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04/11/2013

 
L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 2-4 NOVEMBRE 2013
A cura della Fondazione Studi Nazionale CNO
 
A TUTTI VOI, UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
 
 
 
 
 
 
ARGOMENTI TRATTATI
|Diritto Societario |Fisco |Lavoro| regioni
 
 
 
 
 
Diritto Societario
 
Spa, nella seconda convocazione contano le azioni dei soci
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23540 del 16 ottobre 2013, stabilisce che per le società per azioni, nell'assemblea ordinaria in seconda convocazione, il calcolo della maggioranza assoluta per deliberare deve essere fatto solo sulle azioni rappresentate dai soci. Non contano le azioni proprie di cui la società è titolare.

Il giudizio della Corte riguarda l'articolo 2357-ter del codice civile, prima che fosse interessato dalle modifiche apportate dal D.Lgs n. 224/2010. Secondo la Corte le azioni proprie della società valgono per il calcolo dei quorum costitutivi o deliberativi nel caso esclusivo in cui si configurino quali quote del capitale sociale, mentre la maggioranza è stabilita in base alle sole azioni portare dai soci partecipanti all'assemblea.

Nell'assemblea ordinaria in seconda convocazione la maggioranza assoluta con la quale si delibera è calcolata sui soci che intervengono all'assemblea. Sono i soci, con le loro azioni, a partecipare alle assemblee e non le azioni proprie delle società ad essere presenti.
 
 
Maggiori responsabilità per i sindaci in caso di omessi controlli sugli amministratori
Negli ultimi tempi il tema del controllo sull’operato degli amministratori da parte dei sindaci di società è stato oggetto di molte pronunce di legittimità. L’ultima, in ordine di tempo, è stata la sentenza n. 23223 del 14 ottobre 2013 della Suprema Corte di cassazione, che ha decretato la responsabilità del collegio sindacale per la mancata vigilanza sull’attività degli amministratori.

Infatti, in caso di omesso controllo sull’operato degli amministratori da parte dei sindaci, quest’ultimi potrebbero essere chiamati a rispondere in via concorrente dell’atto illecito materialmente commesso da un amministratore sul cui operato doveva vigilare appunto il collegio sindacale. Ciò in virtù dell’articolo 2403 del codice civile che prevede proprio in capo ai sindaci il dovere di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Con la sentenza in oggetto, infatti, la Corte ha sottolineato come sono da considerare responsabili soprattutto i sindaci che non hanno mosso rilievi critici sulla corretta amministrazione della società, non rilevando l’esistenza di poste di bilancio palesemente ingiustificate, così da ritardare con il loro comportamento la dichiarazione di fallimento della società e procurare notevoli danni ai soci e ai creditori.

È bene comunque fare una precisazione, il sindaco è tenuto a controllare non solo l’operato diretto degli amministratori, ma anche di tutti coloro che operano all’interno della società (revisori legali, società di revisioni, direttore generale, amministrativo e del personale) e che sono tenuti a relazionarsi con gli amministratori stessi, in modo da poter sollecitare nel più breve tempo possibile il ripristino della situazione di legittimità aziendale. Il tutto in virtù della vastità del dovere di controllo che ricade sui sindaci stessi.

Con precedenti pronunce, gli stessi giudici di legittimità hanno, inoltre, evidenziato anche il dovere dei sindaci in materia di controlli di legittimità sostanziale (sentenza n. 13081 del 27 maggio 2013), di controllo sulla gestione nell'interesse della società (sentenza n. 6788 del 4 maggio 2012) o ancora di più in materia di adempimenti tributari e previdenziali (la sentenza n. 19235 dell'11 luglio 2008).
 
 
Fisco
 
In caso di violazioni amministrative, il Fisco deve verificare ogni singola movimentazione
La Commissione tributaria regionale Campania, con sentenza n. 336/32/13 del 4 ottobre 2013, si è pronunciata in merito al caso di avvenute violazioni amministrative commesse da un dipendente dello Stato.

Il contribuente, intestatario di quattro conti correnti, avrebbe condotto nell'espletamento delle sue funzioni una gestione confusionaria dei movimenti collegati all'attività pubblica.

Nella sua funzione di ufficiale giudiziario pro-tempore, è stato accusato di svariati abusi e violazioni amministrative, situazione che ha pregiudicato in primo grado la sua posizione fiscale, anche se non era intervenuto alcun giudicato definitivo.

Infatti, l'ufficiale era stato assoggettato ad una indagine finanziaria svolta dalla Guardia di finanza, con conseguente recupero diretto sui conti a lui intestati.

La Ctr è intervenuta a definire che pur non essendo esente il contribuente da responsabilità legate alla sua gestione, questo non implica la conseguente appropriazione del reddito, ma è necessaria la verifica di ogni movimentazione finanziaria, risultando così completamente ribaltato il verdetto in favore del contribuente.

Ha stabilito che in sede tributaria: si deve considerare solo ciò che va a costituire il reddito tassabile; va accertato il giusto reddito ex art. 53 della Costituzione; va dato risalto all'art. 115 del cpc, risultando il Fisco in errore qualora non replichi alle eccezioni di parte; ogni singola movimentazione finanziaria deve essere verificata.
 
 
Accertamento tributario. Nullo l'atto emesso prima dei 60 giorni dal Pvc
Con la sentenza n. 18184 del maggio 2013 (depositata il 29 luglio 2013), la Corte di Cassazione risolve una questione molto delicata relativa all’accertamento tributario, ovvero la legittimità dell’emissione dell’avviso di accertamento in violazione dell’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente in assenza di ragioni di urgenza.

Tale comma infatti prevede l’attesa di 60 giorni dal termine del controllo prima dell'emissione dell'atto impositivo; termine, tuttavia, che molte volte non viene rispettato soprattutto se il controllo viene svolto in prossimità della fine dell’anno: periodo in cui aumentano gli accertamenti notificati ai contribuenti con frequenti casi di inosservanza della normativa in materia di diritti e garanzie dei contribuenti nel corso delle verifiche.

Per porre rimedio a tali situazioni, la Cassazione ribadisce ora un aspetto fondamentale per la tutela dei contribuenti, sostenendo che l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni a decorrere dalla data di rilascio al contribuente di copia del processo verbale di constatazione per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina di per sé – a meno che ricorrano particolari motivi di urgenza – l’illegittimità dell’atto impositivo.
 
 
Lavoro
 
CCNL Metalmeccanica pmi Confapi, ipotesi di accordo del 29 luglio 2013 e ratifica dell'accordo il 4 ottobre 2013
Il 29 luglio 2013 Unionmeccanica Confapi e Fiom Cgill hanno sottoscritto un'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica e all'installazione di impianti. Il contratto ha validità dal 1° giugno 2013 al 31 ottobre 2016. Il 4 ottobre 2013 le Parti firmatarie l'ipotesi di accordo hanno siglato un verbale di incontro sulla ratifica conclusiva del Contratto nazionale Unionmeccanica-Confapi. Consulta la sintesi e gli accordi.
 
 
Artigianato - Meccanica, Chimica-Ceramica, Acconciatura-Estetica - Verbali di accordo del 23 e 28 ottobre 2013
Con gli accordi siglati il 23 e 28 ottobre 2013, per i CCNL Artigianato meccanica, chimica-ceramica e acconciatura-estetica è stata prorogata la disciplina transitoria dell'apprendistato professionalizzante prevista dall'accordo interconfederale del 3 maggio 2012. Consulta la sintesi e gli accordi.
 
 
 
Enti locali
 

 

In "Gazzetta" il DL con le misure urgenti per regioni e enti locali
Il decreto legge n. 126 del 31 ottobre 2013, contenente "Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio", è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 256 del 31 ottobre 2013.

Le misure previste sono indirizzate, tra l'altro, a coprire parte del debito di Roma e a far fronte ad alcune emergenze locali, quali il trasporto locale campano. Inoltre, per l'anno 2013 è attribuito al Comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015.

Nel limite dei due milioni di euro per il 2014, sono previste le risorse per il mancato completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti di frana nel Comune di Assisi.
Fisco | Immobili

 

Trust con tassazione dell'imposta di registro in misura fissa
La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 240/8/13, ha giudicato illegittimo il provvedimento con cui l'amministrazione finanziaria aveva provveduto a rettificare le imposte relative ad un atto di trasferimento in un trust di un immobile, con conferimento al trustee dell'incarico di venderlo a terzi a prezzo di mercato; con il ricavato di questa vendita sarebbe stato successivamente estinto un debito che uno dei due disponenti aveva con altra società.

In particolare, il notaio rogante aveva provveduto alla registrazione di questo atto applicando l'imposta di registro in misura fissa. Secondo il Fisco, per contro, lo stesso avrebbe dovuto essere tassato in maniera proporzionale. Per questo, l'ufficio finanziario aveva provveduto ad operare una rettifica con richiesta di pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali, per come anche richiamate in alcune circolari emanate, in materia, dall'agenzia delle Entrate.

I giudici provinciali, tuttavia, hanno dato ragione al notaio ricorrente evidenziando come “
rispetto ai negozi istitutivi di trust, mentre il legislatore li ha sottoposti alle imposte dirette con la legge n. 286/2006, non ha inteso richiamarli in sede di norme sulle imposte di registro e donazioni, dimostrando la volontà di esclusione da questa categoria di imposte il particolare negozio del trust”.

Le circolari dell'amministrazione, inoltre, – ha spiegato la Ctp - “
hanno il solo e unico scopo di orientare gli uffici accertatori, ma non sono, in nessun caso, opponibili ai cittadini contribuenti perché non hanno forza di legge”.
 

 

Professionisti

 

Professionisti lavoratori autonomi: fermare al 27% i contributi Inps
In rappresentanza dei 200mila professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps in possesso di Partita Iva, Acta, Consulta del lavoro professionale Cgil, Dipartimento democrazia economica Uil, Colap, Confassociazioni, Agenquadri, Alta partecipazione, hanno sottoscritto un appello al Governo per il blocco degli aumenti contributivi dei professionisti previsto dal 1° gennaio 2014.

Si chiede che il governo fermi al 27% i contributi dovuti dalla categoria alla gestione separata Inps, approfittando della legge di Stabilità o con un provvedimento urgente ad hoc. Deve essere bloccato, dicono i firmatari, l’aumento dall’attuale, e già alta, aliquota del 27,72% a quella del 28,7% prevista dalla riforma Fornero, che progressivamente arriverà al 33% entro il 2018.

Le associazioni puntano il dito verso il contributo più caro rispetto a quello di tutti gli altri professionisti iscritti alle casse di previdenza, che pagano mediamente il 14%, dei commercianti ed artigiani nelle due gestioni dell’Inps, che pagano rispettivamente il 21,84% e il 21,75% e solo fra sei anni il 24%, dei datori di lavoro per i loro dipendenti la cui contribuzione si ferma al massimo al 24%.
 
 
 

 
 
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