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09/06/2014

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO del 9/6/2014
A cura della Fondazione Studi
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
 Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Diritto Civile | Immobili | Fisco |Enti locali | Fisco |Lavoro|
Diritto Civile | Immobili | Fisco
 
Immobili rivalutati senza scindere usufrutto e nuda proprietà
Con sentenza n. 436/64/2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha confermato la statuizione con cui i giudici di primo grado avevano annullato un avviso d'accertamento di rettifica del reddito di una contribuente per l'anno 2002, elevandolo in relazione a plusvalenza non dichiarata per una vendita di terreni lottizzati.

Con riferimento a questa compravendita il figlio della contribuente era figurato come nudo proprietario dell'area in questione, mentre la stessa era intervenuta nella stipulazione nella sua qualità di usufruttuaria dell'area.
Perizia di stima sull'intero valore del fondo 
In questo contesto, il primo si era avvalso dei benefici di cui alla legge n. 488/2001 ed aveva provveduto a rivalutare gli immobili e procedere al relativo versamento sulla base di una perizia di stima dell'intero valore del fondo compravenduto, senza scinderne la parte pertinente alla nuda proprietà e all'esistente usufrutto.

La donna si era difesa sostenendo che l'involontario errore commesso non aveva recato alcun pregiudizio all'Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che la circolare ministeriale n. 81/E, contenente puntuali indicazioni ministeriali per procedere alla rivalutazione dei terreni concessi in usufrutto, era sopravvenuta soltanto successivamente alla fine del 2002.
Nessun danno all'erario
E i giudici di primo e secondo grado hanno aderito a tale assunto ribadendo che l'imposta sostitutiva versata aveva, comunque, consentito alla contribuente di affrancare sia il valore della nuda proprietà che il diritto di usufrutto relativo al terreno.

La rivalutazione, ossia, era stata operata nel pieno rispetto dell'articolo 7 della Legge 448/2001.
 
 
Enti locali | Fisco
 
Tasi. Fissato il calendario dei versamenti
È stato approvato il 6 giugno 2014 dal Consiglio dei ministri un decreto legge “ponte” che contiene disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata Tasi per l’anno 2014.

Un emendamento al Dl 66/2014 aveva già previsto la
proroga al 16 giugno dell’acconto Tasi sui servizi indivisibili erogati dai Comuni che avevano approvato e inviato al Mef le delibere con le aliquote per proprietari ed inquilini, entro il 23 maggio scorso.

Tuttavia, la proroga doveva essere resa ufficiale con un provvedimento ad hoc, dato che la legge di conversione del decreto Irpef potrebbe slittare anche oltre la data fissata per il primo versamento.

Si è pensato così ad un decreto “a perdere”, destinato a decadere nel momento in cui il Dl 66 viene convertito.
A giugno il versamento della prima rata Tasi
Nel provvedimento è specificato che:

è obbligatorio il pagamento dell’acconto Tasi entro il 16 giugno 2014 per i Comuni in regola, ossia per gli enti che hanno assunto la deliberazione contenente le aliquote e le detrazioni da loro stessi approvate entro il 23 maggio 2014;

è posticipato al 16 ottobre 2014 il primo appuntamento alla cassa per tutti quei Comuni che non hanno assunto la deliberazione Tasi entro il 23 maggio, a condizione che gli stessi deliberino le aliquote e detrazioni entro il 10 settembre 2014, con pubblicazione delle delibere sul portale del federalismo fiscale entro il 18 settembre 2014;

per i Comuni che non dovessero deliberare le aliquote e le detrazioni Tasi entro il 10 settembre, l’Imposta sarà dovuta applicando l’aliquota base dell’1 per mille con versamento unico entro il 16 dicembre 2014. In questa stessa circostanza, l’aliquota dovuta dall’occupante dell’immobile si dovrà pagare nella misura minima del 10% dell’ammontare complessivo e andrà determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.
 
 
 
Lavoro
 
Al via l'apprendistato per gli studenti delle superiori
Per far fronte alla crescente disoccupazione che colpisce il settore giovanile, è stata posta in atto una sperimentazione, per l'anno scolastico 2014/2015, che introduce l'apprendistato per gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori.

Con il
decreto interministeriale – firmato dai ministri dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, del Lavoro, dell'Economia il 5 giugno 2014– si vuole consentire agli studenti italiani di inserirsi nell'ambito aziendale prima della conclusione del ciclo scolastico e del diploma, alternando la frequenza scolastica con la formazione e il  lavoro in azienda.

Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha dichiarato che si tratta di favorire “
nuove opportunità di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, assicurando loro un'adeguata qualificazione professionale ed una valorizzazione delle competenze. Così come per il piano nazionale Garanzia Giovani, che ad un mese dall'avvio registra già una larga adesione da parte dei destinatari, per il pieno successo di questo nuovo strumento sarà determinante il ruolo delle imprese”.

L'azienda interessata al progetto dovrà sottoscrivere un Protocollo d'intesa con il Miur, il Mlps e le Regioni interessate per specificare: gli indirizzi di studio interessati, le modalità per assicurare ai giovani l'eventuale rientro nei percorsi ordinari, il numero minimo di ore da svolgere sul posto di lavoro, i criteri per il monitoraggio e la valutare della sperimentazione.

Per lo studente-apprendista dovrà essere stilato un piano formativo personalizzato, che deve indicare il percorso di studio e di lavoro; ci saranno, poi, un tutor aziendale, designato dall'impresa, e un tutor scolastico, scelto tra gli insegnanti del Consiglio di classe in possesso di competenze adeguate.

I
periodi di apprendistato (on the job) sono valutati e certificati e valgono come crediti ai fini dell'ammissione all'esame di maturità.
 
 
Durc interno negativo, invio del preavviso tramite Pec
L’Inps aveva già avvisato (messaggio n. 4069/2014) che a decorrere dal mese di maggio sarebbero stati inviati i primi “preavvisi di Durc interno negativi”, con l’invito al contribuente a regolarizzare la propria posizione contributiva. Mentre nel precedente messaggio n. 2889/2014 era stato proprio delineato il nuovo sistema di gestione del Durc interno, ai fini della fruizione di determinati benefici normativi e contributivi.
Novità sulle modalità di invio del preavviso
A parziale modifica di quanto indicato in quest’ultimo documento di prassi, l’Inps interviene ora con il messaggio n. 5192 del 6 giugno 2014 per precisare che il preavviso di Durc interno negativo viene inviato tramite Pec all’intermediario e in mancanza dell’indirizzo Pec dell’intermediario viene inoltrato all’indirizzo Pec dell’azienda oppure del suo titolare/legale rappresentante. Solo in caso di mancanza di quest’ultimo indirizzo Pec, il preavviso viene spedito all’azienda per raccomandata.

In caso di esito negativo della consegna (mancato buon fine della restituzione della ricevuta di consegna) si provvederà ad emettere una nuova comunicazione sostitutiva della precedente e dalla data di notifica di questa nuova comunicazione decorreranno i 15 giorni utili alla regolarizzazione.
Gestione delle istanze di dilazione
L’Inps precisa che di fronte ad una situazione contributiva irregolare, la richiesta di dilazione contributiva ferma il preavviso di Durc negativo. La richiesta di dilazione, infatti, automaticamente impedisce la trasformazione del semaforo da giallo a rosso fino al termine entro cui il datore di lavoro deve definire l’istanza di rateazione oppure, nel caso in cui la richiesta venga accettata, fino alla scadenza utile per versare la prima rata.

Scaduti tali termini, si verificherà l’esito positivo/negativo del procedimento e si elaborerà il Durc interno corrispondente.
 

 
 
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Tasso di disparità uo

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