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29/10/2013

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 29/10/2013
A curadella Fondazione Studi Nazionale
 
A TUTTI VOI, UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Antiriciclaggio | Notariato | Professionisti |Diritto Civile | Fisco |Diritto Penale |Fisco |Fisco | Immobili |Lavoro|
Antiriciclaggio | Notariato | Professionisti
 
Pubblicato il Rapporto annuale Uif con i dati del 2012
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia ha pubblicato, il 25 ottobre 2013, il “Rapporto annuale dell'Autorità di Informazione finanziaria” contenente i dati dell'attività svolta nel 2012 relativamente alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

In materia di segnalazioni di operazioni sospette (Sos) pervenute all'Uif il rapporto ne evidenzia l'incremento proseguito nel 2012 e già riscontrato negli anni precedenti. L'Uif ha infatti ricevuto ben 67.047 segnalazioni, con un aumento, rispetto al 2011, di 17.972 unità, pari a un incremento percentuale del 36,6%.

Sempre nel corso del 2012 si rileva un significativo incremento delle Sos provenienti da imprese non finanziarie e da professionisti che passano da 492 nel 2011 a 2.370 nel 2012, quasi quintuplicando il loro numero. Tuttavia, la consistenza delle segnalazioni provenienti da questi soggetti si conferma comunque ridotta.

La categoria professionale che risulta aver inviato il maggior numero di segnalazioni si conferma quella dei notai, con 1.876 Sos, con un'incidenza rispetto al totale che passa da circa il 40% del 2011 a circa l'80% del 2012.
 
 
Diritto Civile | Fisco
 
Nel computo del periodo di possesso dell'azienda ereditata anche il maturato dal donante
L'agenzia delle Entrate, con la risposta del 23 ottobre 2013 all'interpello di un contribuente in merito alla plusvalenza realizzata con la cessione di un'azienda ricevuta in donazione, posseduta dal donante prima e dal donatario poi per un periodo totale superiore ai 5 anni, chiarisce che la tassazione è separata.

La possibilità di chiedere, in sede di dichiarazione dei redditi, la tassazione separata, è riconosciuta agli imprenditori individuali in caso di plusvalenze da cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni.

Nel caso trattato, l’Agenzia riconosce che il contribuente istante ha ceduto l'azienda acquisita in continuità (ex articolo 58 del Tuir) con istituzione di un’impresa familiare.

Pertanto, nel computo del periodo di possesso rientra, oltre al maturato in capo al cedente, anche il periodo di possesso del donante.

Entrando nel dettaglio, la continuità dei valori aziendali e la previsione espressa contenuta nell'articolo 58, comma 1, del Tuir, fanno sì che l'atto di donazione non costituisca realizzo di plusvalenza, così la successione mortis causa e la donazione, non costituiscono operazioni idonee a generare materia imponibile né accadimenti suscettibili di essere considerati interruttivi della continuità aziendale. Si ricorda che il reddito dell’impresa familiare è imputabile interamente all'imprenditore ed è fiscalmente irrilevante per i collaboratori.
 
 
Diritto Penale
 
Lo scudo dei soci non evita il sequestro
Con la sentenza n. 44003 depositata il 28 ottobre 2013, la Quarta sezione penale di Cassazione ha confermato il provvedimento con cui i giudici di merito avevano disposto il sequestro di numeroso materiale documentale concernente le attività di una Srl amministrata da un imprenditore nell'ambito di un'indagine in cui a quest'ultimo era stata contestata una violazione dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 74/2000 per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, nonché trasferito all'estero 7 milioni di euro come parte del corrispettivo della cessione di due immobili.

L'amministratore si era opposto al sequestro sostenendo che la somma contestata dall'accusa era stata in realtà rimpatriata per intero in considerazione dello scudo fiscale a cui avevano aderito sia lui che gli altri soci della Srl. Secondo la difesa dell'indagato, ossia, l'autorità giudiziaria avrebbe accertato la congruenza tra gli importi scudati e la somma oggetto di imputazione qualora avesse tenuto conto di tutti gli importi rimpatriati con lo scudo fiscale.

Questa argomentazione, tuttavia, non ha convinto la Suprema corte la quale ha ricordato come, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 409/2009, l'ambito soggettivo di applicabilità dello scudo fiscale riguarda
“le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate” e non le società commerciali.

E anche se la circolare n. 43/E del 10/10/2009 dell'agenzia delle Entrate – ricorda la Cassazione – ha ampliato il perimetro degli interessati alla regolarizzazione ricomprendendo anche le società commerciali, questa possibilità è limitata solo all'ipotesi in cui l'attività di emersione sia effettuata dal dominus che ha il concreto dominio e gestione della società.

Ipotesi ben diversa da quella di specie in quanto le operazioni di rientro dei capitali erano state effettuate da semplici soci della Srl. In ogni caso – ha concluso la Suprema corte - a parte la documentazione dello scudo, “
tali soggetti non hanno dimostrato la imputazione del rientro di capitali alla società, né la devoluzione delle somme, dopo il rientro, alla società che, è bene ricordarlo, è persona giuridica distinta dai soci che ne costituiscono la compagine”.
 
 
 
Fisco
 
Spesometro, chiesta a gran voce la proroga
Troppo vicino all'invio telematico il rilascio della procedura per la versione software 1.0.0 relativa al modulo di controllo per la trasmissione telematica delle comunicazioni, modello polivalente, e troppi dubbi ancora aperti circa l’adempimento.

Alla luce di questi due ostacoli sia Unagraco (Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili) che gli Ordini territoriali chiedono di rinviare il termine dello spesometro. L’Unione nazionale dei commercialisti chiede lo slittamento di entrambe le scadenze: 12 novembre per i contribuenti mensili e 21 novembre per tutti gli altri soggetti passivi Iva. Gli Ordini raccolgono firme per una lettera da inviare all'Economia e al direttore delle Entrate con la richiesta urgente di una proroga, nel rispetto dello Statuto del contribuente che prevede che le disposizioni tributarie siano lontane 60 giorni dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti attuativi.

In merito alle incertezze si segnala che Assosoftware le ha esaminate in un documento recente. Un esempio. Nell'ipotesi di fusione con estinzione del soggetto incorporato, il provvedimento direttoriale n. 94908/2013, spiega che se l'operazione è avvenuta nel periodo cui si riferisce la comunicazione
“il subentrante ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto”. Ma, al contrario, nelle istruzioni definitive del modello polivalente è previsto che il dichiarante presenti due modelli uno per se stesso e uno contenente le operazioni del soggetto estinto.
 
 
 
Deduzioni Irap incumulabili con le altre previste sul costo del personale dipendente
Con risposta ad interpello n. 954-565/2013 del 23 ottobre, la Direzione regionale dell'Emilia-Romagna dell'Agenzia delle Entrate, rispondendo al quesito sollevato da una società circa la possibilità di cumulo tra le deduzioni Irap connesse al cuneo fiscale e le deduzioni riconosciute sui costi del personale addetto all’attività di ricerca e sviluppo, ha offerto un’interpretazione restrittiva dell’articolo 11, comma 4-septies del Dlgs 446/97.

Nello specifico, la Direzione regionale dell’Agenzia ha tenuto a ribadire l’alternatività per ciascun dipendente assunto tra le deduzioni da cuneo fiscale, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a (numeri da 2 a 4) del citato Dlgs 446/1997 e le altre deduzioni previste per gli stessi dipendenti, tra cui quelle specificatamente riservate al personale addetto alla ricerca (n. 5 del suddetto comma).

La risposta non lascia dubbi: la proposta di cumulare le diverse deduzioni con riferimento ad archi temporali diversi non è ammissibile da parte del Fisco. L’incompatibilità delle deduzioni deve essere intesa in senso assoluto. Pertanto, le due deduzioni in oggetto non sono cumulabili e devono sempre essere considerate alternative, anche se fruite in periodi di tempo diversi dell’anno.

Le società che avessero agito diversamente all’indicazione offerta, devono porre rimedio al loro comportamento, presentando nuovamente la dichiarazione Irap e correggendo eventuali versamenti a saldo e in acconto.
 
 
Codici istituiti e codici soppressi
La risoluzione n. 72, del 28 ottobre 2013, dell'Agenzia delle entrate istituisce il codice tributo “5347” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 1, comma 541, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”, che dovrà essere utilizzato per pagare la sanzione amministrativa applicata a chi produce documentazione falsa nella misura dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

Il versamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24 Accise, nella
“Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Con la risoluzione n. 71, del 28 ottobre 2013, sono stati invece soppressi cinque codici tributo riguardanti agevolazioni e incentivi fiscali a favore di determinate categorie d'impresa, fruibili anche mediante l'utilizzo di un credito d'imposta:

- 6703 (incentivi fiscali per il commercio),
- 6713 (agevolazioni per investimenti innovativi),
- 6714 (agevolazioni per spese di ricerca),
- 6717 (agevolazioni per l'acquisto di strumenti di pesatura),
- 6718 (agevolazioni per la promozione dell'imprenditoria femminile).

La soppressione è stata richiesta dal Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, tenuto conto dei periodi ammessi ai benefici e delle modiche normative intervenute. L'efficacia operativa della soppressione decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della risoluzione.
 
 
 
 
Tassa sulle imbarcazioni, dal 18 novembre al via le richieste di rimborso
Con provvedimento n. 125448, del 28 ottobre 2013, il Direttore dell'Agenzia delle entrate approva il modello per l'istanza di rimborso della tassa annuale per le unità da diporto versata in misura superiore all'importo dovuto.

Il rimborso, a seguito delle modifiche introdotte dal DL n. 69/2013 al prelievo previsto dal DL n. 201/2011, interessa i possessori di imbarcazioni fino a 20 metri che per il periodo 2013/2014 hanno già versato un tributo non più previsto o dimezzato dal decreto del 2013. Il modello può essere utilizzato anche da coloro che hanno effettuato versamenti in eccesso indipendentemente dalla rimodulazione della tassa.

L'istanza di rimborso, con allegata l'eventuale copia della licenza di navigazione, dal 18 novembre 2013 dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline. Il modello è disponibile in formato elettronico sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Sempre a partire dal 18 novembre 2013 sarà reso disponibile, sul sito www.agenziaentrate.it, il software denominato “RimborsoTassaUnitàdaDiporto”, che dovrà essere utilizzato per la trasmissione telematica. Le somme saranno restituite dalle Entrate tramite bonifico bancario o postale.
 
 
 
 
Fisco | Immobili
 
Direttiva Iva. Il Consiglio Ue definisce il concetto di beni immobili
Il 26 ottobre 2013 sulla Guue serie L 284, è stato pubblicato il regolamento UE n. 1042 del 7 ottobre 2013, che modifica il precedente regolamento di esecuzione n.282/2011, contenente disposizioni applicative della direttiva comunitaria sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto (2006/112/CE).

Il nuovo regolamento di esecuzione del Consiglio europeo - che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2015 -  è stato predisposto con lo scopo di apportare modifiche significative riguardo il luogo delle prestazioni dei servizi.

Le novità riguardano in primo luogo i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e i servizi elettronici prestati a persone non soggetti passivi. Analogamente, vengono fornite alcune indicazioni che riguardano il luogo di prestazione del noleggio di mezzi di trasporto oltre che specificati puntualmente i servizi connessi ai beni immobili.

Relativamente a quest’ultimi viene chiarita in maniera puntuale l’individuazione dei servizi relativi ai beni immobili, specificando che sono da ritenersi tali solo quei servizi che presentano un collegamento diretto con tali beni.

A tal fine, vengono distinte due grandi categorie: da una parte, le prestazioni derivate da un bene immobile, nel caso in cui il bene sia elemento fondamentale del servizio ed è necessario per la sua prestazione; dall’altra, le prestazioni erogate/destinate ad un bene immobile che hanno per oggetto la sua trasformazione fisica.

Riguardo la corretta applicazione del principio previsto dalla direttiva Iva, che stabilisce che le prestazioni di servizi relative a beni immobili (in deroga alle regole generali di territorialità) si considerano effettuate nel luogo in cui si trova l’immobile, il nuovo regolamento n. 1042/2013 è intervenuto introducendo il concetto di bene immobile, per superare tutte le difficoltà finora legate al fatto che spesso l’applicazione dell’Iva ai servizi relativi agli immobili ha avuto un comportamento non uniforme proprio a causa della diversa qualificazione dello stesso servizio all’interno dei vari paesi Ue.

È stato così aggiunto al precedente regolamento n. 282/2011 il nuovo articolo 13-ter, che definisce, ai fini della direttiva Iva, cosa debba intendersi per beni immobili.

Si considerano così immobili:

- la parte del suolo (superficie/sottosuolo) su cui è possibile costituire diritti di proprietà e di possesso;
- tutti i fabbricati o edifici eretti sul suolo che non si possono agevolmente smontare o rimuovere;
- ogni elemento installato e che forma parte integrante di un fabbricato o edificio;
- qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato permanentemente in un fabbricato o in un edificio che non può essere rimosso senza distruggerlo o alterarlo.
 
 
 
Lavoro
 
Disoccupazione: aggiornamento dei moduli per prestazioni ASpl e mini Aspl
L'Inps, con circolare n. 154 del 28 ottobre 2013, rende noto l'avvenuto aggiornamento della modulistica per la richiesta delle prestazioni ASpl (assicurazione sociale per l’impiego) e mini Aspl, introdotte dalla legge n. 92/2012.

Lo status di disoccupazione involontaria - ovvero l'essere immediatamente disponibile allo svolgimento di un'attività lavorativa - costituisce uno dei requisiti, oltre a quelli di natura assicurativa e contributiva, per la concessione delle indennità di disoccupazione ASpl e mini Aspl, come ad oggetto della circolare Inps n. 142/2012.

Attraverso l'utilizzo dei moduli SR134 per l'ASpl e SR133 per la mini Aspl, presenti nel sito www.inps.it, il lavoratore potrà presentare la dichiarazione di immediata disponibilità senza doversi recare fisicamente al Centro per l'impiego.

In attesa della procedura aggiornata, è sospesa la decorrenza del termine di presentazione delle domande di disoccupazione ASpl e mini Aspl, tra il periodo che va dalla data di pubblicazione della circolare 154/2013 e il 30 novembre 2013.
 

 
 
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