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09/12/2013

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO del 9/12/2013
A cura della Fondazione Studi
 
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Fisco |Fisco | Immobili | Operazioni straordinarie|
Fisco
 
Comunicazioni beni concessi in godimento e finanziamenti dai soci, proroga al 31 gennaio 2014
Dopo la pubblicazione online del modello di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei beni concessi in godimento a soci o a familiari dell'imprenditore e dei finanziamenti/capitalizzazioni effettuati da soci o familiari nei confronti dell'impresa, con le relative istruzioni per la compilazione, i dubbi sollevati dai contribuenti tenuti all’adempimento e dalle varie categorie dei professionisti interessati non erano stati del tutto dissipati.

Per tali ragioni, la proroga della scadenza fissata per il 12 dicembre 2013 è stata più volte auspicata.

A pochi giorni dalla data prevista in calendario, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con un comunicato stampa, datato 6 dicembre 2013, nel quale si afferma che sono da ritenersi validi gli invii effettuati antro il 31 gennaio 2014 delle comunicazioni all’Anagrafe tributaria relativi agli eventi del 2012.

Analogamente a quanto accaduto per lo spesometro, l’Agenzia si impegna così a mantenere aperti i canali telematici Entratel e Fisconline oltre la scadenza di giovedì prossimo, e sempre entro il 31 gennaio del nuovo anno potranno essere trasmessi gli eventuali files che annullano o sostituiscono i precedenti invii.

Il comunicato stampa pur non introducendo una proroga formale, sottointende che la comunicazione che verrà completata nel termine lungo non darà luogo ad alcuna sanzione, essendo considerata tempestivamente inviata.

Nelle motivazioni agenziali si legge la volontà di concedere un maggior lasso temporale per andare incontro alle “
difficoltà rappresentate dai contribuenti obbligati” ai suddetti adempimenti: cosa che comunque la sola proroga di certo non risolve.

Nello specifico le questioni ancora aperte che rischiano di sommergere l’Anagrafe tributaria con dati inutili ai fini dell’accertamento sintetico sono, per esempio, l’obbligo di comunicare il totale dei versamenti e dei finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate senza tener conto delle restituzioni avvenute in corso d’anno. Allo stesso modo, appare poco chiara l’esclusione della comunicazione introdotta a favore dei soggetti in contabilità semplificata, che non hanno un conto dedicato alla gestione dell’impresa, dato che tale esonero appare in contrasto con le precedenti indicazioni dell’Agenzia circa la tracciabilità delle movimentazioni aziendali.
 
 
 
Al 10 dicembre il secondo acconto Ires e Irap
Scadenza il 10 di dicembre 2013 per il versamento del secondo acconto Ires e Irap.

Sulla base di quanto statuito dal decreto legge n. 133/2013 e dal decreto del Ministero dell'economia del 30 novembre 2013, alle società di capitali spetta il pagamento dell'aliquota del 102,5%, 130% per banche e assicurazioni

Stessa data anche per il pagamento della differenza per coloro che hanno versato il 101%, senza sanzioni e interessi. In caso di scadenze sfalsate rispetto ai soggetti Irpef, per i quali il termine era il 2 dicembre, nel contempo si viene a realizzare un calendario con i ravvedimenti tra i diversi tipi di contribuenti.

Qualora si parlasse di mancato o tardivo versamento degli acconti Irpef, Ires, e Irap, è prevista la sanzione del 30% dell'importo inizialmente dovuto, riducibile, ricorrendo al ravvedimento operoso, a un decimo del minimo (3%) se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza o a un ottavo del minimo (3,75%) in caso di versamento oltre i trenta giorni, ma comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per l'anno 2013.

In merito al secondo acconto Irpef e Ires, il termine per il ravvedimento per i contribuenti Irpef è quello del 16 dicembre e il 2 gennaio 2014 in caso di ravvedimento breve, mentre per le società di capitali è il 24 di dicembre nel primo caso e 9 gennaio 2014 nel secondo.

Relativamente agli altri versamenti fiscali in acconto, quali Ivie, Ivafe, cedolare secca, imposta sostitutiva del 5% per i contribuenti minimi, in scadenza al 2 dicembre scorso, le somme relative al secondo acconto non possono essere versate tramite rateazione, ma si può procedere con la regolarizzazione anche solo di una parte del debito da saldare (il ravvedimento frazionato) ex risoluzione 67/E/2011 e circolare 27/E/2013.
 
 
Fisco | Immobili | Operazioni straordinarie
 
Passività trasferite risultanti dalle scritture contabili a decurtazione della base imponibile
La Commissione tributaria provinciale di Varese, con sentenza n. 107/03/13 depositata il 28 agosto 2013, ha accolto il ricorso presentato da una società contribuente contro l'avviso di rettifica e liquidazione emesso dall'agenzia delle Entrate ai fini dell'imposta di registro relativamente ad una cessione di due rami d'azienda; in particolare, l'Ufficio finanziario non aveva riconosciuto l'intero ammontare delle passività trasferite con la suddetta cessione e ne aveva quindi, rettificato il valore.

Secondo il Fisco, ossia, anche le passività trasferite avrebbero dovuto essere intese alla stregua di una modalità di pagamento dell'azienda e, quindi, ricomprese nel computo della base imponibile per il calcolo dell'imposta di registro, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 43 del DPR 131/86.

I giudici provinciali, per contro, hanno aderito alle doglianze allegate dalla contribuente società affermando l'inerenza della passività con i rami d'azienda oggetto del trasferimento. Ed infatti, dalla documentazione in atti risultava che il debito della cessionaria fosse iscritto nella contabilità sia di quest'ultima che della cedente nel rispetto dell'articolo 51, comma 3 del DPR 131/86 ai sensi del quale le passività trasferite con la cessione del ramo d'azienda e risultanti dalle scritture contabili obbligatorie devono essere portate a decurtazione della base imponibile attiva del trasferimento.
 

 
 
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