Bancarotta fraudolenta a carico del titolare della ditta individuale che omette le scritture
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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 769 dell'8 gennaio 2012, ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta disposta dai giudici dei gradi precedenti nei confronti dei titolari di una ditta individuale che operava in regime di contabilità semplificata.
Secondo la Suprema corte, in particolare, anche per questo tipo di imprese vige l’obbligo di tenuta delle scritture e dei libri di cui all'articolo 2214 del Codice civile e, in modo particolare, del libro giornale e del libro degli inventari, indicati dallo stesso articolo 2214 come scritture contabili obbligatorie per chi esercita un'attività commerciale, sia ai fini civili che a quelli penali previsti dalla legge fallimentare.
Confermate anche la pena principale a tre anni di reclusione e quella accessoria a dieci anni di interdizione dall'attività imprenditoriale. Quest’ultima statuizione, in particolare, non è stata ritenuta eccessiva rispetto al minimo della pena principale irrogata nei confronti del condannato in quanto – ha sottolineato la Corte - la pena accessoria che consegue alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta ai sensi dell'articolo 216, ultimo comma, della Legge fallimentare, è disposta in maniera fissa ed inderogabile a prescindere dalla durata della pena principale.
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Diritto Societario | Notariato
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Volontà negoziale delle parti nello statuto delle Srls
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La circolare 3657/C del 2 gennaio 2013, redatta dal ministero dello Sviluppo Economico e indirizzata agli uffici dei Registri delle imprese presso le Camere di commercio, chiarisce l’integrabilità con clausole aggiuntive dell’atto costitutivo standard delle Srls, contenuto nel Dm 138/2012.
Nel documento, è riportato il parere del ministero della Giustizia in merito, prot. n. 43644 del 10 dicembre 2012, in cui viene precisato che il modello ministeriale di statuto standard della Srl semplificata (Srls) non è vincolante, poiché, di fatto, contiene solo le clausole minime essenziali.
Non è limitata l'autonomia negoziale delle parti: le parti possono derogare allo schema tipico con la pattuizione di un diverso contenuto.
D’altro canto, essendo innumerevoli le possibili opzioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento della società, l’ingessatura in un modello standard che si presenta senza specifiche clausole, necessarie ai fini di una regolamentazione di una srl seppur semplificata, risulterebbe in contrasto con la normativa codicistica delle società di capitale e con la finalità della disciplina stessa sulle Srls che intende favorire l’accesso degli infratrentacinquenni nelle srl.
Anche sul punto della gratuità dell’intervento del notaio si spiega che:
- il fatto di rendere gratuita la prestazione del notaio che redige lo statuto standard non decreta l’intangibilità dell’atto standard;
- sussiste la possibilità di investire il professionista del compito di modulare il negozio secondo le proprie esigenze, dovendogli il dovuto compenso.
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Per la Cassazione il redditometro rientra tra le presunzioni semplici
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Con la sentenza n. 23554, depositata il 20 dicembre 2012, la Corte di Cassazione inquadra il redditometro tra le presunzioni semplici, facendo ricadere sul Fisco l'onere probatorio.
Nel giudizio, favorevole ad un contribuente sottoposto ad accertamento sintetico dopo l'adesione al concordato di massa, i giudici precisano che “l'accertamento sintetico disciplinato dal DPR 600/73, art. 38, già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dal DL 78/2010 art. 22, convertito in L. n. 122 del 2010, tende a determinare, attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo presunto del contribuente mediante i c.d. elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale”.
Al contrario di precedenti pronunce che inquadravano il vecchio redditometro tra le presunzioni legali, la Corte qualifica come presunzione semplice lo strumento di accertamento utilizzato dal Fisco, includendo in quest'ultimo giudizio anche il “nuovo” redditometro previsto dal Dl 78/2010.
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Accesso gratuito ai documenti Inps fino a cinque euro
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A seguito dei cambiamenti legislativi intervenuti in materia di accesso ai documenti amministrativi, anche l’Inps ha provveduto ad aggiornare il proprio “Regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma della legge 7 Agosto 1990 n. 241”. Tale Regolamento, infatti, non risultava più conforme al nuovo assetto normativo.
Il nuovo testo - adottato con la determinazione del Presidente Inps n. 366/2011 - si compone di 23 articoli, che descrivono l’iter di gestione e definizione delle istanze, le modalità di coinvolgimento dei controinteressati e la previsione dell’esercizio del diritto di accesso anche per via telematica. Tali disposizioni sono ritenute valide dall’Inps anche se a partire dal 1° gennaio 2012 l’organigramma dell’Istituto è cambiato, accogliendo anche l’Inpdap e l’Enpals, soppressi dal DL n. 201/2011.
Riguardo al diritto di accesso, le disposizioni del nuovo Regolamento ribadiscono l’inammissibilità delle istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Istituto, precisando che lo stesso è esercitabile soltanto con riferimento a documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta.
Si disciplinano, poi, due tipi di accessi: accesso formale e accesso informale. Il primo caso richiede una specifica presentazione di istanza da effettuarsi mediante un modulo ad hoc predisposto dallo stesso Inps. L’accesso informale, invece, può avvenire in maniera molto più semplice anche attraverso la richiesta di visione di documentazione in forma verbale.
L’accesso alla documentazione è sempre gratuito. È previsto, invece, il pagamento di una somma per la riproduzione di copie di atti e documenti ottenibili anche via fax o telematica e su supporto informatico fornito dal richiedente. Il servizio rimane gratuito se il costo complessivo non supera la somma di 5 euro. Sopra tale somma, si dovrà pagare il servizio.
Queste e altre informazioni sono state rese dall’Inps nella circolare n. 4 dell’8 gennaio 2013.
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Niente fax per chiamare il lavoratore
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Per la chiamata al lavoro intermittente (job on call) non è più possibile comunicare alla Dtl il rapporto di lavoro con il canale fax. Il ministero del Lavoro ne dà avviso sul sito.
Restano a disposizione del datore di lavoro le altre modalità facilitate: Pec, e-mail, sms e Web.
Nella sezione dedicata del portale Cliclavoro sono specificate le modalità da seguire.
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Inps. Analisi delle nuove tutele per l'occupazione introdotte dalla riforma del lavoro Fornero
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Con le prime due circolari del nuovo anno, l’Inps analizza alcuni aspetti della riforma del lavoro Fornero (L. n. 92/2012), che riguardano le tutele per l’occupazione in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare, nella circolare n. 1/2013, si affronta il discorso dell’estensione della Cigs, come previsto dalla legge n. 92/2012, a partire dal 1° gennaio 2013, per alcune categorie di soggetti.
Infatti, la Riforma del mercato del lavoro ha definitivamente incluso nel gruppo delle imprese destinatarie del trattamento di integrazione salariale straordinario alcune tipologie di imprese, che fino al 2012 vi potevano accedere solo sulla base di specifici finanziamenti approvati annualmente nelle leggi di stabilità.
Rientrano tra tali soggetti: le imprese commerciali con più di 50 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, le imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; le imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; le imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
Analogamente dal 1° gennaio 2013 è abrogata la disciplina della durata “speciale” della cassa integrazione guadagni straordinaria per il personale, anche navigante, delle imprese del trasporto aereo e delle società di gestione aeroportuale, in forza della quale le imprese del settore trasporto aereo possono fruire del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo massimo di 48 mesi.
Sempre nella circolare n. 1/2012 viene ricordato come la legge di riforma ha abrogato la normativa che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito al rilascio, da parte del richiedente, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (DID). Pertanto, i lavoratori sospesi, beneficiari della tutela del sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro, non sono più tenuti a rilasciare la predetta dichiarazione al datore di lavoro. Il datore di lavoro, a sua volta, non è più tenuto a raccogliere e conservare presso di sé le dichiarazioni di immediata disponibilità (tramite il modello mod. SR105), sottoscritte dai lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale.
Nella circolare n. 2/2013, invece, l’Inps ricorda – sempre a partire dal 1° gennaio 2013 - l’entrata in vigore dei nuovi trattamenti di sostegno al reddito introdotti dalla legge n. 92/2012. La riforma del lavoro, infatti, ha previsto un sistema di protezione sociale basato su una tutela universale contro gli eventi che determinano una disoccupazione involontaria, attraverso l’introduzione delle indennità di disoccupazione (ASpI) e della mini AspI.
Si apre, dunque, ora un periodo transitorio che durerà fino al 1° gennaio 2017, data a partire dalla quale saranno definitivamente abrogati l'indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti speciali per l'edilizia (trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui al Dl n. 299/1994, convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1994 n. 451 e trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia (articoli da 9 a 19) della L. n. 427/1975).
Nel documento di prassi, l’Ente previdenziale riassume, per ciascuna delle nuove prestazioni, le novità normative e le istruzioni operative valide per il periodo di transizione che va dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.
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