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04/10/2013

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO del 4/10/2013
A cura della Fondazione Studi Nazionale CNO
 
A VOI TUTTI, UN OTTIMO  DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni | Lavoro |Attività Finanziarie |Fisco |Funzioni giudiziarie | Notariato | Professionisti |Lavoro |Professionisti|
Agevolazioni | Lavoro
 
Inps. Contributi ridotti per coop e i consorzi agricoli
L’Inps con il messaggio n. 15570 del 1° ottobre 2013, conferma il via libera agli sgravi contributivi a favore delle cooperative e dei consorzi agricoli.

Nello specifico, l’incentivo consiste nella riduzione del 60% dei premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli per i lavoratori occupati a tempo indeterminato o a termine nei territori montani.

Tuttavia, dopo che il decreto del Fare (Dl n. 69/2013) ha previsto una interpretazione autentica dell’articolo 9, comma 5, della Legge n. 67/1988 (riduzioni contributive per le zone montane e svantaggiate), ammettendo come tali agevolazioni vadano riconosciute anche alle cooperative e relativi consorzi delle zone non montane in misura proporzionale al prodotto coltivato o allevato dai propri soci, l’Inps è intervenuto per rendere ulteriori precisazioni al riguardo.

Con il messaggio in oggetto, infatti, si specifica che le istruzioni operative rese sul riconoscimento dei suddetti incentivi dai precedenti documenti di prassi n. 8594 del 18 maggio 2012 e 20771 del 17 dicembre 2012, debbano considerarsi completamente confermate. Unica eccezione riguarda la frase i
“benefici non spettano, in ogni caso, per i prodotti che, benché conferiti direttamente dai soci della cooperativa, provengono da soggetti terzi, in virtù di contratti di tipo associativo con il socio della cooperativa, ma estranei al rapporto societario”, di cui al messaggio n. 8594/2012, che, invece, deve considerarsi completamente superata.
 
 
Attività Finanziarie
 
Dal 5 ottobre in vigore il decreto correttivo della Tobin tax
Le disposizioni del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2013, che ha apportato modifiche al decreto attuativo della Tobin tax del 21 febbraio 2013, entrano in vigore dal 5 ottobre 2013.

Con la revisione adottata, la tassazione sulle transazioni finanziarie si paga anche sull’acquisto di derivati e sugli scambi azionari ad alta frequenza.

Per quanto riguarda i derivati, la Tobin tax è entrata in vigore con le operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2013 e il primo versamento dell’imposta è previsto per il 16 ottobre. Dal 5 ottobre, invece, la tassazione debutta per le operazioni che sono svolte dopo tale data.

Il versamento dovrà essere effettuato con il modello F24. Per coloro che non sono residenti in Italia e, dunque, sprovvisti di un conto corrente nel nostro Paese, il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario, secondo quanto previsto con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013.

Affinchè lo strumento derivato sia soggetto all’imposta sulle transazioni finanziarie, il suo sottostante o il suo valore di riferimento deve essere composto per più del 50% dal valore di mercato di azioni, ottenuto applicando i calcoli di cui all’articolo 7 del decreto del 21 febbraio 2013, così come modificato dal più recente provvedimento ministeriale.

In base a quest’ultimo, inoltre, sempre per i derivati che prevedono la consegna fisica del titolo sottostante, cambieranno anche le regole di determinazione del valore delle transazioni. La Tobin tax è dovuta in misura fissa crescente, seguendo gli scaglioni che sono previsti dalla tabella 3 allegata alla legge di Stabilità 2013, variando tra un minimo di 0,01875 euro fino ad un massimo di 200 euro.

Si deve ricordare, infine, che in base al nuovo provvedimento correttivo della Tobin tax (articolo 2), le modifiche alla tassazione relativa alle obbligazioni e ai titoli di debito diventeranno operative solo dal 1° gennaio 2014.
 
 
Fisco
 
Il regime premiale da studi di settore amplia i "congrui, coerenti e normali"
A seguito del provvedimento del 5 luglio 2013, i premiati in base agli studi di settore per il periodo d’imposta 2012 sono aumentati.

Gli studi con il premio sono 90, non più 55.

Questo è stato il tema trattato nell’incontro tra l'agenzia delle Entrate e le associazioni di categoria rappresentate nella Commissione degli esperti sugli studi di settore, in cui sono state illustrate le novità in materia, ex provvedimento 5 luglio 2013.

Novità che vedono anche l’introduzione di un nuovo criterio sulla base del nuovo indicatore di coerenza “
Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti” (Dm del 28 marzo 2013).

Il premio consiste nell’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi basati su presunzioni semplici, nella riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento da parte dell’ufficio e nella determinazione sintetica del reddito complessivo solo se lo stesso eccede di almeno un terzo quello dichiarato.

Si nota dall’elenco degli studi ammessi al regime l’assenza di quelli relativi ai professionisti, con unica eccezione degli odontoiatri.
 
 
 
 
Befera sulle imbarcazioni: "non più indice di ricchezza... la barca è indice di produzione di ricchezza"
Il direttore dell'agenzia delle Entrate, Befera, durante un convegno - Salone Nautico Internazionale di Genova - ha annunciato che per quest'anno, per via di “piccolissime cose da sistemare”, non si riusciranno a fare i 35 mila controlli da redditometro previsti.

Dunque, lo strumento - ex Dl 78/2010 - da utilizzare ai fini dell’accertamento Irpef, che per Befera è più un deterrente che mezzo di contrasto all’evasione, ha bisogno di un aggiustamento di dettagli tecnici. Si tratta di attendere il via libera del Garante della privacy per il trattamento dei dati personali, alla base dei primi intoppi giurisprudenziali del redditometro.

Sul confronto con i contribuenti, spiega che si stanno tenendo corsi di formazione del personale su come si deve svolgere il contraddittorio con il contribuente, perché occorre far ragionare anche per logica oltre che su base documentale.

Infine, una buona notizia per i diportisti: un provvedimento sarà presto emesso per il rimborso ai proprietari di imbarcazioni tra i 10 e i 20 metri di importi non dovuti, dopo l'entrata in vigore della modifica della tassa annuale di possesso. Si ricorda che il decreto del Fare ha abolito la tassa per le imbarcazioni sotto i 14 metri e l'ha dimezzata tra i 14 e i 20 metri.
 
 
 
 
Funzioni giudiziarie | Notariato | Professionisti
 
Professionisti da subito organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
Il Consiglio di stato, adito in sede consultiva dal ministero della Giustizia, si è espresso con parere interlocutorio n. 3812 depositato il 10 settembre 2013 in ordine al regolamento concernente i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 3/2012, recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.

Nel testo del parere viene fatto riferimento all'attuale testo dell'articolo citato ai sensi del quale gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretariato sociale, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro degli organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

In tale contesto – precisa il Consiglio di stato - l'iscrizione di questi ultimi soggetti è configurata dalla legge quale atto dovuto,
“senza necessità di qualsivoglia valutazione discrezionale da parte dell'autorità cui sono rimessi l'impianto e la gestione del registro medesimo”. Ne consegue che tali soggetti, già direttamente individuati dal legislatore, ben possano sin d'ora svolgere le incombenze proprie degli organismi di conciliazione anche se il relativo registro non è stato ancora costituito.

Stessa soluzione può affermarsi – si legge altresì nel testo del parere - per i soggetti i professionisti o le società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del R.D. n. 267/1942 e successive modificazioni, nonché i notai nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.

Il Collegio amministrativo parla di
“significative ipotesi di applicazione immediata della fonte legislativa anche a prescindere dalla non ancora conseguita vigenza della fonte regolamentare attuativa” indotte “dalla considerazione dell'innegabilmente forte domanda sociale di attivazione degli istituti procedimentali della composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”.
 
 
Lavoro
 
Dall'Inps, le modifiche alle pensioni di inabilità
L'Inps, con circolare n. 140 del 3 ottobre 2013, precisa che per i lavoratori in possesso di più periodi contributivi è possibile la totalizzazione contributiva per la pensione di inabilità. Quanto sopra è previsto per i lavoratori che hanno presentato domanda per la pensione d'inabilità dal 1° gennaio 2013, mentre per i lavoratori pubblici è diretto a coloro che cessano dal servizio dalla predetta data nel caso in cui la domanda sia stata presentata in attività di servizio.

La pensione di inabilità è prevista per le infermità gravi a tal punto da far sì che vi sia l'impossibilità assoluta per il lavoratore di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il lavoratore deve presentare la domanda di pensione d'inabilità all'ente gestore della forma assicurativa cui da ultimo è stato iscritto, cioè dove risulta accreditata l'ultima contribuzione a favore dello stesso; nel caso in cui vi siano più iscrizioni, il lavoratore può scegliere la gestione presso cui presentare la domanda.
 
 
 
Professionisti
 
Registro dei revisori legali: conclusa la prima formazione
La Ragioneria generale dello Stato, con comunicato del 2 ottobre 2013, rende noto che il 23 settembre 2013 si è conclusa la fase di prima formazione del Registro dei revisori legali; a tale data, risultano accreditati rispettivamente 76.686 revisori individuali e 291 società di revisione legale, mentre alla data del 2 ottobre 2013 vi sono circa 3.700 revisori e 106 società che hanno ricevuto i codici di accesso completi (pin1 e pin2), ma non risultano aver eseguito il primo accesso.

Viene, inoltre, ricordato che è possibile effettuare: l'accreditamento e la comunicazione delle informazioni anche successivamente al 23 settembre, sia per i vecchi che per i nuovi iscritti; sempre l'accesso all'area riservata ai fini del costante aggiornamento dei dati comunicati al Registro, in quanto ciascun revisore è tenuto a comunicare le variazioni occorse entro il termine di 30 giorni dalla variazione.
 

 
 
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