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24/03/2014

 

  L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 24/3/2014
                  A cura della Fondazione Studi
                     A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
                                  Il Presidente Regionale
                                    Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni | Diritto Commerciale | Fisco |Fisco |Immobili |Lavoro |Lavoro | Professionisti|
Agevolazioni | Diritto Commerciale | Fisco
 
 
Modello Eas. Entro il 31 marzo l'aggiornamento dati
Per potere accedere alle agevolazioni tributarie riservate ai soggetti che operano senza fini di lucro di cui all’articolo 30, comma 1, del Dl 185/2008, tali enti devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello.

Il modello Eas

Il modello Eas, deve essere trasmesso dagli
enti e dalle associazioni senza scopo di lucro, in via telematica, direttamente oppure mediante intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione dei suddetti enti (se gli stessi sono costituiti a partire dal 29 novembre 2008).

In tal modo, avendone i requisiti, tali enti possono beneficiare della non imponibilità di quote e contributi associativi come pure dei corrispettivi percepiti dagli stessi per determinate attività.

Al di là dell’invio legato alla loro costituzione, il modello Eas deve però essere nuovamente presentato nel caso in cui si verifichi una variazione dei dati precedentemente comunicati dai soggetti che hanno già accesso alle agevolazioni tributarie riservate al non profit. In tal caso, la data per comunicare le
variazioni fiscalmente rilevanti è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Pertanto, per le
modifiche che sono intervenute nel corso del 2013, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro hanno tempo fino al 31 marzo 2014 per comunicare, attraverso il modello Eas, le informazioni e i dati aggiornati rispetto a quelli precedentemente comunicati.

Mentre, nel caso di perdita dei requisiti, il modello deve essere ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

N.B. Si ricorda che il modello Eas è disponibile gratuitamente in rete, così come il
software “Modello Eas” da utilizzare per la sua trasmissione.
 
 
 
Fisco
 
 
Iban via Pec: rimborsi veloci e sicuri per le imprese
Sono circa 70 mila le imprese che hanno diritto ai rimborsi delle imposte sui redditi derivanti dalla deducibilità dell’Irap sul costo del lavoro.

L’Agenzia delle Entrate per agevolare tale procedura di rimborso sta richiedendo, tramite
Posta elettronica certificata, alle aziende interessate di comunicare le loro coordinate bancarie per poter vedersi accreditate le somme spettanti in modo sicuro e veloce sul proprio conto corrente bancario.

Comunicazione/aggiornamento Iban

Le imprese, ma in generale tutti i contribuenti, che hanno l’opportunità di richiedere l'accredito dei rimborsi provenienti dall'Amministrazione finanziaria e che, a tal fine, devono comunicare il loco codice Iban oppure aggiornare quello già inoltrato possono scegliere due modi:

-
collegarsi online sul sito Internet dell’agenzia, accedendo all’area autenticata, riservata agli utenti abilitati ai servizi telematici;
-
presentare un modello di richiesta di accreditamento ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Amministrazione finanziaria. Il modello può essere reperito presso lo stesso ufficio oppure scaricato dal sito internet dell’Agenzia.
 
 
Immobili
 
 
Preliminare senza beneficio
Solo la stipula del contratto definitivo consente il mantenimento dell'agevolazione prima casa.

Beneficio prima casa

La
decadenza dal beneficio cosiddetto “prima casa” non si verifica nell'ipotesi in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione effettuata prima del decorso di cinque anni dall'acquisto dell'immobile con i benefici fiscali, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Il Rogito

Tuttavia, per il
mantenimento dell'agevolazione occorre che, entro l'anno, si proceda con la sottoscrizione del rogito definitivo non essendo sufficiente, per contro, la stipula di un contratto preliminare di vendita; il preliminare, infatti, non definendo il trasferimento del bene, non ha efficacia reale, bensì meramente obbligatoria.

E' il principio ricordato dai giudici della Commissione tributaria regionale della Lombardia nel testo della sentenza n. 556/49/2014.
 
 
Lavoro
 
 
CIGS per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale: le verifiche ispettive
Con nota prot. 9761 del 17 marzo 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni al proprio personale ispettivo in merito alla verifica dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

Per il Ministero, ai fini della verifica dei programmi presentati dalle imprese che richiedono la CIGS:

- per riorganizzazione aziendale: gli ispettori devono accertare che il presupposto del programma di intervento sia costituito da "inefficienze gestionali" collegate ad un'esigenza di modifica/innovazione dell'assetto gestionale e/o produttivo;
- per ristrutturazione aziendale: occorre accertare che il programma sia volto all'attuazione di interventi sui processi produttivi, ovvero interventi di razionalizzazione, rinnovo, aggiornamento tecnologico, la cui preminenza - in termini percentuali - rispetto al complesso degli investimenti previsti, deve riguardare impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo.

Inoltre, gli ispettori dovranno verificare l'
entità degli investimenti effettuati dall'azienda nel biennio precedente e dichiarati nella domanda dall'azienda (il calcolo si effettua confrontando la media annuale degli investimenti effettuati nel biennio precedente e la media annuale degli investimenti programmati).

Poiché altro requisito indispensabile per l'approvazione è la
programmazione di attività formative che coinvolgano almeno il 30% dei lavoratori sospesi, il personale ispettivo è chiamato a verificare:

- l'effettiva sospensione dei lavoratori dalle ordinarie attività lavorative;
- l'effettiva esigenza delle sospensioni dal lavoro e la loro concreta attuazione;
- il collegamento della formazione con il programma di ristrutturazione/riorganizzazione;
- il numero dei lavoratori coinvolti nell'attività formativa.

Sottolinea, la nota ministeriale, che la
formazione sul luogo di lavoro è giustificata quando:

- il lavoratore sia adibito a compiti o mansioni differenti da quelli cui è ordinariamente impiegato o agli stessi compiti o mansioni ma con l'utilizzo di nuove apparecchiature;
- sussiste un progetto formativo che prevede una parte teorica ed una applicazione pratica, fra loro collegate e connesse, ove previsto, alle nuove mansioni o all'utilizzo di nuove apparecchiature;
- sussiste l'idoneità dei soggetti investiti a rivestire il ruolo di formatore;
- l'assistenza, durante la formazione, sia effettuata da un tutor, da un istruttore o altra figura analoga.
 
 
Lavoro | Professionisti
 
 
DL n. 34/2014. L'approfondimento della Fondazione Studi CdL
Con circolare n. 5 del 21 marzo 2014, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha analizzato i contenuti del D.L. n. 34 del 20 marzo 2014, in materia di contratto a termine, apprendistato e DURC.

Tempo determinato

Per quanto concerne il contratto a termine, l’analisi si sofferma:

- sull’eliminazione dell’obbligo di causale per i contratti a termine e per la somministrazione a termine;
- sui limiti percentuali;
- sulle proroghe.

In particolare si segnala l’interpretazione relativa ai limiti percentuali stabiliti dai CCNL in forza della quale la Fondazione ritiene che gli stessi prevalgano sul limite legale sia nel caso in cui siano superiori che inferiori al 20%.

La Fondazione sostiene, inoltre, che la nuova disciplina sulle proroghe si applichi anche ai contratti di lavoro a termine in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Apprendistato

Sulle modifiche all’apprendistato si evidenzia la questione relativa all’interpretazione della previsione secondo cui la
formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’azienda può essere integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica.

La circolare in questione sottolinea come la locuzione
“può essere integrata” potrebbe riferirsi non tanto al datore di lavoro, ma all’offerta formativa pubblica con la conseguenza che la facoltà introdotta dal decreto sarebbe rivolta alle Regioni le quali avrebbero la facoltà, appunto, di integrare la formazione con un proprio provvedimento normativo.

L’approfondimento della Fondazione si sofferma, altresì:

- sull’impatto che la mancanza di forma scritta del PFI potrebbe avere sulle ispezioni, atteso che per il Ministero del Lavoro il PFI costituiva il principale riferimento ai fini della valutazione della correttezza degli adempimenti in capo al datore di lavoro (circolare n. 35/2013);
- sull’abolizione della c.d. stabilizzazione;
- sulla retribuzione ridotta per l’apprendistato per l’acquisizione di una qualifica o diploma professionale.

DURC

La Fondazione Studi, pur valutando positivamente la
semplificazione in materia di DURC, rileva due profili di criticità:
 
- il rilascio del Durc in presenza di crediti nei confronti della PA;
- il c.d. preavviso di accertamento negativo.
 

 
 
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Tasso di disparità uo

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