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05/06/2014

 
 L’EDICOLA DEI CONSULENTI DELLAVORO DEL 5/6/2014
 A cura della Fondazione Studi
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
 Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni | Fisco |Fisco |Immobili |Lavoro |Tutela e sicurezza|
Agevolazioni | Fisco
 
Il Decreto Irpef passa le Commissioni, probabile fiducia al Senato
L'ok delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato al testo del Decreto Irpef segna la fine delle discussioni sull'estensione da subito alle famiglie monoreddito con più figli del bonus di 80 euro. La legge di Stabilità 2015 accoglierà l'allargamento.

Nel testo, su cui sarà posta certamente la fiducia, anche la
proroga della Tasi al 16 ottobre 2014 nei Comuni che non hanno deliberato entro il 23 maggio scorso e, dunque, le cui aliquote non sono state pubblicate sul sito del dipartimento Finanze entro il 31 maggio 2014.

L'imposta sostitutiva sulla
rivalutazione dei beni d'impresa ottiene il versamento a rate, con scadenza: 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre.

Inoltre, è
concesso alle imprese più tempo per ottenere la certificazione per il pagamento dei debiti della Pa.
Faq su Imu e Tasi
A ridosso della scadenza del 16 giugno 2014 della rata Imu per le abitazioni diverse dalla prima casa non di lusso, il dipartimento delle Finanze – Mef – pubblica interessanti Faq su Imu e Tasi.

Chi paga per l'inquilino moroso? Il DF del Mef, spiega che l
e obbligazioni tributarie di inquilini e proprietari sono distinte e autonome. Pertanto, il Comune non può chiedere al proprietario di casa di pagare la Tasi al posto dell'inquilino (al contrario di quanto accade per le comproprietà). Se, poi, la delibera non indica la percentuale dell'inquilino vale la percentuale minima del 10%, con conseguente pagamento dell'altro 90% da parte del proprietario.
 
 
 
 
 
 
Fisco
 
Rivalutazione e riallineamento dei beni d'impresa, tutti i chiarimenti
Entro il 16 giugno 2014, i contribuenti che eseguono la rivalutazione per i beni di impresa, sono chiamati al versamento in un'unica soluzione dell'imposta sostitutiva. E' uno dei chiarimenti dell'Agenzia delle entrate che, con la circolare n. 13 del 4 giugno 2014, precisa i diversi aspetti della rivalutazione di beni e partecipazioni.

Si specifica che possono essere rivalutati tutti i beni d'impresa, ad
esclusione dei beni merce. Non costituiscono oggetto di rivalutazione i beni materiali e immateriali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.

Evidenza è data alla
rilevanza fiscale dell'operazione, che viene attribuita versando – in un'unica soluzione – un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i non ammortizzabili. Il pagamento deve essere effettuato entro il 16 giugno 2014 o entro il trentesimo giorno successivo a tale scadenza, con una maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse.

Dal 1° gennaio 2016, data dalla quale è fiscalmente riconosciuto il maggior valore iscritto nel bilancio del 2013, sarà possibile usufruire dei
benefici fiscali della rivalutazione.
 
 
 
 
 
Sconti fiscali per erogazioni a favore di cultura e turismo
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio il decreto-legge n. 83 che contiene misure agevolative per il settore turistico e culturale.

Attira l'attenzione l'art 1, c.d. “Art-bonus”, che prevede sconti fiscali per coloro che intendono investire su restauri e tutela del patrimonio artistico italiano; ma c'è spazio anche per intervenire a favore di teatri, istituti culturali, fondazioni liriche. Nel provvedimento è presente una tax credit per la digitalizzazione turistica e per riqualificare strutture ricettive.
 
 
L'Agenzia spiega la disciplina su perdite e svalutazioni dei crediti
L'agenzia delle Entrate, con la circolare 14 del 4 giugno 2014, fornisce ulteriori chiarimenti sulla nuova disciplina della deducibilità, ai fini Ires e Irap, delle perdite e delle svalutazioni dei crediti (legge Stabilità 2014).

Tra le precisazioni, la
deducibilità dall’Ires, a partire dal 2013, anche delle perdite sui crediti cancellati in applicazione dei principi contabili nazionali. Ciò perché non sono cancellati gli elementi certi e precisi, necessari per dedurre tali perdite.

Per gli
Enti creditizi e finanziari, è spiegato che la deducibilità per le rettifiche di valore sui crediti verso la clientela iscritti a bilancio che comportano perdite o svalutazioni è spalmata in 5 anni e in quote costanti. Resta la deducibilità integrale nell’esercizio di realizzo per le perdite su crediti derivate da cessione a titolo oneroso.

Per la deduzione delle rettifiche dei
crediti diversi da quelli verso la clientela è ancora necessario verificare gli elementi certi e precisi.

Le regole sulla deducibilità delle rettifiche valgono anche in caso di imprese di assicurazione.

Nella circolare viene ricordato, inoltre, che per la
base imponibile Irap di assicurazioni, enti creditizi e finanziari, il valore della produzione netta conterrà la rilevanza delle rettifiche e delle riprese nette sui crediti, ma saranno da considerare solo quelli verso la clientela (o verso gli assicurati per gli enti assicurativi) e iscritti a bilancio.
 
 
 
 
 
730/2014, proroga dei termini
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2014, pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 127 del 4 giugno 2014, slittano i termini per la presentazione e trasmissione telematica dei modelli 730/2014.

Viene portato a lunedì
16 giugno 2014 il termine per la presentazione del 730 a Caf-dipendenti e a professionisti abilitati.

Successivamente, Caf-dipendenti e professionisti abilitati dovranno consegnare al contribuente entro il 24 giugno 2014 copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione; entro l'8 luglio 2014 devono comunicare il risultato finale delle dichiarazioni ed effettuare la trasmissione telemstica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate.

Le
motivazioni dello slittamento derivano dalle modalità telematiche adottate dall'Inps per il rilascio dei modelli Cud, dalle difficoltà riscontrate nel reperimento degli stessi nella fase di avvio dell'assistenza fiscale e dall'incertezza scaturita relativamente all'utilizzo in compensazione del rimborso scaturente dal modello 730 per il pagamento delle imposte comunali.
 
 
 
 
Emersione capitali esteri e italiani, presentato un maxiemendamento
Depositato il 4 giugno 2014, alla Commissione finanze, un maxiemendamento al ddl n. 2247 per l'emersione dei capitali detenuti all'estero.

Una delle novità è data dalla previsione di un
ravvedimento speciale per l'integrazione degli imponibili al fine di regolarizzare il “non dichiarato” anche sul territorio italiano.

Resta ovviamente la volontarietà dell'adesione, ma si prevede un numero maggiore di soggetti che possa aderire nonché di tributi da definire mediante accertamento.

Introdotta la
mini-voluntary, in base alla quale, ai capitali fino a 2 milioni di euro sarà applicato il 5% al valore complessivo della consistenza di fine anno, sul quale poi sarà calcolata l'aliquota di rendimento del 20%. Questo al posto della determinazione analitica dei rendimenti.
 
 
 
Immobili
 
Corrispondenza tra prezzo versato e valore attribuito per imposta di registro
In materia di accertamento delle imposte sui redditi ed ai fini della determinazione della spesa per incrementi patrimoniali, il prezzo versato per l'acquisto di un bene si deve presumere corrispondente al valore definitivamente attribuito a tale bene ai fini dell'imposta di registro. E ciò, fino a prova contraria il cui onere grava sul contribuente.
Presunzione di conformità in assenza di prova contraria
Sussiste, infatti, una presunzione semplice di conformità tra il valore di mercato definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro ed il prezzo incassato per la vendita, sul quale calcolare la plusvalenza imponibile ai fini dell'imposta sui redditi.

E questo principio va applicato sia quando il prezzo di trasferimento di un cespite rilevi come prezzo ricevuto, sia quando esso rilevi come prezzo pagato.

E' quanto ribadito dai giudici di Cassazione con la sentenza n. 12462 depositata il 4 giugno 2014.
 
 
Lavoro
 
INPS. Totalizzazione multipla tra Italia, Slovenia ed Australia
Con messaggio n. 5032 del 30 maggio 2014, l’INPS - rispondendo ad un quesito – chiarisce che dall’1.1.2004, data di entrata in vigore dell’Accordo di sicurezza sociale tra la Slovenia e l’Australia, può essere applicata la totalizzazione multipla tra i periodi contributivi italiani, sloveni ed australiani.

Infatti, la circolare dell’Istituto n. 137 del 28.11.2006 conferma l’applicabilità dell’art. 19, punto 1, lettera c, dell’Accordo italo- sloveno, che prevede - al fine del raggiungimento dei requisiti contributivi previsti per il diritto a pensione - la totalizzazione dei periodi assicurativi italiani e sloveni con quelli risultanti in Stati terzi legati sia all’Italia che alla Slovenia da distinte convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione.

Tale disposizione è stata, inoltre, confermata dalla circolare INPS n. 82/2010.

In merito a quanto sopra, l’Istituto ricorda che:

- alla Slovenia si applica, nei rapporti con l’Italia, la Convenzione di sicurezza sociale con l’ex Jugoslavia, entrata in vigore il 1.1.1961 fino al 01/05/2004, data di entrata della Slovenia nell’Unione Europea;

- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia del 16.04.2003 è stata pubblicata la Legge di ratifica dell’Accordo di sicurezza sociale tra la Repubblica di Slovenia e l’Australia - entrato in vigore l’1.1.2004 - che prevede, tra l’altro, la totalizzazione dei periodi contributivi e più specificatamente la totalizzazione multipla dei periodi contributivi maturati in Stati terzi legati sia alla Slovenia che all’Australia da convenzioni di sicurezza sociale.
 
 
Appalti endoaziendali: intermediazione illecita se l'appaltatore gestisce solo il rapporto
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12357 del 3 giugno 2014, ha confermato l’orientamento ormai consolidato in forza del quale il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro negli appalti "endoaziendali" - caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente - opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro - i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (ex multis: Cass. 5 ottobre 2002 n. 14302, Cass. 19 luglio 2007 n.16016, Cass. 13 marzo 2013 n. 6343).

Né, continua la Corte, è necessario per realizzare un'ipotesi di intermediazione vietata, che l'impresa appaltatrice sia fittizia, atteso che, una volta accertata l'estraneità dell’appaltatore all'organizzazione e direzione del prestatore di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, rimane priva di rilievo ogni questione inerente il rischio economico e l’autonoma organizzazione del medesimo (ex multis: Cass 20 maggio 2009 n. 11729, Cass. 6 aprile 2011 n. 7898, Cass. 28 marzo 2013 n. 7820).
 
 
Orario di lavoro, ferie e riposi: illegittime le sanzioni perché troppo elevate
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 153 del 2014, si è occupata della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 213 del 19 luglio 2004.

Tali disposizioni – le quali prevedevano, rispettivamente, che la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, commi 2, 3 e 4 (
durata massima dell’orario di lavoro), e 10, comma 1 (ferie annuali), del decreto legislativo fosse punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 € per ogni lavoratore e per ciascun periodo (comma 3), e che la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 7, comma 1 (riposo giornaliero), e 9, comma 1 (riposi settimanali), del medesimo decreto  fosse punita con la sanzione amministrativa da 105 a 630 € (comma 4) – si porrebbero in contrasto con l’art. 2, comma 1, lettera c), della Legge delega 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001).

Per completezza si ricorda che l’art. 2 da ultimo citato aveva previsto come criterio direttivo in materia di sanzioni amministrative che, nel passaggio dal precedente al nuovo regime, sarebbero state previste
sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività, rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.

Poiché – secondo la ricostruzione operata dal Tribunale di Brescia che ha sollevato la questione – le precedenti disposizioni in materia prevedevano l’irrogazione di sanzioni più miti, ciò si tradurrebbe nella conseguente illegittimità costituzionale per
violazione della legge delega.

Per la Corte Costituzionale, ai fini del rispetto dei criteri fissati nella legge delega succitata si evince che le sanzioni amministrative previste dal RDL. n. 692/1923 e dalla Legge n. 370/1934 corrispondono a violazioni da ritenere omogenee rispetto a quelle regolate dal D.Lgs. n. 66/2003 e, pertanto, la relativa normativa sanzionatoria era tenuta al rispetto della previsione della delega nel senso della necessaria identità rispetto alle sanzioni precedenti, le quali erano state ritoccate al rialzo dal D.Lgs. n. 758/1994.

Il giudice delle leggi ha quindi confermato che, sulla base del confronto, risulta in modo evidente che le sanzioni amministrative di cui all’art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003 sono più alte di quelle irrogate nel sistema precedente.

Conseguentemente è stata dichiarata l’
illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 66/2003, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 213 del 19 luglio 2004 (Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro).

Come la Corte stessa precisa, avendo il giudice a quo chiarito che le sanzioni amministrative inflitte nel giudizio davanti a lui pendente riguardano il periodo di tempo che va
dall’ottobre 2007 al giugno 2008, lo scrutinio della Corte è limitato, in conformità al principio della domanda, al testo originario dell’art. 18-bis, che è quello cui si riferisce il Tribunale di Brescia, senza riguardare in alcun modo il testo risultante dalle modifiche successive della norma.
 
 
 
L'Inps chiarisce il bonus "Renzi"
Analisi delle prestazioni previdenziali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1, D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, relativo alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti ed assimilati, per il 2014.

Con la circolare n. 67 del 29 maggio 2014, l’INPS ha fatto chiarezza sul rapporto tra bonus IRPEF e prestazioni a sostegno del reddito.
 
 
Tutela e sicurezza
 
INAIL. Esteso il rimborso dei farmaci a infortunati e tecnopatici
L’INAIL, con circolare n. 30 del 4 giugno 2014, ha previsto l’estensione del diritto al rimborso delle spese per farmaci successivamente alla stabilizzazione dei postumi dei soggetti infortunati e tecnopatici.

Chiarisce l’Istituto che il rimborso delle spese per farmaci deve essere effettuato anche per le spese sostenute dagli assicurati dopo il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro in presenza di postumi stabilizzati, pur se non indennizzabili, anche oltre la scadenza dei termini revisionali.

Chiaramente, ai fini del rimborso suddetto, spetterà alla funzione sanitaria valutare se il
farmaco - indicato, in ogni caso nella prescrizione medica, dal sanitario che ha in cura l’assicurato e dallo stesso sanitario ritenuto terapeuticamente idoneo – sia necessario per il miglioramento dello stato psico-fisico in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di natura lavorativa.

Il rimborso delle spese in questione deve essere effettuato anche nelle ipotesi di
liquidazione in capitale della rendita, nonché nelle ipotesi in cui, a seguito di revisione della rendita stessa, questa venga ridotta o soppressa, sempre che residuino postumi, anche se non indennizzabili.

Con riferimento all’ampliamento delle specialità farmaceutiche rimborsabili, l’INAIL specifica che si deve provvedere al rimborso delle spese sostenute dagli assicurati
a prescindere dalle branche di riferimento, purché i suddetti farmaci siano ritenuti necessari per il miglioramento dello stato psico-fisico dell’assicurato, in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di origine lavorativa, anche ai fini del reinserimento socio-lavorativo, in relazione al caso trattato.

La circolare si conclude con l’illustrazione della
nuova procedura per il rimborso in questione e con la specifica che le nuove disposizioni si applicano, a prescindere dalla data dell’evento, alle richieste di rimborsi, per farmaci prescritti e acquistati a decorrere dal 13 novembre 2012, ad oggi in istruttoria e/o pervenute dopo l’emanazione delle circolare stessa, ricordando che il termine prescrizionale del diritto al rimborso dei farmaci è decennale e decorre dal giorno in cui il diritto stesso può essere esercitato e cioè dalla data riportata sullo scontrino comprovante l’acquisto del farmaco.
 

 
 
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