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14/05/2014

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 14/5/2014
A cura della Fondazione Studi Nazionale
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni |Fisco |Fisco | Agevolazioni |Fisco | Lavoro |Funzioni giudiziarie |Lavoro |Tutela e sicurezza|
Agevolazioni
 
Contratti di sviluppo, dal Mise le istruzioni operative per le domande di agevolazione
Definite le indicazioni operative concernenti la nuova disciplina dei contratti di sviluppo di cui al decreto Mise 14 febbraio 2014.

Il ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare n. 17717 in data 13 maggio 2014, con la quale si forniscono alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni sui contratti di sviluppo, oltre alle indicazioni sulle modalità e la tempistica per la presentazione delle domande di agevolazioni. Il nuovo Dm 14 febbraio 2014 sostituisce, infatti, la normativa precedente in materia.
Le novità della nuova disciplina sui contratti di sviluppo
Sono sostanzialmente riconducibili a tre tipologie i programmi di sviluppo agevolabili: sviluppo industriale, tutela ambiente e sviluppo di attività turistiche (comprese le attività commerciali).

Il
limite massimo dell’investimento agevolabile è stato ridotto a 20 milioni di euro per tutte le tipologie di programma, rispetto ai precedenti 30 milioni di euro.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande a valere su nuovi contrati di sviluppo potranno essere presentate a Invitalia solo dopo l’emanazione di un apposito provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, che definirà lo schema con cui la stessa dovrà essere redatta e definirà la documentazione da allegare. Questo provvedimento è atteso entro 30 giorni dalla data del 28 aprile 2014 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dm 14 febbraio 2014).

Al momento, quindi, la presentazione delle nuove domande di accesso alle agevolazioni è sospesa e le eventuali istanze inoltrate tra il 28 aprile e il 13 maggio 2014 (pubblicazione della circolare ministeriale) saranno restituite alle imprese istanti.

Alle domande che, alla data di pubblicazione del Dm 14/02/2014, risultano in corso di istruttoria continuerà ad applicarsi la precedente normativa salvo si verifichino condizioni di miglior favore.

Le domande presentate successivamente all’emanazione del citato provvedimento direttoriale, la cui istruttoria non risulti ancora completata alle date indicate nell’articolo 34, comma 2 del Dm 14 febbraio 2014, saranno considerate ammissibili solo in quanto compatibili con le nuove disposizioni adottate dalla
Commissione europea per il nuovo periodo di programmazione 2014 – 2020.
 
 
Fisco
 
Imprese con domicilio fiscale fuori ma impianti in Sicilia, tasse dallo Statuto speciale
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 50 del 13 maggio 2014, istituisce i codici tributo per il versamento, con l’F24, della quota dell’imposta sui redditi, dovuta dalle imprese industriali e commerciali aventi domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione siciliana che in esso possiedono stabilimenti e impianti.

L’adempimento previsto dall’articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana - approvato con regio decreto legislativo 455/1946 - non era stato mai reso operativo.

Rimedia alla mancata attuazione della norma il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto 19 dicembre 2013, che definisce le modalità applicative.
Codici, modalità e tempi dell'adempimento
Le somme sono da versare con le stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti per le imposte sui redditi.

I codici tributo vanno:

- dal “2031” al “2040” per le quote
Ires, con i codici “8083” e “1909” per il ravvedimento;

- dal “4036” al “4038” per le quote
Irpef, con i codici “8938” e “1988” per il ravvedimento.

Nelle rateazioni il numero della rata è da esporre nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Il pagamento in un’unica soluzione va valorizzato con “0101”.

I codici tributo “2033”, “2036”, “2037”, “2040” e “4038” sono utilizzabili anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.
 
 
 
 
Scelte 2014, destinazione dell'8 e del 5 per mille anche online
È rivolto ai contribuenti che non sono tenuti a presentare il modello 730 o Unico Pf, il software “Scelte 2014”, online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che permette di compilare la scheda per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef e creare il file da trasmettere telematicamente all'Amministrazione finanziaria, direttamente o attraverso un intermediario autorizzato.

Il contribuente potrà verificare la corretta trasmissione della scheda nella sezione “Ricevute”.
Resta l’alternativa
La consegna della scheda può avvenire anche in busta chiusa, entro il 30 settembre, presso un ufficio postale, che la trasmetterà all’Amministrazione finanziaria, o un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
 
 
Potere di verifica sui conti intestati ai soci
Ribaltando la decisione resa dai giudici di merito, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 10386 del 13 maggio 2014, ha confermato alcuni atti impositivi in tema di Iva e di imposte sui redditinotificati ad una società di persone a ristretta base familiare.

Nel caso specificamente esaminato, l'amministrazione finanziaria aveva proceduto all'accertamento utilizzando, nell'esercizio dei poteri attribuitigli ex articolo 51, secondo comma, nn. 2 e 7, del DPR n. 633/1972, le
risultanze dei conti correnti bancari intestati ai soci.
Interessi economici della società identificati con quelli dei soci
In particolare, le operazioni di prelevamento ivi riscontrate erano state riferite alla società in considerazione della relazione di parentela esistente tra i soci medesimi, relazione dalla quale era stata presunta la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali a quelli societari.

Respinta, in tale contesto, la posizione sostenuta dalla contribuente secondo cui i movimenti bancari erano serviti per
esigenze familiari dei singoli soci; questa posizione, nella specie, non era stata suffragata da alcuna allegazione circa la diversa origine delle entrate.
 
 
Fisco | Agevolazioni
 
Arriva il codice tributo per le agevolazioni del "Piano Sulcis"
Istituito il nuovo codice tributo per ottenere le agevolazioni previste per le Pmi situate nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma “Piano Sulcis”.

Dalla risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 51 del 13 maggio 2014 si apprende che tali imprese devono indicare, nel modello F24, il
codice “Z100” per beneficiare degli aiuti disposti dal Dl n. 179/2012, attuati con il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 6 maggio 2014.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
 
 
 
 
Fisco | Lavoro
 
INPS. Recupero del bonus fiscale sui contributi previdenziali
L'INPS con circolare n. 60 del 12 maggio 2014 si è occupato della riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori di cui al D.L. n. 66 del 24 aprile 2014.

In particolare, ricorda l’Istituto, che per l’anno 2014, l’articolo 1 del decreto riconosce - ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti – un credito così articolato:

- per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, il bonus è pari a 640 euro;

- in caso di superamento del limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

L’impianto del decreto prevede che il credito venga erogato sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso.

Ai fini del
recupero degli importi riconosciuti, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare globale delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014, ha istituito il codice tributo “
1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.

Il nuovo codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.

Chiarisce l’Istituto che, trovando applicazione l’istituto della
compensazione ex articolo 17, D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, datori di lavoro e committenti potranno utilizzare il nuovo codice per recuperare le somme erogate anche a valere sui contributi previdenziali.
 
 
 
Coefficiente rivalutazione Tfr. Ad aprile a 0,71
Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2013, nel mese di aprile, è pari a 0,710084.

L'
indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato senza i tabacchi lavorati, utilizzato per determinare il suddetto coefficiente è stato reso noto dall’Istat e, sempre per il mese di aprile 2014, è pari a 107,4.
 
 
 
Funzioni giudiziarie
 
Concordato con pagamento dilazionato dei creditori privilegiati
Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 10112 del 9 maggio 2014 – è ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati.
Diritto di voto
In questo contesto, ai fini della legittimazione al voto, i creditori muniti di diritto di prelazione per i quali sia stata disposta la dilazione sono equiparati, in considerazione della loro soddisfazione non integrale, ai chirografari per la parte residua del credito, ossia nella misura corrispondente alla perdita economica conseguente al ritardo con il quale i creditori medesimi conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti.
Accertamento della perdita subita in conseguenza della dilazione
E la determinazione, in concreto, della perdita subita dai creditori privilegiati a causa di questa dilazione del pagamento del loro credito rispetto ai tempi richiesti dalla procedura o dalla liquidazione dei beni sui quali grava il privilegio, costituisce un accertamento che dovrà compiere il giudice del merito.

Accertamento che dovrà essere effettuato
“sulla scorta anche della relazione giurata di cui all'articolo 160, comma 2, Legge fallimentare, tenendo conto di eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati dal privilegio nell'ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché nella disciplina degli interessi di cui agli articoli 54 e 55 della L. fall.”.
 
 
Lavoro
 
INPS. Gestione domande mini ASpI
L’INPS, con messaggio n. 4546 del 9 maggio 2014 ha fornito precisazioni su domande inerenti la mini ASpI.

In particolare, chiarisce l’Istituto, se un lavoratore presenta
domanda di indennità miniASpI, dopo avere beneficiato di precedente altra indennità miniASpI, l’applicazione utilizzata - attraverso il calcolo automatico dei periodi contributivi già utilizzati espressi in giornate - permette di ridurre la durata della nuova prestazione richiesta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 21 della Legge n. 92/2012 che stabilisce che "ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione".

In fase di istruttoria, pertanto, le giornate riportate nel campo “Periodi contributivi già utilizzati espressi in giornate" sono detratte dalla durata della nuova prestazione.
 
 
INPS. Pensioni lavoratori gestione dello spettacolo e degli sportivi professionisti
Facendo seguito al messaggio n. 3506 del 24 marzo 2014, l’INPS, con messaggio n. 4547 del 9 maggio 2014, ha chiarito che il pagamento delle pensioni delle gestioni dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti è stato disposto con le seguenti modalità:

- accredito su conto corrente bancario o postale, nonché carta prepagata munita di Iban, purché intestato o cointestato al beneficiario;

- accredito su libretto bancario o postale intestato o cointestato al beneficiario;

- in contanti su qualsiasi sportello postale (in circolarità) per quei soggetti che, fino alla mensilità di aprile 2014, hanno ricevuto il pagamento della rata tramite assegno circolare non trasferibile (nel caso di importo della rata inferiore a 1000 euro).

Quindi, sono state variate le modalità di riscossione della pensione da
assegno circolare non trasferibile a pagamento in contanti presso qualsiasi sportello postale ubicato nel territorio nazionale per n. 375 pensionati.

Agli interessati, continua il messaggio, è stata inviata una
comunicazione con l’indicazione della nuova modalità di riscossione a partire dal mese di maggio 2014 e sono state indicate anche le modalità alternative di pagamento della pensione.

Il pensionato e/o il delegato potranno riscuotere la pensione allo sportello postale previa presentazione della lettera e di un documento d’identità.
 
 
Riprende la trattativa per il rinnovo del Ccnl Credito
Per il 28 maggio l'Abi ha convocato i sindacati - Fabi, Fiba, Fisac, Uilca, Ugl credito, Sinfub e Dircredito – per ridiscutere i punti critici del rinnovo del contratti nazionale di lavoro del settore credito, in scadenza il 30 giugno.

A complicare le trattative, però, si innesta il problema dei rinnovi delle cariche in seno all'Abi: infatti all'inizio di luglio è prevista l'assemblea dell'associazione bancaria al cui ordine del giorno sono fissati i rinnovi dei mandati degli attuali organi.

I sindacati arrivano all'incontro chiedendo un aumento di 175 euro e stanno continuando a tenere assemblee con i lavoratori.
 
 
Tutela e sicurezza
 
INAIL. Sospensione dei termini a seguito degli eventi atmosferici nel Veneto
L’INAIL, con nota prot. 3347 del 13 maggio 2014, fa presente che, in relazione agli eventi atmosferici, anche alluvionali, che hanno colpito il Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, è stato riconosciuto lo stato di emergenza per cui anche al Veneto sono applicabili le disposizioni previste per l’alluvione del modenese del 17 e 19 gennaio 2014.

Quindi, nei confronti delle persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche che alla data del 30 gennaio 2014 avevano la residenza, ovvero la sede operativa, nei territori dei comuni elencati nell’allegato 1-bis al D.L. n. 4/14, convertito dalla Legge n. 50/2014, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per il periodo compreso tra il
30 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014.

Tuttavia, sottolinea l’Istituto, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Inoltre, poiché l’applicazione della sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità anche temporanea della sede operativa ed alla verifica, da parte dell’autorità comunale, del nesso di causalità tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, gli interessati devono presentare la
richiesta di sospensione tramite PEC utilizzando il modulo appositamente predisposto alle sedi INAIL competenti, le quali effettueranno le verifiche del caso.

Sottolinea l’Istituto che ricade nel periodo di sospensione il pagamento in unica soluzione dell’autoliquidazione dei premi 2013/2014, mentre per coloro che intendono avvalersi del pagamento in quattro rate, è sospeso il versamento della prima e della seconda rata in scadenza al 16 maggio 2014 e la terza rata in scadenza al 20 agosto 2014.

Al termine del periodo di sospensione e sempre che non intervengano ulteriori disposizioni entro il 16 novembre 2014, i premi sospesi dovranno essere versati indicando il numero di riferimento “999167” nel modello F24.
 

 
 
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