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09/01/2014

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 9 /1/2014
A cura della Fondazione Studi
AVOI TUTTI UN  OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
 
 
 
 
 
 
ARGOMENTI TRATTATI
|Fisco |Lavoro |Lavoro | Professionisti|
 
 
 
 
 
Fisco
 
Saccomanni sulla mini-Imu: "una necessità dovuta a motivi equitativi"
In 2436 Comuni, su circa 8mila, nel 2013 è stata aumentata l’aliquota Imu rispetto al 2012.

Questo comporta il pagamento, ormai certo perché confermato dal ministro dell’Economia Saccomanni (“una necessità dovuta a motivi equitativi, data la natura autonoma dei Comuni nella fissazione delle aliquote”), da parte dei cittadini di quei Comuni della mini Imu al 24 gennaio 2014.

Per sapere se è stato deliberato un aumento di aliquota si può accedere al sito Internet o telefonare al centralino del Comune di residenza.

In alternativa c’è il sito dell’Ifel, la fondazione dell’Anci, in “Delibere e regolamenti aliquote Imu”, ma può non essere stato aggiornato, dunque bisognerà verificare comunque sul sito del Comune. Proprio l’Ifel mette in guardia sul complicato ginepraio dei calcoli ex decreto legge 133/2013 (40% della differenza tra il tributo calcolato ad aliquota standard (4 per mille) e quello ad aliquota realmente applicata dal Comune, considerando detrazioni e trattamenti delle pertinenze che diversificano ogni Comune): “
Per fare i calcoli sulla mini-Imu non bastano i soliti dati, bisogna recuperare anche le delibere e i regolamenti comunali. Con il fai-da-te il rischio di errore è troppo alto, affidatevi ai Centri di assistenza fiscale o agli uffici tributari dei singoli Comuni”.

Tuttavia, per gli errori dei calcoli non ci saranno sanzioni e le eventuali somme dovute e non versate andranno a conguaglio con altre voci di imposta.

Intanto, con le risposte del sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, al question time della commissione Finanze, si chiariscono due situazioni particolari.

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50%. Pertanto:

- se i Comuni hanno fissato le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, i contribuenti ne devono prendere atto, non potendo intervenire con una circolare per obbligare i municipi a includere o escludere nell’esenzione determinate tipologie di fabbricati;

- se i Comuni non hanno deciso nulla, i contribuenti possono ritenere comprese tutte le tipologie di fabbricato fatiscenti o inagibili, anche quelli industriali, e in alternativa alla dichiarazione rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale, possono presentare un'autocertificazione ex Dpr 445/2000.

Sulla determinazione dell'utilizzo misto attività commerciali e non commerciali di immobili di enti non commerciali è spiegato che il modello di dichiarazione ad hoc è in fase di elaborazione e conterrà tutte le istruzioni necessarie. Non dovrà essere presentato entro il 4 febbraio, ma solo dopo la sua emanazione, ed è previsto un conguaglio dell'Imu 2014 al 16 giugno 2015.
 
 
 
 
 
Cassazione, accertamento contestualizzato
L'accertamento del maggior reddito dell'impresa deve essere contestualizzato con la realtà economica anche in presenza di scostamento elevato.

Questa la conclusione dell’Ordinanza n.
92 del 7 gennaio 2014 della Cassazione.

La Corte ha ritenuto nullo l’accertamento basato su sulle medie di settore raccolte da esercizi commerciali siti nel centro città in relazione ad un esercizio che si trovava in periferia. Tra l’altro la contribuente interessata risultava congruente con gli studi di settore.
 
 
Tasi, accordo raggiunto. Ai sindaci l'aumento dell'aliquota fino allo 0,8 per mille
Accordo raggiunto non senza polemiche tra la maggioranza politica e il Governo sul discorso Tasi. Dopo vari giorni di discussione, è stato presentato nel tardo pomeriggio dell’8 gennaio un emendamento al decreto Enti locali (Dl n. 151/2013 anche noto come decreto "salva-Roma bis”), che ora dovrà essere formalizzato ai Comuni.

L’emendamento non è entrato nel DL n. 133/2013 (decreto Imu-Bankitalia), come ci si aspettava, perché l’Esecutivo non ha trovato l’accordo sul tetto massimo delle aliquote, è quindi arriverà più tardi visto che il decreto sugli Enti locali è ora all’esame del Senato.

Unica cosa certa la possibilità concessa ai Comuni di ritoccare al rialzo le aliquote della Tassa sui servizi locali.

La correzione prevede, infatti, un aumento dallo 0,1 allo 0,8 per mille delle aliquote Tasi e concede piena flessibilità ai sindaci di spalmare tale maggiorazione tra abitazione principale e altri immobili.

Una condizione è comunque stata posta: i sindaci potranno incrementare le aliquote “esclusivamente allo scopo di deliberare a favore delle famiglie e dei ceti più deboli ulteriori detrazioni rispetto a quelle già previste dalla legge di stabilità”.

Come sottolineato, nel frattempo, dal sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta, il Governo “si impegna comunque a rivedere nel suo complesso la fiscalità locale e soprattutto a definire nuovi margini di allentamento del patto di stabilità interno”.

In termini numerici l’accordo di maggioranza si traduce, per l’anno 2014, in un aumento dell'attuale aliquota massima di Tasi dal 2,5 per mille al 3 per mille sulla prima casa (2,5 previsto dalla legge di Stabilità più lo 0,8 di maggiorazione) e in un superamento del tetto della somma di Imu più Tasi sugli altri immobili dal 10,6 per mille (8,1 di Imu e 2,5 per mille di Tasi), all'11,1 per mille.

Il tutto – secondo le stime – con un aggravio medio di 40 euro per famiglia.

In attesa di vedere formalizzato l’emendamento del Governo sulla Tasi, giunge al capolinea la partita riguardante la mini Imu. E’ stato infatti confermato il pagamento entro il 24 gennaio 2014 nei Comuni dove è stata aumentata l'aliquota base del 4 per mille sulla prima casa.
 
 
 
 
 
L'esenzione Ires per le società cooperative agricole è ampia
L’Alleanza delle cooperative italiane si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per sapere se l’esenzione dall’Ires per le società cooperative agricole di cui all’articolo 10 del Dpr n. 601/1973, così come modificato dalla Legge n. 311/2004, trovi applicazione non solo per le variazioni in aumento previste nel Tuir, ma anche per quelle rinvenibili in altre disposizioni normative.

L’istante, nello specifico, riteneva che la suddetta esenzione potesse applicarsi a tutte le variazioni in aumento del risultato civilistico anche se derivanti dall’applicazione di disposizioni normative diverse dal Tuir, quali, per esempio, le variazioni in aumento derivanti dall’indeducibilità dall’Ires dell’Ici e dell’Irap.

L’Agenzia offre la propria interpretazione con la consulenza giuridica n. 954-20/2013 del 18 dicembre 2013.

La conclusione prospettata è che il reddito delle cooperative agricole usufruisce dell'esenzione da Ires sul reddito imponibile indipendentemente dalle modalità di formazione.

Di fatto, l’esenzione del reddito imponibile di cui al citato articolo 10, non si applica solo sulla quota pari al 20% degli utili netti annuali, la quale deve essere in ogni caso soggetta ad imposizione, come ricordato nella circolare n. 34/E/2005.

Ne deriva che le coop agricole assoggettano ad imposizione il 20% degli utili netti annuali, esentando le altre variazioni in aumento previste ai fini Ires. Per di più non è prevista alcuna ulteriore limitazione sull’esenzione della restante parte del redito imponibile.

Ne consegue, che tale esenzione sulla parte restante del reddito spetti non solo per le variazioni in aumento derivanti dall’applicazione di norme del Tuir, ma anche per le altre variazioni previste ai fini Ires e rinvenibili in altre disposizioni normative.
 
 
Azione di responsabilità verso il liquidatore dopo il deposito del bilancio finale
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 179 dell'8 gennaio 2014, stabilisce che può essere esercitata dal Fisco azione di responsabilità nei confronti di un liquidatore dopo il deposito di un bilancio finale.

Accolto così il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Ctr di Genova che annullava un atto impositivo emesso nei confronti di un liquidatore il quale non aveva versato i crediti erariali risultanti da un accertamento emesso antecedentemente al deposito del bilancio finale di liquidazione. Nella motivazione la Ctr precisava che per esercitare l'azione di responsabilità doveva essere acclarata l'esistenza e la definitività del debito tributario in capo alla società sulla base di un accertamento passato in giudicato.

I giudici della Cassazione sottolineano invece come la condizione della certezza legale del tributo deve sussistere al momento dell'esercizio dell'azione di responsabilità, spettando al liquidatore l'onere di “provare l'insussistenza dei presupposti del debito (quali la mancanza di attività nel patrimonio sociale) ovvero l'incertezza del debito stesso”. La decisione è stata rimandata al giudice di merito.
 
 
 
Lavoro
 
Siglato il 18 dicembre 2013 un verbale di accordo CCNL dirigenti aziende di autotrasporto
Il 18 dicembre 2013 la Confetra - Confederazione italiana dei trasporti e della logistica e Manageritalia hanno siglato un verbale di accordo concernente il CCNL dei dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci nonché delle aziende di servizi logistici e di trasporto combinato, a definizione degli impegni assunti con l'accordo del 3 dicembre 2012. L'intesa riguarda l'aumento retributivo per l'anno 2014, la previdenza complementare e l'assistenza sanitaria integrativa nonché le iniziative di politiche attive. L'accordo ha validità fino al 31 dicembre 2014. Consulta la sintesi e l'accordo.
 
 
Verbale di accordo del 09/12/2013 CCNL Dirigenti aziende alberghiere
In data 9 dicembre 2013 tra Federalberghi – Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo e Manageritalia è stato sottoscritto un verbale di accordo concernente la vigenza del CCNL dirigenti di aziende alberghiere del 16 novembre 2011, la previdenza complementare, l'assistenza sanitaria integrativa e iniziative di politiche attive. L'accordo ha validità fino al 31 dicembre 2014. Consulta la sintesi e l'accordo.
 
 
Lavoro | Professionisti
 
Solo all'Inps, dal 15 gennaio, la comunicazione per lavoro accessorio
Chiudono il 15 gennaio 2014 i canali Inail – fax e sezione del sito dedicata – riservati alla comunicazione obbligatoria di inizio prestazione per lavoro accessorio e per eventuali variazioni.

Da tale data – come comunicato dall'Inps con la circolare n. 177, del 19 dicembre 2013 – i canali per trasmettere la comunicazione sono:

- il sito internet dell'Inps www.inps.it, con percorsi diversi a seconda che si sia in possesso di Pin, possessori di voucher o delegati;

- il Contact Center Inps-Inail, al numero 803164 gratuito da telefono fisso, oppure al n. 06164164 da cellulare, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.
 
 
 
 

 

Diritto Penale
 
Bancarotta fraudolenta a carico del titolare della ditta individuale che omette le scritture
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 769 dell'8 gennaio 2012, ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta disposta dai giudici dei gradi precedenti nei confronti dei titolari di una ditta individuale che operava in regime di contabilità semplificata.

Secondo la Suprema corte, in particolare, anche per questo tipo di imprese vige l’obbligo di tenuta delle scritture e dei libri di cui all'articolo 2214 del Codice civile e, in modo particolare, del libro giornale e del libro degli inventari, indicati dallo stesso articolo 2214 come scritture contabili obbligatorie per chi esercita un'attività commerciale, sia ai fini civili che a quelli penali previsti dalla legge fallimentare.

Confermate anche la pena principale a tre anni di reclusione e quella accessoria a dieci anni di interdizione dall'attività imprenditoriale. Quest’ultima statuizione, in particolare, non è stata ritenuta eccessiva rispetto al minimo della pena principale irrogata nei confronti del condannato in quanto – ha sottolineato la Corte - la pena accessoria che consegue alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta ai sensi dell'articolo 216, ultimo comma, della Legge fallimentare, è disposta in maniera fissa ed inderogabile a prescindere dalla durata della pena principale.
 
 
Diritto Societario | Notariato
 
Volontà negoziale delle parti nello statuto delle Srls
La circolare 3657/C del 2 gennaio 2013, redatta dal ministero dello Sviluppo Economico e indirizzata agli uffici dei Registri delle imprese presso le Camere di commercio, chiarisce l’integrabilità con clausole aggiuntive dell’atto costitutivo standard delle Srls, contenuto nel Dm 138/2012.

Nel documento, è riportato il parere del ministero della Giustizia in merito, prot. n.
43644 del 10 dicembre 2012, in cui viene precisato che il modello ministeriale di statuto standard della Srl semplificata (Srls) non è vincolante, poiché, di fatto, contiene solo le clausole minime essenziali.

Non è limitata l'autonomia negoziale delle parti: le parti possono derogare allo schema tipico con la pattuizione di un diverso contenuto.

D’altro canto, essendo innumerevoli le possibili opzioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento della società, l’ingessatura in un modello standard che si presenta senza specifiche clausole, necessarie ai fini di una regolamentazione di una srl seppur semplificata, risulterebbe in contrasto con la normativa codicistica delle società di capitale e con la finalità della disciplina stessa sulle Srls che intende favorire l’accesso degli infratrentacinquenni nelle srl.

Anche sul punto della gratuità dell’intervento del notaio si spiega che:

- il fatto di rendere gratuita la prestazione del notaio che redige lo statuto standard non decreta l’intangibilità dell’atto standard;

- sussiste la possibilità di investire il professionista del compito di modulare il negozio secondo le proprie esigenze, dovendogli il dovuto compenso.
 
 
Fisco
 
Per la Cassazione il redditometro rientra tra le presunzioni semplici
Con la sentenza n. 23554, depositata il 20 dicembre 2012, la Corte di Cassazione inquadra il redditometro tra le presunzioni semplici, facendo ricadere sul Fisco l'onere probatorio.

Nel giudizio, favorevole ad un contribuente sottoposto ad accertamento sintetico dopo l'adesione al concordato di massa, i giudici precisano che
“l'accertamento sintetico disciplinato dal DPR 600/73, art. 38, già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dal DL 78/2010 art. 22, convertito in L. n. 122 del 2010, tende a determinare, attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo presunto del contribuente mediante i c.d. elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale”.

Al contrario di precedenti pronunce che inquadravano il vecchio redditometro tra le presunzioni legali, la Corte qualifica come presunzione semplice lo strumento di accertamento utilizzato dal Fisco, includendo in quest'ultimo giudizio anche il “nuovo” redditometro previsto dal Dl 78/2010.
 
 
 
Lavoro
 
Accesso gratuito ai documenti Inps fino a cinque euro
A seguito dei cambiamenti legislativi intervenuti in materia di accesso ai documenti amministrativi, anche l’Inps ha provveduto ad aggiornare il proprio “Regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma della legge 7 Agosto 1990 n. 241”. Tale Regolamento, infatti, non risultava più conforme al nuovo assetto normativo.

Il nuovo testo - adottato con la determinazione del Presidente Inps n. 366/2011 - si compone di 23 articoli, che descrivono l’iter di gestione e definizione delle istanze, le modalità di coinvolgimento dei controinteressati e la previsione dell’esercizio del diritto di accesso anche per via telematica. Tali disposizioni sono ritenute valide dall’Inps anche se a partire dal 1° gennaio 2012 l’organigramma dell’Istituto è cambiato, accogliendo anche l’Inpdap e l’Enpals, soppressi dal DL n. 201/2011.

Riguardo al diritto di accesso, le disposizioni del nuovo Regolamento ribadiscono l’inammissibilità delle istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Istituto, precisando che lo stesso è esercitabile soltanto con riferimento a documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta.

Si disciplinano, poi, due tipi di accessi: accesso formale e accesso informale. Il primo caso richiede una specifica presentazione di istanza da effettuarsi mediante un modulo ad hoc predisposto dallo stesso Inps. L’accesso informale, invece, può avvenire in maniera molto più semplice anche attraverso la richiesta di visione di documentazione in forma verbale.

L’accesso alla documentazione è sempre gratuito. È previsto, invece, il pagamento di una somma per la riproduzione di copie di atti e documenti ottenibili anche via fax o telematica e su supporto informatico fornito dal richiedente. Il servizio rimane gratuito se il costo complessivo non supera la somma di 5 euro. Sopra tale somma, si dovrà pagare il servizio.

Queste e altre informazioni sono state rese dall’Inps nella circolare n. 4 dell’8 gennaio 2013.
 
 
Niente fax per chiamare il lavoratore
Per la chiamata al lavoro intermittente (job on call) non è più possibile comunicare alla Dtl il rapporto di lavoro con il canale fax. Il ministero del Lavoro ne dà avviso sul sito.

Restano a disposizione del datore di lavoro le altre modalità facilitate: Pec, e-mail, sms e Web.

Nella sezione dedicata del portale Cliclavoro sono specificate le modalità da seguire.
 
 
 
Inps. Analisi delle nuove tutele per l'occupazione introdotte dalla riforma del lavoro Fornero
Con le prime due circolari del nuovo anno, l’Inps analizza alcuni aspetti della riforma del lavoro Fornero (L. n. 92/2012), che riguardano le tutele per l’occupazione in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, nella circolare n. 1/2013, si affronta il discorso dell’estensione della Cigs, come previsto dalla legge n. 92/2012, a partire dal 1° gennaio 2013, per alcune categorie di soggetti.

Infatti, la Riforma del mercato del lavoro ha definitivamente incluso nel gruppo delle imprese destinatarie del trattamento di integrazione salariale straordinario alcune tipologie di imprese, che fino al 2012 vi potevano accedere solo sulla base di specifici finanziamenti approvati annualmente nelle leggi di stabilità.

Rientrano tra tali soggetti: le imprese commerciali con più di 50 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, le imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; le imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; le imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

Analogamente dal 1° gennaio 2013 è abrogata la disciplina della durata “
speciale” della cassa integrazione guadagni straordinaria per il personale, anche navigante, delle imprese del trasporto aereo e delle società di gestione aeroportuale, in forza della quale le imprese del settore trasporto aereo possono fruire del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo massimo di 48 mesi.

Sempre nella circolare n. 1/2012 viene ricordato come la legge di riforma ha abrogato la normativa che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito al rilascio, da parte del richiedente, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (DID). Pertanto, i lavoratori sospesi, beneficiari della tutela del sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro, non sono più tenuti a rilasciare la predetta dichiarazione al datore di lavoro. Il datore di lavoro, a sua volta, non è più tenuto a raccogliere e conservare presso di sé le dichiarazioni di immediata disponibilità (tramite il modello mod. SR105), sottoscritte dai lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale.

Nella circolare n. 2/2013, invece, l’Inps ricorda – sempre a partire dal 1° gennaio 2013 - l’entrata in vigore dei nuovi trattamenti di sostegno al reddito introdotti dalla legge n. 92/2012. La riforma del lavoro, infatti, ha previsto un sistema di protezione sociale basato su una tutela universale contro gli eventi che determinano una disoccupazione involontaria, attraverso l’introduzione delle indennità di disoccupazione (ASpI) e della mini AspI.

Si apre, dunque, ora un periodo transitorio che durerà fino al 1° gennaio 2017, data a partire dalla quale saranno definitivamente abrogati l'indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti speciali per l'edilizia (trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui al Dl n. 299/1994, convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1994 n. 451 e trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia (articoli da 9 a 19) della L. n. 427/1975).

Nel documento di prassi, l’Ente previdenziale riassume, per ciascuna delle nuove prestazioni, le novità normative e le istruzioni operative valide per il periodo di transizione che va dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.
 
 

 
 
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