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05/03/2014

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 5/3/2014
A cura della Fondazione Studi Nazionale
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Diritto Penale |Economia |Fisco |Immobili |Lavoro |Professionisti|
Diritto Penale
 
 
Confisca solo sul vantaggio effettivo
Pronunciandosi in materia di confisca e responsabilità amministrativa dell'ente, la Corte di cassazione – sentenza n. 10265 depositata il 4 marzo 2014 – ha spiegato che la nozione di profitto confiscabile, di cui agli articoli 240 del Codice penale e 19 del Decreto legislativo n. 231/2001, fa riferimento all'effettivo incremento patrimoniale di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto.

Nel caso specificamente esaminato dalla Cassazione, è stata annullata la misura della confisca disposta dalla Corte d'appello e ai danni di un istituto di credito, nell'ambito di un procedimento per
false comunicazioni sociali.

In particolare, è stata censurata la decisione con cui i giudici di merito avevano provveduto alla confisca di una
disponibilità economica artificiosamente procurata dalla manipolazione del bilancio omettendo, tuttavia, qualsiasi motivazione sulla configurabilità di un effettivo incremento patrimoniale in capo all'ente imputato.
 
 
 
Economia
 
 
Gli interessi di mora per il ritardato pagamento nel primo semestre 2014
Il tasso di riferimento degli interessi per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali è pari allo 0,25% per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2014.

Passa quindi all'8,25% il tasso annuale di mora da applicare al pagamento effettuato in ritardo.

E' quanto stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze nel comunicato pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 51, del 3 marzo 2014, secondo il D.Lgs n. 231/2002 modificato dal D.Lgs n. 192/2012.

Interessati dall'aggiornamento:

- gli scambi commerciali tra imprese;
- le transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni;
- i contratti di subfornitura (le discipline speciali);
- contratti di trasporto merci su strada.

La variazione interessa anche le cessioni dei prodotti agricoli e alimentari con consegna nel territorio italiano: in questo caso il nuovo tasso annuale di interesse è pari al 10,25%.
 
 
Fisco
 
 
Studi di settore, la Commissione esperti dà parere positivo all'aggiornamento
Con il comunicato stampa del 4 marzo 2014, l’agenzia delle Entrate informa che, dopo il via libera avvenuto con decreto Mef, la Commissione degli esperti, riunita presso la sede della Sose in merito all’adeguamento degli studi di settore applicabili per il 2013, ha espresso parere positivo sulle modifiche di aggiornamento.

Ovvero, sia sulla capacità dei singoli studi di rappresentare la realtà economica cui si riferiscono, sia sugli indicatori di coerenza economica introdotti nel 2011.

La Commissione ha stabilito la necessità di aggiornare la territorialità degli studi dopo l’istituzione di nuovi Comuni nel corso del 2013. Tuttavia, non è ravvisata la necessità di aggiornare quella relativa allo studio WK04U, legata all’attività degli studi legali, non sono rilevanti i mutamenti di alcune Circoscrizioni delle Corti d’appello.

Tra gli interventi, trova l’approvazione la sterilizzazione dell’indicatore relativo al
margine per addetto non dipendente e l’introduzione dell’indicatore di normalità economica 2011 INE VBS, basato sul valore dei beni strumentali.

È fissato per aprile 2014 l’esame dei correttivi congiunturali.

Lapet

È da registrare il monito della Lapet - componente della Commissione degli esperti - in merito al rischio per le libere professioni “
di proposte che possono contribuire ad un incremento dei ricavi da dichiarare, basate esclusivamente su formule matematiche e statistiche”.
 
 
 
 
 
Ravvedimento rata non pagata: ecco i codici tributo
Con la risoluzione n. 25 del 4 marzo 2014, l’agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento - con F24 - di sanzioni e interessi dovuti, in caso di ravvedimento, sugli importi rateizzati a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione.

I codici:

- ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali - 9946 (sanzione), 1984 (interessi)

- ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale comunale Irpef - 9947 (sanzione), 1985 (interessi)

- ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale regionale Irpef - 9948 (sanzione), 1986 (interessi)

- ravvedimento su importi rateizzati relativi all’Irap - 9949 (sanzione), 1987 (interessi).

La tabella riportata nella risoluzione indica, oltre ai codici tributo da esporre nell’F24 nella sezione “Erario” in corrispondenza degli “Importi a debito versati", anche le modalità di compilazione degli altri campi.

Ravvedimento

Si ricorda che contro la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate, diverse dalla prima, c’è la possibilità di ravvedersi entro il termine di pagamento della rata successiva. Il ravvedimento è utilizzabile anche in caso di ritardo nel versamento delle somme dovute a seguito dell’accordo di mediazione, che soggiacciono anch’esse alla decadenza in seguito del mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima.
 
 
 
 
Immobili
 
 
Consultabili gratuitamente on line le banche dati ipotecaria e catastale
Dal 31 marzo 2014, le persone fisiche titolari, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su immobili possono consultare on line – gratuitamente e senza tributi - le banche dati ipotecaria e catastale.

La novità è illustrata dall'Agenzia delle entrate che, con il provvedimento n. 31224 del 4 marzo 2014, ne presenta le modalità e i tempi di accesso.

Condizione necessaria, in questa prima fase del servizio, è che il soggetto interessato sia registrato ai servizi telematici Entratel e Fisconline.

Le informazioni saranno fornite solo se c'è corrispondenza tra il codice fiscale individuato nelle banche dati catastale e ipotecaria e quello del soggetto che effettua la consultazione.

La stessa modalità di accesso, gratuita e senza tributi, è estesa anche alle consultazioni telematiche effettuate presso gli sportelli catastali decentrati e riservata anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche.
 
 
 
Lavoro
 
 
Istruzioni su maxisanzione, sospensione attività e sanzioni orario di lavoro
Con circolare n. 5 del 4 marzo2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dà indicazioni operative sulle sanzioni su lavoro nero ed orario di lavoro, da applicare in relazione al momento in cui l’illecito è stato consumato, alla luce della conversione in Legge n. 9/2014, con modificazioni, del D.L. n. 145/2013.

Maxisanzione.

Posto che la consumazione dell'illecito coincide con la cessazione della condotta:

• per le violazioni commesse prima del 24.12.2013, si applicherà la pregressa disciplina (importi e diffida ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004);
• per le violazioni commesse dal 24.12.2013 e fino al 21.2.2014 compreso, si applicheranno le sanzioni amministrative già previste dall'art. 3 del D.L. n. 12/2002 aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile e la procedura di diffida ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004;
• per le violazioni commesse del 22.2.2014, si applicheranno le sanzioni amministrative già previste dall'art 3 del D.L. n. 12/2002 aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, ma non anche la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. 

I nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale - pari ad € 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e ad € 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro - trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24.12.2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.

Sanzioni in materia di orario di lavoro. 

Per le sanzioni in materia di orario di lavoro, alla luce della Legge di conversione n. 9/2014, le violazioni commesse sino al 23.12.2013 saranno soggette al pregresso regime sanzionatorio, mentre quelle commesse successivamente a tale data saranno soggette ad importi sanzionatori raddoppiati. Sul punto la circolare ministeriale ha chiarito che, ai fini della applicabilità delle nuove sanzioni raddoppiate e quindi della individuazione del momento di consumazione dei relativi illeciti, i periodi di riferimento (4 mesi per la durata media dell’orario di lavoro, 14 giorni per il riposo settimanale e 24 ore per il riposo giornaliero) devono ricadere interamente dopo il 24.12.2013, in quanto tali periodi costituiscono un elemento "strutturale" della fattispecie, indispensabile ai fini della verifica circa la realizzazione di una eventuale condotta illecita.
 
 
 
Esteso al 2014 il lavoro accessorio per percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito
L’art. 8 della Legge n. 15/2014 di conversione del D.L. n. 150/2013, intervenendo sul’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, ha esteso anche all’anno 2014 la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di rendere prestazione accessorie in tutti i settori produttivi nel limite massimo di 3.000 euro netti per anno solare.

Per tali soggetti l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
 
 
Le istruzioni sul nuovo codice di comportamento degli ispettori
Con circolare n. 6 del 4 marzo 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni operative al proprio personale ispettivo in merito ai Capi del nuovo Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro più attinenti ai profili tecnici dell’attività ispettiva.

Innanzitutto viene chiarita la differenza tra:

- "
vigilanza a vista", che va limitata alle ipotesi in cui non sia possibile identificare in fase di programmazione i soggetti destinatari dell'accertamento, in quanto gestori di attività “mobili" – come fiere e mercati – o quando risulti necessario eseguire l'ispezione sulla base delle evidenze che emergono nel corso del sopralluogo esterno (classico esempio citato dalla circolare ministeriale è il caso della verifica in edilizia);

- “
accesso breve” che è, invece, l’accesso finalizzato ad accertare lavoratori in nero. In tal caso gli ispettori dovranno solo acquisire i dati e le dichiarazioni dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro e verificare la regolarità della loro posizione, dichiarando concluso l’accertamento e specificando nel “verbale di primo accesso” che l’ispezione era finalizzata solo alla verifica della presenza di eventuale personale in “nero".

La circolare n. 5 del 4.3.2014 segue con l’analisi del Capo II (Attività propedeutica agli accertamenti), Capo III (Accesso ispettivo e modalità di accertamento) e Capo IV (Verbalizzazione e rapporto).

In questo contesto particolare rilevanza assume:

- l’
obbligo per gli ispettori di qualificarsi sul luogo di lavoro esibendo la tessera di riconoscimento (art. 6 del Codice di comportamento), normalmente all'atto dell'accesso o comunque in un momento compatibile con le modalità accertative, in modo tale da non vanificare il cd. effetto sorpresa. Qualora gli ispettori non esibiscano la tessera di riconoscimento il datore di lavoro è legittimato ad opporsi all'effettuazione dell'accesso ispettivo;

-
l’onere per il personale ispettivo - laddove possibile - di conferire con il datore di lavoro (art. 8 del Codice) o con chi ne fa le veci, informandolo dello svolgimento della verifica e delle modalità di effettuazione della stessa e comunicandogli la facoltà di farsi assistere durante lo svolgimento degli accertamenti da uno dei professionisti abilitati ad effettuare gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, ai sensi dell'art. 1., L. n. 12/1979, fermo restando che rimane comunque la possibilità di continuare la verifica ispettiva qualora il datore di lavoro o chi ne fa le veci o il professionista abilitato siano assenti dal luogo degli accertamenti;

-
l’obbligo per gli ispettori di qualificarsi (sempre mostrando la tessera di riconoscimento) anche nei confronti dei soggetti da cui si acquisiscono dichiarazioni (art. 12 del Codice), di prendere nota delle generalità degli stessi e di avvertire in merito alle responsabilità previste dall'ordinamento per l'attestazione di false dichiarazioni all'ispettore del lavoro (art. 4. comma 7. L. n. 628/1961) evitando, comunque, di esprimersi con modalità che possano essere percepite come intimidatorie. A tal proposito il Ministero ha voluto ricordare che il rifiuto di farsi identificare da un pubblico ufficiale è fonte di responsabilità penale (art. 651 c.p.), di cui l'interessato deve essere adeguatamente informato.
 
 
Professionisti
 
 
Consulenza con contributi alla Cassa
Con sentenza n. 4982 del 4 marzo 2014, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui, nelle fasi di merito, era stato accertato che un ingegnere fosse tenuto all'obbligo contributivo in favore della Cassa previdenziale di appartenenza (Inarcassa) anche per le attività di consulenza che il medesimo aveva svolto in favore di una società.

In particolare, non era stato ritenuto di alcun rilievo il fatto che il professionista, nel periodo della consulenza, fosse stato iscritto alla gestione separata Inps.

Ed infatti, confermando la statuizione dei gradi precedenti, la Suprema corte ha aderito all'orientamento di legittimità secondo cui l'
imponibile contributivo deve essere determinato in considerazione della oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concretamente posta in essere.

E ciò, a prescindere del fatto che l'attività svolta non sia riservata per legge alla professione.

Ciò che rileva – si legge nel testo della decisione – è che la
competenza e le specifiche cognizioni tecniche a corredo del professionista abbiano influito sull'esercizio dell'attività svolta e che le prestazioni in oggetto siano state poste in essere anche grazie all'impiego di esse.
 

 
 
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