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08/11/2013

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELL’8/11/2013
 
A  VOI TUTTI, UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Diritto Penale |Fisco |Fisco | Professionisti |Lavoro|

 Verifiche anche sui conti del collaboratore che svolge attività di amministratore
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 25120 depositata il 7 novembre 2013, ha accolto, con rinvio per un nuovo esame di merito, il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate contro la decisione con cui la Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'avviso di accertamento che era stato notificato ad un contribuente sulla base di alcune verifiche sul proprio conto corrente. L'amministrazione finanziaria, in particolare, aveva desunto che i movimenti ingiustificati rilevati sul conto del contribuente equivalessero a ricavi in nero della società per la quale lo stesso svolgeva attività di amministratore. Il contribuente si era, quindi, difeso asserendo di svolgere attività di amministratore solo in forma di collaborazione coordinata e continuativa. I giudici di legittimità, tuttavia, hanno aderito alle argomentazioni del Fisco evidenziando come, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, i dati e gli elementi che risultano dai conti correnti bancari sono sempre rilevanti se il titolare di detti conti non fornisca un'adeguata giustificazione per come sancito dall'articolo 32 del Dpr n. 600/73. E detta previsione, insieme a quella desumibile dall'articolo 38 del medesimo Dpr – si legge nel testo della decisione - hanno portata generale, in quanto riguardano la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell'attività svolta dal contribuente.
ItaliaOggi, p. 26 – Manager nel mirino – Alberici - www.giustizia-amministrativa.it
 
Iva e contratti di vendita, sentenza della Corte Ue
La Corte di giustizia europea, con le cause riunite C-249/12 e C-250/12 del 7 novembre 2013, stabilisce che in un contratto di vendita - nel caso in cui non sia stata menzionata l'Iva sul prezzo stabilito per il bene, e il fornitore del bene sia la persona tenuta a versare l'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'operazione imponibile - il prezzo pattuito deve essere considerato come già comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto qualora il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall'acquirente l'Iva riscossa dall'amministrazione tributaria.  Il caso riguarda l'amministrazione rumena e la richiesta del pagamento dell'imposta, aggiunta ai prezzi di vendita stabiliti negli atti, dopo che le attività di due contribuenti che si dichiaravano quali privati erano state qualificate come attività economiche e quindi soggetti passivi ai fini Iva. La Corte evidenzia come in tali situazioni si debba verificare se l'imposta sia recuperabile presso l'acquirente. Determinante in merito, secondo i giudici, le disposizioni nazionali interne.
 Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 30 - Sull'Iva non indicata vale la disciplina interna - Sirri, Zavatta - www.giustizia-amministrativa.it
Spesometro, Entratel e Sid. Le comunicazioni al 31 gennaio 2014
Con provvedimento n. 130406, del 7 novembre 2013, l'Agenzia delle entrate proroga al 31 gennaio 2014 il termine per l'invio all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo non inferiore a euro 3.600, relative all'anno 2012, effettuate con Pos e quindi con carte di credito, di debito e prepagate, che gli operatori finanziari avrebbero dovuto effettuare entro il 12 novembre 2013.  Il termine per la comunicazione è differito per permettere la predisposizione del software necessario all'invio dei dati in funzione della nuova struttura delle informazioni e in vista dell'elevato transito di flussi che interesseranno il canale telematico Entratel relativi ad altri adempimenti. L'Agenzia inoltre, nel comunicato stampa del 7 novembre 2013, informa che il canale Entratel rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014 per accogliere l'invio dei dati relativi al nuovo spesometro, i cui termini di comunicazione sono previsti per il 12 e 21 novembre 2013. Estesa al 31 gennaio 2014 anche la validità degli invii dei dati inviati al Sid (Sistema di interscambio dati), tenuto conto delle difficoltà collegate all'interscambio dei flussi e alla nuova procedura di registrazione al Sistema.
 Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 29 - Spesometro al 31 gennaio 2014 - Bellinazzo - www.fiscooggi.it
fiscooggi.it - Spesometro e rapporti finanziari: orario prolungato per Entratel e Sid - r.fo.
ItaliaOggi, p. 25 - Più tempo per lo spesometro – Stroppa
 Alla Corte Ue l’ultima parola sulla mancata registrazione delle operazioni di reverse charge
L’onere di decidere se gli errori di registrazione in tema di reverse charge siano di natura formale o sostanziale e siano, dunque, tali da far perdere all’imprenditore, che ha omesso l’annotazione degli acquisiti intracomunitari sugli elenchi riepilogativi, i benefici fiscali Iva è stato rimandato alla Corte di giustizia Ue. La Corte di Cassazione, infatti, con l’ordinanza n. 25035 del 7 novembre 2013, ha richiesto l’intervento della Corte europea per la risoluzione della questione pregiudiziale.  Già, in passato, la Corte Ue aveva considerato incompatibile con l’articolo 90 del Trattato Ue la previsione della norma italiana (Art. 70, Dpr 633/72), che contempla una sanzione più severa per le infrazioni relative all’Iva all’importazione rispetto a quelle riguardanti l’Iva sulle cessioni di beni all’interno del Paese. Ora, si chiede di sapere se tale principio è valido anche nel caso di totale inosservanza degli obblighi di annotazione relativi agli acquisti intraUe, anche se - come si legge nelle motivazioni – “non vi sono dubbi circa la posizione del contribuente tenuto al pagamento dell'imposta e del suo diritto alla detrazione”.
Le richieste mosse dalla Cassazione ai giudici europei sono ben precise: da una parte, si vuole sapere se in caso di inosservanza totale degli obblighi di registrazione in materia di acquisti intraUe si possano legittimamente applicare sia le sanzioni per l’inadempimento della formalità che la negazione del diritto alla detrazione; dall’altro, se l’espressione "obblighi sostanziali" faccia riferimento alla necessità di pagamento del tributo oppure all’assunzione del debito d’imposta.
 Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 30 - Per il reverse charge «esame» alla Corte Ue - Ambrosi
ItaliaOggi, p. 26 - Benefici fiscali Iva, deciderà la Corte Ue – Alberici
Spesometro. Da Assonime una panoramica sulle modalità di compilazione del modello polivalente
Assonime, con la circolare n. 35 del 7 novembre 2013, illustra le modalità di compilazione del modello polivalente.  Si ricorda che il format del modello è stato divulgato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 94908 del 2 agosto 2013, al fine di poter segnalare al Fisco i dati relativi a diverse tipologie di comunicazione. Si tratta, nello specifico, delle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro); la comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo; la comunicazione degli acquisti di beni da operatori della Repubblica di San Marino; la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori residenti/domiciliati in Paesi black list; la comunicazione dei dati da parte dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili. Con riferimento a ciascuna di tali comunicazioni, Assonime illustra le modalità di compilazione del modello, considerandole separatamente, dato che ognuna di esse presenta caratteristiche proprie sia dal punto di vista sostanziale, che relativamente alle modalità con cui i dati devono essere riportati e ai tempi di scadenza. Assonime sottolinea proprio come la scelta dell’Amministrazione finanziaria di far confluire in un unico modello polivalente, ad opera dello stesso contribuente, comunicazioni che presentano ambiti applicativi, presupposti e termini diversi sia stata piuttosto rischiosa, data la vastità dei dati da riportare in ciascuna delle parti in cui si compone il modello: il tutto con l’effetto finale di aver creato grandi incertezze soprattutto in questa fase di avvio del nuovo regime.  Ecco, quindi, che con la circolare n. 35, l’Associazione si sofferma sui presupposti oggettivi dello spesometro, stilando una lista di tutte quelle operazioni che devono essere oggetto di comunicazione e di quelle che invece ne sono esentate.  Riguardo alle operazioni esonerate, si ricorda che non entrano nello spesometro le fatture relative ai canoni di locazione immobiliare e cessione di beni immobili; le operazioni irrilevanti ai fini Iva in quanto carenti del requisito oggettivo o soggettivo anche se è stata emessa una fattura con numerazione Iva per documentare tali operazioni; le operazioni non soggette all’imposta per mancanza del requisito della territorialità (esempio cessioni di beni esistenti all’estero o di beni in transito o soggetti a vigilanza doganale); le prestazioni di servizi generiche verso committenti che sono soggetti passivi di un altro Stato Ue oppure extracomunitari. Infine, l’esclusione interessa tutte quelle operazioni che formano già oggetto di comunicazione specifica all’Anagrafe tributaria (somministrazione energia elettrica,servizi idrici, gas e fornitura di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare).
 Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 29 - Gli affitti fuori dalla comunicazione - Gaiani - www.fiscooggi.it
Slitta l’esame del Ddl collegato alla Stabilità per il nodo bollette. Rivisti gli obblighi Ape
Non sono state accettate le proposte di copertura per il taglio alle bollette, fortemente voluto dal Governo attraverso il collegato alla Stabilità. L’Economia respinge le ipotesi e il Ddl slitta.  Il collegato Impresa apre ai voucher - finanziamenti a fondo perduto dalla comunità europea soggetti al de minimis - di importo non superiore a 10 mila euro riservati alle pmi che vorranno acquistare software, hardware o servizi per il miglioramento dell'efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e/o ultra-larga. I buoni potranno essere spesi anche per la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale.  Altre previsioni, nella bozza del Ddl, riguardano l’Ape (Attestato di prestazione energetica) nei contratti di vendita ed nei nuovi contratti di affitto degli immobili:
- la mancata allegazione costerà non più la nullità dei contratti, ma una sanzione pecuniaria di 500 euro;
- non sarà più necessario inserire una specifica clausola di avvenuta consegna dell'Attestato negli atti di trasferimento a titolo gratuito, dal momento che non ci sarà più l’obbligo di consegnalo.
 Ipotizzata anche la modifica il regime delle Siiq (Società di investimento immobiliare quotate), con un nuovo regime fiscale di esenzione e di distribuzione delle plusvalenze realizzate sugli immobili oggetto di locazione.
 ItaliaOggi, p. 28 - Giovani e donne, start up finanziate a tasso zero - www.istruzione.it
ItaliaOggi, p. 30 - Diritti edificatori ipotecabili per finanziare le imprese - Ciccia - www.fiscooggi.it 
ItaliaOggi, p. 29 - Le srl a partenza immediata - De Angelis
ItaliaOggi, p. 29 - Le srl a partenza immediata - De Angelis
Il Sole 24 Ore, p. 11 - Stop all'Imu, pagano banche e imprese - Mobili, Rogari - rassegnastampa.gabetti.it
Il Sole 24 Ore, p. 13 - Rinviato il collegato «sviluppo» - Bartoloni
ItaliaOggi, p. 30 - Vendite e affitti salvi senza l'Ape - Chiarello
ItaliaOggi, p. 28 - Bonus bonifiche Voucher per pmi
Il 25 ottobre 2013 sottoscritta un'ipotesi di accordo per il CCNL Legno pmi
In data 25 ottobre 2013 Unital Confapi e Filca Cisl, Fillea Cgil e Feneal Uil hanno sottoscritto un'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alla piccola e media industria legno, mobili, arredamento, sughero e forestazione. Il contratto decorre dal 1° giugno 2013 al 31 maggio 2016. Consulta la sintesi e l'accordo.
Non si gioca con il pc aziendale
Con la sentenza n. 25069 depositata il 7 novembre 2013, la Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato la nullità del licenziamento intimato da una Srl ad un proprio dipendente, condannando la prima alla riassunzione del lavoratore o, in mancanza, al risarcimento del danno in favore di quest'ultimo.  Nel dettaglio, il licenziamento era stato intimato al lavoratore a seguito della contestazione di aver utilizzato, durante l'orario di lavoro, il computer dell'ufficio per effettuare dei giochi. La Corte d'appello, pur ritenendo che il controllo del computer dell'azienda da cui era emerso l'indebito utilizzo dell'apparecchio, non configurasse controllo a distanza vietato ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 300/1970, in quanto “il lavoratore aveva probabilmente consentito”, aveva, tuttavia, ritenuto generica la contestazione contenuta nella lettera di licenziamento e dove si era fatto riferimento ad un solo concreto episodio. Lettura, questa, smentita dai giudici di legittimità secondo i quali l'addebito mosso al lavoratore di utilizzare il computer in dotazione a fini di gioco non poteva essere ritenuto logicamente generico per la sola circostanza della mancata indicazione delle singole partite giocate abusivamente. Ciò anche in quanto il lavoratore era stato posto in grado di approntare le proprie difese anche contro la generica contestazione di utilizzare in continuazione, e non in episodi isolati, il computer aziendale.
Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 33 - Licenziato il dipendente che gioca con il computer – G. Ne. - www.giustizia-amministrativa.it
 
 
 
 
 
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