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25/07/2014

 

L’EDICOLA  DEI CONSULENTI DEL LAVORO del 25/7/2014
A cura della Fondazione Studi
 A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Diritto Amministrativo | Fisco |Diritto Societario |Fisco |Fisco | Lavoro |Fisco | Settori particolari |Lavoro |Lavoro | Professionisti |Professionisti|
Diritto Amministrativo | Fisco
 
In GU, i decreti taglia tempi amministrativi e rimborso Iva in via prioritaria per aeromobili
Pubblicati in “Gazzetta Ufficiale” n. 170 del 24 luglio 2014 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2014 e il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 luglio 2014.

Il primo contiene il programma per la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi e degli oneri regolatori e dei tempi nei procedimenti amministrativi ed è diretto a dare attuazione alle misure previste nel decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Il secondo è diretto a chi produce aeromobili e veicoli spaziali, per i quali è prevista l'erogazione in via prioritaria dei rimborsi Iva.

Quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, all'art. 38-bis, comma 9, che prevede l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria entro tre mesi entro tre mesi dalla richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile, si applica, a partire dalla richiesta relativa al terzo trimestre dell'anno di imposta 2014, agli operatori economici titolari del codice di classificazione delle attività economiche Ateco2007 30.30.09. spaziali e relativi dispositivi.
 
 
Diritto Societario
 
Quote societarie, prescrizione ordinaria per il diritto all'indennizzo
Nella fattispecie di un contratto di cessione di azioni che ha per “oggetto immediato” le azioni stesse e solo come “oggetto mediato” la consistenza del patrimonio sociale, le garanzie supplementari previste per l’acquirente in caso di trasferimento di quote sociali (cosiddette business warrenties), finalizzate ad assicurare la consistenza economica e la capacità dell’impresa, non sono soggette alle previsioni del codice civile per i casi di assenza delle “qualità delle promesse” o di “vizi della cosa venduta”.

Pertanto, queste garanzie si prescrivono nell’ordinario termine decennale e non nel termine breve di un anno previsto dall'articolo 1495 del Codice civile.

Lo chiarisce la Corte di Cassazione nella sentenza n.
16963 del 24 luglio 2014.

I Supremi giudici confermano, dunque, che il
diritto all’indennizzo promesso dal venditore all’acquirente in caso di formazione di sopravvenienze passive oppure di perdite o danni non può essere ricondotto nell’ambito della qualità del bene oggetto di compravendita, essendo invece richiamato il più generale ambito dei doveri di correttezza e buona fede del venditore.

Infatti, con la clausola d’indennizzo delle perdite/danni ciò che vuole essere garantito è il fatto che il prezzo pattuito corrisponda al valore della società ceduta tanto che in caso di alterazioni si abbia diritto ad un risarcimento. Ma, tale risarcimento non può sottostare al termine breve di prescrizione non essendo direttamente legato alla qualità della cosa venduta, che infatti non può essere contestata dall’acquirente entro otto giorni dalla scoperta vizio e comunque non oltre un anno dalla consegna del bene. Il diritto al risarcimento, dunque, è tutelato dal termine di prescrizione ordinario.
 
 
Fisco
 
Cessioni intra-Ue. Il trasferimento dell'imbarcazione a destinazione richiede la prova
Per la non imponibilità ai fini Iva, l’operatore nazionale, che cede imbarcazioni che vengono trasportate via mare in altro Stato Ue, se non è munito di un documento di trasporto Cmr o altra prova equipollente, deve dotarsi di una dichiarazione resa dall’acquirente con cui provare l’uscita del bene dal territorio italiano e l’arrivo dello stesso in un altro porto comunitario.

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un’istanza di interpello, con risoluzione n. 71 del 24 luglio 2014 ha, infatti, disposto che la tutela della buona fede necessaria alla non imponibilità dell’Imposta sul valore aggiunto deve essere integrata con una dichiarazione sottoscritta dal cessionario accompagnata da idonea documentazione (esempio: contratto di ormeggio con il porto estero), che attesti l’avvenuto trasferimento fisico dell’imbarcazione.

Ciò in quanto nelle
cessioni intra-Ue non è sempre facile avere la prova di arrivo della merce in un altro Paese, non essendo sufficiente, come nel caso di specie, il solo cambio di bandiera a dimostrare il trasferimento a destinazione dell’imbarcazione.

Dunque, secondo l’Amministrazione finanziaria, l’obbligo di osservare un
comportamento diligente necessario ai fini delle non imponibilità Iva viene integrato con la dichiarazione del concessionario.

Per quanto riguarda il cedente, invece, viene previsto che, in caso di controllo, egli dovrà custodire ed esibire tutti i documenti ufficiali (es: fattura, documento bancario, contratto di vendita, passaggio proprietà, atto di cancellazione dal registro italiano e quello di iscrizione nel nuovo registro, modello Intrastat).
 
 
 
 
770, la proroga ci sarà!
Annunciata la proroga per la trasmissione del modello 770/2014, ma la scadenza sarà fissata probabilmente al 15 settembre 2014 non al 30.

La resa, con compromesso, è annunciata attraverso facebook dal sottosegretario del ministero dell'Economia, Enrico Zanetti: “
Credo di poter dire che la proroga del 770 ci sarà... Non è detto che sia fino al 30 settembre come gli anni scorsi, ma essere passati a discutere dal «se» al «quanto» prorogare mi pare un bel passo avanti, nel segno di quella ricerca di conciliazione delle opposte quanto legittime e motivate esigenze, evidenziate sia dall'amministrazione finanziaria che dagli intermediari fiscali”.

Il sottosegretario si spinge anche a indicare una data possibile.

Scrive che
la proroga al 15 settembre dovrà passare per un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, ma i tempi sono stretti ed è, quindi, probabile che il decreto sia preceduto da una comunicazione.
 
 
 
Fisco | Lavoro
 
Nuovo codice tributo per aumento della maxisanzione e delle sanzioni su orario di lavoro
L’art. 14 del D.L. n. 145/2013, convertito dalla Legge n. 9/2014, ha aumentato del 30% la c.d. maxisanzione per il lavoro nero ed ha raddoppiato le sanzioni su limite massimo dell’orario settimanale medio, riposo settimanale e giornaliero.

Sempre il medesimo art. 14, comma 1, prevede che i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle suddette sanzioni vanno versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione nonché ad apposito capitolo dello Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, destinato ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

Stante quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 70/E del 24 luglio 2014, ha comunicato il
codice tributo per consentire il versamento, tramite il modello F23, delle suddette somme.

Il nuovo codice tributo è il “
79AT”, denominato “Maggiorazioni delle sanzioni amministrative di cui all’art. 14, c. 1, lett. b) e c) – D.l. 23 dicembre 2013, n. 145”.

Inoltre, chiarisce l’Agenzia, in sede di
compilazione del modello di versamento F23:

- nel
campo 6 “codice ufficio o ente”, va indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio competente territorialmente;

- nel
campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, vanno indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;

- nel
campo 11 “codice tributo”, va indicato il codice tributo “79AT”.
 
 
Fisco | Settori particolari
 
Editoria, il regime speciale Iva alla luce del Dl 63/2013 spiegato dalle Entrate
Il regime speciale Iva per il commercio di prodotti editoriali, un regime semplificato di imposizione e riscossione dell’Iva (c.d. monofase) che deroga alle ordinarie disposizioni, è al centro della corposa circolare 23 del 24 luglio 2014, emessa dall'agenzia delle Entrate.
Dal 1° gennaio 2014 sono cambiate le regole che disciplinano il regime monofase
Le semplificazioni sono state introdotte dal Dl 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 90/2013, che ha modificato l’articolo 74, primo comma, lettera c), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, sul commercio, nel territorio dello Stato, di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi.
Il meccanismo Iva
L’Iva - aliquota ridotta del 4% - si calcola in relazione al numero delle copie vendute, consegnate o spedite, diminuito di una percentuale (pari al 70% per i libri e all’80% per i giornali quotidiani e periodici) a titolo di resa.

L’imposta è dovuta dall’editore in base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale.

In assenza del prezzo di vendita, non si applica il regime speciale.

Il documento di addebito, emesso dall’editore e dai successivi cedenti di prodotti editoriali (ad esempio i distributori e i rivenditori), non ha rilevanza ai fini della rivalsa né ai fini della detrazione da parte degli acquirenti.

Resta salva la detraibilità dell’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti le operazioni di commercializzazione dei prodotti editoriali, ancorché quest’ultime, siano equiparate, alle operazioni non soggette ad IVA.

L’aliquota ridotta del 4% è estesa, a prescindere dai requisiti per l’applicazione del regime monofase, anche alle attività nell'ambito, come le prestazioni di composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa e i contratti d’opera o appalto per la realizzazione di un prodotto editoriale.
Novità ex Dl 63/2013
Il Dl 63 definisce il “supporto integrativo” e interviene su:

- l’applicazione dell’aliquota Iva propria di ciascuno dei beni, diversi dai supporti integrativi, ceduti unitamente ai prodotti editoriali, con prezzo indistinto e in unica confezione

- l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari se il costo del bene, diverso dal supporto integrativo, ceduto insieme al prodotto editoriale supera il 50% del prezzo di vendita dell’intera confezione

- l’abrogazione delle disposizioni per la commercializzazione di libri, quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, congiuntamente a beni, diversi dai supporti integrativi, funzionalmente connessi.

Si definisce il supporto integrativo: nastri, dischi, videocassette e altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente.

Ai supporti integrativi si applica il regime speciale con le stesse modalità previste per i libri, cioè con forfetizzazione della resa e aliquota Iva ridotta del 4%.

Ai quotidiani, periodici e libri venduti insieme a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto e in unica confezione, l’imposta si applica con l’aliquota propria per ciascuno dei beni ceduti e non più con quella del regime speciale.

L’Iva si applica nei modi ordinari se il costo del bene venduto insieme al prodotto editoriale supera il 50% del prezzo dell’intera confezione.

Gli e-book e simili, ossia i prodotti online scaricabili da internet, ricadono nella fattispecie delle prestazioni di servizi, pertanto l’Iva è pagata con aliquota ordinaria.

Il regime speciale si applica ai libri registrati su Cd, Cd-rom o qualsiasi supporto fisico analogo, che riproduca le informazioni contenute nei libri stampati, ma non si applica ai supporti fisici che riproducono esclusivamente suoni e voci (Cd musicale) senza alcun collegamento a un libro stampato.
 
 
 
 
 
Lavoro
 
Veneto: compatibilità tra ammortizzatori e indennità per tirocinio fino a 600 euro
Le “ Linee guida in materia di tirocini” del 24 gennaio 2014, sottoscritte in sede di Conferenza Stato Regioni e Province Autonome, stabiliscono che al soggetto impegnato in attività di tirocinio sia riconosciuta un‘indennità di partecipazione.

Le suddette Linee Guida prevedono, altresì, che, in caso di
godimento di ammortizzatori sociali da parte del tirocinante (CIGS, mobilità, Aspi o Miniaspi), la suddetta indennità non sia corrisposta.

Tuttavia, la
disciplina regionale del Veneto ha previsto che l’indennità di partecipazione al tirocinio sia compatibile con la percezione di un ammortizzatore sociale, valutando che non influisca né sullo stato di disoccupazione, né determini la decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito.

Con nota congiunta del 9 giugno 2014, la Regione Veneto e la Direzione Regionale Veneto dell’INPS, poiché l’indennità di partecipazione al tirocinio è un
rimborso spese forfettario e fiscalmente si tratta di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, hanno ritenuto che la suddetta indennità di partecipazione spettante ai tirocinanti sia compatibile con l’ammortizzatore sociale soltanto entro il limite di euro 600,00.

La nota costituisce, inoltre, occasione per chiarire che eventuali corresponsioni di indennità di frequenza a percorsi di formazione e/o riqualificazione sono compatibili con eventuali trattamenti di ammortizzatori sociali entro gli stessi limiti mensili.
 
 
Lavoro | Professionisti
 
ANCL: i pagamenti per le sanzioni sull'orario di lavoro sono indebiti
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 153/2014 del 4 giugno scorso, che ha dichiarato incostituzionali le sanzioni su durata massima dell’orario di lavoro, ferie annuali, riposo settimanale e giornaliero, in vigore dall’1 settembre 2004 al 24 giugno 2008, il Ministero del Lavoro, con lettera circolare prot. 12552 del 10 luglio 2014, ha dato disposizione ai propri Uffici di rideterminare gli importi scaturiti dalle predette violazioni secondo il regime sanzionatorio di cui all’art. 9 del R.D.L. n. 692/1923 e all'art. 27 della Legge n. 370/1934 nei casi di:

- rapporti ex art. 17 della L. n. 689/1981, non ancora oggetto di ordinanza ingiunzione, relativi a verbali di contestazione e notificazione di illeciti amministrativi, contenenti le sanzioni di cui alla norma dichiarata incostituzionale;

- ordinanza ingiunzione emessa ma senza che sia spirato il termine per l’opposizione giudiziale;

- opposizione proposta quando il relativo giudizio sia ancora pendente, ovvero la sentenza non sia ancora passata in giudicato.

Nella medesima nota il Ministero ha chiarito che sono da ritenersi
intangibili gli atti adottati qualora il procedimento sanzionatorio risulti, invece, definitivamente chiuso.

Tuttavia, l’ANCL, con comunicato stampa del 18 luglio 2014, fa sapere che, per il Presidente Longobardi, coloro che hanno pagate le sanzioni con un importo maggiorato, hanno fatto un
pagamento indebito e, proprio in base alla decisione della Consulta, dovrebbero poter recuperare quanto versato in più.

Per questo motivo l'Ufficio legale del sindacato sta verificando che la determinazione del Ministero del Lavoro sia corretta.
 
 
Professionisti
 
Professionisti e Caf: no al pagamento di omesse imposte al posto dal contribuente
Caf e professionisti interessati si sono incontrati con il Governo per discutere in merito all'ipotesi oggetto della legge n. 23/2014, che prevede il pagamento da parte dei primi delle imposte omesse dal contribuente che si rivolge loro per effettuare la dichiarazione.

Infatti, in data 24 luglio 2014, si è svolta l'audizione degli addetti ai lavori in Commissione finanze del Senato, che hanno espresso completo disappunto nei confronti di questo provvedimento.

Efficace e diretto il commento di Luigi Mandolesi, neo consigliere dell'Ordine nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che si è così espresso: “
Far pagare al dottore commercialista o al Caf e in generale all'intermediario l'imposta che il cittadino non ha pagato su redditi non dichiarati in dichiarazioni vistate dagli intermediari, è una cosa senza senso”.

Si sono espressi nella medesima direzione anche i rappresentanti dell'Istituto nazionale tributaristi e della Lapet.

Si rimane in attesa di sviluppi in materia da parte del Governo.
 
 

 
 
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