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14/06/2010
Cassazione in pillole n.17/2010
CONSULENZE FISCALI- SANCITO IL DIRITTO AI CONSULENTI DEL LAVORO
CASS. N. 14085 11 06-2010
A cura del Centro Studi ANCL SU Regione Campania “On.le V. Mancini”
La Corte di Cassazione con la sentenza dell’11 giugno scorso in commento riconosce la piena legittimità dei Consulenti del Lavoro all’espletamento delle attività di tenuta della contabilità e redazione delle dichiarazioni dei redditi.
Gli ermellini, attraverso una attenta esegesi dell’articolo 33 comma 5 della Costituzione, della legge 12/79 e del D.P.R. 1067 e 1068 del 1953 (recanti l’ordinamento della professione di commercialista), affermano che le predette attività non rientrano fra quelle riservate - per legge - esclusivamente in favore di determinati soggetti (come avviene ad esempio – invece - per l’assistenza in giudizio), da cui deriva la non applicabilità dell’art. 2231 c.c. (che preclude l’esercizio dell’azione diretta ad ottenere il compenso per la prestazione eseguita da soggetto non iscritto nell’Albo o elenco previsto) e della conseguente nullità del contratto ex art. 1418 c.c.
Pertanto (massima 1)
Il Consulente del Lavoro che svolge per l’azienda attività professionali quali la tenuta delle scritture contabili dell’impresa, la redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi,effettuazione dei conteggi ai fini dell’IRAP o ai fini ICI, la richiesta di certificazioni o presentazioni di domande presso la Camera di Commercio, non rientrando tali attività tra quelle riservate ai soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione(iscrizione o abilitazione prevista dalla legge come condizione d’esercizio della professione), ha diritto al relativo compenso, non potendo l’azienda datrice di lavoro negarlo sul presupposto che suddette attività esulano dalle competenze di un Consulente del Lavoro.