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02/10/2013

                
L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 2/10/2013
A cura della Fondazione Studi Nazionale CNO
 
A VOI TUTTI, UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni | Settori particolari |Enti locali | Fisco |Fisco |Fisco | Professionisti |Professionisti|
Agevolazioni | Settori particolari
 
Agricoli: nuovo Dmag per la denuncia degli svantaggiati over 50 e donne
L'Inps, con la circolare n. 139 del 27 settembre 2013, interviene nell’ambito delle assunzioni agevolate, nelle aziende agricole, degli over 50 e delle donne di qualunque età (riforma Fornero, legge 92/2012).

Nello specifico, detta ai datori di lavoro agricoli le modalità operative per denunciare nel Dmag i lavoratori svantaggiati per la cui assunzione si è richiesto di accedere agli incentivi.

A tal fine, a decorrere dalla denuncia del terzo trimestre 2013, nel modello Dmag sarà presente un campo ad hoc, di nuova istituzione, denominato CODAGIO, nel quale esporre il valore 2H.

In caso di aziende che abbiano assunto i lavoratori in argomento per il primo e secondo trimestre 2013, si procederà al calcolo della quota di incentivo spettante per i suddetti trimestri.
 
 
Enti locali | Fisco
 
Rimborsi ai Comuni per il minor gettito Imu di giugno
Con la firma anche del Ministro dell'economia, Fabrizio Saccomanni, è confermata la predisposizione dello stanziamento di risorse riservate ai Comuni per il ristoro del minor gettito dovuto al mancato incasso delle prima rata dell'Imu. Si attende ora la pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale".

Il contributo di 2,3 miliardi di euro sarà ripartito in proporzione alle stime di gettito Imu dell'anno 2012 tenendo conto dei versametni effettivi per l'anno 2012. Il decreto ripartisce le somme destinate alle Regioni a statuto ordinario. Per quelle a statuto speciale ci sarà un rimborso attraverso un minor accantonamento sulle somme dovute a titolo di compartecipazione ai tributi erariali.

Entro il 30 ottobre 2013 i Comuni devono presentare richiesta al Ministero dell'interno, esclusivamente in via telematica, per il rimborso degli interessi che hanno dovuto pagare quale anticipazione di Tesoreria per il mancato introito di giugno.
 
 
 
Fisco
 
Sostitutiva sulle rivalutazioni immobiliari, legittimi sia le tre rate e che gli avvisi
Sulla questione degli avvisi bonari che stanno raggiungendo i contribuenti che hanno effettuato il versamento rateale dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni immobiliari, segnalata dall'Associazione Nazionale Commercialisti, è giunta una nota dell'Agenzia delle entrate – a firma del Direttore centrale Servizi dei contribuenti, Paolo Savini – indirizzata ad ItaliaOggi e nelle pagine della stessa, del 2 ottobre 2013, pubblicata.

Nella nota si specifica che – secondo quanto previsto dall'art. 15 del DL n. 185/2008 – è legittimo il pagamento dell'imposta, a scelta del contribuente, in un'unica soluzione o in tre rate, di cui la prima con scadenza entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine previsto rispettivamente per il saldo delle imposte sui redditi relativi ai periodi di imposta successivi. Legittimi anche, però, sono gli avvisi di irregolarità dovuti a pagamenti effettuati con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla norma.

Si osserva che quanto previsto dal DL n. 185/2008 non pone limiti all'ulteriore possibile rateazione al pari dei saldi e dei primi acconti dovuti sulla base di Unico; limite che non era stato posto dai software dichiarativi al codice tributo “1824”. Il dubbio resta.
 
 
Commercio al dettaglio. Aumento dell'Iva soft per effetto della ventilazione
Con l’aumento dell’aliquota Iva di un punto percentuale, a decorrere dal 1° ottobre 2013, la vecchia aliquota al 21% non va immediatamente a riposo, bensì continuerà ad essere applicata alle operazioni effettuate entro il 30 settembre 2013, alle quali, secondo i principi generali del sistema, devono essere applicate le aliquote previgenti l’aumento, anche se fatturate o accertate dopo tale data.

Analogamente, la "vecchia" aliquota sopravvive per le fatture rettificate oppure le note di variazione che vengono emesse dopo il 1° ottobre, ma che si riferiscono ad operazioni effettuate anteriormente.

Inoltre, vi è un altro caso particolare in cui la "vecchia" aliquota Iva continua ad essere applicata: è quello dei commercianti al dettaglio (individuati da apposito decreto ministeriale), che si avvalgono della cosiddetta ventilazione dei corrispettivi.

Si tratta di quella procedura, abbastanza frequente nel commercio, secondo cui gli incassi vengono registrati cumulativamente senza distinzione per aliquota.

In tal caso, la nuova aliquota al 22% non solo non viene immediatamente registrata, ma anzi può addirittura essere fatta scomparire. Ciò accade se lo stesso commerciante non effettua più acquisti alla nuova aliquota del 22% entro la fine di dicembre 2013. Se tali commercianti decidessero così di cessare la loro attività, dovrebbero vendere le scorte non alla nuova aliquota del 22%, ma a quella del 21%, in virtù del fatto che, in sede di ventilazione dei corrispettivi, negli acquisti non risulta effettuata alcuna nuova operazione con Iva aumentata.

L’aumento dell’Imposta, in questo caso, potrebbe essere considerato un aumento fantasma e la nuova aliquota al 22% dovrà essere liquidata solo nel momento e nella misura in cui verranno contabilizzati acquisti con la nuova aliquota.
 
 
 
Fisco | Professionisti
 
Aumento Iva, gli effetti sulle parcelle dei professionisti
L’aumento dell’aliquota Iva ordinaria al 22% pesa soprattutto sui professionisti. La nuova aliquota infatti dovrà essere applicata alle parcelle di liberi professionisti con data successiva al 1° ottobre 2013, se previsto dal proprio regime.

Alcuni dubbi potrebbero sorgere per quelle operazioni che vengono effettuate a cavallo di tale data: la regola da seguire è quella che fa riferimento alla data di emissione della fattura. Pertanto, per i documenti contabili emessi prima del 1° ottobre, anche se l’Iva non è ancora stata pagata, si applica la vecchia aliquota, quella in vigore al momento della fatturazione.

Per le fatture a saldo, se del corrispettivo al 1° ottobre è stato pagato solo l’acconto, su questo resterà ferma l’aliquota al 21%, mentre sulla fattura a saldo dovrà applicarsi l’aliquota al 22%.

Eventuali errori commessi, in questa fase di prima applicazione, potranno essere corretti senza sanzioni, effettuando semplicemente le variazioni in aumento.

Altro aspetto da tenere in considerazione è, poi, l’appartenenza o meno degli stessi professionisti ad una cassa di previdenza privata.

Coloro che risultano sprovvisti di una cassa ad hoc e aderiscono, così, obbligatoriamente alla gestione separata Inps, risulteranno doppiamente penalizzati dall’aumento di un punto percentuale dell’aliquota Iva ordinaria. Ciò, in virtù del fatto che sull’eventuale addebito previdenziale del 4%, da effettuare nella parcella, si dovrà calcolare anche l’imposta sul valore aggiunto maggiorata, con l’effetto di aumentare il costo a carico dei propri clienti che, per ragioni soggettive o oggettive, non potranno detrarre l’Iva, interamente o solo in parte.

È verò che si tratta di un incremento di pochi centesimi, ma se questi vanno sommati all’aumento percentuale di un punto dell’aliquota ordinaria applicata su onorari che, nell’attuale situazione economica, possono risultare rilevanti è evidente che l’effetto finale per il cliente può essere tutt’altro che gradito.
 
 
Professionisti
 
Possibile l'accesso a Entratel via Pec
L'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 1° ottobre 2013, rende noto quanto previsto dal provvedimento direttoriale n. 92558 del 31 luglio 2013, ovvero che per registrarsi a Entratel è possibile presentare le domande anche tramite posta elettronica certificata (Pec), rimanendo sempre valida la possibilità della presentazione di persona presso un ufficio abilitato.

I professionisti potranno in tal modo accedere al cassetto fiscale in modo semplificato, facendo richiesta, dopo collegamento ai servizi telematici dell'Agenzia, del codice di pre-iscrizione, che viene fornito in tempo reale insieme all'indirizzo di Pec cui inviare la domanda di abilitazione.

In seguito, basterà compilare il modello dedicato, dichiarare di accettare le condizioni di funzionamento del servizio e inserire la propria firma digitale, per poi inviare la domanda via Pec: l'ufficio rilascerà l'attestazione di abilitazione al servizio Entratel, sempre via Pec.

Le modalità di utilizzo del servizio sono rese operative entro il 31 ottobre 2013.
 
 
 

 
 
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