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02/12/2013

 

La SETTIMANA IN BREVE
Colleghi  e Colleghe,
 Vediamo insieme le principali novità fiscali della scorsa  settimana.
 
Il maxiemendamento al Disegno di legge di Stabilità 2014 ha ottenuto la fiducia da parte del Senato. Tra le novità, cambia la tassazione sulla casa, con la trasformazione della Trise nell'Imposta Unica sugli Immobili, denominata Iuc. Viene poi prevista la deducibilità dell'IMU al 30% ai fini Ires e Irpef sui capannoni industriali, ma solo per l'IMU pagata nel 2013. E' previsto poi il taglio del cuneo fiscale, con sgravi Irpef per i redditi sotto i 35.000 euro lordi. La manovra passa ora alla Camera.
 
Il Consiglio dei ministri ha approvato il 27 novembre l'atteso decreto legge sull'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013 su abitazioni principali (ad eccezione degli immobili di lusso classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze, fabbricati rurali e terreni degli imprenditori agricoli professionali. Tuttavia, chi risiede in un Comune che nel 2013 ha alzato le aliquote rispetto al 2012 dovrà versare entro il 16 gennaio 2014 la differenza tra il 50% del tributo pagato nel 2012 ed il 50% di quello che avrebbe dovuto corrispondere quest'anno, a titolo di ristoro di gettito per il Comune. L'altra metà verrà ristorata dallo Stato. Come contropartita dell'abolizione della seconda rata dell'IMU, inoltre, banche, assicurazioni e società del settore finanziario e assicurativo dovranno versare gli acconti Ires e Irap 2013 nella misura del 130% e l'aliquota IRES per essi, per il solo anno d'imposta 2013, viene elevata al 36%.
Il comunicato stampa del Governo del 27 novembre informa, inoltre, che il termine per il pagamento degli acconti dovuti da tutti i contribuenti soggetti a IRES è prorogato al 10 dicembre 2013. Ciò lascia presumere che con molta probabilità scatterà la clausola di salvaguardia, che potrebbe far aumentare gli acconti Ires e Irap 2013, per i contribuenti Ires, dal 101% al 102,5%. La proroga al 10 dicembre 2013 dovrebbe riguardare tutte le imposte dovute dalle società di capitali (Ires, Irap, addizionali, maggiorazione Ires del 10,50% per le società di comodo), ma non dovrebbe incidere sulla parte di Irpef dovuta dalle persone fisiche socie di Srl trasparenti. Lo stesso dovrebbe valere anche per l'Inps artigiani e commercianti dei soci lavoratori. Per i contribuenti Irpef resta, invece, confermata la scadenza di lunedì 2 dicembre (il termine ordinario del 30 novembre cade di sabato) per il versamento della seconda o unica rata d'acconto dell'Irpef e dell'Irap nella misura del 100% per entrambi gli acconti.
Per quanto riguarda il pagamento della seconda (o unica) rata dell’acconto della cedolare secca per il 2013, in scadenza il prossimo 2 dicembre (codice tributo 1841), un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate precisa che la nuova aliquota del 15% (in luogo del 19%) stabilita dal D.L. n. 102/2013 (“decreto Imu”) con decorrenza dal 2013 per i canoni derivanti da contratti di locazione a canone concordato, è applicabile sin da subito. Pertanto, i contribuenti che calcoleranno l’acconto della cedolare secca con il metodo previsionale  potranno già usufruire della riduzione dell'imposta sostitutiva di quattro punti percentuali. E' bene però considerare che, se si sbagliano le previsioni e poi l’importo versato risulterà inferiore a quanto dovuto, si applicherà la sanzione ordinaria del 30% prevista per i versamenti insufficienti. Chi, invece, applica il metodo storico, determina l’acconto della cedolare secca per il 2013 calcolando il 95% di quella risultante dalla dichiarazione dei redditi dello scorso anno (rigo RB11 del modello Unico PF 2013).
 
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet le specifiche tecniche per l’invio dei dati relativi ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore e dei finanziamenti all’impresa o delle capitalizzazioni da parte di soci o familiari dell’imprenditore che hanno un valore complessivo pari o superiore ai 3.600 euro. Per i beni in godimento o i finanziamenti ricevuti nel 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre prossimo. A regime, invece, il termine per l’invio del modello sarà il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono stati concessi in godimento o sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni. La comunicazione dei dati deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, se esiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.
Dalle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione dei beni in uso ai soci e dei finanziamenti e capitalizzazioni, adempimento da effettuare entro il 12 dicembre, emerge che il limite di 3.600 euro che rende obbligatoria la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni da parte delle imprese commerciali va riferito al singolo socio o familiare e senza tenere conto delle eventuali restituzioni avvenute nello stesso anno. L'obbligo, inoltre, non riguarda le ditte individuali che non utilizzano conti correnti dedicati all'attività commerciale e non hanno predisposto un'apposita documentazione relativa a tali operazioni.
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono state pubblicate alcune FAQ contenenti risposte ai principali dubbi riguardanti la Comunicazione integrativa annuale all'Archivio dei rapporti finanziari. Tra le precisazioni fornite, viene anche chiarito che non saranno applicate sanzioni nel caso di invio delle comunicazioni entro il 31 gennaio 2014, anche se queste sostituiscono o rettificano le precedenti. Ai fini della valorizzazione del saldo finale per i rapporti chiusi in corso d'anno, poi, viene precisato che si deve tenere conto del maggiore tra saldo contabile del giorno dell'ultimo addebito prima della chiusura del rapporto e saldo al momento dell'estinzione (dato quest'ultimo dalla sommatoria del saldo alla chiusura e dei relativi addebiti e accrediti per competenze).
 
Sul sito del Registro Imprese, è stato reso disponibile il servizio online "Pratica semplice" per l'iscrizione e la cancellazione semplificata delle imprese individuali. Più precisamente, il titolare di un'impresa individuale può accedere a tale servizio per: iscrivere la propria impresa senza inizio attività o con inizio attività senza assunzione di dipendenti e se non è prevista l'iscrizione all'INAIL del titolare (sono escluse, quindi, le richieste di iscrizione per imprese individuali artigiane); richiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese se la propria impresa non ha dipendenti e non è artigiana. Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di una firma digitale, di una casella di PEC e della carta di credito.
Il Consiglio UE, con decisione n. 2013/678/UE, ha concesso all'Italia di innalzare il limite del volume d'affari sotto il quale i contribuenti possono essere esonerati da alcuni o da tutti gli adempimenti IVA. Dal 1° gennaio 2014, infatti, tale soglia passerà da 30.000 euro a 65.000 euro. L'Italia è, inoltre, autorizzata a limitare al 40% la detraibilità dell'IVA sulle spese di acquisto di veicoli ad uso promiscuo. Tale percentuale limitativa vale anche per le spese di funzionamento dei veicoli medesimi.
 
A Voi tutto un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale ANCL SU
Anna Maria Granata
 
 
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