comunicato stampa del direttore generale Mauro Nori.
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Tirocini e Garanzia Giovani. L'INPS eroga l'indennità per le Regioni
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Con messaggio n. 6789 del 3 settembre 2014, l’INPS ha evidenziato che alcune Regioni, successivamente all’adozione del Piano Nazionale di attuazione della “Garanzia Giovani”, hanno manifestato la volontà di affidare all’Istituto il servizio di erogazione dell’indennità di tirocinio, prevista tra gli interventi.
Con Determinazione commissariale n. 185 del 7 agosto 2014 è stata approvato lo schema di Convenzione, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS e le Regioni/Province autonome, che definisce le modalità con le quali l’INPS erogherà ai giovani tirocinanti, per conto delle Regioni/Province autonome convenzionate, l’indennità di tirocinio secondo criteri e parametri individuati dalle Regioni/Province autonome stesse.
Modalità di erogazione dell’indennità di tirocinio
Il messaggio spiega che l’INPS metterà a disposizione della Regione/Provincia autonoma il servizio informatico per l’interscambio dei dati oggetto della Convenzione tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP).
La Regione/Provincia autonoma potrà inviare, mensilmente o per altra periodicità temporale, il flusso dei dati necessari per il pagamento tramite il Sistema Informativo Percettori, accedendo al link “invio elenco beneficiari tirocinio UG”.
Per ciascun beneficiario dovranno essere indicati dalla Regione o Provincia autonoma i dati anagrafici, l’indirizzo del domicilio del giovane tirocinante, le modalità di pagamento richieste, il periodo di riferimento e l’importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di indennità di tirocinio per detto periodo.
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L'opzione per l'indennità sostitutiva estingue il rapporto nel licenziamento illegittimo
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La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18353 del 27 agosto 2014, ha risolto una dibattuta questione giurisprudenziale e dottrinale relativa all’indennità sostitutiva per il licenziamento illegittimo, prevista dall’articolo 18, Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Per la Corte, nel caso in cui il lavoratore illegittimamente licenziato opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, il rapporto di lavoro si estingue con la comunicazione al datore di lavoro di tale opzione senza che permanga, per il periodo successivo, alcun obbligo retributivo.
Tuttavia l'obbligo del pagamento di tale indennità è soggetto alla disciplina della mora debendi in caso di inadempimento, o ritardo nell’adempimento.
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Aiuti "de minimis". Il nuovo modello di dichiarazione
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A seguito delle novità introdotte dall’approvazione del Reg. UE n. 1407/2013 e Reg. UE n. 1048/2013, l’INPS, con circolare n. 102 del 3 settembre 2014, ha elencato le agevolazioni di sua competenza per le quali si applicano, per l’appunto, i nuovi regolamenti circa il regime “de minimis” e si deve utilizzare il nuovo modello di dichiarazione ex articolo 47 D.P.R. n. 445/2000:
- sgravio contributivo previsto dall’articolo 22, Legge n. 183/2011;
- incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’ASPI, previsto dall’articolo 2, comma 10 bis, Legge n. 92/2012.
Per l’incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nella “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, previsto dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010, in attesa che i sistemi informativi centrali aggiornino il modulo telematico “GIOV-GE”, i datori di lavoro interessati dovranno inviare la richiesta di ammissione al beneficio tramite il modulo telematico attualmente disponibile nel Cassetto previdenziale e contestualmente inoltreranno la dichiarazione “de minimis” secondo il nuovo modello, avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto Previdenziale.
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ASpI per i soci lavoratori di cooperative e personale artistico
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Con circolare n. 101 del 3 settembre 2014, l’INPS ha fornito le istruzioni attuative, a seguito del DI n. 79412/2014, per l’ASpI e la mini ASpI da liquidarsi per gli anni dal 2014 al 2017 per i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, con rapporto di lavoro subordinato, nonché per il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.
Ammontare dell’aliquota e della prestazione
Le indennità ASpI e mini ASpI, ai sensi del citato Decreto Interministeriale sono pertanto liquidate:
- con riferimento all'anno 2014, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 40% della misura delle indennità calcolate ai sensi della Legge n. 92/2012;
- con riferimento all'anno 2015, la percentuale suddetta passa al 60%;
- con riferimento all'anno 2016, la percentuale passa all’80%;
- con riferimento all'anno 2017, la percentuale passa al 100%.
Altre questioni
La circolare si sofferma, altresì, sulle modalità di calcolo della prestazione in presenza di contribuzione piena e di contribuzione ridotta nel periodo di riferimento e sulle istruzioni operative e aspetti procedurali.
In particolare, con riferimento a questo ultimo punto, l’INPS chiarisce che le domande già definite nel corso dell’anno 2014 e relative a lavoratori che potevano vantare contribuzione versata nel medesimo anno, saranno riaperte d’ufficio.
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