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16/09/2013

 
L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO  del 16/09/2013
A cura della Fondazione Studi Nazionale CNO
ARGOMENTI TRATTATI
|Fisco |Fisco | Immobili | Operazioni straordinarie|
Fisco
 
Società di capitali e conti correnti dei soci, il collegamento va provato
Con la sentenza n. 76/65/2013, la Ctr della Lombardia, sezione di Brescia, annulla l'accertamento a carico di una società per azioni – ai fini delle imposte dirette e dell'Iva – che gli Uffici avevano fatto scaturire a seguito delle indagini bancarie eseguite sul conto di uno dei soci, dalle quali si faceva evincere che alcune movimentazioni non trovavano corrispondenza nella contabilità della società.

I giudici della Ctr, che ribaltano la decisione della Commissione tributaria provinciale, nell'evidenziare la presunzione legale relativa, sottolineano che prima di tutto spetta all'Ufficio l'onere della prova che dimostri che i conti intestati a terzi siano riconducibili in tutto o in parte alla società. Sarà poi compito del contribuente produrre le prove che attestino la non corrispondenza delle operazioni bancarie con l'attività dell'impresa.

Nel caso in esame, invece, dagli Uffici non è stato provato tale collegamento; inoltre, non è stato ritenuto sufficiente il fatto che ci fosse un rapporto tra il socio accertato e la società di capitali per fari sì che le movimentazioni bancarie del primo fossero riconducibili alla gestione contabile della seconda.
 
 
Fattura e merce non consegnate al cliente, niente tasse
La Ctp di Bergamo, con sentenza n. 28/01/13, nell'annullare gli avvisi di accertamento impugnati dalla curatela fallimentare di una società commerciale, spiega che la sola compilazione delle fatture e la loro trasmissione alla banca per ottenere un finanziamento, anche se indebito, non consente al Fisco di recuperare le imposte.

Le motivazioni:

- per le dirette, i corrispettivi delle cessioni si considerano eseguiti alla data della consegna o spedizione dei beni mobili, per cui la sola emissione della fattura non può giustificare la richiesta;

- ai fini Iva, la sola compilazione della fattura non può costituire emissione, poiché la fattura si intende emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.

Nello specifico la società, una volta ricevuto gli ordini dai clienti, predisponeva subito la fattura e la inoltrava ad un istituto di credito per ottenere le somme per pagare i fornitori, i quali provvedevano alla consegna sia della merce che della fattura ai clienti della società accertata. La società, ricevuto il compenso dai clienti pagava la banca. Ma l’ingranaggio si blocca quando il fornitore non consegna la merce ai clienti pur avendo ricevuto il credito, ottenuto dalla banca da parte della società.
Dalle Entrate versioni aggiornate dei software di compilazione del modello Unico
L’Agenzia delle Entrate, in data 13 settembre 2013, nell’elenco delle ultime novità fiscali pubblicate, aggiunge la notizia relativa all’aggiornamento del software di compilazione dei modelli Unico SC, Unico PF e unico ENC.

Per quanto riguarda il modello Unico Sc 2013, si informa della messa a disposizione della Versione 1.0.3, che consente la compilazione del modello UnicOnLine Sc 2013 e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Relativamente al modello Unico Persone fisiche si tratta della Versione 1.0.5, che oltre a consentire la compilazione del citato modello permette anche la generazione del modello di versamento F24 (plug-in F24 da Unico Pf 2013).

Infine, per quanto riguarda il Modello ENC, il relativo software è alla versione 1.0.2. Anch’esso consente la compilazione del modello e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Tutti e tre questi modelli utilizzano una nuova tecnologia di distribuzione dei software basati su Java, che permette all’utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web. Si può così, in maniera molto semplice, avere la certezza di utilizzare sempre l’ultima versione aggiornata dei vari modelli, senza dover ricorrere a complesse procedure di installazione e aggiornamento.
 
 
Fisco | Immobili | Operazioni straordinarie
 
Lecito l'aumento di capitale con conferimento di immobili se il mutuo è stato acceso prima
Nel definire il ricorso presentato da un socio di una società di capitali, raggiunto da un avviso di rettifica e di liquidazione da parte dell’Amministrazione finanziaria per l’imposta di registro, la Commissione regionale lombarda, Sezione Brescia – sentenza n. 97/66/2013 – stabilisce che è legittimo l’aumento di capitale con il conferimento di immobili e il successivo accollo del mutuo, nel caso in cui il finanziamento è stato sottoscritto prima dell’acquisto da parte del socio conferente.

L’Agenzia delle Entrate aveva contestato il fatto che l’imposta di registro era stata calcolata sulla differenza tra il valore dell’immobile pagato dal socio e il relativo mutuo accollato (valore netto dei beni conferiti), con l’intento da parte del contribuente di ridurre la base imponibile e realizzare un indebito vantaggio fiscale.

La Ctr Lombardia, confermando il parere dei giudici di primo grado, ha sostenuto la tesi del contribuente, condannando il Fisco anche al pagamento delle spese processuali.

Secondo la Commissione regionale, infatti, l’acquisto degli immobili gravati da mutuo da parte del socio era già avvenuto privatamente prima che gli stessi fossero stati conferiti come oggetto dell’aumento di capitale. Dunque, non si può supporre che l’operazione straordinaria sia stata accesa con l’intento di realizzare fini elusivi: l'aumento del capitale sociale è da ritenere lecito in quanto rispettoso sia dell'articolo 1273 del Codice civile che del l'articolo 50 del Dpr 131/1986 e gli effetti contestati sono esattamente uguali a quelli che sarebbero sorti nel caso in cui l’operazione fosse stata realizzata tra il venditore originario e la società.

Pertanto - conclude la sentenza - il Fisco non può considerare elusiva qualsiasi operazione che comporti un risparmio fiscale, se è lo stesso legislatore a dar vita ad un ordinamento
“nel rispetto del quale è possibile conseguire risparmi tributari evitando inutili e nocive dissipazioni pecuniarie”.
Agevolazioni
 
 
Definiti settori e professioni ad alto tasso di disparità occupazionale
 
I Ministeri del lavoro e dell'economia hanno definito i settori e le professioni, caratterizzati da un alto tasso di disparità occupazionale tra uomo e donna.

Il primo decreto del 2 settembre 2013 riguarda l'anno 2013 e il secondo sempre con data 2 settembre riguarda l'anno 2014.

Lo sgravio contributivo previsto è del 50% ed è diretto all'assunzione di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Tra le altre, sono incentivate le assunzioni nei settori agricolo, artigiano, delle costruzioni e dei servizi di informazione e comunicazione.
Diritto Penale
 
Omessi versamenti dell'Iva e delle ritenute semi-retroattivi
I giudici delle Sezioni unite penali di Cassazione, con la sentenza n. 37424 depositata il 12 settembre 2013, hanno precisato che l'articolo 10-ter del D.lgs. n. 74/2000 entrato in vigore il 4 luglio 2006, sull'omesso versamento, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, dell'Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, è applicabile anche alle omissioni dei versamenti Iva relativi all'anno 2005, senza che ciò comporti violazione di irretroattività della norma penale.

Ed infatti – si legge nel testo della decisione - la condotta penalmente sanzionata è l'omesso versamento dell'Iva in scadenza successivamente all'entrata in vigore delle nuove norme, ancorché riferita a dichiarazioni presentate precedentemente.

Il medesimo discorso è stato operato dalle Sezioni unite penali anche nel testo della sentenza n.
37245 del 12 settembre 2013, questa volta con riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute.

In particolare, è stata riconosciuta l'applicabilità dell'articolo 10-bis del D.lgs. n. 74/2000 entrato in vigore il 1° gennaio 2005, previsto in caso di omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, anche in caso di omissioni dei versamenti delle ritenute alla fonte relative all'anno 2004.
770/2013, proroga agli sgoccioli
La proroga per la presentazione alle Entrate del 770/2013 semplificato e ordinario, operata dal Dpcm del 24 luglio 2013, che dà tempo fino al 20 settembre 2013 ai sostituti d’imposta (datori di lavoro, enti pensionistici, amministrazioni dello Stato, eccetera), sta per esaurirsi.

Il modello - con i dati fiscali relativi alle ritenute effettuate nel 2012, quelli riguardanti i versamenti eseguiti, i crediti d'imposta utilizzati, le compensazioni operate e i dati contributivi e assicurativi - va presentato telematicamente, direttamente o tramite un intermediario abilitato, attraverso Fisconline, se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti non superiore a 20, o con Entratel, se superiore.

Verrà rilasciata ricevuta per via telematica dall'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che la proroga della presentazione sposta i termini per i ravvedimenti operosi.

Entro il 20 settembre 2013 può essere presentato ravvedimento:

- per l'infedele presentazione dei modelli 770/2012 semplificato e ordinario, relativi al 2011;

- per l'omessa effettuazione, nel 2012, delle ritenute e/ o l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle stesse.

Entro il 19 dicembre 2013 (90 giorni prima della scadenza della dichiarazione successiva), può essere presentato ravvedimento per la mancata presentazione del modello 770/2013 al 20 settembre 2013, con una sanzione ridotta di 25 euro.
 
Lavoro
 
CCNL Telecomunicazioni, regolamentato il lavoro a progetto nei call center
Il 1° agosto 2013 Assotelecomunicazioni-Asstel e Assocontact e Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil hanno sottoscritto un accordo per regolamentare, nell'ambito del CCNL Telecomunicazioni, il lavoro a progetto nelle attività di vendita di beni e servizi e di recupero crediti realizzati attraverso call center “outbound”, in attuazione di quanto previsto dall'art. 24-bis del decreto legge n. 82/2012. L'accordo si applica unicamente alla figura professionale dell'operatore telefonico outbound. Restano escluse le figure di coordinamento e quelle che svolgono attività esclusivamente di back office, che saranno a norma svolte da personale con contratto di lavoro subordinato.
 
 
Rinnovato il ccnl dei lavoratori in somministrazione
Siglata, da Assolavoro e Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp@, l'ipotesi di accordo del 10 settembre 2013 per il rinnovo del ccnl dei lavoratori in somministrazione.

Con l'accordo, relativamente al contratto a tempo indeterminato, viene introdotto il riconoscimento di un incentivo di euro 750 – fino ad un massimo di 36 mesi - all'Agenzia che assume il lavoratore a tempo indeterminato, indipendentemente che si tratti di un nuovo contratto o di una trasformazione.

In via transitoria è riconosciuta la stabilizzazione a quei lavoratori in somministrazione che abbiano maturato 24 mesi continuativi o 30 cumulativi alla data del 30 settembre 2012. Inoltre, nei casi di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) è obbligo stipulare il solo contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione delle ipotesi di sostituzione.

Si evidenzia l'articolo concernente la “Clausola sociale”, che prevede il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, nei limiti numerici previsti dal bando, qualora – in caso di cessazione di appalti pubblici – la nuova aggiudicazione interessi un'Agenzia diversa dalla precedente.

Incentivata la bilateralità e introdotta una retribuzione minima garantita. In caso di cassa integrazione in deroga, l'Agenzia è tenuta ad un'integrazione fino al 100% della retribuzione, nel caso ciò sia previsto per i dipendenti dell'utilizzatore.

Aggiornata la disciplina dell'apprendistato professionalizzante secondo le ultime novità legislative.
 
 

 
 
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Tasso di disparità uo

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