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01/09/2014

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELL’1/9/2014
A cura della Fondazione Sudi
 VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata  
ARGOMENTI TRATTATI
|Fisco |Fisco | Immobili |Lavoro |Lavoro | Protezione dei dati personali (Privacy) |Tutela e sicurezza|
Fisco
 
Iscrizione di ipoteca solo dopo preventiva intimazione di pagamento
La Commissione tributaria regionale di Milano, con la sentenza n. 3026/19/14 del 10 maggio 2014, ha annullato un avviso di iscrizione ipotecaria notificato ad una contribuente, unitamente alla prodromica cartella di pagamento, da parte di Equitalia.

La ricorrente lamentava la mancata
preventiva intimazione di pagamento, asserendone l'obbligatorietà in quanto la cartella era stata notificata oltre un anno prima rispetto all'avviso di iscrizione ipotecaria.

I giudici regionali hanno ritenuto fondata l'eccezione della contribuente puntualizzando che, come da quest'ultima sostenuto, l'iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del DPR 602/73, doveva essere preceduta da un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo entro cinque giorni, atto, questo, prodromico indispensabile per dare corso all'esecuzione forzata.

La predetta iscrizione – si legge nel testo della decisione – esigeva tale necessario adempimento in considerazione del suo effetto altamente pregiudizievole sulla sfera patrimoniale della ricorrente.
 
 
Legittimazione a titolo oneroso del comune fuori da imposte
Con la risoluzione n. 80 del 29 agosto 2014, l'agenzia delle Entrate interviene a dirimere i dubbi insorti sui confini dell'articolo 5, comma 1-bis del Dl 66/2014, entrato in vigore il 24 giugno 2014 per effetto della conversione del decreto (legge 23 giugno 2014, n. 89).

La questione riguarda la norma dell’articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, per cui le “
Sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte”.

In risposta ad un interpello sul trattamento fiscale si chiarisce, a supporto di quanto detto nella risoluzione n. 64/2014,
l’esenzione da bollo, registro e altre imposte vale anche per gli atti costitutivi di diritti reali o traslativi della proprietà di beni immobili stipulati a titolo oneroso.

Dunque, ex dl 66/2014, non rileva sul caso in oggetto la previsione dell’articolo 10, comma 4, del Dlgs 23/2011, che, in relazione ai trasferimenti immobiliari soggetti all’imposta di registro, ha previsto dal 1° gennaio 2014 la soppressione generalizzata di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali.  
 
 
Fisco | Immobili
 
Parco di villa: no al valore in commercio ma attenzione al pregio paesistico
Con la sentenza n. 354/5/14 del 18 aprile 2014, la Commissione tributaria provinciale di Brescia ha parzialmente accolto il ricorso di una contribuente contro un avviso di accertamento di maggior valore notificatole dall'agenzia delle Entrate, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, di un terreno agricolo adibito a parco di una villa.

Nella specie, l'Ufficio aveva ritenuto che non dovesse applicarsi il prezzo-valore di cui all'articolo 1, comma 497 della Legge 266/2005, bensì i valori in comune commercio, avendo in particolare riguardo alla funzione pertinenziale del fondo rispetto alla villa.

Secondo la ricorrente, per contro, avrebbe dovuto applicarsi il prezzo-valore o, in ogni caso, si sarebbe dovuto considerare che il terreno era una pertinenza dell'edificio di abitazione e, quindi, da sottoporre ad imposta come il bene principale.
Area agricola di salvaguardia? Valore venale superiore
I giudici tributari, in tale contesto, hanno ritenuto censurabili entrambe le posizioni in considerazione della circostanza che il terreno in oggetto, in realtà, era classificato come “area agricola di salvaguardia”, e, quindi, di particolare pregio paesistico.

Ne discendeva – a detta dei giudici provinciali - che il relativo valore venale doveva essere ritenuto sensibilmente superiore a quello di un ordinario terreno ad uso agricolo; nella specie, inoltre, occorreva considerare che la contiguità con la villa ne aumentava notevolmente il valore.

In definitiva, la Commissione ha rideterminato il valore del parco in via equitativa confermandone la natura non pertinenziale - in assenza di una manifestazione di volontà in tal senso da parte della proprietaria - non limitandosi, tuttavia, alla considerazione del valore agricolo del bene bensì valorizzando il pregio paesistico del medesimo nonché la sua utilità derivante dalla contiguità con la villa.
 
 
Dallo sblocca Italia incentivi per il mercato immobiliare
L'approvazione da parte del CdM del decreto cosiddetto sblocca Italia, avvenuta il 30 agosto 2014, ha visto l'estensione degli sgravi fiscali tra il 50 e il 65% per la spesa sostenuta negli interventi di adeguamento e consolidamento antisismico a tutto il territorio nazionale.

In proposito, è nell'intenzione del Governo l'unificazione degli sconti dei lavori antisismici e dell'efficienza energetica, ma dovrà essere un Dm Mef, ministero dell'Interno e Protezione civile ad attuarlo.

Tra le norme più attese dello sblocca Italia,
l'agevolazione per chi acquista casa e la affitta a canone concordato, che vale fino a 3mila euro, anche se resta il nodo coperture.
Direttamente dal costruttore
Se si acquista casa, nuova o ristrutturata, con classe energetica A o B e categoria catastale A ma non A8, A9 e A1 (ville e case storiche o signorili), direttamente dal costruttore e la si affitta per almeno otto anni a canone concordato, si avrà diritto alla deduzione Irpef del 20%.

L'agevolazione è riservata alle persone fisiche, coop edilizie oppure Onlus, non deve sussistere parentela di primo grado (genitori e figli) del futuro inquilino.

La misura prevede un Dm attuativo.

Anche la previsione della
semplificazione per le ristrutturazioni era molto attesa.

Una
semplice comunicazione al Comune, invece dell'autorizzazione comunale, basterà al proprietario di casa per iniziare i lavori.

Sarà lo
sportello unico dell'edilizia ad attestare che è scattato il silenzio-assenso sul permesso di costruire: le variazioni, nel rispetto degli strumenti urbanistici, saranno realizzabili con semplice Dia.

Inoltre, è previsto un regolamento edilizio unico in tutti i comuni e l'equiparazione alla manutenzione straordinaria (con semplice Scia) per il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari.

Scende dal testo del decreto la proroga del beneficio del 50% sui lavori di ristrutturazione edilizia, che scadrà a fine anno, con il passaggio dal 50% al 40%.
 
 
 
 
 
Lavoro
 
Ammortizzatori sociali in deroga. Nello "Sblocca Italia" coperture per 720 milioni
Il Ministero del Lavoro, con comunicato stampa del 29 agosto 2014, ha annunciato che nell'ambito del decreto "Sblocca Italia", approvato dal Consiglio dei Ministri, è stato disposto un rifinanziamento di 720 milioni di euro degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014.

La dotazione complessiva di risorse arriva così a più di 1 miliardo e 720 milioni di euro: 320 in più rispetto all'ammontare previsto nella Legge di stabilità 2014.

La copertura del rifinanziamento è assicurata liberando risorse da interventi non decollati e facendo ricorso alle risorse ministeriali per la formazione continua e solo in misura limitata alle risorse da destinare ai fondi interprofessionali.
 
 
Orario di lavoro. Le sanzioni da rideterminare vanno quintuplicate
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. 14876 del 28 agosto 2014 - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 153/2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f, D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 - è tornato sulla questione relativa alla rideterminazione delle sanzioni commesse nel periodo dall’1 settembre 2004 al 24 giugno 2008 e riferite a:

- durata massima dell’orario di lavoro;

- riposo giornaliero;

- riposo settimanale;

- ferie annuali.

In particolare, con la lettera circolare prot. 12552 del 10 luglio 2014, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva aveva chiarito che andavano rideterminate le citate sanzioni, in tutte quelle situazioni giuridiche pregresse ancora aperte o pendenti, secondo il regime sanzionatorio di cui all’art. 9 del RDL n. 692/1923 e all’art. 27 della Legge n. 370/1934.

Adesso, ad integrazione della precedente nota, viene specificato che la rideterminazione dei suddetti importi deve essere effettuata tenendo conto della previsione di cui all’art. 1, comma 1177, Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, secondo cui
gli importi delle sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, entrate in vigore prima dell’1 gennaio 1999, vanno quintuplicati.
 
 
Lavoro | Protezione dei dati personali (Privacy)
 
Vietate le motivazioni delle assenze in bacheca
Il Garante per la Privacy, con provvedimento n. 341 del 3 luglio 2014, ha vietato ai datori di lavoro di indicare nelle bacheche e nelle intranet aziendali le motivazioni delle assenze dei dipendenti.

Nel caso di specie, l’azienda effettuava turnazioni ed era solita mettere accanto alle tabelle dei turni di lavoro – affisse nelle bacheche e pubblicate nella intranet aziendale – alcune sigle indicanti le cause dell’assenza (ad esempio: "MA" per "malattia", "PAD" per "permesso assistenza disabili", "PS" per "permesso sindacale, ecc.), mettendo a disposizione di tutto il personale la legenda esplicativa.

Anche se la finalità dell’azienda era quella di ottimizzare il servizio ed evitare contestazioni sulle sostituzioni, il Garante, intervenendo su segnalazione di un sindacato, ha chiarito che tale
divulgazione di dati personali, ed a volte anche sensibili, è in violazione del principio di pertinenza e non eccedenza.

Per garantire una corretta gestione dei turni di lavoro è, in pratica, sufficiente fornire ai lavoratori la semplice informazione dell'assenza dei colleghi e delle necessarie sostituzioni, omettendo le motivazioni.
 
 
Tutela e sicurezza
 
Spettacoli e fiere. Arriva la sicurezza con il Decreto Palchi
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute del 22 luglio 2014 che individua le disposizioni sulla salute e sicurezza che si applicano "agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività".

Nello specifico, con il cosiddetto “
Decreto Palchi” è stata estesa l’applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, relativo alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali ed alle manifestazioni fieristiche.
 

 
 
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