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16/12/2013

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO del 16/12/2013
A cura della Fondazione Studi
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
 
 
 
 
ARGOMENTI TRATTATI
|Diritto Civile | Fisco |Fisco |Fisco | Immobili |Lavoro|
Diritto Civile | Fisco
 
Lite temeraria a carico dell'amministrazione che insiste sulla pretesa tributaria insussistente
Con sentenza n. 290/02/2013, la Commissione tributaria provinciale di Avellino, nell'ambito del procedimento di opposizione ad un atto di accertamento dell'imposta comunale Ici, ha condannato per lite temeraria ex articolo 96 del Codice di procedura civile un'amministrazione comunale, ritenendo che la stessa avesse agito provocando e poi resistendo con mala fede e colpa grave e quindi temerariamente nella lite.

Secondo i giudici tributari, infatti, l'amministrazione aveva emesso l'avviso “
pur avendo agli atti elementi da cui si rilevava inequivocabilmente l'insussistenza dell'obbligazione tributaria” del contribuente, e nonostante quest'ultimo, altresì, avesse richiesto l'annullamento dell'avviso in via di autotutela; insistendo nella pretesa, ossia, l'amministrazione convenuta aveva provocato una lite temeraria.

Il concetto di "
responsabilità processuale" – ha precisato la Ctp - deve essere inteso in senso estensivo, ricomprendendo anche la fase amministrativa che, con mala fede o colpa grave, ha dato luogo all'esigenza di instaurare un processo "ingiusto".

Nel contesto di specie, i giudici tributari hanno rilevato, altresì, la violazione dell'articolo 97 della Costituzione che impone alla pubblica amministrazione di agire secondo i principi di buon andamento e buona amministrazione, ponendo un limite esterno all'esercizio dei relativi poteri, e la cui violazione è sanzionabile civilmente, in base al principio del neminem laedere.

Oltre a vedersi accogliere il ricorso, in definitiva, il contribuente è stato compensato per le spese di lite e per un ulteriore indennizzo per lite temeraria.
 
 
Fisco
 
Il 27 dicembre 2013 alla cassa per l'acconto Iva
È in calendario per il 27 dicembre 2013 l’appuntamento per imprese e professionisti che devono calcolare e versare l’anticipo sull’Iva relativa all’ultima parte fiscale dell’anno 2013.

Il versamento dovrà tenere in considerazione l’aumento dell’aliquota ordinaria, che dal 1° ottobre 2013 è passata dal 21 al 22%.

La chiamata alla cassa interesserà solo quei contribuenti che per l’ultimo periodo fiscale del 2013 o per quello del 2012 evidenziano un debito d’imposta. L’obbligo, dunque, non sussiste per chi non ha debiti verso l’Erario e per chi dovrebbe versare un importo che non raggiunge i 103 euro.

L’importo da versare varia a seconda del metodo di determinazione dell’acconto adottato dal contribuente, che può scegliere tra tre diversi metodi: il metodo storico, il metodo previsionale e il metodo analitico.

Con il metodo storico, in base al quale l'importo dovuto è pari all'88% del versamento effettuato o da effettuarsi per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre dell'anno 2012, vi è la possibilità di ridurre l’ammontare della somma dovuta. Con il metodo previsionale o analitico, invece, si incorre spesso nell’inconveniente di aumentare l’importo dovuto a titolo di acconto in virtù della pre-liquidazione, con la conseguenza che quest’anno si deve scontare l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota. Di qui la considerazione che quest'anno potrebbe essere più conveniente scegliere il metodo storico.

È da ricordare inoltre che il 27 dicembre è anche il termine fissato per i contribuenti mensili che devono regolarizzare le fatture emesse dopo il 1° ottobre 2013 con la vecchia aliquota ferma al 21%. L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, previsto un periodo transitorio per l’adeguamento dei software e dei misuratori fiscali, per consentire a chi ha commesso errori di carattere tecnico di poterli sanare, versando la variazione in aumento dell’imposta e i relativi interessi, senza l’aggiunta di sanzioni, proprio entro il 27 dicembre 2013 (circolare n. 32/E/2013).

Si tratta di due adempimenti distinti che potranno essere riconosciuti in base al codice tributo adottato: per chi vuole regolarizzare la propria posizione senza sanzioni, i codici da utilizzare sono quelli di liquidazione di riferimento previsti dalla circolare n. 45/E/2011; per coloro che invece versano l’acconto, il codice è il “6013” per la liquidazione mensile e il codice “6035” per chi opta per la liquidazione trimestrale.

Sempre il 27 dicembre è, poi, l’ultimo giorno utile per evitare che venga perfezionato il reato di omesso versamento con riferimento agli importi risultanti dalla dichiarazione annuale Iva per il periodo d’imposta 2012. Il reato di cui all’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000, punibile con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, si perfeziona infatti proprio nel caso di mancato versamento di un importo superiore a 50mila euro dell’Iva, risultante dalla dichiarazione annuale, entro il termine di versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.
 
 
 
 
 
Cartella di pagamento, la valutazione giuridica del caso richiede l'avviso di accertamento
Con la sentenza n. 249/63/2013, la sezione distaccata di Brescia della Commissione tributaria regionale della Lombardia annulla una cartella di pagamento emessa con la procedura di cui all'art. 36 bis del DPR n. 600/73.

I giudici, nelle motivazioni, puntualizzano come tale tipo di procedura si applichi nei casi di controllo meramente formale inerente le dichiarazioni dei contribuenti, con la finalità di provvedere alla correzione di errori materiali e di calcolo che possono essere stati commessi.

Sottolineano, invece, che si rende necessario un vero e proprio avviso di accertamento con un'esplicita motivazione qualora si verifichi il caso di un controllo che richieda la necessità di una valutazione giuridica.

Come nel caso in esame, riguardante una cartella di pagamento emessa a seguito di riliquidazione dell'Irpef dovuta a seguito del capitale riscattato da un fondo pensione.

Secondo la Commissione, da parte dell'Amministrazione si è proceduto ad una vera e propria diversa valutazione giuridica della fattispecie fiscale, con la considerazione
“che l'aliquota applicabile derivasse da una diversa applicazione di norme o da una diversa interpretazione delle norme applicate”. Fatto confermato anche dalla “complessità e ampiezza” delle argomentazioni addotte dall'Ufficio.
 
 
Fisco | Immobili
 
Compravendita di immobile estero. No all'imposta proporzionale sulla caparra
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 94/18/13 depositata l'11 settembre 2013, ha accolto le ragioni di una società contribuente contro la decisione con cui la Ctp aveva confermato un avviso di liquidazione emesso dall'agenzia delle Entrate a seguito di una verifica fiscale in esito della quale era stato rinvenuto un contratto preliminare di compravendita di immobile sito in Lussemburgo.

Detto contratto, con cui era stato convenuto il versamento di una caparra confirmatoria, non era stato registrato dalle parti e per questo il Fisco aveva provveduto al recupero dell'imposta di registro omessa con contestuale irrogazione di sanzioni.

I giudici regionali hanno in particolare aderito alle doglianze evidenziate dalla ricorrente società secondo la quale la Ctp non aveva tenuto in debita considerazione il fatto che l'immobile fosse localizzato all'estero e che, pertanto, fosse sottoposto, ai sensi del DPR n. 131/1986, ad una disciplina speciale che si sostanzia nell'applicazione della tassazione del trasferimento, nella sua interezza, nella misura fissa di euro 168,00, e ciò anche nel caso in cui il contratto prevede il pagamento di acconto o caparra confirmatoria.

Rigettata, in definitiva, la lettura argomentata dall'Ufficio secondo cui, anche sulle somme versate a titolo di caparra, andava applicata un'imposta di registro proporzionale con aliquota dello 0,50%.
 
 
Lavoro
 
Co.co.pro: entro il 31 dicembre la domanda per ottenere l'una tantum per i disoccupati 2012
È prevista per il 31 dicembre 2013 la scadenza per la presentazione da parte dei collaboratori a progetto, rimasti disoccupati nell'anno 2012 per almeno due mesi, della domanda per ricevere l'indennità una tantum.

A seguito della riforma Fornero si sono andati a modificare i criteri previsti dalla legge n. 191/2009.

Infatti l'art. 2, commi 51 e seguenti, della legge n. 92/2012, prevede che:

- il beneficio sia diretto solo ai co.co.pro iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, ove risultino accreditati nell’anno precedente non meno di 3 contributi mensili e nell'anno di riferimento non meno di 1 contributo mensile;
- il collaboratore abbia operato nell'anno 2012 in regime di monocommittenza;
- il reddito nell'anno precedente sia stato non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
- vi sia stata assenza di contratto di lavoro da almeno 2 mesi.

Sulla base della circolare Inps n. 38/2013 e del messaggio Inps n. 16961/2013, il beneficiario deve dichiarare l'assenza di contratto di lavoro per un periodo continuativo di due mesi e non certificare la condizione di disoccupato.

La domanda va inoltrata entro il 31 dicembre 2013, cui va allegata copia della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

La misura dell''indennità è pari per l'anno 2013 al 7% del minimale annuo di reddito in vigore per artigiani e commercianti iscritti alla gestione previdenziale Inps, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

Il minimale annuo di reddito previsto per il 2013 è pari a 15.357 euro.
 

 
 
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