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24/01/2014

L’EDICOLA  DEI  CONSULENTI DEL LAVORO del 24/1/2014
A cura della Fondazione Studi
A  VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Diritto Commerciale |Diritto Penale | Antiriciclaggio |Fisco |Fisco | Immobili |Lavoro |Tutela e sicurezza|
Diritto Commerciale
 
Faq sulla comunicazione polivalente
Sulla comunicazione polivalente, in particolare sugli enti non commerciali, due risposte delle Entrate nella sezione dedicata alle Faq riguardano, rispettivamente, due quesiti su: l’obbligo – per le associazioni che hanno optato per il regime forfetario - di comunicare anche le informazioni relative alle fatture passive per le quali, in base al particolare regime agevolativo, non è previsto l’onere di registrazione; le informazioni che questi enti sono tenuti a comunicare con riferimento alle fatture passive che documentano gli acquisti riferibili all’attività commerciale e a quella istituzionale svolte dell’ente.

La prima risposta è che i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime di favore previsto dalla Legge n. 398 del 1991, benché non tenuti alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta. Ciò poiché l’obbligo di comunicazione è correlato alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute e non a quello della registrazione, che rappresenta invece un adempimento successivo e diverso rispetto all’emissione della fattura. Perciò, le associazioni sportive dilettantistiche devono includere nello spesometro anche gli acquisti riferibili alla attività commerciale, ancorché non siano tenute, come appena detto, alla registrazione analitica delle fatture passive.

Ricordiamo che l’obbligo di comunicazione nello spesometro scade a fine mese.

La seconda risposta è che gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti obbligati all’invio della comunicazione limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini Iva. Se, precisa l’Amministrazione finanziaria, le fatture passive si riferiscono ad acquisti relativi tanto alle attività istituzionali quanto a quelle commerciali, l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali. Ove per l’associazione sussistano difficoltà a distinguere gli importi riferiti all’attività commerciale rispetto a quelli riguardanti l’attività istituzionale, è possibile comunicare l’intero importo della fattura. Diversamente, le spese relative alle utenze che per gli enti non commerciale potrebbero rappresentare la più diffusa ipotesi di oneri promiscui, non vanno comunicate.
 
 
 
 
Diritto Penale | Antiriciclaggio
 
Pronto il decreto per favorire il rientro di capitali occultati all'estero
E’ atteso nel Consiglio dei ministri che si dovrebbe riunire il 24 gennaio alle ore 15,30 la bozza di decreto legge sulla voluntary disclosure.

Il nuovo provvedimento ha come finalità quella di promuovere la collaborazione volontaria dei cittadini italiani per incentivare l'emersione dei capitali detenuti illegalmente all'estero.

Il testo del provvedimento di legge si può considerare ora sostanzialmente definito, dopo che sono stati sciolti, da parte del ministro Saccomanni, gli ultimi dubbi su uno dei capitoli più importanti dell’operazione: ossia l'auto-riciclaggio.

Dunque, da una parte, il decreto prevedere la depenalizzazione dei reati tributari per chi aderisce alla voluntary disclosure italiana, dall’altra, estende la punibilità del reato di riciclaggio anche all’autore del reato stesso, cioè anche a colui da cui proviene il denaro occultato al Fisco.

Nello specifico l’auto-riciclaggio, infatti, viene indicato come la condotta di colui che concorre nel delitto presupposto (frode fiscale), ma trasferisce il provento del delitto in modo tale da celarne la sua provenienza delittuosa. Grazie, dunque, all’introduzione di questo nuovo reato, si potranno sanzionare penalmente tutti coloro che trasferiscono i proventi di evasioni fiscali rilevanti da un punto di vista penale, in modo tale da ostacolarne la provenienza, di cui sono soggetti attivi o concorrenti anche se questi “delitti presupposto” non sono più perseguibili penalmente perché caduti in prescrizione.

Il decreto prevede sconti su sanzioni fiscali e penali per i contribuenti che decideranno di avvalersi della procedura di “collaborazione volontaria” entro il 30 settembre 2015.
 
 
 
Fisco
 
Via alla compensazione debiti fiscali e crediti Pa
E' operativa la compensazione tra le somme dovute a seguito di accordi stretti con il Fisco e i crediti p.a. per forniture, appalti e prestazioni di servizi. Con decreto 14 gennaio 2014 del ministero dell'Economia e delle Finanze – in “Gazzetta Ufficiale" n. 18 del 23 gennaio – in vigore dal giorno stesso della pubblicazione, è stata avviata la procedura istituita con l'articolo 7 del D.L. n. 35/2013, convertito in L. n. 64/2013.

Pertanto, i titolari di crediti certificati possono chiedere di utilizzare tali somme per effettuare il pagamento mediante compensazione dei debiti da accertamento tributario derivanti da: accertamento con adesione; definizione mediante adesione all'invito a comparire dell'ufficio in materia di imposte dirette, Iva e Irap ed imposte indirette; adesione al contenuto del Pvc; acquiescenza nel caso di omessa impugnazione dell'atto di accertamento; definizione agevolata delle sanzioni; conciliazione giudiziale e mediazione.

La compensazione è consentita solo attraverso modello F24, in cui andranno indicati sia appositi codici, relativi ai debiti, riportati nella tabella allegata al decreto, sia i codici tributo da istituire da parte dell'Agenzia delle entrate con apposita risoluzione.

Il decreto rammenta che i crediti utilizzati in compensazione devono risultare da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica di certificazione e non devono essere stati già pagati dalla P.a. Inoltre, tali crediti sono individuati attraverso gli estremi identificativi della relativa certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione.
 
 
 
Nel condono di Equitalia anche le multe stradali e il bollo auto
La definizione agevolata delle cartelle Equitalia e degli avvisi di accertamento esecutivi concessa dalla legge di Stabilità 2014, fino al 28 febbraio, con il pagamento da parte dei contribuenti debitori di quanto dovuto, in una unica soluzione, senza il pagamento degli interessi di mora e degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, è entrata nel vivo.

Nei primi giorni di operatività della sanatoria, però, l’adesione dei contribuenti è stata piuttosto scarsa (circa 200 le richieste pervenute) anche a causa di molti dubbi sull’operatività concreta di questo condono.

A prima vista, infatti, i benefici sembrano essere limitati, dato che l’unica voce di spesa eliminata certa era quella relativa agli interessi di mora e a quelli di ritardata iscrizione a ruolo, mentre poco si sapeva circa il trattamento da riservare alle multe e agli altri verbali degli organi di polizia sia statali che locali.

A far chiarezza sul tema è intervenuta la stessa Equitalia, che dopo aver diramato una direttiva rivolta ai propri uffici, pubblica in data 23 gennaio 2014 un comunicato stampa con cui chiarisce alcuni dubbi interpretativi circa l’applicazione della sanatoria alle iscrizioni a ruolo derivanti da infrazioni al Codice della strada.

È ora specificato che: “
la definizione agevolata riguarda le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi emessi per i tributi di competenza degli uffici statali (quali Ministeri e Prefetture), delle agenzie fiscali (Entrate, Territorio, Demanio, Dogane e Monopoli) e enti locali (Regioni, Province e Comuni).

Dunque, anche le multe stradali e il bollo della macchina rientrano nella cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali, anche se il risparmio pure in questo caso è limitato ai soli interessi di mora che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento entro i 60 giorni previsti.

Ne restano esclusi invece, le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi Inps e Inail, i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi, come pure l'aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate.
 
 
 
 
Fisco | Immobili
 
Acquisto di casa all'asta e imposte di registro. Sì al metodo del prezzo-valore
Con la sentenza n. 6 depositata il 23 gennaio 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005 - Legge finanziaria 2006 -, nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che, in deroga all'articolo 44, comma 1, del D.P.R. n. 13/1986, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 131/1986 – utilizzando, ossia, il metodo del prezzo valore - e quindi fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Ne discende che per le ipotesi di acquisto di case all'asta, sia a seguito di procedura espropriativa, che di pubblico incanto, deve essere prevista la facoltà, per la determinazione della base imponibile, di utilizzare il citato metodo “
del prezzo-valore”, ovvero moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento indicati.

Secondo la Consulta, infatti, la mancata previsione di questa facoltà è da ritenere contrastante con l'articolo 3 della Costituzione.
 
 
 
Lavoro
 
Licenziamento, un vizio procedimentale non invalida la conciliazione
Con l'interpello n. 1, del 22 gennaio 2014, il Ministero del lavoro risponde ad un quesito presentato da Confindustria relativo alla validità di una conciliazione conclusa in sede sindacale nella quale il lavoratore rinunci al diritto ad impugnare il licenziamento, anche qualora esso sia effettuato in assenza del rispetto della procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 604/1966 e introdotta dalla legge Fornero, la quale prevede un tentativo di conciliazione quale atto atto propedeutico a quello risolutivo del rapporto di lavoro.

Il Ministero richiama la disciplina prevista dall'art. 2113 del codice civile, lasciata inalterata dall'introduzione della procedura conciliativa, ed evidenzia l'eccezione alla previsione di invalidità delle rinunce e delle transazioni
“laddove le stesse siano realizzate attraverso la conclusione di un atto negoziale che – secondo i chiarimenti della giurisprudenza – sia riferibile a diritti compresi nella sfera di disponibilità giuridica del lavoratore”.

Valida pertanto la conciliazione sindacale, non inficiata da un vizio di natura procedimentale.
 
 
Alimentari pmi, verbale di accordo del 28/11/2013
In data 28 novembre 2013 tra Unionalimentari-Confapi e Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil è stato sottoscritto un verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare. Il contratto entra in vigore il 1° maggio 2013 fino al 30 giugno 2016. Consulta la sintesi e l'accordo.
 
 
Tutela e sicurezza
 
Rinvio dell'autoliquidazione, le istruzioni Inail
Dopo il comunicato stampa n. 20, del 22 gennaio 2014, del Ministero dell'economia, sul rinvio al 16 maggio 2014 dei termini per l'autoliquidazione 2013/2014 e per il pagamento degli altri premi speciali anticipati interviene l'Inail con la nota n. 495, del 23 gennaio 2014.

Il nuovo termine, oltre ad interessare i premi ordinari e i premi speciali unitari artigiani, interessa anche i premi speciali anticipati per il 2014 nonché il termine del 30 aprile 2014 per l'invio telematico degli elenchi relativi alla regolarizzazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.

Il differimento dovrebbe riguardare anche il termine del 17 marzo 2014 riguardante la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi “Alpi online” e “Invio dichiarazioni salari”.

Per quanto riguarda il pagamento rateale, si precisa che saranno tre le rate del premio: alla scadenza del 16 maggio confluiranno infatti le prime due delle quattro previste. Pertanto la prima rata sarà pari al 50% del premio, senza maggiorazione ed interessi.

Resta fermo il termine del 17 febbraio 2014 per l'invio delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio “Riduzioni presunto”.
 

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