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11/12/2013

               
    L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELL’11/12/2013
    A cura della Fondazione Studi
 
 A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
 
ARGOMENTI TRATTATI
|Diritto Penale | Funzioni giudiziarie |Fisco |Lavoro | Settori particolari |Professionisti|
Diritto Penale | Funzioni giudiziarie
 
Bancarotta fraudolenta: i vantaggi ottenuti salvano il gruppo se il saldo finale è positivo
La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la sentenza 49787 del 10 dicembre 2013, chiarisce il tema dell’applicabilità del terzo comma dell’articolo 2634 del Codice civile, in sede fallimentare.

La norma, introdotta nel nostro ordinamento con la riforma dei reati societari del 2002, disciplina la fattispecie dell’infedeltà patrimoniale all’interno di gruppi societari ed esclude che, in caso di rapporto tra due società del medesimo gruppo, in presenza di vantaggi “
conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo”, gli stessi vantaggi non siano definibili come “ingiusti” annullando così l’integrazione del reato suddetto.

In altre parole, i rapporti all’interno di gruppi societari possono dar vita a svantaggi apparenti o temporanei senza che ciò possa far ricadere una colpa, per esempio, sulla condotta dell’amministratore delegato.

A prima vista, la Suprema Corte sembra voler riconoscere la valenza di tale principio anche in sede fallimentare. Tuttavia, la sentenza ridimensiona la portata della norma nel momento in cui afferma che per escludere la natura distrattiva del fatto compiuto è necessario considerare “
solo il saldo finale positivo delle operazioni”: cosa che avviene in sede di verifica dell’attivo fallimentare.

Ecco, dunque, che i Giudici di legittimità, rigettando il ricorso contro la condanna per bancarotta fraudolenta per dissipazione proposto da un consigliere di amministrazione di una Spa, affermano che, in caso di fallimento, gli atti distrattivi dell’amministratore a favore di altre società dello stesso gruppo possono trovare una giustificazione nei “
vantaggi compensativi” solo se il saldo finale è positivo anche per la società temporaneamente penalizzata.
 
 
Fisco
 
Niente sanzione se è manifesta la difficoltà di reperimento dei documenti chiesti dalla GdF
L’Amministrazione finanziaria soccombe nel ricorso presentato contro una sentenza Ctr che, in favore di un contribuente, decideva per l’utilizzabilità dei documenti che non erano stati esibiti in sede di verifica per manifesta difficoltà di reperimento (intesa come non superabile con l'ordinaria diligenza).

La Cassazione, con la sentenza
27595 del 10 dicembre 2013, ha respinto, dunque, la tesi delle Entrate del vizio di violazione di legge, ritenendo non giustificata la sanzione irrogata.

Tale sanzione può essere inflitta al cittadino se, pur essendo in possesso degli incartamenti, ne rifiuta senza un valido motivo la consegna alla Guardia di finanza.
 
 
Iva ad esigibilità ordinaria desumibile dalla contabilizzazione delle fatture
Se manca l’apposizione sulle fatture della dicitura “IVA ad esigibilità immediata”, la volontà del contribuente, che è un fornitore di un ente pubblico, di esercitare la facoltà di avvalersi del regime di esigibilità ordinaria dell’Iva può essere dedotta dalla contabilizzazione delle fatture nell’anno di emissione.

Pertanto, il diritto del contribuente ad usufruire del regime di esigibilità ordinaria piuttosto che di quello ad esigibilità differita è desumibile direttamente dal bilancio, visto che questo rileva sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto.

Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.
27597 del 10 dicembre 2013.

I giudici di legittimità, respingendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, sostengono che
“l'argomento che la contribuente aveva contabilizzato l'Iva sulle fatture in questione nell'anno della relativa emissione (2002) invece che nell'anno di incasso degli importi fatturati (2003) è autonomamente sufficiente - a prescindere da qualunque accertamento sull'effettivo versamento dell'IVA nel 2002 - a sorreggere il convincimento della Commissione Tributaria Regionale che la contribuente si fosse avvalsa della facoltà di applicare il regime di esigibilità ordinaria, anziché differita di tali fatture”.

A nulla è valso il reclamo del Fisco, data la convincente motivazione già espressa nei gradi di giudizio precedenti secondo cui la contabilizzazione Iva sulle fatture costituisce comportamento concludente idoneo a manifestare la volontà della contribuente di esercitare la facoltà di avvalersi del regime di esigibilità ordinaria.
 
 
Lavoro | Settori particolari
 
Aggiornato il modello delle prestazioni per la disoccupazione agricola
Con messaggio n. 20228 del 10 dicembre 2013, l’Inps avvisa che il modello di domanda “Prest.agr.21TP - SR25” in competenza 2013, da utilizzare per la richiesta dell’indennità di disoccupazione e dell’assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli, è stato aggiornato.

In particolare, ai fini della richiesta dell’Anf, è stata dettagliata l’indicazione concernente la residenza del familiare a carico.
 
 
Professionisti
 
Tra gli emendamenti al "Salva Roma", il ripristino dell'equipollenza tra dottori commercialisti e revisori legali
Numerosi gli emendamenti presentati al DL n. 126/2013, il “Salva Roma”, varato il 31 ottobre 2013, ora all'esame del Senato.

Tra le disposizioni, il ripristino dell'equipollenza tra la figura di dottore commercialista e quella di revisore legale - con esonero dall'esame di idoneità al registro per coloro che hanno superato l'esame di Stato e validità del tirocinio svolto per tale prova, da integrare però di altri 18 mesi presso un revisore legale - e la gestione del Registro al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Si ricorda che il termine utile per la presentazione delle domande è il 12 dicembre 2013.

Ancora, tra gli emendamenti citati, rientrano gli aumenti delle tasse a Roma, del prezzo delle sigarette e della tassa di sbarco sulle isole minori.

La data prevista per la conversione del decreto è quella del 30 dicembre 2013.
 
 
 

 
 
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