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07/04/2014

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO del 7/4/2014
A cura della Fondazione Studi
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Diritto Civile | Funzioni giudiziarie | Immobili |Fisco |Lavoro|
Diritto Civile | Funzioni giudiziarie | Immobili
 
Locazione con subentro del curatore
Nel caso in cui il locatore fallisca, il curatore fallimentare può subentrare nel contratto di locazione.

Condizioni

Ciò può avvenire solo se il
negozio risulti opponibile alla massa dei creditori ovvero abbia data certa anteriore alla dichiarazione del fallimento e sia stato debitamente trascritto, se di durata ultranovennale.

E' quanto ricordato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n.
5792 del 13 marzo 2014.
 
 
Fisco
 
Unico 2014 PF, corrette istruzioni e fascicoli
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2014 vengono apportate alcune modifiche alle istruzioni dei diversi fascicoli del modello di dichiarazione Unico 2014, approvato con il precedente provvedimento del 31 gennaio 2014.

Analoga revisione anche per il modello e le istruzioni di
Unico Mini, al fine di tener conto delle recenti disposizioni in materia soprattutto di monitoraggio fiscale (art. 2, Dl 4/2014, convertito dalla legge n. 50/2014).

Le novità in materia di monitoraggio fiscale

La Legge n. 50/2014 ha disposto un parziale esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per quei
conti correnti che non hanno superato, in termini di valore massimo, l’ammontare di 10 mila euro nel corso del periodo d’imposta.

Alla luce di ciò, le istruzioni al
quadro Rw vengono corrette evidenziando quanto segue:

- l’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro. L'obbligo di compilazione del quadro, comunque, resta nei casi in cui è dovuta Ivafe;

- l’Imposta sulle attività finanziarie detenuta all'estero, in relazione ad un conto corrente è invece dovuta nel caso in cui la giacenza media dello stesso, nel corso dell'anno, è stata superiore a 5 mila euro. In tal caso si deve l'importo di 34,20 euro annuo indipendentemente dalla collocazione geografica del conto corrente.

Rapporti tra Imu e Irpef

Altre modifiche al quadro RW sono state apportate al fine di tener conto di alcuni nuovi orientamenti interpretativi in materia di rapporti tra
Imu e Irpef. Per esempio:

- nella colonna 10 del quadro RB (“Imu dovuta per il 2013”), si deve indicare anche l’importo dell’eventuale mini Imu dovuta per il 2013;
- nella colonna 12 del quadro RB (“Casi particolari Imu”), si deve riportare il codice 1 per il fabbricato esente da Imu o mini Imu per il 2013, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, ma comunque assoggettato ad imposta sui redditi.
 
 
Mediazione tributaria. Modificate le avvertenze dei ruoli emessi
A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità per il 2014 (L. 147/2013) alla disciplina dell’istituto della mediazione tributaria, soprattutto nel caso in cui si venga raggiunti da una cartella di pagamento, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta riscrivendo in modo dettagliato le avvertenze che accompagnano i ruoli emessi dall’Amministrazione finanziaria.

Lo ha fatto con il provvedimento del 2 aprile 2014 che espone le novità e illustra la rinnovata sezione relativa alle modalità di presentazione del reclamo/mediazione e del ricorso.

La Stabilità 2014 e le modifiche al Dlgs 546/1992

Con le modifiche apportate all’art. 17-bis, Dlgs 546/92, ai fini della presentazione del ricorso giudiziale, contro gli atti emessi dal Fisco, per controversie di valore non superiore a 20mila euro, è necessario presentare preliminarmente reclamo all’ufficio che ha emesso l’atto impugnabile, con richiesta di mediazione.

La presentazione del reclamo, quindi, non è più condizione di ammissibilità del ricorso, ma di procedibilità.

La presentazione del reclamo sospende la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato.

Al termine dei novanta giorni dalla presentazione del reclamo, entro il quale si deve concludere il procedimento di mediazione, si applicano le stesse regole stabilite per i termini processuali.

Tutto ciò deve essere reso noto al contribuente. Ogni cartella che viene ora notificata dovrà contenere anche l’avviso al destinatario di procedere con l’eventuale preliminare reclamo/mediazione.
 
 
Lavoro
 
Job Act. Presentato al Senato il DDL di Delega al Governo
In data 3 aprile 2014 è stato presentato al Senato, il Disegno di Legge n. 1428 di "Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità ed alla conciliazione".

Il provvedimento, che è in attesa di assegnazione per l'avvio dell'iter, è composto da 2 Capi e 6 articoli, inerenti la delega al Governo in materia di:

- ammortizzatori sociali (art. 1);

- servizi per il lavoro e politiche attive (art. 2);

- semplificazione delle procedure e degli adempimenti (art. 3);

- riordino delle forme contrattuali (art. 4);

- maternità e conciliazione (art. 5);

- disposizioni comuni per l’esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5 (art. 6).

Per quanto concerne le
forme contrattuali si segnala che il DDL prevede la presentazione di decreti legislativi di riordino e semplificazione delle attuali tipologie contrattuali, oltre all’introduzione in via sperimentale di:

- ulteriori tipologie contrattuali con tutele crescenti per i lavoratori;

- un compenso orario minimo;

- estensione dell’utilizzo del lavoro accessorio in tutti i settori produttivi ed elevazione del limite di reddito attualmente previsto.
 
 
Chiarimenti sui certificati penali per chi lavora a contatto con i minori
Il Ministero della Giustizia, con 2 note del 3 aprile 2014 (nota di chiarimento sulla portata applicativa dell'art.2  del D.Lgs n. 39/2014 e nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale) e facendo seguito alla circolare emanata nella medesima data, ha fornito ulteriori chiarimenti.

Innanzitutto è stato specificato che l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziario per l’impiego di persone che abbiano contatti diretti e regolari con minori, sorge soltanto quando il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un
contratto di lavoro.

Al contrario, l’obbligo non sorge:

- nel caso in cui ci si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro;

- per enti e associazioni di volontariato che intendano avvalersi dell’opera di volontari.

Inoltre, è stato chiarito che i certificati saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta, tuttavia, fatta la richiesta di certificato al Casellario:

- il
datore di lavoro organo della PA o gestore di pubblico servizio, può procedere all’impiego del lavoratore anche soltanto acquisendo una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

- il
datore di lavoro privato, nelle more dell’acquisizione del certificato del casellario, può procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell’organo pubblico cui spetta accertare la regolarità della formazione del rapporto di lavoro.
 
 
Pensioni. Raccolta informazioni reddituali e dichiarazioni di responsabilità delle prestazioni assistenziali
Con messaggio n. 3870 del 4 aprile 2014, l’INPS comunica la partenza di una nuova modalità di raccolta delle informazioni reddituali e delle dichiarazioni di responsabilità delle prestazioni assistenziali che vengono ampiamente illustrate.

Per quanto concerne le dichiarazioni reddituali, l’Istituto chiarisce che i soggetti obbligati a rendere la dichiarazione relativa ai redditi posseduti nell’anno 2013 sono stati individuati in funzione delle prestazioni collegate al reddito godute e teoriche riferibili al pensionato.

Anche il “nucleo reddituale” tenuto a rendere la dichiarazione è stato individuato con il medesimo criterio.

Inoltre, come negli anni passati, la dichiarazione reddituale non verrà richiesta ai soggetti ultraottantacinquenni, a condizione che nella precedente campagna abbiano dichiarato reddito zero; per costoro, la rilevazione reddituale sarà effettuata dall’Istituto tramite i dati presenti nell’ Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate.

I titolari di trattamenti incumulabili con i redditi di lavoro autonomo dovranno, invece, dichiarare in via presuntiva anche i redditi dell’anno 2014, indicando anche i relativi periodi di lavoro.

Per le dichiarazioni di responsabilità, l’INPS chiederà annualmente ai titolari delle provvidenze economiche d’invalidità civile l’attestazione della permanenza o meno dei requisiti amministrativi di assenza di periodi di ricovero gratuito e della mancanza di attività lavorativa.

Lo stesso requisito di assenza del ricovero è rilevante anche ai fini della misura dell’assegno sociale ed ai titolari di assegno sociale ovvero di pensione sociale, sarà richiesta anche l’attestazione sulla permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia.
 
 
Verbale di accordo CCNL Retifici meccanici da pesca del 17/03/2014
In data 17 marzo 2014 Federpesca e Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno sottoscritto un verbale di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dei retifici meccanici da pesca. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2013 e scade il 31 dicembre 2015. Consulta la sintesi e l'accordo.
 
 
Decreto Flussi per lavoratori non comunitari stagionali 2014
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la circolare congiunta Ministero del Lavoro e Ministero dell’Interno del 3 aprile 2014 ed ha comunicato che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM del 12 marzo 2014, che prevede un’apertura dei flussi di ingresso per i lavoratori non comunitari stagionali per l’anno 2014.

L’invio delle domande sarà possibile dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2014.

Tuttavia già al momento è disponibile sul sito del Ministero dell'Interno l’applicativo per la compilazione dei moduli di domanda da trasmettere nei tempi sopraindicati.

Il Decreto prevede una quota massima di ingressi di 15.000 cittadini stranieri residenti all’estero, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e stabilisce che sia ammesso l’ingresso di lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

Lo stesso provvedimento, inoltre, nell’ambito della quota di 15.000 unità, riserva una quota di 3.000 unità per i lavoratori non comunitari, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

A titolo di anticipazione della quota di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l’anno 2014, il Decreto prevede, altresì, che siano ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria e per motivi di lavoro subordinato non stagionale, 2.000 cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all’Esposizione Universale di Milano del 2015.
 

 
 
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