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22/01/2014

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 20-21/1/2014
A cura della Fondazione Studi
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Diritto Penale |Fisco | Economia |Fisco | Immobili |Lavoro |Lavoro | Agevolazioni |Notariato | Professionisti |Professionisti |Tutela e sicurezza|
Diritto Penale
 
Confermato l'omesso versamento dell'Iva se la deduzione della crisi economica è solo generica
La Terza sezione penale di Cassazione, con la sentenza n. 2614 depositata il 21 gennaio 2014, ha respinto il ricorso presentato dall'amministratore di una società che era stato condannato per omesso versamento dell'Iva ex articolo 10-ter del Decreto legislativo n. 74/2000.

L'uomo si era opposto alla detta statuizione lamentando l'assenza dell'elemento soggettivo del reato contestatogli in considerazione del fatto che mancava il fine di evadere l'imposta,
“trattandosi di una società che svolge attività ben definite e non già di una mera “cartiera”, ma purtroppo in un momento di crisi economica”.

I giudici di Cassazione, sul punto, hanno ricordato come anche le Sezioni unite, con la sentenza n. 37424/2013, hanno ribadito che il reato in esame è punibile a titolo di dolo generico. Per la commissione di questo reato, ossia, basta la coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato e la prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta e che, quindi, deve essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia di cinquantamila euro, entro il termine lungo previsto.

Così – conclude la Corte – la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo non può essere invocata per escludere la colpevolezza ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte alla esigenza predetta.

Nel caso in esame, in definitiva, la deduzione relativa alla crisi economica era da ritenere generica non recando, in fatto, “
indicazioni specifiche né concrete atte a ravvisare una reale impossibilità incolpevole all'adempimento” ovvero a ricondurre la causa esclusiva dell'inadempimento a condotte tenute prima del periodo preso in considerazione.
 
 
Fisco | Economia
 
Dal Governo stop alla riduzione delle detrazioni Irpef
La data limite del 31 gennaio 2014, entro cui si sarebbero dovuti recuperare 488,4 milioni di euro per non incorrere nel taglio delle detrazioni Irpef dal 19 al 18% già dal presente periodo di imposta, non dovrà più preoccupare i contribuenti.

Il Governo, attraverso la voce del ministero dell'Economia e delle Finanze – comunicato del 21 gennaio 2014, n. 19
– ritorna sui suoi passi ritenendo che l'opera di razionalizzazione delle detrazioni fiscali debba essere attuata in sede di approvazione della delega fiscale, ora all'esame del Parlamento.

Pertanto, verrà emanato un apposito provvedimento diretto ad abrogare il comma 576 della legge di Stabilità (n. 147/2013) ed eviterà la riduzione delle detrazioni Irpef in vigore.

Le risorse necessarie, si aggiunge, saranno reperite effettuando ulteriori tagli alla spesa pubblica.
 
 
 
Fisco | Immobili
 
Da Assonime le novità 2014 sulla tassazione degli atti di trasferimento di immobili
Oggetto della circolare n.1del 20 gennaio 2014 emanata da Assonime è “La nuova disciplina dei trasferimenti di beni immobili agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell’imposta di bollo”.

Il riferimento normativo di partenza è il Dlgs n. 23/2011, che ha operato una revisione della tassazione degli atti di trasferimento di immobili e diritti immobiliari, che di fatto è entrata in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2014, dopo una serie di ritocchi, tra cui in ultimo quello apportato con la legge di Stabilità 2014.

Le novità più importanti relative alla disciplina dei trasferimenti immobiliari riguardano, in primo luogo, l’applicazione dell’imposta di registro e delle altre imposte d’atto, che sono state ultimamente razionalizzate e semplificate.

Secondo quanto spiegato da Assonime, in un'ottica di semplificazione delle regole da applicare ai trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili, l’imposta di registro deve ora essere considerata come l’unico prelievo da applicare agli atti di cui all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/86, in sostituzione di tutti gli altri tributi finora applicati.

Dunque, ai sensi del riformulato articolo 1 sopra citato, l’imposta di registro (2%, 9% e 12%), applicabile agli atti di trasferimento immobiliare dal 1° gennaio 2014 assume natura di imposta sostitutiva di tutte le altre imposte che fino al 31 dicembre 2013 erano applicabili sugli stessi atti (imposta di bollo,tributi speciali catastali, imposte ipotecarie).

Riguardo alle imposte ipocatastali, la circolare n. 1/2014 specifica che in caso di cessione di fabbricati strumentali soggetta ad Iva, l’imposta di registro non è applicabile, anche se ha assunto la natura di imposta sostitutiva degli altri tributi sull’atto, e restano dovute le imposte ipotecarie e catastali oltre ai tributi accessori. Se l’operazione di trasferimento non è soggetta ad Iva, invece, l’imposta di registro è dovuta e le altre imposte ipocatastali non sono più dovute in misura proporzionale, bensì in misura fissa, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Dlgs n. 23/2011, dato che le stesse sono state assorbite nella nuova misura dell'imposta di registro.
Se manca l'attestato di prestazione energetica, multa e non nullità del contratto
 
E' prevista una multa per la mancanza dell'attestato di prestazione energetica (Ape) nei contratti di compravendita o di affitto e non la nullità (differita) del contratto. La precisazione arriva dal Ministro della giustizia Cancellieri in risposta ad un'interrogazione posta dopo l'approvazione della legge di Stabilità (n. 147/2013) che, al comma 139, ha previsto la nullità con decorrenza differita.

Il Ministro evidenzia come l'intervento della legge di Stabilità sia avvenuto su una norma (articolo 6, comma 3 bis, del D.Lgs n. 192/2005) sostituita dal decreto legge n. 145/2013 “Destinazione Italia”, il quale ha depennato la nullità dei contratti prevedendo, in caso di infrazione, la sola applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Che, nei contratti di compravendita è pari ad una multa da euro 3mila a euro 18mila; nelle locazioni di singole unità immobiliari varia da euro 1.000 a euro 4.000; si dimezza se il contratto è di 3 anni.

A tali conclusioni conviene anche il Ministero dello sviluppo economico, interpellato in quanto competente sulla materia, con il quale sarà valutato un intervento normativo che elimini l'erroneo richiamo.
 
 
 
Lavoro
 
Ispettori del Lavoro, il nuovo codice scalza quello datato 2006
Il ministero del Lavoro approva e pubblica il nuovo Codice ad uso degli ispettori del lavoro, che sostituisce quello del 2006.

La versione non definitiva era stata sottoposta, nel sito del Ministero, ad una consultazione pubblica con particolare riferimento ai profili deontologici del personale ispettivo. Conclusa il 28 ottobre 2013, l’operazione ha dato la stesura finale contenuta nel decreto del ministro del Lavoro del 15 gennaio 2014, in vigore.

Con più attenzione alla sostanza e meno al formalismo, il codice prevede ispezioni trasparenti e in tempi contenuti, in modo da ridurre l'impatto dell’accesso. Stop alla discrezionalità del singolo, gli ispettori seguiranno un programma d’azione predisposto dall'ufficio. È, finalmente, snellita la documentazione da richiedere al datore di lavoro: non sarà chiesta quella acquisibile d'ufficio.

Dopo un primo verbale di accesso, con l'identificazione dei lavoratori trovati al lavoro, la descrizione del loro impiego e informazioni sulle condizioni di lavoro, con possibilità di un eventuale verbale interlocutorio, l'ispezione sarà chiusa dal verbale unico. In esso, la comunicazione circostanziata di definizione degli accertamenti. Se l’accesso non dà luogo a provvedimenti sanzionatori, l’interessato sarà tempestivamente informato con la comunicazione di definizione degli accertamenti.
 
 
 
 
Sottoscritta un'ipotesi di accordo per il CCNL Miniere il 20/11/2013
Il 20 novembre 2013 Assomineraria e Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno sottoscritto un'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro attività minerarie 19 ottobre 2010. Il contratto decorre dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2016. Consulta la sintesi e l'accordo.
Nuovo Cud con nuovi codici di annotazione
Nel nuovo Cud 2014 - Provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2014 - si contano 54 codici per le annotazioni utili al sostituto di imposta per spiegare la certificazione.

Rispetto al precedente modello si rilevano due soppressioni (Ca-Cb) e 4 new entry.

Sono nuovi i codici:

- Ac “
la detrazione per carichi di famiglia è stata calcolata in relazione alla durata del rapporto di lavoro”;

- Az, dettaglio degli oneri per i quali è prevista la detrazione del 24%: codice onere (...) descrizione desunta dalla tabella B allegata (..) importo (...);

- Cc, in presenza di contributi per previdenza complementare certificati in più Cud non conguagliati (utile al calcolo del limite massimo di deduzione dei contributi pagati per la previdenza complementare;

- Cg (ex stabilità 2014) detrazione di una tipologia di onere deducibile (articolo 10, lettera d-bis, Tuir) anche distribuendolo in più anni (per la fruizione della quota non dedotta).
Inps su Facebook con due nuove pagine
 
Dopo quelle dedicate al riscatto della laurea, ai buoni lavoro, al lavoro domestico e al sistema contributivo, l’Inps apre altre due pagine su Facebook:

- “Inps per la Famiglia”,  https://www.facebook.com/INPS.PerLaFamiglia è la pagina sulle prestazioni a sostegno della famiglia, con informazioni su come funzionano il congedo di maternità, il congedo parentale, i permessi per allattamento, i voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting ed altro;

- “Inps - Come pagare online”, https://www.facebook.com/INPS.ComePagareOnline è una pagina informativa sui servizi offerti dall’Istituto attraverso il Portale dei Pagamenti, lo sportello virtuale che raccoglie i diversi servizi per pagare bollettini online, stampare MAV o acquistare voucher per il lavoro occasionale accessorio.
 
 
 
 
 
Lavoro | Agevolazioni
 
In "Gazzetta Ufficiale" il decreto sul bonus ricercatori
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16, del 21 gennaio 2014, il decreto 23 ottobre 2013 del Ministero dello sviluppo economico concernente il contributo concesso alle aziende che assumono lavoratori impegnati in attività di ricerca e sviluppo.

L'incentivo consiste in un credito di imposta del 35% del costo lordo sostenuto per i neo-assunti per un periodo di 12 mesi, dall'avvio del rapporto di lavoro, con un massimo di 200 mila euro annui per azienda.

Interessati sono tutti i titolari di reddito di impresa (persone fisiche o giuridiche) che assumono, o trasformano contratti a termine, con contratti a tempo indeterminato lavoratori con dottorato di ricerca universitario o in possesso di laurea magistrale in discipline tecnico scientifiche impiegati in attività di ricerca e sviluppo.

Coinvolte anche le start up innovative e gli incubatori certificati, per i quali è agevolabile anche il costo relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato, per un massimo di un anno.

Obbligo dei beneficiari, per non decadere dal diritto, è quello di mantenere nei tre anni successivi all'assunzione agevolata (due anni per le pmi) il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti. Causa di decandenza anche la delocalizzazione dell'impresa beneficiaria in un Paese non appartenente all'area economica europea.

Con un decreto successivo il Mise definirà i contenuti delle domande di accesso e le procedure per la presentazione.
 
 
 
Notariato | Professionisti
 
Estese le regole delle compensazioni agli enti previdenziali professionali
Con la pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 16 del 21 gennaio 2014, del decreto del Mef 10 gennaio 2014, le norme in tema di versamenti unitari e compensazione, di cui al Dlgs n. 241/1997 e al Dlgs n. 509/1994, vengono estese anche agli enti di previdenza, se richiesto dagli stessi e dietro approvazione di delibera statutaria da parte dei ministeri vigilanti.

Gli enti che possono avvalersi delle regole della compensazione tra debiti e crediti mediante il modello F 24 anche per il pagamento dei contributi previdenziali dovuti agli enti di previdenza professionali, sono: la Cassa del notariato, la Cassa forense, la Cassa dei dottori commercialisti e quella dei ragionieri e periti commerciali, l'Enasarco, l'Ente per i consulenti del lavoro, la Cassa geometri, la Cassa degli ingegneri e architetti liberi professionisti e altre esplicitamente riportate all’articolo 1 del decreto.

Si attendono ora le necessarie convenzioni tra i suddetti enti di previdenza e l’Agenzia delle Entrate per la determinazione delle modalità di riversamento delle somme, per la trasmissione dei flussi informativi e per il rimborso delle spese relative alle operazioni di riscossione.
 
 
Professionisti
 
Cndcec, il Consiglio di Stato dà ragione al ministero di Giustizia. Via allo sblocco delle elezioni
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 278 del 21 gennaio 2014, si pronuncia sui ricorsi amministrativi dell'ex presidente del Cndcec, Siciliotti, e altri candidati della lista “Vivere la professione”, contro il ministero della Giustizia e, dunque, contro Longobardi, leader della lista “Insieme per la professione” (quella del dottor Sganga, il cui trasferimento ad Aosta ha dato il via alla vicenda).

E dà ragione al Ministero che, per non lasciare in piedi attività prodotte e gestite da quel Consiglio che si era deciso di sciogliere,
“non ha annullato le elezioni ma revocato il decreto di convocazione dei consigli locali per l'elezione del Consiglio nazionale e lo ha fatto prima che gli esiti elettorali fossero proclamati”.

Si ricorda che il ricorso era contro lo scioglimento del Consiglio Nazionale, la nomina del Commissario straordinario e la fissazione della data di nuove elezioni al 20 febbraio 2013, operata dal Ministero.

Nella sentenza si evidenziano tre violazioni da parte dei dottori commercialisti: il trasferimento fittizio e strumentale del dottor Sganga, ma, soprattutto, l'adozione ed esecuzione della modifica regolamentare in assenza dell'approvazione del ministero, nonché l'omessa vigilanza sulle dimissioni dei presidenti di consigli territoriali dell'Ordine, che avrebbero dovuto condurre al relativo immediato commissariamento degli organi collegiali prima delle elezioni.

La parola passa al ministero della Giustizia, che dovrà decidere se andrà bene la procedura elettorale stabilita per il 20 febbraio 2013 o far ripartire da zero l'iter di voto.
 
 
 
 
Tutela e sicurezza
 
Inail, partito il Bando Isi 2013 e istruzioni per il Durc post-sisma in Abruzzo
Nelle persone del Presidente Inail Massimo De Felice e del Ministro del lavoro Enrico Giovannini, nella giornata del 21 gennaio 2014 Inail e Ministero del lavoro si sono incontrati a Roma per presentare il bando incentivi Isi 2013 che mette a disposizione delle imprese 307 milioni a fondo perduto per la realizzazione di migliori condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Avviata il 21 gennaio la procedura telematica per la presentazione delle domande tramite il portale Inail, c'è tempo fino all'8aprile 2014 per l'inoltro delle richieste.

Con nota n. 368, del 20 gennaio 2014, invece, l'Inail fornisce istruzioni sul rilascio del Durc per la ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, a seguito della nota n. 21666 dell'11 dicembre 2013 del Ministero del lavoro. Si specifica che la verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata con riferimento alla data dell'esecuzione dei lavori, la quale è necessaria esclusivamente ad individuare il periodo di esecuzione dei lavori a cui va riferita la regolarità. Le Sedi dovranno verificare l'attualità della situazione debitoria risultanti alla data di esecuzione dei lavori indicata nella richiesta. Il certificato di irregolarità potrà essere rilasciato qualora la ditta sia ancora irregolare alla data di emissione del Durc.
 

 
 
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