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30/04/2014

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 30/4/2014
A cura della Fondazione Studi Nazionale
 A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
 Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni | Fisco |Bilancio | Diritto Commerciale |Diritto Penale | Diritto Societario |Fisco |Fisco | Immobili |Lavoro |Lavoro | Professionisti|
Agevolazioni | Fisco
 
Il bonus degli 80 euro è immediato. Le Entrate dettano le prime istruzioni
L’articolo 1 del Dl n. 66/2012 (24 aprile) – con titolo “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati” - riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

L’importo del credito è di
640 euro (80 euro mensili) per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro.
 
 
Bilancio | Diritto Commerciale
 
Camere di commercio con più poteri sanzionatori e di accertamento
Confermati dal Mise in capo alle camere di commercio i poteri di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni in relazione alle ipotesi previste dall'articolo 2631 C.c. in materia di omessa convocazione assembleare.

La conferma arriva con la lettera circolare n. 72265 del 29 aprile 2014 del dipartimento Registro delle imprese dello stesso Ministero.
Omessa convocazione assemblea, le sanzioni dalle camere di commercio
Essendo sorto il dubbio se i suddetti poteri sanzionatori fossero da ricondurre in capo al prefetto, i tecnici del Mise hanno chiesto chiarimenti al ministero dell’Interno.

Dalla circolare 13308/44 dell'Interno la precisazione che, sebbene siano da confermare i poteri sanzionatori del prefetto in tema di applicazione delle sanzioni amministrative in mancanza di un ufficio periferico a cui rinviare la competenza della materia della violazione, le camere di commercio devono essere individuate come gli organismi territorialmente competenti per sanzionare l'omessa convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci.

Ne deriva che il potere di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 2631 del c.c. - variabile dai 1.032,00 ai 6.197,00 euro ed applicabile agli amministratori e ai sindaci delle società per mancata convocazione assembleare - è trasferito alle camere di commercio, in virtù del Dlgs n. 112/1998 secondo il quale le Cciaa sono subentrate in tutte le funzioni di accertamento, di contestazione e di irrogazione sanzioni prima in capo agli Upica (Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato).
 
 
Diritto Penale | Diritto Societario
 
Donazione delle quote come illecita influenza sull'assemblea
Rischia la condanna per illecita influenza sull'assemblea dei soci l'amministratore che dona le azioni ai propri familiari al fine di condizionare la maggioranza ed evitare l'attivazione di un'azione di responsabilità a proprio carico.

E' quanto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 17939 del 29 aprile 2014 pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui l'amministratore e azionista di controllo di una società quotata aveva donato le quote di sua spettanza in favore della moglie e della figlia.
Condanna per l'amministratore che condiziona la maggioranza
Con questa donazione, lo stesso aveva aggirato l'esclusione dal voto dei soci amministratori in vista di un'assemblea convocata dai soci di minoranza al fine di giungere alla deliberazione di un'azione di responsabilità a carico degli amministratori.

Il
discrimine fra lecito e illecito – si legge nel testo della sentenza - non può che individuarsi nella valutazione della ragione obiettiva dell'atto.

Un conto è la legittima esplicazione dell'autonomia negoziale privata, ben altra cosa è trovarsi dinnanzi ad operazioni che “
abbiano avuto l'effetto di creare una situazione artificiosa o fraudolenta funzionalmente strumentale al conseguimento di risultati che, costituendo violazione di previsioni legali o statutarie, siano connotati dal crisma della illiceità”.
 
 
 
Fisco
 
Modello Iva TR, ultimo giorno utile
Scade oggi, 30 aprile 2014, il termine della presentazione telematica - anche attraverso un intermediario abilitato - del modello TR da parte dei contribuenti Iva, in possesso dei requisiti ex articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c), e) e d) del Dpr 633/1972, che nella liquidazione relativa al periodo gennaio - marzo 2014 hanno realizzato un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro.
Termine perentorio
L’Agenzia non prenderà in considerazione le istanze trasmesse dopo la scadenza: anche la presentazione di una nuova istanza per correggere eventuali errori o omissioni nella compilazione del modello dovrà avvenire entro il 30 aprile.
Rimborso o compensazione
Con il modello si può recuperare, in tutto o in parte, l’importo non dovuto chiedendo il rimborso o la compensazione, ma l’opzione è irrevocabile.
 
 
Premi produttività con sostitutiva anche per il 2014
È stato pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 98 del 29 aprile 2014, il Dpcm del 19 febbraio 2014 che rinnova e incrementa per il 2014 - periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014 - la detassazione del premio di produttività, in esecuzione di accordi aziendali o territoriali, per il settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente.

Si ricorda che il beneficio, introdotto dalla legge 228/2012, prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali.

L’aliquota che sostituisce l’ordinaria (almeno pari al 23%) è del 10%.

Le modalità di fruizione sono le medesime del pregresso, quelle del Dpcm 22 gennaio 2013.
Novità 2014 dell’imposta sostitutiva del 10%
Mentre il tetto del reddito che dà diritto all’agevolazione resta a 40mila euro al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all'imposta sostitutiva (da verificare da parte del sostituto d’imposta), la retribuzione agevolabile è incrementata, passa dai 2.500 del 2013 ai 3mila euro lordi.

Entro il 30 giugno 2014, al fine dell’adozione di specifiche proposte e iniziative di revisione, sarà operato un monitoraggio da parte dei ministeri dell'Economia, del Lavoro e dello Sviluppo economico.
 
 
 
 
Fisco | Immobili
 
Visure catastali online. Dati in formato xml
Arriva la possibilità per gli enti e i professionisti iscritti a Sister, la piattaforma telematica dei servizi catastali e di pubblicità immobiliari, di integrare i loro archivi con le informazioni presenti nel Catasto terreni e urbano.

Lo si apprende da un comunicato stampa del 29 aprile 2014 dell’Agenzia delle Entrate.
Dati elaborabili
La novità, esclusivamente per gli utenti abbonati a Sister, consiste nella possibilità di acquisire i dati contenuti nelle visure non più solo in formato pdf, ma anche nel formato elaborabile xml.

I costi restano gli stessi di quelli applicati al formato pdf; mentre si ampliano le possibilità operative di enti e professionisti che gestiscono patrimoni immobiliari che, in tal modo, possono estrarre i dati contenuti in Catasto ed effettuare diverse elaborazioni.
 
 
 
 
Lavoro
 
Nel DL Lavoro novità per contratti di solidarietà difensivi
A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2014 nel D.L. n. 510/1996, dal 2014 le imprese potranno ricominciare a fruire della riduzione contributiva, entro i limiti delle risorse disponibili, per i contratti di solidarietà. Occorrerà, però, attendere un decreto interministeriale che individui i criteri per la determinazione dei datori di lavoro beneficiari.
 
 
Trasferimento illegittimo se si concentrano in un'unica sede i lavoratori di serie "B"
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2781 del 12 marzo 2014 ha riconosciuto discriminatorio, poiché non sorretto da alcuna plausibile ragione, il trasferimento,presso un’unica sede di un’azienda, di disabili e congiunti di disabili che fruivano di permessi ex lege n. 104/1992.

A seguito di tali trasferimenti, presso la sede in questione risultavano presenti dipendenti in condizioni di invalidità, handicap grave o assistenti di portatori di handicap in condizione di gravità, in una percentuale 4 volte maggiore rispetto alle altre sedi (43,75% a fronte dell’11% delle altre sedi).

Una tale scelta imprenditoriale, per il giudice, da un lato non rispetta i diritti dei disabili, familiari dei lavoratori, e dall’altra opera una specie di “
ghettizzazione” tra lavoratori di serie “A” - intendendo tali quelli ad alta produttività - e lavoratori di serie “B”, ovvero quelli che per gravi problemi di salute personali o assenze in favore di familiari portatori di handicap hanno una minore resa.

Il Tribunale ha quindi provveduto ad annullare i trasferimenti ed ordinare il reintegro dei lavoratori nelle sedi di provenienza, con le precedenti mansioni.
 
 
COVIP. Determinazione del contributo dovuto per l'anno 2014
Con deliberazione del 16 aprile 2014, la COVIP ha approvato le disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2014.

Innanzitutto, si ricorda che al versamento dei contributi sono tenute le forme pensionistiche complementari che al 31 dicembre 2013 risultavano iscritte all’albo di cui all’art.19, comma 1, del Decreto n. 252/2005.

Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l’anno 2014, dai soggetti suddetti, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2013.

Ciascuna forma pensionistica complementare deve
versare il contributo dovuto entro il 31 maggio 2014 e, in caso di cancellazione dall’albo prima della predetta scadenza, la forma pensionistica complementare deve effettuare il versamento prima della cancellazione stessa.

Il contributo va versato sul conto corrente bancario n. IT85 B 05696 03211 000006150X43 intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la seguente: "Fondo pensione n. (numero di iscrizione all’albo dei fondi pensione) - Versamento contributo di vigilanza anno 2014".

A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2014, le forme pensionistiche sono tenute a
trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola, compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet (www.covip.it).
 
 
Garanzia Giovani: opportunità di lavoro e formazione per i Neet fino a 29 anni
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con comunicato stampa del 29 aprile 2014, ricorda che dall’1 maggio i giovani tra i 15 e 29 anni, disoccupati o Neet (non occupati, né studenti, né coinvolti in attività di formazione), potranno aderire all’iniziativa “Garanzia Giovani” – attraverso il sito web www.garanziagiovani.it o i siti attivati dalle Regioni – scegliendo la Regione in cui vogliono lavorare che può anche essere diversa da quella di residenza.

La Regione, dal canto suo:

- prenderà in carico il giovane attraverso i Servizi per l’Impiego o le Agenzie accreditate;

- effettuerà la profilazione;

- lo registrerà al programma dopo aver verificato il possesso dei requisiti;

- attiverà le successive fasi di orientamento.

I giovani stipuleranno con gli operatori un “
Patto di servizio” per ricevere entro i 4 mesi successivi una o più opportunità tra:

- inserimento al lavoro;

- apprendistato;

- tirocinio;

- percorso di istruzione e formazione;

- autoimprenditorialità;

- servizio civile.
 
 
Lavoro | Professionisti
 
Confprofessioni. Verso l'armonizzazione delle libere professioni nell'Ue
Confprofessioni, con comunicato del 24 aprile 2014, informa che la Direzione generale Mercato interno della Commissione europea ha avviato una mappatura completa sulla regolamentazione delle libere professioni nei vari Stati membri, per chiarire le differenti basi giuridiche nazionali.

Bruxelles vuole arrivare entro i primi mesi del 2016 ad un’
armonizzazione delle libere professioni in Europa.

A tal proposito, Confprofessioni ricorda che la Direttiva 2013/55/Ue vuole
rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei professionisti all'interno dell'Unione ma, nonostante la Commissione spinga per il reciproco riconoscimento delle professioni in Europa, non esiste una soluzione univoca a causa del gap legislativo esistente tra i diversi Paesi.

Vi sono, infatti, alcune attività regolamentate rigidamente in alcuni Stati mentre in altri le stesse attività non sono per niente disciplinate o qualificate come professioni.

L'orientamento della Commissione è quindi quello di effettuare un’indagine nei vari Stati membri per:

- verificare l’opportunità e la possibilità di regolamentare una determinata professione in un determinato Paese;

- analizzare i requisiti formativi, le modalità operative, i modelli societari, l'esercizio transfrontaliero e le restrizioni all'accesso;

- approfondire i differenti rilievi di responsabilità civile e penale in capo ai professionisti che operano nel campo della sicurezza, della salute e del più generale interesse pubblico.
 

 
 
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