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30/09/2013

     

 
                             
L’EDICOLA   DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 30/09/2013
A cura della Fondazione Studi Nazionale CNO
 
A VOI TUTTI, UN OTTIMO DI TUTTO.
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Diritto Amministrativo |Diritto Civile | Notariato |Economia | Fisco | Professionisti |Lavoro | Agevolazioni|
Diritto Amministrativo
 
Appalti: se l'opera risulta viziata, ma non contestata, è dovuto il compenso da parte del committente
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20707 del 10 settembre 2013, interviene in tema di appalti e stabilisce che nel caso in cui l'opera realizzata da parte di un appaltatore risulti viziata e il committente, rilevata l'esistenza delle irregolarità, vada a richiedere non l'eliminazione dei difetti, bensì il risarcimento del danno, in tal caso il credito dell'appaltatore resta immutato.

L'appaltatore deve offrire una garanzia contro le difformità e i vizi dell'opera, ma se il committente li accetta e non chiede la riparazione, o addirittura la risoluzione del contratto, ma rivendica semplicemente il risarcimento del danno, l'appaltatore può pretendere quanto in precedenza stabilito.
 
 
Diritto Civile | Notariato
 
Notariato su diritto di abitazione ed espropriazione forzata
Lo studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 21-2013/E del 16 settembre 2013, si occupa di diritto di abitazione e di espropriazione forzata.

In particolare, i notai evidenziano come questo tipo di diritto sia insuscettibile di autonoma espropriazione e di sottoposizione ad ipoteca; ne consegue che lo stesso non possa essere sottoposto a sequestro o a pignoramento. Per il Notariato, ossia, ai creditori del titolare del diritto di abitazione è impedita la sottoposizione ad espropriazione forzata del diritto di abitazione che spetta a quest'ultimo.

In caso di procedimento di espropriazione – si legge nel testo della nota - il titolare del diritto di abitazione va sempre messo in condizione di partecipare alla relativa procedura e, qualora non gli venga notificato il pignoramento, dovrà comunque essere coinvolto per far valere le proprie ragioni sul ricavato della eventuale vendita.

Infine, nello studio viene spiegato che i terzi creditori del titolare del diritto di abitazione che non abbiano provveduto ad iscrivere un'ipoteca in data anteriore alla trascrizione del trasferimento della proprietà o non abbiano ottenuto una revocatoria dell'atto traslativo della proprietà, non sembra che possano vedersi riconosciuto qualche titolo “
per intervenire nell'espropriazione forzata promossa contro un soggetto terzo nei cui confronti non siano dotati di un diverso titolo esecutivo”.
 
 
 
Economia | Fisco | Professionisti
 
Parola d'ordine: semplificazione. Le proposte dei professionisti al riguardo
Nel lungo percorso intrapreso dal nostro Paese all’insegna della semplificazione burocratica il cui peso funge da grave zavorra per il rilancio dell’economia, numerose son le proposte avanzate dalle varie associazioni imprenditoriali e di categoria.

Denominatore comune per tutti: una serie di misure urgenti finalizzate allo snellimento dei rapporti con la Pa.

In quest’ottica si inseriscono le recenti proposte avanzate dall’Ordine dei dottori commercialisti, dal Consiglio nazionale forense e dai Consulenti del lavoro. Tutti hanno preso al vaglio misure che mirano ad alleggerire i rapporti delle imprese con la Pubblica amministrazione, al fine di trovare una veloce risoluzione alle molte problematiche concrete che quotidianamente le stesse imprese devono affrontare.

Così, da una parte, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, sostenuto anche dall’Istituto di ricerca, ha presentato alcune richieste quali: l’abrogazione di alcuni commi dell’articolo 35 del Dl n. 223/2006 per una revisione totale della solidarietà del committente per le ritenute sul lavoro dipendente, oltre che la riformulazione della disciplina sanzionatoria per gli obblighi antiriciclaggio. Quest’ultima, per la categoria dei dottori commercialisti, appare sproporzionata dato che equipara la mancata segnalazione ad alcune violazioni formali. Infine, viene richiesto anche di evitare l’introduzione di nuove incarichi in capo agli stessi professionisti, come l’obbligo di accettare i pagamenti elettronici a partire dal 2014.

Dall’altra pare, invece, la categoria degli avvocati spinge sulla prevenzione delle controversie per evitare di andare ai processi. L’obiettivo di rendere più efficiente la giustizia civile, potrebbe essere raggiunto anche promuovendo la consulenza preventiva degli avvocati, così da poter giungere ad una risoluzioni delle liti senza dover arrivare necessariamente in giudizio. Allo stesso tempo, il Consiglio nazionale forense propone l’introduzione della negoziazione assistita per la definizione di operazioni economiche e accordi familiari e per rendere efficaci gli accordi transattivi presi in sede di conciliazione volontaria.

Infine, non meno importanti, le proposte avanzate dai Consulenti del lavoro, secondo cui sarebbe utile introdurre regole per far ottenere alle imprese il rimborso immediato delle somme anticipate per la liquidazione degli infortuni. Analogamente, potrebbe essere d’aiuto far transitare sul canale telematico – così da uniformare – le denunce alle casse edili così come pure adottare il modello F24 per il versamento dei contributi dovuti ai fondi pensione e ai fondi sanitari integrativi.

Da segnalare come, in questa situazione di evidente difficoltà, andrà a pesare anche l’aumento dell’Iva. Il tanto atteso rinvio dell’annunciato aumento dell’Imposta sul valore aggiunto sembra essersi definitivamente perso. Di conseguenza, senza sorprese dell’ultimo minuto, dal 1° ottobre l’aliquota Iva salirà dal 21% al 22%.

Si attende ora la parola finale sul decreto dell’Economia, che dovrebbe giungere proprio in questi due giorni (prima di martedì 1° ottobre), senza la quale l’aumento dovrebbe essere inevitabile con pesanti ripercussioni su una vasta gamma di beni e servizi: gioielli, vestiti, attrezzature sportive, televisori, attività di divertimento e anche consulenze dei professionisti.
 
 
 
Lavoro | Agevolazioni
 
Al via il bonus assunzioni giovani under 30 svantaggiati
Scatta il 1° ottobre 2013 – alle ore 15,00 – il momento dal quale i datori di lavoro potranno inviare le domande preliminari di ammissione al beneficio per l'assunzione di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, previsto dal DL n. 76/2013. Due le circolari esplicative che l'Istituto ha emanato sull'argomento: la n. 131, del 17 settembre 2013, e la n.138 del 27 settembre 2013.

L'inoltro della richiesta dovrà avvenire in via telematica tramite il sito Inps, nel rispetto dei requisiti soggettivi dei lavoratori i quali, al momento dell'assunzione:

- non devono aver compiuto ancora 30 anni,
- siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o privi di diploma di scuola media superiore o professionale,
- in caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ricavino un reddito escluso da imposizione fiscale pari a 8mila euro.

Condizioni anche per i datori di lavoro che intendono accedere all'agevolazione - consistente in un terzo dell'imponibile lordo contributivo, per un importo massimo pari a euro 650 mensili, per un massimo di 18 mesi (12 in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato) – ai quali è richiesto, tra l'altro, il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 4, commi 12, 13 e 15, della legge n. 92/2012, nonché la regolarità degli obblighi contributivi, della tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali e del regolamento Cee n. 800/2008.

Elemento importante per il riconoscimento del bonus è la valutazione dell'incremento occupazionale, che deve essere mantenuto per tutto il periodo di fruizione del beneficio. Il numero di dipendenti dovrà essere calcolato in Ula e le nuove assunzioni o trasformazioni devono costituire un incremento del numero di dipendenti occupati a tempo indeterminato rispetto alla differenza tra la media occupazionale dei 12 mesi precedenti l'assunzione e il livello occupazionale medio dei primi due anni successivi all'assunzione.
 
 
 
 
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Tasso di disparità uo

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