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10/02/2014

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO del 10/2/2014
A cura della Fondazione Studi CNO
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Diritto Amministrativo |Fisco | Immobili |Fisco | Professionisti |Immobili|
Diritto Amministrativo
 
In "GU" le Linee Guida per i pagamenti elettronici alla PA
Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 31 del 7 febbraio 2014 è stata pubblicata la determina del 22.1.2014 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”.

Si conclude un altro importante passaggio verso la piena digitalizzazione del sistema dei pagamenti elettronici della Pa: infatti, dopo che le suddette Linee guida sono state definitivamente approvate dalla Banca d’Italia, esse entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione ufficiale.

È, così, ormai attuato il tanto atteso processo di semplificazione delle norme in materia di pagamenti elettronici come previsto dall’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale, finalizzato allo snellimento dei procedimenti burocratici, con tagli alle code oltre che ai costi della burocrazia.

La finalità dell’operazione è, infatti, proprio quella di ridurre l’uso del contate insieme all’obbligo della fattura elettronica per i pagamenti della Pa, a partire dal mese di giugno 2014, con risparmi stimati intorno allo 0,3% di Pil.

È previsto un periodo transitorio per le Pa e i gestori di servizi: fino al 31 dicembre 2015 si avrà tempo per completare il passaggio completo verso i pagamenti elettronici.

Al termine di esso, imprese e cittadini potranno effettuare il pagamento di tasse, multe, bollette e ticket sanitari in via telematica, utilizzando il bonifico bancario via web, le carte di debito, di credito e le prepagate e altri strumenti di pagamento elettronico. Il pagamento potrà essere effettuato grazie ad un Identificativo unico di versamento (Iuv), che consentirà al debitore di assolvere al pagamento e all’intermediario finanziario di inoltrare alla Pa il dovuto.
 
 
Fisco | Immobili
 
L'agevolazione prima casa decade se non si cambia residenza
Materia delle sentenze n. 148/2/2013 e 169/1/2013 della Commissione tributaria regionale Liguria è il bonus prima casa e il trasferimento della residenza entro i diciotto mesi per godere dell'agevolazione.

Nel primo caso il Fisco provvede al recupero della differenza nei confronti di un'acquirente di tre quarti di un immobile che non riesce a trasferire la propria residenza entro i diciotto mesi successivi alla data d'acquisto a causa di diverbi con i coeredi. Per i giudici solo un impedimento oggettivo non prevedibile e inevitabile, tale da ostacolare la realizzazione di quanto dichiarato dalla contribuente al notaio, potrebbe motivare il ritardo nel cambio di residenza.

Non è ritenuta così la situazione in esame, visto che l'acquirente al momento dell'acquisto era a conoscenza delle questioni gravanti sull'immobile. Non è accolta neanche la motivazione addotta sulla decadenza del recupero, visto che il Fisco può intervenire solo dopo il decorso dei diciotto mesi.

La seconda sentenza (n. 169/1/2013) revoca invece l'Iva agevolata su un immobile in costruzione. L'acquirente, visti i ritardi nella consegna, non aveva potuto provvedere al trasferimento di residenza visto il mancato rispetto della tempistica di consegna concordata con la ditta appaltatrice.

La Commissione sottolinea come i benefici fiscali spettino provvisoriamente sulla base di quanto dichiarato al momento dell'acquisto, ma che poi debbano essere conservati con il tempestivo cambio di residenza. Nel caso in esame alla contribuente non resta che far rivalsa sulla ditta appaltatrice per il danno subito.
 
 
Fisco | Professionisti
 
Nessuna sanzione per omessa presentazione della dichiarazione da parte del consulente
Una contribuente, raggiunta da avvisi di accertamento relativi ai periodi d’imposta dal 2006 al 2008 per Irpef e addizionali, presenta ricorso contro l’Amministrazione finanziaria adducendo a propria discolpa il fatto che il Fisco non aveva tenuto conto delle cause di non punibilità di cui all’articolo 6, comma 3. del Dlgs 472/1997, di fronte al fatto che a non aver trasmesso le dichiarazioni dei redditi dei periodi oggetto di accertamento non era stata la stessa imprenditrice, bensì un consulente finanziario da lei incaricato, che non solo aveva omesso di presentare le dichiarazioni fiscali, ma aveva anche presentato delle false ricevute dell’avvenuto invio per le quali è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

La Ctp di Milano, con la sentenza n.
379/03/2013, sancisce che l’omessa presentazione delle dichiarazioni, delle quali si è fornita anche falsa certificazione riconducibile apparentemente all’Amministrazione finanziaria, non può essere imputata alla contribuente ma solo ed esclusivamente al consulente che era stato incaricato dell’invio.

Sono, dunque, applicabili le attenuanti di cui al citato articolo 6, comma 3, che prevede che il fatto non sia punibile visto che il mancato pagamento del tributo è avvenuto per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e tale atto è da addebitare elusivamente a terzi.

Tuttavia, secondo i giudici milanesi, la contribuente non può avvalersi della sospensione della riscossione prevista dalla Legge n. 423/1995 (art.1, comma 6-bis), dal momento che tale disposizione è applicabile solo nel caso in cui l’omesso versamento possa essere addebitato alla condotta illecita penalmente rilevante di “
dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, iscritti nei relativi albi, in dipendenza del loro mandato professionale” oppure nel caso di comprovate difficoltà di ordine economico.

Nella fattispecie in esame, invece, non vi è prova della difficoltà dell’imprenditrice di pagare il tributo, oltre al fatto che non vi è riscontro che il professionista a cui è addebitabile la violazione sia iscritto ad un albo professionale.
 
 
Immobili
 
La perizia asseverata prevale sui valori Omi
La Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza n. 87/03/2013, accoglie il ricorso presentato da un contribuente avverso l'accertamento di un maggior reddito dovuto a seguito della determinazione del valore dell'immobile in base ai valori Omi.

Il contribuente avvalora la validità del prezzo dichiarato nell'atto di compravendita con una relazione giurata di stima effettuata da un geometra con il quale si dimostrava che la valutazione degli immobili era frutto della fase arretrata di ristrutturazione. La perizia asseverata ha fornito elementi dettagliati tali da non essere contrastati da ulteriori argomenti dal Fisco.

I parametri Omi pertanto, nel caso in esame, non possono essere presi in esame in quanto il valore da loro considerato è quello di immobili finiti e agibili.
Funzioni giudiziarie | Professionisti
 
Risultato scarso, parcella esigua
Secondo la Suprema corte di Cassazione – ordinanza n. 2863/2014 – è legittimo che il compenso professionale venga parametrato anche ai concreti risultati e vantaggi conseguiti dal cliente.  

Nel caso specificamente esaminato, i giudici di legittimità si sono occupati del compenso di un avvocato che, nell'ambito di una curatela fallimentare, aveva provveduto alla redazione di un progetto divisionale di beni non condiviso dall'organo giudicante e, per questo, liquidato con una somma piuttosto esigua.

Il professionista si era opposto alla quantificazione del giudice lamentando che, trattandosi di un'obbligazione di mezzi, l'attività dallo stesso prestata avrebbe dovuto essere remunerata indipendentemente dal risultato.

La Suprema corte ha, tuttavia, confermato il verdetto dei giudici di merito condizionando la parcella del legale anche ai minimi risultati ottenuti dal cliente.
 

 
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