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20/04/2010
Cassazione in pillole n. 12/2010
HA DIRITTO ALLE GARANZIE DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE IL LAVORATORE CHE PERDE IL POSTO PERCHE’ NON SI E’ PRESENTATO NELLA NUOVA SEDE CASS. 7045 DEL 24/3/2010
A cura Centro Studi ANCL SU Regione Campania “On.le V. Mancini”
La Cassazione, con sentenza n. 7045 del 24 marzo 2010, ha stabilito che il licenziamento del lavoratore che rifiuti di trasferirisi presso una nuova sede lavorativa in un’altra città, ha natura disciplinare; pertanto, non è ammesso il licenziamento in tronco senza una preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali di settore. La Suprema Corte ha accolto le motivazioni del ricorso di una lavoratrice che, per sette mesi, non si era presentata nella sede di lavoro dove era stata trasferita e, persistendo il rifiuto a lavorare presso la nuova sede, la lavoratrice era stata licenziata in tronco. Nel ricorso la lavoratrice aveva sostenuto che il licenziamento dovesse considerarsi di natura disciplinare e quindi illegittimo per palese violazione dell’articolo 7 della legge 300/1970 nonché degli articoli 32 e seguenti del contratto collettivo di categoria.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato tale motivo del ricorso; infatti “ il licenziamento intimato al lavoratore per una qualche mancanza o inadempienza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ha, ex se (“ontologicamente”, si suol dire) , natura disciplinare . Il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerata di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell’art.7 della legge n. 300 del 1970 circa la contestazione ed il diritto di difesa .