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08/12/2013

 

LA SETTIMANA IN BREVE
Cari Colleghi e  Colleghe,
 Vediamo insieme le principali novità fiscali di questa settimana.
Il Decreto sull'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2013. E' il D.L. n. 133/2013, che conferma l'abolizione per: le abitazioni principali non di pregio; la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; l'unico immobile posseduto e non locato dai soggetti appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia; i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; i fabbricati rurali ad uso strumentale; gli immobili equiparati dai comuni all'abitazione principale.
Sebbene la seconda rata dell’Imu sia stata abolita, i contribuenti dovranno comunque versare l’eventuale differenza tra l’imposta che scaturisce dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione deliberate (o confermate) dal Comune per il 2013 e quella che risulta dall’applicazione dei parametri standard fissati dalle norme statali. A loro carico, di tale importo, resta il 40%, che dovrà essere versato entro il 16 gennaio 2014.
Per la necessaria copertura della misura che abolisce l'IMU 2013, il decreto porta al 128,5% gli acconti Ires e Irap 2013 dovuti dalle società del settore finanziario e assicurativo, e, sempre per gli stessi soggetti, aumenta l’aliquota Ires di 8,5 punti percentuali, portandola al 36%, soltanto per quest’anno. Inoltre, viene introdotto l’obbligo, a carico degli intermediari finanziari, di anticipare al 16 dicembre il versamento dell’imposta sostitutiva relativa al risparmio amministrato.
In più, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.11.2013, viene data attuazione alla clausola di salvaguardia contenuta al comma 4 dell'art. 15 del D.L. n. 102/2013 e vengono aumentati gli acconti Ires e Irap per i contribuenti Ires dell'1,5%. Si delinea così il quadro definitivo dei versamenti degli acconti 2013 per tali soggetti. Entro il 10 dicembre prossimo, gli enti creditizi, finanziari e assicurativi dovranno pagare la seconda o unica rata dell'acconto Ires 2013 e dell'acconto Irap 2013 calcolata su una percentuale pari al 130% (metodo storico): la rata, in particolare, sarà pari al 130% meno l'importo della rata versata a giugno/luglio 2013. Gli altri soggetti IRES, invece, dovranno versare il 102,5% meno l'importo della rata versata a giugno/luglio 2013.
L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 28 novembre 2013, ha reso noto che la Commissione degli esperti degli studi di settore ha dato il via libera all’evoluzione di 69 studi di settore per il 2013 e all’aggiornamento della territorialità. Tali studi, dopo l’approvazione da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze, dovrebbero entrare in vigore per il 2013. La Commissione, nel dare il suo parere favorevole, ha sottolineato la necessità che, anche per il periodo di imposta 2013, vengano approntate adeguate analisi per cogliere gli effetti della congiuntura economica e per individuare gli eventuali correttivi “crisi”. La Commissione si è impegnata a riunirsi entro la fine di febbraio 2014 per analizzare questi indicatori “Margine per addetto non dipendente” e “Indice di copertura del costo per il godimento dei beni di terzi e degli ammortamenti”, e proporne l’eliminazione, la modifica o la sostituzione con altri, da approvare con decreto ministeriale da pubblicare entro il 31 marzo 2014.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato stampa n. 237 del 30 novembre 2013, ha reso noto che, per i contribuenti dei Comuni della Sardegna colpiti dall’alluvione (individuati nell’ordinanza del 22 novembre del Commissario delegato per l’emergenza), sono sospesi tutti i versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamenti emesse dagli agenti della riscossione, che scadono nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013. A stabilirlo è stato un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Saccomanni, firmato il 30 novembre 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre. La sospensione interessa le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche, che alla data del 18 novembre avevano la sede legale od operativa nel territorio dei comuni sinistrati, anche in qualità di sostituti d'imposta.
Con la Risoluzione n. 10/DF pubblicata dal Dipartimento delle Finanze il 2 dicembre e contenente una serie di risposte a quesiti sulla Tares, viene precisato che il tributo deve essere riscosso dai Comuni esclusivamente con modello F24 o con bollettino postale centralizzato. E' esclusa, quindi, la possibilità di utilizzare le altre modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari, quali Mav, Pos, Rid, eccetera, anche se previste dal D.L. n. 35/2013. Inoltre, con una inversione di rotta rispetto a quanto affermato nella precedente Risoluzione n. 9/DF/2013, ora il Dipartimento delle Finanze indica il 16 dicembre come data massima entro la quale deve essere effettuato il versamento, sia per quanto riguarda il tributo, sia per quanto riguarda la maggiorazione.
La riforma dell'ISEE è stata approvata con un D.p.c.m. del Governo, ora in attesa di pubblicazione, e il cui contenuto è stato anticipato dal comunicato stampa del Governo stesso del 3 dicembre 2013. Le principali novità della riforma sono le seguenti: vengono considerate tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti; migliora la capacità selettiva dando un peso più adeguato alla componente patrimoniale; considera le caratteristiche dei nuclei con carichi gravosi, come le famiglie con 3 o più figli e quelle con persone con disabilità; consente una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta; riduce l’area dell’autocertificazione, consentendo di rafforzare i controlli per ridurre le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate; è introdotta la possibilità di calcolare l’ISEE “corrente” in caso di variazioni del reddito corrente superiori al 25%; vengono sottratti dalla nozione di reddito gli assegni di mantenimento, i redditi da lavoro dipendente (quota del 20% fino a un massimo di 3.000 euro), pensioni (quota del 20% fino a 1.000 euro), costo dell’abitazione (da 5.165 a 7.000 euro all’anno) e le spese effettuate da persone con disabilità o non autosufficienti; vengono aumentate le franchigie per ogni figlio successivo al secondo (500 euro per la deduzione dell’affitto, 2.500 euro per la deduzione sulla prima casa, 1.000 euro per il patrimonio immobiliare).
A tutti Voi un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale ANCLSU
Anna Maria Granata
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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