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25/09/2013

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 25/09/2013
A cura della Fondazione Studi CNO
 
A  VOI TUTTI, UN OTTIMO DI TUTTO
 
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Bilancio | Fisco |Fisco | Funzioni giudiziarie |Fisco | Immobili |Lavoro |Notariato | Professionisti | Diritto Societario |Professionisti |Tutela e sicurezza|
Bilancio | Fisco
 
Fisco: a tutto c'è rimedio, anche agli errori contabili
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31 del 24 settembre 2013, affronta il problema della correzione degli errori commessi dai contribuenti in sede di imputazione in bilancio delle voci di costo e ricavo di competenza dell’esercizio derivanti proprio dalla mancata applicazione del principio di competenza.

Si ricorda che tale principio è stato considerato inderogabile dal legislatore (art. 109, comma 1 del Tuir) proprio per evitare che il contribuente possa arbitrariamente imputare, in un periodo d’imposta o in un altro, gli elementi reddituali positivi e negativi.

L’eventuale errore commesso non è, però, impossibile da rettificare.

Con il nuovo documento di prassi, il Fisco evidenzia come ogni errata imputazione di un costo o di un provento può sempre essere corretta: è possibile sempre ripristinare la corretta competenza fiscale di un componente positivo o negativo di reddito anche nel caso in cui tali errori abbiano già prodotto le loro conseguenze fiscali.

Anche un errore già fissato nel bilancio di esercizio può essere sanato a prescindere dal fatto che dalla sua correzione possa derivare una maggiore o minore imposta dovuta: l’eventuale mancata deduzione può essere recuperata come, pure, può essere applicata una maggiore tassazione.

Ciò che evidenzia la circolare n. 31/E è che i contribuenti, nel corretto rispetto dei principi contabili nazionali o internazionali, in presenza di una contabilizzazione di un errore, devono procedere alla correzione dello stesso per evitare che il componente reddituale erroneamente contabilizzato possa assumere rilevanza fiscale nell’anno in cui lo sbaglio è stato commesso. Pertanto, il costo non dedotto oppure il ricavo non tassato devono essere riportati nell’esercizio di corretta competenza fiscale, secondo modalità bene precise.

Specifica l’Agenzia che la correzione degli errori contabili (diversi da quelli che rendono nulla la delibera assembleare di approvazione del bilancio) “
deve essere effettuata imputando al conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore un componente a rettifica della voce patrimoniale che, a suo tempo, fu interessata dallo stesso”.

In particolare, dunque, la rettifica interesserà le voci straordinarie di contro economico, quali la voce E20 o E21, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali. Per gli Ias adopter, invece, la regola generale vuole che la correzione venga effettuata retroattivamente nel primo bilancio pubblicato dopo la scoperta dell’errore e la rettifica per la correzione dell’errore contabile deve essere imputata nello stato patrimoniale.
 
 
 
 
 
Fisco | Funzioni giudiziarie
 
Ammissione al passivo dei debiti tributari. Non conta quando il ruolo è stato emesso
Con ordinanza n. 21804 depositata il 24 settembre 2013, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva confermato l'esclusione di un credito di Equitalia dallo stato passivo fallimentare di una società.

In particolare, i giudici campani avevano ritenuto che la relativa istanza di insinuazione fosse tardiva in quanto i ruoli erano stati emessi dopo la chiusura dello stato passivo.

Diversa la posizione della Sesta sezione civile di Cassazione secondo la quale il dato rilevante ai fini dell'ammissione al passivo di un credito tributario è che lo stesso sia antecedente alla dichiarazione dello stato passivo e sia adeguatamente documentato.

A tal fine – conclude la Corte - “
non rileva certamente se i ruoli sono stati formati prima o dopo la dichiarazione dello stato passivo”.
 
 
Fisco | Immobili
 
Riforma del Catasto e lotta all'evasione. Atteso l'ok della Camera alla delega fiscale
Il testo del Ddl di delega fiscale (Dl n. 102/2013) dopo la votazione in Commissione Finanze, in cui ha raccolto una serie di nuovi emendamenti ai 16 articoli esistenti, procede ora verso l’aula della Camera, dove già nella seduta del 25 settembre dovrebbe arrivare il via libera definitivo.

l passo successivo è il passaggio all’aula del Senato dove il provvedimento dovrebbe essere atteso per il 9 ottobre per la seconda lettura.

Durante la votazione in Commissione finanze non si è assistito a veri e proprio stravolgimenti del testo. Praticamente i primi sei articoli sono passati indenni così come pure sono state confermate le norme in materia di abuso di diritto, riforma del Catasto (con il nuovo metodo di valutazione degli immobili che fa riferimento ai metri quadrati e non più al numero dei vani), fiscalità ambientale, stima e monitoraggio dell’evasione fiscale.

A tal riguardo, sono state infatti confermate le azioni dirette a rafforzare l’attività di accertamento contro le frodi e gli abusi fiscali per l’emersione della base imponibile grazie anche al potenziamento degli strumenti di controllo, quali: la tracciabilità dei pagamenti e la fattura elettronica.
 
 
 
Lavoro
 
Incentivo all'esodo e seconda domanda di ricongiunzione
L'Inps, con il messaggio n. 14984 del 24 settembre 2013 (documento commentato dalla carta stampata, ma non pubblicato ufficialmente) precisa che, in caso di utilizzo della prestazione di incentivo all'esodo (art. 4 della legge n. 92/2012), non è consentita la presentazione di una seconda domanda di ricongiunzione.

Questo perché l'incentivo all'esodo è una prestazione di sostegno al reddito, servono quindi cinque anni di contributi.

Si specifica che una seconda domanda di ricongiunzione, in mancanza del requisito dei 10 anni, di cui almeno 5 di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa – richiesto dopo la presentazione della prima domanda – potrà essere presentata solo contestualmente alla domanda di pensione.

La prestazione di incentivo non è soggetta a trattenute per il pagamento di oneri dovuti per riscatti o ricongiunzioni, che devono essere versati interamente prima dell'accesso alla prestazione.
 
 
Notariato | Professionisti | Diritto Societario
 
Il notariato del Triveneto dà spazio alle Stp con unico socio
Sì terrà il 28 settembre 2013, a Mestre, il convegno dei notai del Triveneto, che vedrà la presentazione, tra gli orientamenti in materia di atti societari edizione 2013, di quello dedicato alle società tra professionisti (legge 183/2011). La disamina affronta tutte le questioni da cui emergono incertezze.

Dal lavoro del notariato, un’importante interpretazione sulla pluralità o meno dei soci: la Stp può essere costituita come Spa o Srl unipersonale. Non trattandosi di un modello societario sui generis, infatti, la nuova tipologia di società rientra nelle “ordinarie”, restando soggetta alla disciplina legale del modello societario adottato. Rimangono ferme, comunque, le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al particolare oggetto.

Nella ragione sociale si dovrà specificare il modello societario (Snc, Sas, Srl, Sapa, Spa, cooperativa), poiché non è sufficiente l'indicazione “società tra professionisti”, che pure è obbligatoria. Quanto all'oggetto sociale, si ricorda che deve essere esclusivamente limitato all'attività professionale (o attività strumentali all'esercizio della professione), tuttavia nelle società multidisciplinari, può non essere individuata l'attività prevalente, poiché l'indicazione non è né necessaria, né obbligatoria.

Secondo i notai del Triveneto, il vincolo della partecipazione dei soci a una sola Stp è da applicare non solo ai soci professionisti ma anche ai soci finanziatori.
 
 
 
Professionisti
 
Dottori commercialisti e revisori, possibile cancellazione dell'equipollenza
Dopo la scadenza del 23 settembre 2013, quale termine per effettuare l'iscrizione al Registro dei revisori legali dei conti, la possibile cancellazione dell'equipollenza sta creando non pochi problemi, eventualità che costringerebbe, difatti, i dottori commercialisti a un ulteriore esame per entrare a far parte del Registro dei revisori.

Intanto, la situazione di chi ha sostenuto le prove scritte da dottore commercialista a giugno 2013, con la possibilità di abilitarsi in termini rapidi, verrebbe considerata come fuori termine e quindi sarebbe necessario sostenere l'esame da revisore. Poi, c'è il caso di chi ha terminato il tirocinio oltre la data del 13 settembre 2012 che, avendo presentato la domanda di iscrizione, ha assistito al suo rigetto.

Rimangono forti dubbi sulla fine di qualsiasi equipollenza tra i due esami, ipotesi per ora sostenuta dal Ministero della giustizia.
 
 
 
Tutela e sicurezza
 
Inail, prescrizione del diritto alla prestazione per 150 giorni
La circolare n. 42, del 19 settembre 2013, dell'Inail interviene in materia di prescrizione del diritto alle prestazioni a seguito di recenti interventi della Corte di Cassazione, la quale sottolinea il principio in base al quale il procedimento amministrativo e, con esso, anche la sospensione della prescrizione cessano decorsi i 150 giorni per la liquidazione in via amministrativa della prestazione indennitaria senza che l'Istituto si sia pronunciato, comportando il formarsi del silenzio-rigetto.

L'Inail precisa quindi che:

- il
dies a quo della prescrizione coincide con il momento in cui il diritto può essere fatto valere;
- la presentazione della domanda amministrativa di liquidazione della prestazione presentata entro 3 anni dal dies a quo impedisce l'interruzione del diritto;
-
“il termine triennale di prescrizione, in questo caso, ricomincia a decorrere dal momento in cui si esauriscono i termini fissati dalla legge per l'espletamento del procedimento amministrativo (pari a 150 giorni e 210 per le revisioni)”.

L'Istituto specifica che:

- provvedimenti negativi emessi dopo la formazione del silenzio-rigetto non producono alcun effetto interruttivo;
- provvedimenti di riconoscimento del diritto interrompono il termine prescrizionale non suscettibile, in questo caso, di sospensione.

Le disposizioni contenute nella circolare si applicano ai casi futuri, a quelli in istruttoria e alle fattispecie per le quali sono in corso controversie amministrative o giudiziarie, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
 

 
 
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