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27/03/2014

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 27/3/2014
A cura della Fondazione Studi
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni |Diritto Societario |Fisco |Fisco | Professionisti |Lavoro |Professionisti |Tutela e sicurezza|
Agevolazioni
 
 
Nuova Sabatini bis. Ulteriori chiarimenti dal Mise
Il ministero dello Sviluppo economico emana una circolare – la n. 10677, in data 26 marzo 2014 – con la quale fornisce ulteriori istruzioni per la migliore attuazione degli interventi previsti dal decreto interministeriale 27 novembre 2013.

Le
Pmi interessate al nuovo strumento agevolativo della Sabatini bis, introdotto dal Decreto del Fare, per accedere al contributo in conto capitale ministeriale devono inoltrare la loro domanda a partire dalle ore 9,00 del 31 marzo 2014.

Le nuove precisazioni del Mise

La circolare direttoriale n. 10677 prevede ulteriori istruzioni relative ai
termini per l’erogazione del finanziamento; al cumulo degli aiuti de minimis; alle imprese in difficoltà.

È specificato che:

- il termine dei trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento, entro cui deve essere erogato in un’unica soluzione il prestito, si considera rispettato anche nel caso in cui l’erogazione dell’intero importo del finanziamento bancario o in locazione finanziaria avvenga su appositi conti tecnici dedicati, che consentano l’univoca riferibilità delle somme erogate alle relative imprese beneficiarie;

- la disciplina relativa al cumulo del contributo della nuova Sabatini con le agevolazioni concesse a titolo
de minimis deve intendersi estesa anche alle imprese diverse da quelle agricole e della pesca;

- relativamente alla definizione di imprese in difficoltà appartenenti al settore della produzione di prodotti agricoli, il riferimento è agli
Orientamento comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

APPROFONDIMENTO
 
 
Dl 179/2012 Start up. Benestare Ue all'agevolazione. Parte l'attuativo. Operatività dal 21 marzo
Sono attuabili dal 21 marzo 2014 le due misure di vantaggio fiscale volte a sostenere crescita, sviluppo tecnologico ed occupazione attraverso le start up innovative.

n.b. - Lo sono non ufficialmente dal 5 dicembre 2013, da quando cioè è giunta al nostro indirizzo l’autorizzazione della Comunità a procedere con le previsioni normative del Decreto Legge n. 179/2012 (c.d. “decreto crescita”, Legge n. 221/2012).

Ricordiamo che con una lettera all’Esecutivo di allora, la Commissione europea informava di ritenere quella misura di aiuto di Stato compatibile con il mercato interno. Dal via libera europeo all’operatività, vi era di mezzo la firma congiunta dei ministri dello Sviluppo economico e dell'Economia e Finanze del decreto attuativo (già redatto), la successiva registrazione alla Corte dei conti e la pubblicazione in “
Gazzetta Ufficiale”.

E’ pubblicato in “
Gazzetta Ufficiale” n. 66, del 20 marzo 2014, il Decreto interministeriale 30 gennaio 2014 – che reca “Modalità di attuazione dell'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative”.

Come previsto a fine 2012, la doppia misura è dunque oggi operativa.
 
 
Diritto Societario
 
 
Cooperative quotate con voto telematico
Per i giudici del Tribunale di Bologna – sentenza del 18 marzo 2014 – è legittimo che lo statuto sociale di una cooperativa quotata consenta ai soci l'esercizio del diritto di voto mediante mezzi elettronici.

Votazione a distanza

Lo statuto, ossia, può legittimamente autorizzare l'utilizzo di "
centri di voto" collegati "a distanza" all'assemblea attraverso un sistema telematico, consentendo ai soci l'esercizio del proprio diritto di voto prima o durante l'assemblea, senza bisogno della loro presenza fisica all'assemblea medesima.

Tale facoltà è da ritenersi legittima sulla base dal combinato disposto di cui all'articolo 127 del Decreto legislativo n. 58/1998 e all'articolo 2370 del Codice civile e riguarda sia le Spa che le cooperative.
 
 
Fisco
 
 
Vies. Iscrizione online
Semplificate le procedure di iscrizione all’elenco Vies per i titolari di partita Iva che effettuano operazioni con altri Paesi Ue.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 del Dl 78/2010, l’iscrizione nel suddetto elenco è condizione indispensabile per coloro che esercitano attività di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o in esso hanno una stabile organizzazione, per poter effettuare operazioni intracomunitarie.

La nuova procedura telematica

È a disposizione dei soggetti abilitati ad effettuare operazioni intra-Ue una nuova procedura telematica, che consente di chiedere direttamente al Fisco l’iscrizione nell’elenco Vies, attraverso la semplice indicazione, nell’apposito campo, della partita Iva che si vuole venga inserita nell’elenco informatico.

Si tratta di un metodo semplice e veloce, che va ad affiancarsi a quello tradizionale finora in uso, che prevedeva la consegna a mano per i già titolari di partita Iva dell’apposita istanza da consegnare all’ufficio oppure da inoltrare mediante raccomandata o Pec.

Condizioni per l’iscrizione online

I titolari di partita Iva, per presentare online l’istanza di ammissione al Vies, devono essere abilitati a
Fisconline o Entratel. Si dovrà accedere online ai servizi dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Servizi per Comunicare” e poi entrare nel servizio "Comunicare istanza di inclusione nell'archivio Vies", che è quello che consente di trasmettere in modalità diretta l’istanza al Fisco.

L’Agenzia entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, valutata l’assenza di elementi di rischio, iscrive il candidato nell’archivio Vies. In caso contrario, sempre entro gli stessi trenta giorni, l’ufficio emana un provvedimento motivato di diniego.

Lo si apprende da un
comunicato stampa dell’agenzia delle Entrate del 26 marzo 2014.
 
 
 
 
 
Modello TR 2014. Accolte le novità Iva
È reperibile online, sul sito dell’agenzia delle Entrate e sul sito del Mef, il nuovo modello TR per il rimborso o la compensazione del credito Iva trimestrale, approvato con il provvedimento protocollo 43436 del 26 marzo 2014 del direttore dell’agenzia delle Entrate (che reca anche le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati).

Già dai primi tre mesi del 2014

Dovranno servirsene i contribuenti che, chiudendo la liquidazione trimestrale con un credito superiore a 2.582,28 euro, chiedono il rimborso o l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza d’imposta relativa ai primi tre mesi del 2014.
 
 
Fisco | Professionisti
 
 
Irap, le trasferte non incidono
Le spese per le trasferte o per i compensi ai domiciliatari non sono significative per affermare la sussistenza di un'autonoma organizzazione in capo al professionista.

La pronuncia di legittimità

Il principio è stato enunciato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n.
7153 del 26 marzo 2014 con la quale è stata rigettata una domanda del Fisco volta ad ottenere il pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico di un avvocato.

L'amministrazione finanziaria aveva fondato le proprie pretese sulla considerazione delle notevoli spese che il legale aveva sostenuto
per trasferimenti e compensi di colleghi domiciliatari.

Di alcun rilievo – per i giudici di legittimità – la circostanza che il professionista avesse anche una segretaria “
modestamente compensata”.
 
 
Lavoro
 
 
INPS: salari medi e convenzionali anno 2014
L’INPS, con circolare n. 44 del 26 marzo 2014, comunica gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate le prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi - la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2014 - per:

- lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, art.4;
- lavoratori agricoli a tempo determinato;
- compartecipanti familiari e piccoli coloni;
- lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari;
- lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (solo maternità/paternità);
- lavoratrici autonome: commercianti, artigiane, CD-CM, imprenditrici agricole professionali e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne (solo maternità/paternità).

Con la stessa circolare l’Istituto comunica, altresì, gli
importi di riferimento per altre prestazioni, ovvero:

- maternità/paternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla Legge n. 335/1995;
- importo prestazione e limite reddituale per gli assegni di maternità dei Comuni ex art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001;
- assegni di maternità dello Stato ex art. 75 del D.Lgs. n. 151/2001;
- limite reddituale per il congedo parentale ex art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001;
- importi massimi per l’anno 2014 dell’indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità, ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001.
 
 
Pensione: totalizzazione Italia, Svizzera e Liechtenstein
L’INPS, con messaggio n. 3563 del 25 marzo 2014, si è occupato della totalizzazione ai fini pensionistici dei periodi assicurativi maturati in Italia, Svizzera e Liechtenstein.

Ad integrazione di quanto riportato nella tabella allegata al messaggio n. 42198/2004, che riepiloga le convenzioni bilaterali che consentono la
totalizzazione multipla, con riferimento alla Svizzera, l’Istituto ha evidenziato che fra gli Stati terzi è compreso anche il Liechtenstein per cui sia il cittadino italiano che il cittadino svizzero, al fine del raggiungimento dei requisiti contributivi previsti per il diritto a pensione, può totalizzare i periodi di assicurazione risultanti in Italia, Svizzera e Liechtenstein.

Le norme riguardanti la totalizzazione ai fini pensionistici dei periodi assicurativi italiani, svizzeri e del Liechtenstein trovano applicazione anche nei confronti dei cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea.
 
 
Lavori usuranti, comunicazione al 31 marzo
Scade il 31 marzo 2014 il termine per la comunicazione annuale, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio ed ai competenti istituti previdenziali, dei lavori usuranti in riferimento al 2013 (annualità precedente). L’adempimento è finalizzato al monitoraggio relativo alla fruizione da parte degli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti dell’accesso anticipato al pensionamento, ex Dlgs 67/2011.

Elenco dei lavori usuranti

L’elenco delle lavorazioni in oggetto è contenuto nell'articolo 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 maggio 1999.

Per le lavorazioni
in serie o in linea catena la comunicazione deve avvenire comunque entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

Modello LAV_US, disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro

Per avviare la comunicazione i datori dovranno, previo accreditamento, compilare il modello LAV_US, online reperibile dal sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro.

Sarà il sistema a mettere il modello a disposizione degli enti previdenziali.

Tra le Faq
, messe a disposizione sul sito cliclavoro, quella che ricorda che nel numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività usuranti rientrano anche eventuali lavoratori in somministrazione.
 
 
Professionisti
 
 
Libero professionista. Tribunale competente per le controversie su obblighi contributivi
Per la Corte di Cassazione, ordinanza n. 6871 del 24 marzo 2014, per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. n. 23141 del 2011 e n. 21317 del 2004) la controversia inerente gli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo/libero professionista rientra nella competenza del Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore.

Ciò ai sensi dell'art. 444, primo comma, c.p.c., atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma - il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell’ente creditore - non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un’eccezione al principio generale di cui al primo comma.
 
 
Tutela e sicurezza
 
 
Sicurezza. Criteri per la formazione dei formatori
Dal 18 marzo 2014 è entrato in vigore il decreto interministeriale 6 marzo 2013 - ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ministero della Salute - che individua i criteri per definire la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In base ad esso, i docenti per i corsi di formazione per preposti, dirigenti, lavoratori e datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione di cui al Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, devono avere un livello base di formazione costituito da un “prerequisito” e da almeno uno dei sei criteri che saranno di seguito analizzati.
 

 
 
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