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06/05/2014

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della Fondazione Studi Nazionale
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente ANCL Regione Campania
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni |Diritto Amministrativo |Diritto Amministrativo | Professionisti |Diritto Penale |Enti locali | Fisco | Immobili |Fisco |Lavoro |Lavoro | Tutela e sicurezza|
Agevolazioni
 
Bonus Irpef nell'analisi della Fondazione studi
Tutti gli aspetti dell’applicazione del bonus Irpef, dalle criticità agli esempi, sono oggetto della nuova circolare della Fondazione studi dei consulenti del lavoro n. 11/2014.
Pensioni no, redditi determinati da forme di previdenza complementare sì
Sono, purtroppo molte le disparità di trattamento dei fruitori del bonus stabilito con il Dl 66/2014. Ma proprio sul fatto che il bonus spetti al titolare di una prestazione di previdenza complementare, che quindi non lavora, risolve, secondo i consulenti il dubbio sulla nozione di “periodo di lavoro” che non andrà interpretato come periodo di svolgimento dell'attività, ma periodo di maturazione del reddito che dà diritto all'agevolazione.

L’interpretazione è necessaria nel momento in cui si verifichino situazioni come l’incasso dell'indennità di disoccupazione o di un risarcimento nell'ambito di una controversia in materia di lavoro: il decreto prevede che il reddito sia rapportato al periodo di impiego nell'anno.
Incerta la copertura finanziaria
In merito al “bonus” Irpef si registra, intanto, che il parere dell'ufficio studi del Senato della Repubblica pone molti dubbi sulla copertura finanziaria dell’operazione e le software house ancora non hanno, visto i tempi stretti e le incertezze ancora in campo, potuto provvedere all’aggiornamento dei programmi gestionali.
 
 
 
 
Incentivo ecoveicoli, parte la prenotazione
Ha preso il via, con la pubblicazione del decreto Mise del 3 aprile 2014 che assegna le risorse ai vari settori, la possibilità per i venditori di auto registrati nell’area dedicata del sito, di prenotare i contributi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni complessive - BEC - disponibili per il 2014.

I veicoli interessati dall’incentivo gestito dal ministero dello Sviluppo Economico sono
solo veicoli nuovi (non precedentemente immatricolati) ad alimentazione alternativa (elettrici, ibridi, a metano, biometano, GPL, biocombustibili, idrogeno) con emissioni di anidride carbonica (CO2), allo scarico, non superiori, rispettivamente a 120, 95 e 50 g/km.

Solo all’incentivo per il
parco macchine aziendale, anche di piccole aziende (taxi, artigiani, professionisti), resta la clausola della rottamazione di un veicolo con più di dieci anni di vita. Il decreto prevede che il contributo sia ripartito in parti uguali tra sconto del venditore e contributo statale. Sarà erogato direttamente dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
 
 
Diritto Amministrativo
 
Assonime. Imprese tutelate per i ritardi nei procedimenti amministrativi
Nel nostro ordinamento è stata progressivamente integrata la disciplina generale sul procedimento amministrativo prevista dalla Legge n. 241/1990.

La tardiva emanazione del provvedimento amministrativo configura una ipotesi di
responsabilità disciplinare e amministrativo/contabile del dirigente e funzionario inadempiente, con possibilità di esercizio – in caso di inerzia – di un potere sostitutivo. All’interessato è, invece, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per il ritardo subito.

Il Decreto legge n. 69/2013 ha previsto l’introduzione di un indennizzo a carico della Pa di 30 euro per ogni giorno successivo alla data di scadenza del termine procedimentale, per un ammontare complessivo pari a 2mila euro.

Assonime, con la circolare n.
14 del 2 maggio 2014, illustra l’articolo 28 del decreto del “Fare”, che appunto introduce l’indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento, soffermandosi sugli aspetti critici della disciplina.
Come ottenere il riconoscimento dell’indennizzo da ritardo
L’indennizzo è stato introdotto in via sperimentale per diciotto mesi a favore delle imprese e non riguarda i privati cittadini.

Per ottenere il risarcimento l’azienda è tenuta ad azionare il potere sostitutivo entro 20 giorni dalla scadenza del termine procedimentale.

L’interessato dovrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo per richiedere l’emanazione del provvedimento e il pagamento dell’indennizzo.

Solo se anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento entro il termine assegnato, l’impresa ha diritto al pagamento dell’indennizzo.

In questo caso non è necessario reiterare la domanda di indennizzo, perché lo stesso sarà liquidato d'ufficio.

La Pa tenuta al pagamento dell’indennizzo deve, comunque, adottare l’atto amministrativo.
 
 
Diritto Amministrativo | Professionisti
 
Obbligo di Pos, niente sospensione
Il Tar del Lazio, con ordinanza n. 1932 del 30 aprile 2014, si è pronunciato sulla domanda cautelare di sospensione del decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico del 24 gennaio 2014 contenente l'obbligo di accettare i pagamenti con il bancomat in caso di importi superiori ai trenta euro, disposto a carico di imprese e professionisti per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi anche professionali.
Assenza di fumus
I giudici amministrativi, in particolare, hanno ritenuto che la domanda diretta all'annullamento del Decreto citato non fosse caratterizzata da evidente “fumus boni juris” tale da rendere opportuna la sospensione del provvedimento medesimo.
Atto rispettoso della sua fonte legislativa
Ad una prima valutazione, – si legge nel testo dell'ordinanza - l'atto impugnato non risulta viziato da illegittimità né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello dell'eccesso/sviamento del potere.

Ed infatti, il provvedimento in oggetto ha solo dato attuazione ad un
obbligo generale di fonte legale limitandosi a prevedere, nel rispetto della norma attributiva del potere di normazione secondaria, un termine di decorrenza differenziato in relazione a distinte classi di imprese e professionisti e l'importo minimo dei pagamenti ai quali si applica la nuova disposizione di legge.

L'istanza di annullamento e sospensione del Decreto ministeriale in oggetto era stata presentata dal Consiglio nazionale degli architetti.
 
 
 
 
Diritto Penale
 
Confisca per equivalente se non è possibile il sequestro diretto
In presenza di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non è consentito quando sia possibile procedere con il sequestro diretto di denaro o altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato.

Così, il giudice che disporrà il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, dovrà sempre
motivare in ordine all'impossibilità del sequestro diretto.
Impossibilità anche transitoria
L'impossibilità della confisca diretta, in ogni caso, potrà essere tale anche solo in via transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto del reato.

E' quanto ribadito dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 18311 del 5 maggio 2014 e con la quale sono stati richiamati gli assunti già pronunciati dalle Sezioni unite con la decisione n. 10561/2014.
 
 
 
Enti locali | Fisco | Immobili
 
In "Gazzetta" il Salva-Roma ter convertito
La legge n. 68 del 2 maggio 2014, di conversione del decreto “Salva-Roma” - D.L. 16/2014 - è stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 102 del 5 maggio.

Rilevanti, nel provvedimento, le norme dedicate alla tassa sui servizi indivisibili (
TASI): in particolare, si prevede che per il 2014 l'aliquota massima per l'abitazione principale potrà essere del 3,3 per mille, mentre per gli altri immobili il limite viene portato all'11,4 per mille.

Di interesse anche la
proroga al 31 maggio del termine per aderire alla rottamazione delle cartelle.
 
 
Fisco
 
5 per mille 2014. Le domande di ammissione
Scade il 7 maggio 2014 il termine entro cui gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, interessati a partecipare al riparto del 5 per mille dell’Irpef per l’anno 2014, devono inoltrare all’Agenzia delle Entrate la loro domanda di ammissione al beneficio.

Sempre entro la data indicata i soggetti interessati devono possedere i requisiti per l’iscrizione negli elenchi.

L’istanza deve essere presentata esclusivamente online direttamente (per mezzo dei servizi Entratel o Fisconline) o tramite gli intermediari abilitati e va inoltrata nuovamente anche se trasmessa negli anni precedenti.
Gli appuntamenti successivi
Entro il 14 maggio, verranno pubblicati gli elenchi provvisori degli aspiranti al beneficio.

Entro il 20 maggio, gli interessati potranno comunicare telematicamente eventuali errori.

Il 26 maggio sarà pubblicata online la lista dei partecipanti definitivi al riparto del 5 per mille.

Entro il 30 giugno, gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti il possesso dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi.
 
 
 
Lavoro
 
INPS. La modulistica per i lavoratori salvaguardati
L’INPS ha reso disponibili i modelli di istanza per l’accesso ai benefici per i lavoratori c.d. “salvaguardati”, ai sensi dell’art. 1, comma 194, Legge 147/2013, lett. a), e) ed f), nonché ai sensi degli artt. 2 e 4 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014.

In particolare:

- i soggetti interessati, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 1, c. 194,
lett. a), Legge n. 147/2013), dovranno presentare istanza su modello cod. PR200A;

- i soggetti interessati, collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data (art. 1, c. 194,
lett. e), Legge n. 147/2013), dovranno presentare istanza su modello cod. PR200E;

- i soggetti interessati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, senza contributo volontario accreditato o accreditato al 6 dicembre 2011 (art. 1, c. 194,
lett. f), Legge n. 147/2013), dovranno presentare istanza su modello cod. PR200F.
 
 
Contributo di solidarietà: anzianità aziendale in caso di trasferimento d'azienda e successione di appalti
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti presentata da una società, fornisce precisazioni sul contributo di solidarietà ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 8, Legge n. 236/1993.

E' riconosciuto al lavoratore che abbia un’
anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno novanta giorni dalla data della richiesta dell’ammortizzatore sociale. Tuttavia, chiarisce il Ministero con nota prot. 14662 del 17 aprile 2014, l’anzianità aziendale può essere valutata:

- in caso di
trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 c.c., cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle due imprese;

- in caso di
successione di appalti, conformemente a quanto previsto dall’INPS con circolare n. 30 del 2.3.2012, cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici, qualora i lavoratori, continuando a prestare la stessa attività per il medesimo appaltante, transitino da un’impresa all’altra.
 
 
Libera circolazione nell'UE: pubblicata la Direttiva
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 aprile 2014, è pubblicata la Direttiva 2014/54/UE del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori.

In particolare, la Direttiva stabilisce disposizioni che agevolano l’
uniforme applicazione e attuazione pratica dei diritti conferiti dall’art. 45 TFUE e dagli articoli da 1 a 10 del Reg. UE n. 492/2011, e si applica ai cittadini dell’UE che esercitano tali diritti ed ai loro familiari.

Le materie a cui si applicano la direttiva sono le seguenti:

- accesso all’occupazione;

- condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, salute e sicurezza sul lavoro e, qualora i lavoratori dell'Unione diventino disoccupati, reintegro professionale o ricollocamento;

- accesso ai vantaggi sociali e fiscali;

- iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori;

- accesso alla formazione;

- accesso all'alloggio;

- accesso all'istruzione, all'apprendistato e alla formazione professionale per i figli dei lavoratori dell'Unione;

- assistenza fornita dagli uffici di collocamento.

Gli Stati membri sono tenuti a conformarvisi entro il
21 maggio 2016.
 
 
Inquadramento previdenziale ed omessa dichiarazione di variazione dell'attività
La Corte di Cassazione, sentenza n. 8558 dell’11 aprile 2014, ha ritenuto equiparabili le inesatte dichiarazioni del datore di lavoro in merito all’attività svolta e l'omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività stessa, in relazione alla decorrenza dell’efficacia del diverso inquadramento previdenziale a seguito di tali comportamenti. 

A tal proposito, la Suprema Corte ha ricordato che la variazione dell’inquadramento, ai fini previdenziali, di una ditta a seguito di provvedimenti adottati dall’INPS di ufficio o su richiesta dell’azienda produce effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell’interessato.

L’efficacia ex nunc delle variazioni è finalizzata a non imporre ai datori di lavoro le conseguenze, sul piano contributivo, di eventuali ritardi imputabili all’Ente previdenziale nell’assicurare la corrispondenza della classificazione, a fini previdenziali, all’effettiva attività svolta dagli stessi datori di lavoro.

Tuttavia, l'efficacia ex nunc risulta espressamente
esclusa nei “casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro”, atteso che in tal caso il ritardo nell’assicurare la corrispondenza della classificazione è imputabile al datore di lavoro.

Per gli Ermellini, l’identità della ratio impone di estendere la stessa deroga all’ipotesi di omessa comunicazione, agli Enti previdenziali, di variazioni della propria attività, da parte del datore di lavoro, in violazione di obbligo imposto, al pari dell’obbligo di denuncia iniziale dell’attività.

Infatti è evidente, conclude la sentenza, che le due condotte di cui si discute - le inesatte dichiarazioni del datore di lavoro in merito all’attività svolta e l’omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività stessa - non possano non essere equiparate sia per quanto riguarda la relativa sanzione amministrativa, sia con riferimento alla produzione dell’effetto dell’attribuzione della efficacia retroattiva alla variazione della classificazione che viene conseguentemente disposta dall’Ente previdenziale.
 
 
Lavoro | Tutela e sicurezza
 
INAIL. Istruzioni per le agevolazioni superiori al 25% per donne assunte con contratti di inserimento
L’INAIL, con circolare n. 24 del 5 maggio 2014, evidenzia che il decreto interministeriale 10 aprile 2013 ha stabilito che le agevolazioni contributive per le assunzioni di donne con contratto di inserimento si applicano solo nelle aree geografiche individuate come aventi un tasso di occupazione femminile inferiore almeno di venti punti percentuali rispetto a quello maschile o un tasso di disoccupazione femminile superiore di dieci punti percentuali rispetto al maschile.

Ai fini dell’accesso agli incentivi economici in misura superiore al 25%, è necessario che la lavoratrice, oltre a risiedere, svolga anche le prestazioni lavorative nelle aree previste dall’art. 1 del decreto interministeriale 10 aprile 2013.

Coerentemente con quanto previsto dall’art. 59, c. 3, D.Lgs. n. 276/2003, la fruizione delle agevolazioni contributive nella misura superiore al 25% connesse all’assunzione della donna con contratto di inserimento lavorativo, è subordinata anche alle seguenti condizioni previste dal Regolamento (CE) 800/2008, vigenti dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 70/2011:

- l’
ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50% (elevato al 75% nel caso di assunzione di soggetti disabili) dei costi ammissibili;

- l’assunzione deve determinare un
incremento netto del numero dei dipendenti;

- il
rapporto di lavoro deve avere una durata, fissata nel contratto al momento della stipula, pari ad almeno 12 mesi. L'agevolazione tuttavia non è esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro sia risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa.

Stante quanto sopra, l’Istituto fa presente che datori di lavoro i quali, in presenza delle suddette condizioni, non hanno usufruito dell’agevolazione o ne hanno usufruito in misura inferiore devono trasmettere via PEC alla Sede competente, entro il 30 giugno 2014, una
nuova dichiarazione delle retribuzioni, in sostituzione di quella o di quelle già trasmesse per gli anni 2009 –2012, indicando le retribuzioni parzialmente o totalmente esenti.

I datori di lavoro che hanno fruito dell’agevolazione in misura superiore al 25%, non avendo i requisiti suddetti, devono, invece,
regolarizzare la propria posizione trasmettendo via PEC alla Sede competente, entro il 30 giugno 2014, una nuova dichiarazione delle retribuzioni in sostituzione di quella o di quelle già trasmesse per gli anni 2009 – 2012.
 

 
 
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