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24/09/2013

   

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 24/09/2013

A cura della Fondazione Studi Nazionale

 

A VOI TUTTI, UN OTTIMO DI TUTTO!!

 

Il Presidente Regionale

Anna Mara Granata

 

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ARGOMENTI TRATTATI

|Diritto Penale |Fisco |Funzioni giudiziarie | Fisco |Lavoro |Lavoro | Tutela e sicurezza| 

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Diritto Penale

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Il dolo specifico del commercialista nella sottrazione fraudolenta è più facile da dimostrare

La Terza sezione penale della Cassazione - sentenza n. 39079 del 23 settembre 2013 - ha ritenuto lecito il provvedimento di sequestro preventivo del Gip verso un commercialista che ha messo in atto una complessa operazione per evadere le tasse (per 4 milioni di euro) sul proprio reddito. 

Il professionista, per sottrarre la garanzia patrimoniale all’Erario, aveva ceduto immobili a una Srl per poi attribuire quote della stessa alla sua convivente. 

In sintesi, gli elementi costitutivi del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11 del Dlgs 74/2000) sono: il dolo specifico, profilo psicologico, ossia il fine del sottrarsi al pagamento, e una condotta fraudolenta, profilo materiale, ai fini di vanificare l’esito dell'esecuzione tributaria coattiva (riduzione della capacità patrimoniale) "la quale non configura un presupposto della condotta, in quanto è prevista dalla legge solo come evenienza futura che la condotta, idonea, tende a neutralizzare".

Nel caso esaminato, la Cassazione ha sottolineato che è semplice dimostrare il dolo specifico, poiché si tratta di “un professionista ben consapevole del significato dell'obbligazione tributaria, dei suoi presupposti e dell'eventualità del suo accertamento successivo con la conseguente attività riscossiva da parte dell'Erario e dei suoi agenti”. 

Non rileva, inoltre, il momento storico dell’accertamento: l'anteriorità del passaggio di proprietà rispetto alla riscossione coattiva, attuato dal professionista per evitare proprio l’azione del Fisco, evidenziato dalla difesa.

 

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 31 - Commercialisti più a rischio - Negri

 

 

ItaliaOggi, p. 25 - Elusione, per la condanna non serve il dolo specifico - Alberici

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Fisco

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Elaborazione del 730 per disoccupati da parte dei Caf anche dopo la scadenza

I contribuenti che hanno cessato il lavoro e che potevano fare la dichiarazione dei redditi solo con il modello Unico hanno la possibilità di presentare il modello 730 nell'arco temporale compreso tra il 2 e il 30 settembre. 

Questa facoltà permette al disoccupato, solitamente in posizione a credito, di avere il rimborso in un breve lasso di tempo. La novità è stata introdotta dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 28 del 22 agosto del 2013, ma la Consulta dei Caf ha reso noto che le pratiche elaborate risultano essere 120 mila rispetto alle 400 mila possibili.

I Caf annunciano che procederanno con la lavorazione del 730 anche dopo la scadenza del 30 settembre, tenendo presente la data del 25 ottobre, quale termine ultimo indicato per la trasmissione telematica delle pratiche all'Agenzia delle entrate da parte dei Caf.

 

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 29 - Per i senza lavoro il termine del 730 non è perentorio - M.Cap.

 

 

ItaliaOggi, p. 23 - Si allarga la finestra del 730 anti-crisi

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Funzioni giudiziarie | Fisco

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L'ex manager non condannabile per mancato versamento Iva se mancano le prove dell'intento evasivo

L'articolo 10-ter del Dlgs 74/2000, introdotto in un secondo momento dal Decreto legge n. 223/2006, prevede l’applicazione della sanzione per omesso versamento dell’Imposta sul valore aggiunto a chiunque non versi l’Iva dichiarata a debito, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo. In altri termini, il reato di omesso versamento dell’Imposta e l’applicazione della relativa sanzione si esaurisce entro lo specifico termine indicato dalla legge che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della Legge n. 405/90, è fissato per il 27 dicembre di ogni anno. 

Con tale motivazione, la Corte di Cassazione, sentenza n. 39082 del 23 settembre 2013, annulla la condanna comminata ad un ex amministratore di una società, poi fallita, indagato per omesso versamento Iva.

Per i Supremi giudici, l’ex amministratore non può essere condannato se non vi è certezza della situazione patrimoniale dell’azienda al momento in cui lo stesso era in carica. 

Il reato di cui è stato accusato il precedente amministratore è da considerare come “un reato proprio, riferibile al destinatario dell'obbligo, titolare della posizione di garanzia. Peraltro, poiché è un reato omissivo istantaneo sottoposto all'adempimento di un obbligo entro un termine, è a tale momento che deve aversi riferimento per determinare il fatto consumativo”

Ne deriva che al momento della scadenza del termine per il versamento dell’acconto, l’ex amministratore non era già più in carica e, quindi, non avendo potuto materialmente adempiere all’obbligo non può essere, allo stesso modo, neanche punibile penalmente. L’accusa è valida solo se è dimostrabile che la sua precedente gestione era finalizzata all’evasione.

 

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 31 - Sull'omissione Iva pesa la malafede - Iorio

 

 

ItaliaOggi, p. 25 - Mancato versamento Iva, non risponde l'ex manager - Alberici

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Lavoro

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Le Botteghe di Mestiere, le prossime scadenze

Dalle ore 10,00 del 1° ottobre alle ore 23,59 del 4 novembre 2013 si potrà presentare la propria candidatura alle “Botteghe di Mestiere” del II Avviso (secondo ciclo). I laboratori artigianali sono 72; l'aspirante tirocinante deve scegliere la provincia e registrarsi utilizzando gli allegati Curriculum vitae e Dichiarazione sostitutiva disoccupazione disponibili nel sito www.italialavoro.it 

Dal 17 dicembre 2013 al 30 gennaio 2014 due le scadenze: è infatti possibile presentare una sola candidatura sia per i 5 laboratori artigianali previsti dalla seconda fase del secondo ciclo, II Avviso, che per le 62 botteghe contemplate nel terzo ciclo del I Avviso.

 

ItaliaOggi, p. 29 - Brevi

 

 

italialavoro.it - Botteghe di Mestiere

 

 

italialavoro.it - Le Botteghe di Mestiere del II Avviso (II ciclo)

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Responsabilità di terzi nelle invalidità civili, operativa l'azione di rivalsa dell'Inps

Con la pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” n. 223, del 23 settembre 2013, diviene operativo il decreto del 19 marzo 2013 del Ministero del lavoro che fissa “Criteri e tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni erogate agli invalidi civili”

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 41 del collegato lavoro (legge n. 183/2010), sono ora ufficiali le tariffe relative ad ogni tipo di prestazione di invalidità con le quali l'Inps potrà recuperare, presso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione, il valore economico di pensioni, indennità o assegni spettanti ad invalidi civili per fatti illeciti di terzi. 

La tariffa si articola in otto tavole e tre sono i fattori che determinano l'importo del risarcimento: 

- l'importo mensile della prestazione; 

- il numero di mensilità in cui detta prestazione viene erogata nell'anno; 

- il coefficiente della tariffa che e' funzione della prestazione, del sesso e dell'età del beneficiario della stessa prestazione. 

Diversi gli esempi riportati nel decreto per spiegare il funzionamento della tariffa dell'azione di rivalsa.

 

ItaliaOggi, p. 29 - Invalidità, via alla rivalsa Inps - Cirioli

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Chimica pmi, dichiarazione integrativa all'accordo del 25 luglio 2013

A settembre 2013 Unionchimica Confapi e Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno provveduto alla sigla di una dichiarazione integrativa dell'ipotesi di accordo del 25 luglio 2013, con l'elaborazione dei minimi contrattuali e il riconoscimento di un importo una tantum per il periodo gennaio-agosto 2013.

 

eDotto - Rinnovi CCNL del 24/09/2013 - Dichiarazione integrativa all'ipotesi di accordo CCNL Chimica pmi del 25/07/2013

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Lavoro | Tutela e sicurezza

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Durc stazioni appaltanti: aggiornati i campi relativi al nuovo periodo di validità

Con la nota n. prot. 5727 del 23 settembre 2013, pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto assicuratore, il direttore generale, Agatino Cariola, fornisce ulteriori precisazioni in materia di Durc. 

Si rammenta che le novità più importanti relative alla disciplina del Documento di regolarità contributiva sono state introdotte dalla Legge n. 98/2013 e sono entrate in vigore dal 21 agosto 2013. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al riguardo è intervenuto con la circolare esplicativa n. 36/2013, a cui l’Inail fa integrale rinvio. 

Le più importanti novità sul Durc si riferiscono ai contratti pubblici. A tal proposito si precisa che il periodo di validità del Durc è ora di 120 giorni dall’emissione, per i certificati rilasciati: per i contratti pubblici di lavori e servizi; ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale; per i lavori edili tra soggetti privati, fino al 31 dicembre 2014.

Altra novità riguarda, poi, le stazioni appaltanti. Sempre con riferimento ai contratti pubblici, i 120 giorni di validità dei Durc acquistati da queste ultime, per la verifica della dichiarazione sostitutiva, decorrono dalla data indicata nel certificato di verifica della dichiarazione sostitutiva, anziché dalla data di rilascio. 

Ne consegue il fatto che le stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare il Durc rilasciato per i contratti pubblici in corso di validità e acquisito d’ufficio per la verifica della dichiarazione sostituiva anche per l’aggiudicazione e la stipula del contratto oltre che per i contratti diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. 

Per adempiere a tal obbligo, l'Inail ha ritenuto necessario aggiornare le diciture sui certificati riguardanti il periodo di validità.

 

inail.it - Nota 20 settembre 2013

 

 
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