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07/01/2014

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 6-7 GENNAIO 2014
A cura della Fondazione Studi
 
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
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Fisco
 
Accertamento, la crisi congiunturale giustifica le perdite
La Ctr Lombardia, con la sentenza n. 125/24/2013, ha precisato che gli scostamenti accertati dal Fisco dei ricavi di una società rispetto a quelli puntuali da studi di settore non integrano necessariamente il reato di evasione fiscale.

È possibile, dunque, che le difficoltà economiche avvertire dalla società, aggravate anche dal persistere della congiuntura economica negativa, possano portare ad un disallineamento rispetto ai risultati di Gerico senza che ciò giustifichi da parte dell’ufficio l’emissione dell’atto di accertamento basandolo esclusivamente sullo scostamento tra le perdite conseguite dalla società e i ricavi puntuali derivanti dall'applicazione dello studio di settore.

Già il collegio di primo grado aveva ritenuto infondato l’atto di accertamento emesso nei confronti della società che non aveva partecipato al contraddittorio. Ora la Commissione regionale ribadisce come lo studio di settore non può essere applicato
sic et simpliciter dall'ufficio per l'accertamento. Soprattutto se la società ha conseguito delle perdite è necessario che l’Amministrazione finanziaria verifichi in maniera approfondita le cause del disavanzo considerando anche fattori come la rilevante esposizione bancaria o lo spossessamento dei beni personali dei soci per far fronte alle difficoltà economiche aggravate dalla situazione di crisi.

Il solo fatto di aver conseguito delle perdite, secondo la Ctr, non può essere considerato dall’ufficio come la conseguenza di una automatica evasione d’imposta data la situazione di crisi congiunturale in atto.
Stabilità 2014, le competenze indebite restituite si deducono anche in anni successivi
Tra le novità portate dal comma 174 dell'articolo unico della legge di Stabilità 2014 - legge 147/2013, pubblicata nel Suppl. Ordinario n. 87 della “Gazzetta Ufficiale” n. 302 del 27 dicembre 2013 - la possibilità da parte del soggetto erogatore di portare in deduzione negli anni successivi le somme a lui restituite e non dedotte nell'anno in cui è avvenuta la restituzione, decorre già dal 2013.

La deroga al principio generale (lettera d-bis, comma 1 dell'articolo 10 del Tuir) che vede gli oneri deducibili imputati per cassa, ossia nell'anno in cui sono stati effettivamente sostenuti, prevede anche l’alternativa della richiesta di rimborso delle imposte pagate su quanto restituito, con modalità e termini che dovranno essere individuati con decreto ministeriale.

Sull’argomento della restituzione da parte del Fisco delle somme indebitamente incassate, oggetto di molte sentenze giurisprudenziali, l’analisi di Assonime nell’approfondimento 9/2013 che mette in evidenza i notevoli problemi al sostituto di imposta in caso di restituzione al netto delle ritenute.
 
 
A carico di Equitalia gli interessi sulle somme capitale messe a disposizione del contribuente
La società ha diritto alla percezione degli interessi maturati sul rimborso Iva nel caso in cui l’agente della riscossione abbia omesso di comunicare al contribuente che la somma dovuta è disponibile, dal momento che è obbligo del concessionario della riscossione stesso darne comunicazione a quest’ultimo. Così, nel caso in cui tale comunicazione non viene effettuata, gli interessi restano a carico di Equitalia.

Viceversa, il costo per il prolungamento della fideiussione scaduta sostenuto in attesa della definizione dell’istanza di rimborso non è di competenza del concessionario della riscossione dal momento che ciò è frutto di una iniziativa presa autonomamente dalla società e quindi considerata “
non del tutto giustificabile”.

Queste sono le conclusioni cui giunge la Ctr Lombardia, con la sentenza n. 146/11/2013, in merito al ricorso presentato da una società contro la mancata corresponsione degli interessi maturati sul credito Iva rimborsatole.

La Ctr lombarda circa il ristorno dei costi sostenuti per il prolungamento della fideiussione scaduta ritiene che questa non aveva alcuna logica di essere accesa per il prolungamento del tempo del rimborso e, dunque, i costi della garanzia restano a carico della società che li ha sostenuti.
 
 
Fisco | Professionisti
 
Stabilità e immobili dei professionisti: il Registro per le cessioni del leasing fa tornare la deducibilità
I commi 162 e 163, dell’articolo unico della legge 147/2013 - Stabilità 2014 - ripristinano la deducibilità, peraltro ridotta a 12 anni non più a 15, dei canoni di leasing immobiliare relativi a immobili strumentali per i titolari di reddito di lavoro autonomo (tale deduzione era stata limitata ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009).

La previsione è in vigore a partire dai contratti stipulati dal 1° gennaio 2014.

L’utilizzo promiscuo dell'immobile decurta la deducibilità consentita del 50%.

La copertura verrà dall’introduzione - commi da 164 a 166 - dell’Imposta di registro del 4% sulle cessioni di contratti di leasing relativi agli immobili strumentali effettuate a decorrere dal 2014.

Il Registro per le cessioni dovrà coprire anche l’esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione (Ipt), a decorrere dall’1 gennaio 2014, per il riscatto dei veicoli in leasing.

Sempre per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014, i commi citati - da 162 a 166 - ridanno la possibilità alle imprese di dedurre i canoni di locazione finanziaria in un arco temporale della metà del periodo di ammortamento per i beni mobili (invece che dei due terzi previsti dalla legislazione previgente), anche se persiste la separazione tra durata civilistica e durata fiscale del contratto. Il regime fiscale torna, così, a prima del 2008. In caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni, non più 15, a prescindere dal coefficiente di ammortamento applicabile.
 
 
 
 
 
Lavoro
 
Nel 2014 aumento del ticket licenziamento
Il 2014 inizia con un incremento del ticket sui licenziamenti, introdotto dalla legge Fornero n. 92/2012, in vigore dal 1° gennaio 2013 e dovuto in tutti i casi in cui si verifichi la risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.

Il nuovo valore è stabilito in euro 40,80 mensili (euro 489,61 per ogni anno di anzianità del lavoratore licenziato) a seguito della rivalutazione Istat dell'1,2 per cento della somma limite prevista dalla legge n. 92/2012 presa a riferimento dall'Inps, passando nel 2014 da euro 1.180 a euro 1.194,16.

La contribuzione a carico del datore di lavoro spetta anche qualora il lavoratore, pur avendone diritto, non percepisca effettivamente l'indennità. Esclusi dall'obbligo di versamento, con alcune eccezioni, i casi di licenziamento intervenuto a seguito di dimissioni, risoluzioni consensuali e decesso del lavoratore.

Il termine del pagamento è stabilito alla scadenza della denuncia contributiva successiva a quella del mese in cui si verifica l'interruzione del rapporto di lavoro.
Stabilità 2014, le competenze indebite restituite si deducono anche in anni successivi
Tra le novità portate dal comma 174 dell'articolo unico della legge di Stabilità 2014 - legge 147/2013, pubblicata nel Suppl. Ordinario n. 87 della “Gazzetta Ufficiale” n. 302 del 27 dicembre 2013 - la possibilità da parte del soggetto erogatore di portare in deduzione negli anni successivi le somme a lui restituite e non dedotte nell'anno in cui è avvenuta la restituzione, decorre già dal 2013.

La deroga al principio generale (lettera d-bis, comma 1 dell'articolo 10 del Tuir) che vede gli oneri deducibili imputati per cassa, ossia nell'anno in cui sono stati effettivamente sostenuti, prevede anche l’alternativa della richiesta di rimborso delle imposte pagate su quanto restituito, con modalità e termini che dovranno essere individuati con decreto ministeriale.

Sull’argomento della restituzione da parte del Fisco delle somme indebitamente incassate, oggetto di molte sentenze giurisprudenziali, l’analisi di Assonime nell’approfondimento 9/2013 che mette in evidenza i notevoli problemi al sostituto di imposta in caso di restituzione al netto delle ritenute.
Professionisti
 
 
Enpacl: possibile sanare il debito contributivo con sanzioni ridotte
Dopo la pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” del 26 novembre 2013 del Regolamento di previdenza e assistenza proposto dal Consiglio di amministrazione dell’Enpacl, poi approvato anche dall’assemblea dei delegati, prende il via l’occasione offerta dall’Ente ai propri iscritti, che hanno debiti contributivi dovuti sino all’anno 2012, di poter sanare la propria posizione assicurativa con una riduzione delle sanzioni.

Dunque, i consulenti del lavoro debitori nei confronti della Cassa di previdenza, oltre a quelli non più iscritti e ai loro eredi, possono inoltrare fino al 24 aprile 2014 una domanda esplicita con cui dichiarano di volersi ravvedere alle condizioni di favore offerte. Scaduto tale termine, l’Ente riprenderà la normale procedura di recupero dei crediti contributivi.

L’opportunità è offerta anche a coloro che hanno già in corso una rateazione dei propri debiti contributivi: per tali soggetti la riduzione delle sanzioni viene applicata d’ufficio ed è onere della Cassa calcolare la riduzione delle sanzioni per la parte residua del debito contributivo. Al consulente del lavoro spetterà solo di decidere se pagare l’importo dovuto in un’unica soluzione o in un numero massimo di sessanta rate mensili.

Le percentuali di riduzione delle sanzioni sono le seguenti:

50% per le annualità di contribuzione fino al 31 dicembre 2006;
70% per le annualità dal 2007 e fino al 31 dicembre 2012.

Nel caso in cui il debito residuo, al lordo della riduzione delle sanzioni, risulti pari o superiore a 2mila euro, si può richiedere la rateazione con durata massima del piano di rientro del debito pari a sessanta rate mensili.

Sul sito web dell’Enpacl sono a disposizione le istruzioni per accedere alla procedura telematica.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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