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13/06/2014

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 13/6/2014
A cura della Fondazione Studi
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni |Diritto Internazionale | Fisco |Diritto Penale |Fisco |Fisco | Diritto Commerciale |Lavoro |Lavoro | Professionisti|
Agevolazioni
 
Bando macchinari, il Mise comunica gli adempimenti post concessione
Sono state diffuse dal Mise, le istruzioni per gli adempimenti che i beneficiari dell'agevolazione investimenti innovativi, nota come Bando macchinari, devono effettuare una volta ammessi al beneficio.

A breve l’attivazione di un’apposita piattaforma informatica a supporto.

Si ricorda che il 4 marzo 2013 le imprese interessate hanno presentato domanda per la realizzazione di investimenti innovativi nelle aree delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

I programmi di investimento presentati e quelli che saranno agevolati a seguito del completamento delle attività istruttorie, devono essere definiti da parte delle imprese beneficiarie, con le modalità dettate dal documento del 12 giugno 2014 pubblicato nel sito del Mise.
Gli adempimenti successivi alla concessione delle agevolazioni
Le imprese agevolate devono inviare congiuntamente all’indirizzo PEC “dps.iai.div5@pec.sviluppoeconomico.gov.it”, entro 90 giorni dalla data di ricezione del decreto di concessione:

- la comunicazione di apertura del conto corrente vincolato/dedicato;

- gli ordini e le conferme d’ordine dei beni di investimento in formato pdf;

- il prospetto di riepilogo degli ordini e delle conferme d’ordine, da predisporre utilizzando lo schema ad hoc.

Non sarà in seguito possibile aggiungere altri ordini/conferme d’ordine, pur se riferibili a beni previsti nel piano di investimento approvato ed allegato al provvedimento di concessione.
 
 
Diritto Internazionale | Fisco
 
Carta sconto, vendita senza esenzione Iva
Non costituisce un “titolo” né tantomeno un’operazione con “effetti commerciali” la cessione di una “carta sconto da parte di una società ai suoi clienti per favorire gli acquisti di beni e servizi a condizioni vantaggiose presso gli esercizi affiliati.

Non rappresentando un mezzo di pagamento e non essendo assimilabile ai titoli e agli altri effetti commerciali veri e propri, dunque, la vendita della suddetta carta non rientra tra le operazioni finanziarie che godono dell’esenzione Iva, ai sensi della sesta Direttiva Ue.
La Corte UE nega il regime di esenzione
Così, si esprime la Corte di Giustizia Ue, con la sentenza depositata in data 12 giugno 2014, relativamente alla Causa C-461/12, nel fornire un’interpretazione ai giudici olandesi circa le disposizioni dell’articolo 135 della citata direttiva, che ritiene esenti da Iva le operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e altri effetti commerciali, come pure le operazioni relative ad azioni, quote di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, con esclusione però dei titoli rappresentativi di merci e di determinati diritti.

I giudici Europei bocciano così il comportamento assunto dalla società emittente, che aveva trattato la vendita delle carte sconto come operazione esente da Iva: il compenso percepito dalla società per la cessione delle carte, al fine di promuovere le vendite di imprese affiliate, non può essere ricondotto in una delle sopra indicate fattispecie di esenzione.
Proposta di modifica della Direttiva Iva
Dal momento che tale decisione potrebbe influenzare sempre di più anche la normativa interna, vista la grande diffusione di voucher e buoni da parte di molte imprese, si resta in attesa di conoscere la proposta di modifica della Direttiva 2006/112/Ce da parte della Commissione Europea proprio in merito al trattamento dei suddetti buoni ai fini Iva.

La proposta mira, infatti, a fissare le regole per la corretta distribuzione dei buoni, a definirli ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto, a stabilire il momento della loro imposizione tendo conto di quelli che vengono distribuiti e riscattati all’interno di uno Stato membro e di quelli che circolano in più Stati. Tali nuove disposizioni legislative dovrebbero entrare in vigore dal 1° gennaio 2015.
 
 
 
Diritto Penale
 
Sequestro preventivo anche in presenza di accordo di ristrutturazione
Individuazione dei beni sottoposti a confisca
Il giudice che dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non ha l'obbligo di individuare i singoli beni e di fissarne il relativo valore.

Detta
individuazione, infatti, ove non effettuata dal giudice, spetta al Pubblico ministero quale organo demandato all'esecuzione del provvedimento.

E' quanto ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 24875 del 12 giugno 2014.
Il concordato preventivo non esclude il reato di omesso versamento Iva
Nel contesto della medesima decisione, la Suprema corte ha, altresì, precisato che, in tema di omesso versamento Iva, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta, non esclude il reato previsto dall'articolo 10 ter D.lgs. n. 74/2000 in relazione al debito Iva scaduto e da versare.

Ne consegue che,
ai fini del sequestro per equivalente che venga disposto in relazione al mancato pagamento dell'Iva, non può essere attribuito alcun rilievo alla eventuale presenza di istanza di ristrutturazione dei debiti e relativa pubblicazione nel registro delle imprese.
 
 
 
Fisco
 
Studi di settore come valido sistema di presunzioni semplici
Con la sentenza n. 13145 dell'11 giugno 2014, la Corte di cassazione ha definitivamente confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano censurato il Fisco per aver notificato ad un contribuente un atto impositivo ai fini delle imposte dirette e dell'Iva per l'anno 1998 sulla base di un accertamento effettuato con l'utilizzo dei parametri previsti dal DPCM del 1996 e non determinando ricavi e redditi secondo gli studi di settore, per come richiesto dal contribuente medesimo in sede precontenziosa.

In particolare, l'agenzia delle Entrate aveva lamentato che, contrariamente all'assunto della sentenza d'appello, le risultanze derivanti dall'applicazione dei parametri assurgono a fonte di prova per presunzioni e invertono l'onere probatorio, ponendo a carico della parte contribuente di addurre allegazioni di contrario segno, senza che rilevino proposte e controproposte avanzate nella fase precontenziosa dell'accertamento per adesione.
Prevalenza rispetto ai parametri
Per contro, la Suprema corte ha ritenuto incensurabile la decisione impugnata secondo cui il reddito andava determinato avvalendosi dei cosiddetti studi di settore, introdotti ed entrati in vigore nell'anno 1998, rispetto ai parametri “attesa la natura più raffinata del nuovo mezzo di accertamento desumibile dalla normativa che lo ha introdotto”.

Nel caso di specie, inoltre, l'adozione di tali più adeguati strumenti di ricostruzione era stata accettata dall'Ufficio nel corso della fallita procedura di accertamento per adesione e con riferimento al cosiddetto ricavo o compenso di riferimento puntuale.

E tale circostanza costituiva riprova del fatto che l'
accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore costituisce valido sistema di presunzioni semplici.
 
 
"Sportello Amico Imprese" di Equitalia, in arrivo altri 12 punti di assistenza
Equitalia apre altri 12 punti di ascolto dedicati al mondo produttivo delle partite Iva, al fine di fornire assistenza specifica alle Pmi e agli artigiani e commercianti in difficoltà, su alcune problematiche molto frequenti come la dilazione dei pagamenti oppure la sospensione delle procedure di riscossione.

Si tratta dello “
Sportello Amico Imprese”, iniziativa partita in via sperimentale a dicembre 2013 in sei città e che grazie al successo ricevuto ha portato l’Ente di riscossione nazionale a ripetere l’operazione anche in altre aree del territorio nazionale ricche di insediamenti produttivi, che in questo periodo di crisi potrebbero aver bisogno di “aiuto”.

Pertanto, da lunedì 16 giugno apriranno i nuovi sportelli di Bergamo, Padova, Lucca, Modena, Reggio Emilia, Lecce, a cui si aggiungeranno, dal 1° luglio, quello di Potenza e, dal 14 luglio, quello di Treviso, Pordenone, Chieti e Pesaro.
 
 
 
Fisco | Diritto Commerciale
 
Start up, il Mise e Unioncamere comunicano le esenzioni dei costi camerali
La normativa sulle start up, art. 26, comma 8 del Decreto Legge 179/2012, convertito con Legge 221/2012, stabilisce l’esonero dai diritti camerali di segreteria a favore delle startup innovative e dagli incubatori certificati, a tutti gli atti depositati da tali imprese, ivi incluso, ad esempio, il bilancio d’esercizio.

Tale esonero deve essere interpretato “
nella sua più ampia accezione possibile”, spiega l'agenzia delle Entrate con circolare 16/2014, così per le imprese in oggetto scatta anche l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo relativo a tutti gli atti posti in essere dalle start-up innovative, successivi all’iscrizione nel registro delle imprese, quali gli aumenti di capitale agevolati.
È la volta del Mise e di Unioncamere
Con il comunicato stampa del 12 giugno 2014, il ministero dello Sviluppo economico e Unioncamere, rendono noto quanto contenuto nella circolare 16/E dell’11 giugno 2014 circa l'estensione dell'esonero dall' imposta di bollo e dai diritti camerali, relativamente all’iscrizione al registro delle imprese, a tutti gli atti posti in essere dalle startup innovative e incubatori certificati.
 
 
Lavoro
 
Fondo per le imprese di credito: disponibili i finanziamenti non utilizzati
Il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito” eroga, tra l’altro, specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporaneadell’attività lavorativa.

Con messaggio n. 5273 dell’11 giugno 2014, l’INPS ha chiarito che le domande di finanziamento presentate dalla singola azienda richiedente sono accolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite del doppio dell’ammontare del contributo ordinario versato dall’azienda stessa, dal momento dell’insorgenza dell’obbligo contributivo alla data di presentazione della domanda.

Tuttavia, continua il messaggio, non sempre le somme richieste e deliberate dal Comitato vengono interamente utilizzate dalle aziende nell’arco di tempo indicato nella delibera di autorizzazione, anche perché possono verificarsi casi in cui la sospensione dell’attività lavorativa o la riduzione dell’orario di lavoro siano inferiori all’ammontare preventivato nell’accordo aziendale e nella domanda di finanziamento.

Alla luce di quanto sopra, l’INPS ammette la possibilità che, su richiesta dell’azienda, la
parte residua dei finanziamenti richiesti e deliberati ma non utilizzata, possa essere messa nuovamente a disposizione dell’azienda stessa, per finanziare successive richieste, previa rideterminazione da parte del Comitato dell’importo originariamente autorizzato.

Conseguentemente, esaurito l’arco temporale indicato in delibera e in relazione al quale è stato concesso un finanziamento, l’azienda che voglia fruire di nuove prestazioni a carico del Fondo anche in relazione ad importi oggetto di precedenti autorizzazioni, congiuntamente alla nuova domanda di finanziamento, dovrà inviare un’apposita
dichiarazione di responsabilità con la quale il rappresentante legale attesti gli importi effettivamente fruiti a titolo di prestazioni e di contribuzione correlata.
 
 
Pensione anticipata: congedi e permessi non penalizzano
Con messaggio n. 5280 dell’11 giugno 2014, l’INPS, nel fornire chiarimenti per il ricalcolo del trattamento pensionistico dei soggetti che hanno fruito della pensione anticipata nel regime misto, ha ricordato che alcune tipologie di assenze non comportano la riduzione.

Ed infatti, la Legge n. 125/2013 e la Legge n. 147/2013 hanno stabilito che i periodi utili per non applicare la penalizzazione sono:

- le giornate di permesso per la donazione di sangue ed emocomponenti;

- i congedi parentali di maternità e paternità;

- i permessi mensili per assistere i portatori di handicap grave;

- i permessi fruiti dal lavoratore disabile grave;

- il prolungamento del congedo parentale spettante ai genitori di bambini disabili in condizione di gravità.

Stante quanto sopra, i soggetti titolari di pensione anticipata nel regime misto calcolata con la riduzione, possono presentare istanza all’INPS per il
ricalcolo del trattamento pensionistico e la corresponsione dei relativi arretrati.

L’INPS chiarisce, infine, che la richiesta di riesame può essere presentata anche dai titolari di
pensione ai superstiti se il decesso del titolare della pensione anticipata sia avvenuto in vigenza delle norme sulla penalizzazione.
 
 
Lavoro | Professionisti
 
Il Job Act sotto la lente della Fondazione Studi dei Cdl
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare n. 13 del 12 giugno 2014, ha analizzato la Legge n. 78/2014 di conversione del D.L n. 34/2014, fornendo alcuni indirizzi applicativi, in attesa di conoscere le interpretazioni del Ministero del Lavoro.

In riferimento al
contratto a termine si segnala:

- il suggerimento di inserire le causali in alcuni casi, come quando la causale consente la non applicazione dei limiti quantitativi fissati dalla legge o dal CCNL (ragioni sostitutive o di stagionalità);

- per il calcolo del limite del 20%, la circostanza che vadano computati nei lavoratori a tempo indeterminato anche gli apprendisti ed i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato con diritto all’indennità di disponibilità, mentre i part-time vanno computati in proporzione all’orario svolto;

- la previsione che in sede di prima applicazione conservano efficacia, se diversi, i limiti percentuali stabiliti dai vigenti CCNL, significa che nel momento in cui i contratti collettivi nazionali procederanno al loro rinnovo, terminerà la fase di “prima applicazione” e si entrerà nella regolamentazione “a regime”;

- l’osservazione che i contratti di prossimità dovrebbero continuare ad essere la fonte regolamentatrice dei rapporti a termine, compresi quelli avviati dal 21 marzo 2014.

Per l’
apprendistato si mette in rilievo:

- la volontà di consentire lo sviluppo del piano formativo sulla base delle specifiche esigenze aziendali oppure attraverso l’utilizzo di formulari predisposti per le mansioni più generiche;

- la legittimità del contratto di apprendistato che sia stato avviato durante il periodo 21 marzo 2014 – 19 maggio 2014 in violazione della clausole di stabilizzazione;

- la constatazione che - dato il tenore letterale della norma - le aziende, per i contratti di apprendistato professionalizzante, in caso di mancata comunicazione da parte delle Regioni entro i 45 giorni successivi all’instaurazione del rapporto di lavoro, avrebbero la facoltà di effettuare la formazione pubblica. Qualora tale comunicazione non dovesse essere notificata nei successivi 6 mesi (vale il giorno di notifica e non di spedizione), allora le stesse aziende sarebbero esonerate definitivamente dall’erogazione della formazione pubblica per tutta la durata del rapporto di apprendistato.

Segue l’illustrazione della semplificazione in materia di
DURC e delle norme in materia di riduzione della quota di contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario, a seguito di contratti di solidarietà.
 

 
 
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