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17/06/2014

 

 

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 17/5/2014
A cura della Fondazione Studi
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni |Fisco |Lavoro |Lavoro | Settori particolari|
Agevolazioni
 
Zfu, la Sicilia ha gli elenchi
Con decreto direttoriale del 16 giugno 2014, il Mise riporta gli elenchi approvati delle imprese localizzate nelle Zone franche urbane della regione Sicilia, ammesse alle agevolazioni fiscali e contributive in favore di imprese di micro e piccola dimensione nelle Zone Franche Urbane dell’Obiettivo Convergenza.

La pubblicazione nel sito assolve l’obbligo di comunicazione della concessione dell’aiuto alle imprese agevolate.

Per la fruizione, con il modello F24, saranno dettate modalità e termini con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
 
 
Fisco
 
Rimborso del tributo e prescrizione. Decorso dalla data del versamento
Con sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014, le Sezioni unite civili di Cassazione si sono pronunciate con riferimento al momento del decorso del termine utile al contribuente per presentare istanza di rimborso di un'imposta indebitamente versata, nella specie la maggiore differenza Irpef che era stata trattenuta dal datore di lavoro a titolo di incentivo alle dimissioni.

Secondo la Suprema corte, in particolare, il termine che deve essere preso come riferimento per la decorrenza della prescrizione è
quello del versamento del tributo e non la data del deposito della sentenza con cui il tributo specificamente esaminato era stato dichiarato retroattivamente illegittimo dalla Corte di giustizia (sentenza del 21 luglio 2005 pronunciata con riferimento alla causa C-207/04).
Il termine deve essere ragionevole
Secondo il Supremo collegio, infatti, il legislatore gode di ampia discrezionalitàper quanto riguarda la fissazione della durata del termine di prescrizione dei diritti, o di decadenza dagli stessi”; l'unico limite – continua la Corte – è costituito dall'eventuale irragionevolezza del termine, qualora ossia quest'ultimo “venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e quindi inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso”.
 
 
 
Studi di settore. Ufficiale la proroga dei versamenti al 7 luglio
La proroga dei versamenti risultanti da Unico 2014, compreso il primo acconto per il 2014, e dalla dichiarazione Irap per i soggetti interessati dagli studi di settore è ormai ufficiale.

Il Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 13 giugno 2014, che ha posticipato il termine dei pagamenti dal 16 giugno al 7 luglio per tutti quei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli
studi di settore è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 137 del 16 giugno 2014.

Per coloro che non rispettano tale data sarà possibile eseguire i versamenti con una maggiorazione a titolo di interesse dello 0,40% dal giorno 8 luglio fino al 20 agosto 2014.

Per i soggetti estranei agli studi di settore, che non hanno rispettato la scadenza del 16 giugno 2014 e che non possono avvalersi della proroga di legge, è concessa la possibilità di ravvedersi eseguendo i versamenti entro il 16 luglio 2014, con la maggiorazione dello 0,40%. È, infatti, possibile sanare gli omessi o tardivi versamenti dei tributi tramite tre tipi di condono: il
ravvedimento sprint, il ravvedimento breve e il ravvedimento lungo, che consentono di ridurre la sanzione del 30% a coloro che vi aderiscono spontaneamente.
 
 
 
 
Irap e part time, direttiva Entrate
Anche un dipendente in part time fa scattare l'autonoma organizzazione.

È quanto spiega l'agenzia delle Entrate nella direttiva
42 dell'11 giugno 2014.

Nelle more dell'intervento del Legislatore – in ottemperanza della delega fiscale ex lege 11 marzo 2014, n. 23 dovrà essere normata la definizione di autonoma organizzazione - vale l'
orientamento giurisprudenziale delle sentenze di Cassazione n. 6383 e n. 7610 del 2014.

Pertanto, per gli uffici delle Entrate
sussiste l'autonoma organizzazione quando il professionista:

- è, sotto qualsiasi forma, il
responsabile dell'organizzazione e non è, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

- impiega
beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.

L'utilizzo, in modo non occasionale, di lavoro altrui si ha
nei contratti di lavoro dipendente, anche part-time, oppure di collaborazione e di fornitura di servizi, anche se relativi a funzioni di supporto e di segreteria. Sussiste l'assoggettabilità se il professionista si serve di strutture organizzate tramite contratto.
 
 
 
Trasformazione in credito d'imposta delle DTA Irap. Chiarimenti dal Fisco
La possibilità/obbligo della trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio relative alla svalutazione dei crediti, alle svalutazioni del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali è stata estesa anche alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio ai fini Irap dall’articolo 1, commi 167 a 171, della legge n. 147/2013.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 17/2014 del 16 giugno, prende in rassegna le novità apportate dalla legge di Stabilità 2014 alle DTA Irap, ribadendo quanto già espresso nel dettato normativo (Dl 255/2010) e cioè che la conversione delle citate DTA è possibile in caso di:

- perdita civilistica;
- valore della produzione netta negativo.
Soggetti interessati
Si ricorda che tale disciplina della trasformazione in credito d’imposta delle DTA Irap interessa tutti i soggetti Ires e costituisce una possibilità per gli altri soggetti. È, invece, un obbligo per le banche e gli intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca D’Italia.
Aspetti applicativi
La circolare 17/E evidenzia che è necessario distinguere le DTA Irap trasformabili a seconda dei componenti negativi a cui esse si riferiscono.

Nello specifico, in relazione alle rettifiche di valore nette per deterioramento crediti, si considerano convertibili in credito d’imposta le DTA Irap che riguardano le rettifiche nette su crediti operate a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, mentre non sono ritenute convertibili quelle connesse a “rettifiche nette su crediti” effettuate in periodi d’imposta antecedenti.

Con riferimento invece all’ammortamento oppure alle svalutazioni dell’avviamento e delle altre attività immateriali, interviene il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate secondo cui si ritiene possibile convertire anche le DTA connesse a variazioni in aumento operate in periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2013, trattandosi di componenti rilevanti agli effetti dell'Irap anche prima dell'entrata in vigore delle novità in oggetto.

In altri termini, dunque, in relazione ai suddetti componenti la trasformazione opera anche in relazione alle DTA correttamente iscritte nel bilancio 2013 riferite a componenti negativi contabilizzati in esercizi anteriori al periodo d’imposta considerato.
Entrata in vigore e periodo transitorio
L’Agenzia, in relazione all’entrata in vigore delle nuove disposizioni chiarisce che:

in caso di
perdita di esercizio, assumono rilevanza le DTA Irap risultanti dal bilancio relativo all’esercizio 2013 e la trasformazione decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci o dei diversi organi competenti per legge;

in caso di
valore della produzione netta negativo, le DTA Irap trasformabili sono quelle risultanti dalla dichiarazione Irap 2014, relativa al periodo d’imposta 2013 e la trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione Irap in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo.
 
 
 
 
Lavoro
 
CONFAPI: firmato l'accordo interconfederale per la detassazione 2014
Il 10 giugno 2014 è stato firmato l’accordo interconfederale sulla detassazione 2014 tra CONFAPI, CGIL, CISL E UIL.

Le parti hanno convenuto:

- in attuazione al DPCM 19 febbraio 2014, che i contenuti dell’accordo quadro territoriale allegato all’accordo del 9 maggio 2013, sono integralmente confermati;

- che le prestazioni effettuate nel 2014 che, ai sensi del punto 2 dell’accordo quadro 9.5.2013, hanno già comportato l’agevolazione fiscale per l’anno 2013, possono fruirne anche per l’anno 2014.
 
 
Lavoro | Settori particolari
 
Indennità di disoccupazione agricola: gli indirizzi per le domande 2013
L’INPS, con messaggio n. 5336 del 13 giugno 2014, ha fornito gli indirizzi generali per la definizione delle domande in competenza 2013, relative all’indennità di disoccupazione agricola.
Nuove categorie di lavoratori soggetti ad assicurazione ASpI
Le disposizioni di cui all’art. 2, Legge n. 92/2012, istitutive dell’ ASpI e della miniASpI, hanno ampliato la platea dei soggetti tutelati, inserendo alcune tipologie di lavoratori dipendenti precedentemente esclusi dall’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria.

Quindi, chiarisce il messaggio INPS, sono inclusi nella nuova assicurazione:

- gli apprendisti;

- i soci lavoratori di cooperative che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata;

- il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.

Poiché i
lavoratori agricoli sono esclusi dall’applicazione dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego e dal diritto alle relative prestazioni di disoccupazione, l’Istituto ha precisato che, ai fini del computo dell’indennità di disoccupazione agricola, ove il richiedente la prestazione abbia svolto attività di lavoro dipendente oltre che nel settore agricolo anche in quello non agricolo in qualità di socio lavoratore di cooperativa di cui al DPR n. 602/1970, ovvero di personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, non si applicherà la riduzione proporzionale, prevista solo per le indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI.

Tuttavia, i
periodi di lavoro dipendente non agricolo svolti dalle categorie di lavoratori con le qualifiche suddette, precedentemente all’1 gennaio 2013, continuano a non essere utilizzabili ai fini del raggiungimento del requisito assicurativo e contributivo poiché non coperti da assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Valutazione del lavoro domestico
Poiché i periodi di lavoro domestico non rientrano nel flusso UniEmens, l’Istituto evidenzia che occorrerà prelevare i dati contributivi e retributivi dai bollettini di versamento dei contributi, mentre, per definire il numero di giornate lavorate occorrerà dividere per 4 le ore assoggettate a contribuzione in ciascun trimestre, rispettando comunque il limite massimo di 78 giorni.

Tutto il periodo di
durata del contratto di lavoro sarà, invece, considerato non indennizzabile e le date di inizio e fine contratto potranno essere ricavate dai dati delle Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro (Unilav).
Trattazione delle domande i cui richiedenti sono titolari di partita IVA
Infine, per le domande di prestazioni di disoccupazione agricola in competenza 2013, l’INPS comunica di stare approntando le liste dei richiedenti che risultano titolari di partita IVA per il successivo controllo riguardo all’eventuale attività di lavoro svolta in proprio.
 
 
Autotrasporti: la prova dello straordinario non può fondarsi solo sui dischi cronotachigrafi
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10366 del 13 maggio 2014, si è occupata di una richiesta di differenze retributive per lavoro straordinario presentata da un autotrasportatore.

Nel caso di specie, le ore di lavoro straordinario risultavano dalle registrazione sui
dischi cronotachigrafi ma per gli Ermellini è noto che i dischi cronotachigrafi, sia in originale che in fotocopia, nel caso in cui la controparte ne disconosca la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possano da soli fornire piena prova, né dell’effettuazione del lavoro e dell’eventuale straordinario né, tantomeno, della loro effettiva entità.

Occorre, invece, che la presunzione semplice, costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione, sia supportata da
ulteriori elementi, anche se di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall’interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell’esercizio dei propri poteri istruttori (ex multis: Cass. 20 giugno 2002, n. 9006; Cass. 20 dicembre 2001, n. 16098; Cass. 8 luglio 1994, n. 6437).
 

 
 
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