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12/12/2013

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO del 12/12/2013
A cura della Fondazione Studi
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria  Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni | Lavoro |Fisco |Fisco | Notariato |Lavoro|
Agevolazioni | Lavoro
 
Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, le prime regole per la stabilizzazione
In sede di conversione del Dl 76/2013 (decreto occupazione, governo Letta) nella legge 99/2013, è stato aggiunto l’articolo 7-bis (in vigore dal 23 agosto 2013), che agevola le stabilizzazioni degli associati in partecipazione con apporto di lavoro.

L’uso di tale contratto - tipologia ordinata dall'art. 2549 e seguenti del codice civile - è tradizionalmente correlato a fenomeni di irregolarità e di elusività oggetto di una giurisprudenza, di legittimità e di merito, vastissima, relativamente ai profili giuridici della normativa obbligatoria in materia di lavoro subordinato e previdenza sociale.

Gli incentivi, che sono quelli già previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sono volti a superare proprio tali abusi.

Per la stabilizzazione il datore di lavoro, a fronte dell’incentivo, dovrà versare alla gestione separata (la previdenza degli associati) un contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale del lavoratore.
 
 
Fisco
 
SdI. Oggi volontario, dal 6 giugno 2014 obbligatorio in parte, dal 6 giugno 2015 obbligatorio per tutte le amministrazioni dello Stato, eccetto le locali
Le fatture elettroniche vanno, per espressa disposizione di norma contenuta nella Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.” – G.U. n. 300, del 28 dicembre 2007 - Supplemento Ordinario n. 285), trasmesse all’amministrazione dello Stato esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Con il regolamento attuativo - il decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.” - G.U. n. 118, del 22 maggio 2013) - il legislatore ha anche stabilito le regole su emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e definito le modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio, ovvero l’infrastruttura gestita dall’Agenzia delle Entrate che permette la trasmissione delle fatture stesse.
 
 
Sul sito delle Entrate la bozza del modello 730/2014
Pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate la bozza del modello 730/2014 relativa ai redditi del 2013, con le relative istruzioni. Ad annunciarlo un comunicato stampa del 11 dicembre 2013.

Il modello amplia la platea dei destinatari, potendo essere utilizzato nella stagione delle dichiarazioni 2014 anche da parte dei percettori di redditi di lavoro dipendenti, di pensione e alcuni redditi assimilati, che non hanno più un sostituto d’imposta che possa effettuare per loro conto il conguaglio.

La novità per tutti quei contribuenti che, anche quest’anno, si sono avvalsi del modello “730-situazioni particolari” in presenza di una risultato contabile finale a credito, è che nel 2014 potranno presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato anche in presenza di un debito d'imposta, barrando la casella “730 dipendenti senza sostituto”.

Sempre da quest’anno, per chi ha optato per la cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato è prevista l’aliquota agevolata del 15%, in luogo di quella al 19% valida fino al 2012; per chi ha concesso in affitto immobili a canone libero resta in vigore l’aliquota del 21%, mentre per gli altri fabbricati locati la deduzione forfettaria del canone passa dal 15% al 5%.

Il nuovo modello 730 “special” accoglie, poi, molte novità in tema di sconti fiscali riguardanti sia le detrazioni per carichi di famiglia che quelle per la casa, per chi adotta misure antisismiche e per le erogazioni liberali.

Gli sconti previsti per i figli a carico aumentato da 900 a 1.220 euro se di età inferiore a 3 anni; da 800 a 950 euro per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni; da 220 euro a 400 euro sale, invece, la detrazione aggiuntiva per ogni figlio disabile.

Nel capitolo casa, rientrano diversi bonus: coloro che fruiscono della detrazione del 50% per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio potranno beneficiare anche della detrazione d’imposta aggiuntiva del 50% per le ulteriori spese - sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 - per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Nelle istruzioni al modello si ricorda che rientrano nel suddetto bonus mobili anche gli acquisti di frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, forni a microonde, con le relative spese di trasporto e montaggio, e che l’agevolazione spetta nella misura del 50% su un ammontare massimo di 10mila euro, che deve essere ripartito in dieci anni.
 
 
 
 
 
Bozze Modelli Iva 2014 on line con un pieno di novità
Recepiscono le ultime novità legislative le modifiche alle bozze dei modelli di dichiarazione Iva (Iva/2014 e Iva Base/2014), relativi al periodo d'imposta 2013, che dal giorno 11 dicembre sono state pubblicate sul sito dell’Amministrazione finanziaria, insieme alle relative istruzioni (comunicato stampa dell'11 dicembre 2013).

In primo luogo, nella dichiarazione annuale Iva 2014 trovano spazio anche le operazioni non territoriali, che dal 1° gennaio 2014 dovranno essere fatturate e fatte rientrare nel volume d’affari (legge n. 228/2012) se effettuate nei confronti di soggetti passivi tenuti ad applicare l'imposta con il meccanismo del reverse charge in un altro Stato membro, oppure se effettuate fuori dell'Unione europea. Nella bozza del modello Iva 2014 è stato introdotto, a tal fine, il nuovo rigo VE39.

Dopo l’innalzamento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22%, dal 1° ottobre 2013, nei quadri VE e VF della dichiarazione, relativi alle operazioni attive e passive, sono stati inseriti i righi relativi alla nuova aliquota Iva del 22%.

Nei righi VE36 e VF20 del nuovo modello, relativi alle operazioni attive e passive effettuate nell'anno, con Iva esigibile negli anni successivi, è stata eliminata la casella relativa alle operazioni effettuate con l'Iva per cassa (Dl 185/2008) dal momento che tale regime Iva è stato eliminato a partire dal 1° dicembre 2012.

Inoltre, come anticipato dalla stessa Agenzia lo scorso mese di luglio, a seguito dell’entrata in vigore delle norme sulle semplificazioni fiscali, è stato soppresso il modello Iva 26/LP, contenente il prospetto delle liquidazioni periodiche delle società aderenti all'Iva "di gruppo". Pertanto, la società controllante dovrà presentare ora all’agente della riscossione solo le eventuali garanzie per le eccedenze di credito compensate, senza più inoltrare il citato modello entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Relativamente alle istruzioni del nuovo modello, è da segnalare come queste abbiano recepito l’innalzamento da 516.000 a 700.000 euro del nuovo limite per le compensazioni orizzontali e i rimborsi semplificati, decorrenti dal 2014 ad opera del Decreto legge n. 35/2013.
 
 
 
 
 
Esenzione Imu per il "magazzino" delle imprese edili sottoposto a recupero
La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, con la risoluzione n. 11/DF dell'11 dicembre 2013, si occupa di esenzione dall'imposta municipale propria introdotta l'art. 2, comma 2, del DL 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

La Direzione risponde ad un quesito dell'associazione Nazionale dei costruttori edili, ossia se nella dizione “fabbricati costruiti” possa farsi rientrare anche il fabbricato acquistato dall'impresa costruttrice sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

Trattasi, quindi, non di semplici opere di manutenzione ordinaria degli edifici.

L'esenzione dall'Imu per il cd. "magazzino" delle imprese edili, in vigore dal 1° gennaio 2014, si applica anche per i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero.
 
 
Sovrafatturazione. La detrazione Iva non può essere negata in virtù del principio di elusione
Con due sentenza depositate l'11 dicembre 2013, le numero 27683 e 27679, la Corte di cassazione ha escluso che, in caso di sotto o soprafatturazione, possa essere negata, in virtù del principio di elusione fiscale, la detrazione dell'Iva al soggetto che ha compiuto l'operazione e che ha versato al cedente, a titolo di rivalsa, il relativo importo.

Ed infatti – ha spiegato la Suprema corte - “
non può sussistere, in tale fase, alcuna elusione o evasione fiscale” qualora i beni e i servizi siano forniti ad un prezzo artificialmente basso o elevato fra parti che godono entrambe interamente del diritto alla detrazione dell'Iva.
 
 
Fisco | Notariato
 
Chiarimenti su imposta di bollo e Registro per gli atti notarili
Stesso ambito per le risoluzioni 89/E/2013 e 90/E/2013, con cui l’agenzia delle Entrate interviene sugli atti notarili.

In sintesi, con la risoluzione 89/2013 si conferma l'applicazione dell'imposta di bollo, di 16,00 euro a foglio, per tutte le copie autentiche rilasciate dai notai o dagli archivi notarili (ex articolo 1, comma 1 della tariffa allegata al Dpr 642/72). Resta una deroga alla disciplina generale, l’esenzione in caso sia richiesto il rilascio da parte del pubblico ufficiale di una copia dichiarata conforme - con opportuna specifica della motivazione dell’esenzione, cioè l’indicazione sulla copia della norma di riferimento dell’esenzione o dell’'uso a cui la stessa è destinata - al fine dell'allegazione alla domanda di voltura catastale.

Con la successiva risoluzione, la 90/2013, si chiarisce l’esclusione della titolarità del diritto al rimborso da parte del notaio per l’imposta di registro versata in eccesso, poiché i soli soggetti passivi in senso stretto dell'imposta di registro sono le parti contraenti. Solo queste, infatti, sono obbligate a corrispondere l'imposta sugli atti rogati ed hanno diritto ad una puntuale quantificazione dell’imposta nonché l’eventuale diritto a chiedere il rimborso dell’imposta indebitamente corrisposta. Il notaio, si specifica, pur coobbligato solidale al pagamento, rimane fuori dal rapporto tributario.
 
 
 
 
 
Lavoro
 
Licenziamento del lavoratore distaccato solo se è impossibile il repechage nell'azienda di provenienza
Secondo la Corte di cassazione, Sezione lavoro – sentenza n. 27651 depositata l'11 dicembre 2013 – la cessazione dell'interesse al distacco o la soppressione del posto di lavoro presso l'azienda distaccata non costituiscono motivi sufficienti per giustificare il licenziamento, dovendo, in ogni caso, essere verificati gli elementi costitutivi del giustificato motivo oggettivo con riferimento all'ambito aziendale del datore di lavoro; in capo a quest'ultimo, inoltre, ricade l'onere probatorio circa l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore nell'azienda di provenienza.

Sulla base di questo assunto la Suprema corte ha confermato la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano accolto le ragioni di un lavoratore che si doleva di essere stato licenziato a causa della chiusura dell'azienda presso cui era stato distaccato senza che il datore avesse allegato e dimostrato l'impossibilità di riutilizzo del dipendente all'interno della propria organizzazione d'impresa. Al lavoratore, la Corte di gravame aveva riconosciuto il diritto alla differenza tra le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegra e quelle corrisposte per effetto di lavoro prestato a favore di altri soggetti.
 
 
Arco temporale di non rilascio del Durc in presenza di cause ostative
Il Ministero del lavoro, con l'interpello n. 33 dell'11 dicembre 2013, risponde alla richiesta di parere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro sulla corretta individuazione dell’arco temporale di riferimento di non rilascio del Durc in presenza delle cause ostative indicate nella Tabella A di cui al decreto del 24 ottobre 2007.

Il dl n. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013) ha definito che "
ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (Durc) ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio".

Il Ministero chiarisce che l’eventuale sospensione del Durc e quindi dei benefici “normativi e contributivi” in forza di una causa ostativa al suo rilascio opererà necessariamente a far data dalla scadenza dei 120 giorni di un eventuale Documento Unico rilasciato in precedenza per la stessa finalità.

Sulla base dell’art. 1, comma 1176, della L. n. 296/2006, l'art. 9 del decreto 24 ottobre 2007 stabilisce che “
la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A al presente Decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del Durc per i periodi indicati”.

In presenza di violazioni definitivamente accertate, l’impresa non può ottenere il Durc utile al godimento di benefici “normativi e contributivi” per un determinato periodo di tempo, che va da un minimo di 3 fino ad un massimo di 24 mesi.

Terminato il periodo, l'impresa potrà nuovamente godere dei benefici “normativi e contributivi”.
 
 
 
Accordo di ristrutturazione del debito, il datore non paga il contributo sulla mobilità
Il ministero del Lavoro, con l'interpello n. 34 dell’11 dicembre 2013, spiega che l'accordo di ristrutturazione del debito - ex articolo 182-bis della legge fallimentare - sottoscritto da imprese che nel corso del trattamento di Cigs hanno necessità di attivare la procedura di mobilità (ex articolo 4 legge n. 223/1991), è assimilabile al concordato preventivo, in quanto si tratta di una risoluzione negoziale della crisi aziendale.

Pertanto, sussiste l'esenzione dal versamento del contributo Inps d'ingresso per i lavoratori collocati in mobilità - previsto dall'articolo 5, comma 4 della legge citata - come per le fattispecie previste dall'articolo 3, comma 3, della legge medesima.
 
 

 
 
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