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01/07/2014

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 1/7/2014
A cura della Fondazione Studi
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni |Diritto Amministrativo |Economia |Fisco |Immobili | Notariato |Lavoro |Lavoro | Fisco |Lavoro | Protezione dei dati personali (Privacy) |Tutela e sicurezza|
Agevolazioni
 
Fondo nazionale per l'efficienza energetica, il CdM recepisce le regole Ue
E' stato istituito il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, per la concessione di garanzie e finanziamenti.

Rientra nel Decreto di
recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, approvato dal Consiglio dei ministri.

Ne dà notizia il Mise, con comunicato stampa del 30 giugno 2014.

Sarà alimentato con circa 70 milioni di euro all'anno fino al 2020.

Le risorse messe in campo con il decreto, 800 milioni di euro, sono indirizzate verso
interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici della Pa e per la riduzione dei consumi di energia nei settori dell’industria e dei servizi (consumi domestici).

A decorrere
dal 5 dicembre 2015, grandi aziende e imprese ad alta intensità energetica dovranno effettuare diagnosi periodiche per individuare gli interventi per ridurre i consumi, con un'analisi costo-beneficio sulla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica con potenza superiore a 20 Mw termici.

Alle Pmi sono stati riservati 105 milioni, sempre per favorire il ricorso alle diagnosi energetiche e per focalizzare l’attenzione sui vantaggi competitivi dell’efficienza.

Per incentivare la realizzazione dei progetti di efficienza energetica che scaturiranno dalle diagnosi è stato previsto di rafforzare il meccanismo dei
certificati bianchi, Titoli di Efficienza Energetica (TEE), titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di riqualificazione.
 
 
 
Diritto Amministrativo
 
Piattaforma certificazione crediti Pa, censimento telematico dal 1° luglio 2014
Il Dl 66/2014 ha introdotto alcune importanti novità sulle modalità di utilizzo e sul ruolo della piattaforma per la certificazione dei crediti (sistema PCC).

L’obiettivo è quello di un attento monitoraggio dei
debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, per accelerare il pagamento dei debiti arretrati e prevenire la formazione di nuovo debito.

Grazie all’utilizzo costante del sistema
PCC da parte di tutti i soggetti interessati, infatti, si potrà evidenziare l’intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali è stata emessa una fattura, oppure una richiesta di pagamento, nei confronti di una Pubblica amministrazione.

La Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 21 del 25 giugno 2014, fornisce alcune importanti indicazioni per l’esatto svolgimento del censimento telematico, in tempo reale, delle fatture emesse nei confronti della Pa.
Censimento debiti Pa in tempo reale
Dal 1° luglio 2014 diviene operativa la nuova funzionalità di verifica in tempo reale sulla piattaforma telematica della certificazione dei crediti delle Pa.

Per tutte le fatture messe da tale data, infatti, Comuni, Province, Regioni e Asl dovranno registrare con esattezza tutte le fasi del documento, che vanno dall’invio della fattura da parte del creditore, alla ricezione e contabilizzazione da parte della Pa, fino al suo pagamento.

In altri termini, potranno essere monitorati, in tempo reale, tutti i passaggi dei crediti e dei debiti grazie proprio all’ausilio della piattaforma telematica. Così:

i fornitori potranno verificare online lo stato di lavorazione dei propri crediti,
le P.a. potranno controllare lo stato dei propri debiti, distinti per data di scadenza e per singolo creditore.
Segnalazione delle fatture in scadenza
Il sistema informatico provvederà a segnalare automaticamente alle Pa le fatture in scadenza, basandosi sulla data indicata per il pagamento o, in sua assenza, facendo il calcolo dei 30/60 giorni.

A fianco di tale automatismi si inserisce, poi, l’obbligo delle Pa di confermare che i debiti indicati dal sistema siano effettivamente scaduti.

Pertanto, entro il 15 di ogni mese dovranno essere comunicare tutte le fatture scadute nel mese precedente così come pure le fasi di lavorazione delle altre fatture. Dal momento che la nuova funzionalità del sistema PCC parte dal 1° luglio 2014, la prima scadenza del nuovo adempimento è fissata per il giorno 15 agosto.
 
 
 
 
Economia
 
Tasso del credito agevolato, giugno 2014 in ribasso
Il tasso di riferimento di giugno 2014, per il credito agevolato ad industria, commercio, artigianato, editoria, industria tessile e zone sinistrate del Vajont (settore industriale), è pari al 3,18%.
 
 
Fisco
 
Asp, fatture con imposta di bollo
Le fatture emesse dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) agli utenti delle case di riposto per l’addebito dei corrispettivi delle rette, se non scontano l’Iva, non possono essere considerate esenti dall’imposta di bollo.

Pertanto, se l’importo addebitato supera i
77,47 euro, le fatture scontano l’imposta di bollo di 2 euro e non beneficiano del’esenzione prevista per gli atti del procedimento di riscossione di entrate tributarie ed extra-tributarie dei soggetti pubblici.

Il chiarimento giunge dall’Agenzia delle Entrate – risoluzione n. 67 del 30 giugno 2014 – che specifica che le suddette fatture devono essere considerate analogamente ai documenti emessi a fronte di corrispettivi per prestazioni rese nell’esercizio di attività d’impresa e in quanto tali non considerati come
documenti prodotti nell’ambito di procedimenti di riscossione.

Vale, dunque, lo stesso chiarimento già reso nella risoluzione n. 98/2001 per le fatture rilasciate dai Comuni in relazione ai vari servizi prestati, secondo cui l’esenzione dall’imposta di bollo valida per le fatture riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni soggette ad Iva non può essere estesa anche al caso di corrispettivi esenti dall’Imposta sul valore aggiunto.
 
 
 
 
Immobili | Notariato
 
Certificazione energetica. Aggiornamento dello Studio del Notariato
Il Consiglio Nazionale del Notariato, alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legge n. 145/2013, convertito, con modificazioni, con Legge n. 9/2014, ha provveduto ad aggiornare lo studio n. 657-2013/C in materia di certificazione energetica degli edifici.

L'aggiornamento è finalizzato a fare il
punto della situazione sulla legislazione nazionale in materia di certificazione energetica, legislazione da coordinare ed integrare con la normativa emanata a livello regionale, adeguata alla Direttiva 2010/31/UE.

In particolare, nel testo dello scritto viene puntualizzato come il Decreto legge n. 145/2013 n. 145 abbia inciso profondamente sugli obblighi di allegazione, di informativa e di consegna, lasciando, per contro,
immutata la disciplina vigente in tema di dotazione.
Obblighi di allegazione, consegna e informativa
Nel dettaglio, le novità introdotte con decorrenza dal 24 dicembre 2013 concernono l'esclusione degli obblighi di allegazione, di consegna e di informativa per gli atti traslativi a titolo gratuito.

E' stato inoltre precisato che i tre citati obblighi riguardano non solo l'
atto di compravendita ma, anche, in generale, tutti gli “atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso”.

Nell'ambito delle
locazioni, gli obblighi di consegna e di informativa riguardano i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione.

L'
obbligo di allegazione, invece, è stato limitato ai soli contratti di nuova locazioneaventi per oggetto interi edifici, “rimanendo escluso tale obbligo oltre che per i contratti non soggetti a registrazione anche per i nuovi contratti di locazione aventi per oggetto singole unità immobiliari”.
 
 
 
 
Lavoro
 
INPS. In arrivo la quattordicesima per i pensionati
L’INPS, con messaggio n. 5662 del 27 giugno 2014, comunica che la c.d. quattordicesima spetta in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

Per l’anno 2014, la somma aggiuntiva spetta ai pensionati nati prima dell’1 gennaio 1951, tuttavia:

- l’aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età;

- il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale sulle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come in caso di pensioni di nuova liquidazione con decorrenza diversa dal 1° gennaio.

Il messaggio analizza i
requisiti di contribuzione e reddituali e chiarisce che, per le pensioni delle gestioni private, la c.d. quattordicesima sarà attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2014, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni mentre, per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2014 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2014.

I pensionati interessati riceveranno apposita comunicazione e la voce sarà presente nel cedolino del mese di luglio 2014.
 
 
Lavoro | Fisco
 
INPS. Le istruzioni per il bonus IRPEF
Con messaggio n. 5661 del 27 giugno 2014, l’INPS è tornato sulla questione relativa al bonus di cui all’art. 1, D.L. n. 66/2014, per evidenziare che il credito d’imposta deve essere riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta senza bisogno di alcuna richiesta e per fornire istruzioni operative.

In particolare viene sottolineato che le attività di riconoscimento e pagamento del credito da parte dell’Istituto per i titolari di
prestazioni a sostegno del reddito e di prestazioni di accompagnamento alla pensione, saranno effettuate centralmente a partire dal mese di giugno.
Le comunicazioni dell’assicurato
Fermo restando che l’Istituto deve riconoscere in via automatica il credito sulla base dei dati reddituali a propria disposizione, potranno essere presentate da parte degli assicurati, dichiarazioni/richieste e/o certificazioni volte alla rinuncia o al riconoscimento del credito nelle ipotesi già previste dalle disposizioni vigenti e cioè:

- gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’INPS che provvederà a recuperare il credito eventualmente erogato dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano, contestualmente, titolari di altri redditi da lavoro dipendente, i cui importi singolarmente considerati darebbero diritto al credito, ma complessivamente considerati
eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 del T.U.I.R. per la concessione del credito, sono tenuti a darne comunicazione all’Istituto che non riconoscerà il credito;

- gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente (es. la Cassa integrazione a orario ridotto), i cui importi complessivamente considerati
non eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 del T.U.I.R. per la concessione del credito, sono tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto.

Il messaggio si sofferma, inoltre, sull’ipotesi in cui l’assicurato percettore di prestazioni previdenziali nell’anno 2014 abbia
intrattenuto anche rapporti di lavoro, specificando le modalità operative del soggetto e dell’Istituto stesso.
 
Incentivi per la contrattazione di secondo livello: procedura sperimentale INPS
L’INPS, con messaggio n. 5613 del 26 giugno 2014, ha comunicato che dal 26 giugno 2014 e fino alle ore 23 del 4 luglio 2014, sarà disponibile una versione sperimentale dell’applicazione “Sgravi contrattazione II livello 2013” per l’acquisizione e l’invio delle domande di sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito agli importi corrisposti nell’anno 2013.

L’applicazione sarà disponibile tra i “Servizi per le Aziende e Consulenti” all’interno della sezione Servizi on-line del sito internet www.inps.it e le domande potranno essere trasmesse sia singolarmente che tramite flussi XML contenenti molteplici domande.

Tuttavia, poiché si tratta di una versione sperimentale, l’Istituto sottolinea che i dati acquisiti e trasmessi non avranno alcun valore ai fini dell'ammissione allo sgravio e, infatti, alla conclusione della sperimentazione tutti i dati inseriti saranno cancellati.

Con successivo messaggio saranno comunicati i tempi di acquisizione e trasmissione delle domande relative allo sgravio contributivo per l’anno 2013.
 
 
Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati: le istruzioni INPS
Con messaggio n. 5658 del 27 giugno 2014, l’INPS comunica che è disponibile la graduatoria delle istanze accolte per fruire del beneficio previsto dai Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.

Si ricorda che con i citati decreti è stata prevista – nel limite complessivo di 20.000.000 di euro – la concessione di un beneficio economico in favore dei datori di lavoro privati che nel 2013 hanno assunto lavoratori, i quali, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

L’ammissione al beneficio è stata determinata dall’
ordine cronologico dell’assunzione, della proroga e della trasformazione, e la graduatoria finale è pubblicata all’interno del Cassetto previdenziale Aziende e Cassetto previdenziale Aziende agricole, nella sezione relativa al modulo LICE (accessibile selezionando le voci “Comunicazioni on line” e “Invio Nuova Comunicazione”).

L’ammissione è, comunque già stata comunicata ai singoli datori di lavoro mediante avviso apposto in calce al modulo di istanza inviato; al modulo è allegato il
piano di fruizione dell’incentivo, calcolato secondo le informazioni contenute nell’istanza.

La circolare chiarisce, inoltre che, per i
rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD), sarà cura del datore di lavoro individuare, in base al numero di giornate effettivamente lavorate nel singolo mese, la quota di ripartizione mensile da esporre nella denuncia DMAG, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.2 della circolare 32/2014.
Casi particolari
Qualora siano state accolte più istanze per lo stesso lavoratore, sarà cura del datore di lavoro non superare il bonus complessivo di € 1.140 - qualora tutte le istanze accolte si riferiscano a rapporti a tempo determinato – ovvero di € 2.280 – qualora almeno un’istanza sia stata accolta per un rapporto a tempo indeterminato.

Per le assunzioni a
tempo determinato a scopo di somministrazione il limite di € 1.140 deve essere riferito ai rapporti di lavoro riguardanti il medesimo utilizzatore.

Nelle ipotesi di
diminuzione dell’orario di lavoro rispetto a quanto originariamente denunciato sul modulo LICE – compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time – il datore di lavoro è tenuto autonomamente a ridurre in misura proporzionale l’importo del bonus spettante; analogamente, sarà cura del datore di lavoro fruire del beneficio in una misura inferiore rispetto a quanto concesso, nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi prima della data di scadenza indicata nell’istanza.
Controlli
Poiché l’INPS ha riconosciuto e reso fruibili gli incentivi sulla base di quanto dichiarato dal datore del lavoro con i moduli di istanza, saranno effettuati controlli sulla veridicità delle attestazioni rese e sulla sussistenza dei requisiti relativi all’accesso, nonché sulla durata e sull’importo del beneficio.

Eventuali somme indebitamente percepite dai datori di lavoro saranno oggetto di iniziative di recupero e consentiranno di accogliere altre istanze, a seguito della rideterminazione delle risorse disponibili.
 
 
Lavoro | Protezione dei dati personali (Privacy)
 
Telecamere intelligenti: via libera del Garante per la Privacy
Con provvedimento n. 259 del 22 maggio 2014, il Garante per la Protezione dei dati personali ha dato parere positivo alla richiesta di verifica preliminare presentata dalla Banca d’Italia relativa all’installazione delle c.d. telecamere intelligenti.

Tali tipologie di telecamere non si limitano a riprendere e registrare le immagini ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli e, eventualmente, registrarli.

Gli impianti sottoposti alla verifica del Garante prevedono un
sistema di "alert" che si attiva a fronte del superamento di una barriera virtuale predefinita, o dell'accesso a determinate aree interdette, o del riconoscimento della presenza di persone.

Le ulteriori funzionalità del sistema (tra le quali la lettura targhe, l'identificazione mezzi e il conteggio delle persone) non rientrano invece tra le ipotesi per le quali è necessario richiedere la verifica preliminare perché non prevedono la generazione di allarmi.

Anche le funzioni di "riconoscimento oggetto abbandonato" e "mancanza oggetto", pur prevedendo l'attivazione di un allarme, non richiedono la verifica preliminare, in quanto non comportano un
trattamento di dati personali.

Alla luce della verifica effettuata, il Garante ha ritenuto proporzionato e quindi ammissibile il trattamento dei dati personali che la Banca d'Italia intende effettuare, sottolineando, altresì, che qualora dal suddetto sistema di videosorveglianza si possa realizzare un
controllo a distanza dell’attività lavorativa, occorre rispettare l’art. 4 della Legge n. 300/1970 e, quindi, cercare l’accordo con le RSA e in caso di mancanza di accordo, chiedere l’autorizzazione alla DTL competente.
 
 
Tutela e sicurezza
 
Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione INAIL: il Decreto
E’ stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 22 aprile 2014 - emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - che approva i criteri e le modalità applicative per la riduzione dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, nonché per le imprese che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come indicati nella determina INAIL n. 67 dell’11 marzo 2014.

Il Decreto stabilisce che, per l’anno 2014, la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è fissata nella misura del
14,17%.
Pos negli studi, al via senza sanzioni
Avvio strano per il Pos: è scattato per esercenti, professionisti, artigiani e imprese l'onere di accettare, su richiesta del cliente, il pagamento sopra ai 30 euro con carta di debito (bancomat), ma non ci sono sanzioni per chi non ottempera.

Dunque gli interessati - soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali - devono avere un Pos, anche se
non è espressamente prevista dal Dl 179/2012, articolo 10, comma 4, una sanzione in caso di violazione.

Sul punto si ricorda la risposta del Mef, del 10 giugno 2014, ad un'interrogazione parlamentare in cui si è spiegato che i professionisti “dovrebbero” dotarsi di Pos, ciò
non è un obbligo ma un onere, non essendo previste sanzioni.
Le osservazioni degli interessati
I costi troppo alti di attivazione e gestione del Pos, la poca dimestichezza con le tecnologie degli esercenti, soprattutto della vecchia guardia, sono alla base delle protese circa l'adempimento di contrasto al nero attraverso il contante.

Molte categorie di professionisti, tra cui
avvocati e consulenti del lavoro, hanno sollevato problematiche in merito: l'obbligo è per tutti senza distinzioni, non c'è stato l'avvio graduale come promesso inizialmente e, infine ,30 euro sembrano veramente troppo pochi per far scattare la richiesta.
 

 
 
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