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09/09/2013

Agevolazioni
 
Accesso al mutuo agevolato per prima casa alle giovani coppie e nuclei familiari monogenitoriali
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 209 del 6 settembre 2013 il decreto n. 103 del 24 giugno 2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, sulla disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.

Pur restando immodificate la soglia massima dei 200.000 euro per la richiesta di mutuo agevolato e l'età dei richiedenti, fissata nel limite dei 35 anni, tra l'altro, mutano:

- il valore dell'Isee, che passa da 35 mila a 40 mila euro;

- la modalità di calcolo degli interessi massimi sui finanziamenti, il quale passa da “
un tasso massimo pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso variabile, nonché ad un tasso massimo pari o equivalente a IRS + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a IRS + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso”, ad un sistema dove il tasso massimo limite sarà quello “non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia”;
 
- le caratteristiche dell'immobile da acquistare, che non deve essere accatastato come di lusso e la cui superficie può essere al massimo di 95 metri quadrati, anziché 90.

 Il decreto entra in vigore dal 21 settembre 2013.
 
 
Diritto Commerciale
 
Le startup con modello aggiornato
Il ministero dello Sviluppo Economico, con una news del 5 settembre 2013 pubblicata sul sito, informa che le Camere di Commercio, sotto supervisione del Ministero stesso, hanno recepito le modifiche alla definizione di startup, operate dal Decreto lavoro, che semplificano e ampliano i requisiti per l’accesso alle agevolazioni.

Pertanto, sono state aggiornate guide sintetiche e modulo di autocertificazione e iscrizione, reperibili nell’apposita sezione speciale del Registro imprese "Startup innovative" sul sito del Mise.

Nella comunicazione si avvisa che il modello di autodichiarazione per la certificazione degli incubatori è rimasto invariato.

Modifiche recepite:

- abrogazione dell’obbligo della prevalenza delle persone fisiche nelle compagini societarie;

- riduzione della quota minima di spesa in ricerca e sviluppo dal 20% al 15%;

- estensione per l’accesso alle imprese con almeno 2/3 della forza lavoro costituita da persone in possesso di una laurea magistrale e alle società titolari di un software originario registrato presso la SIAE.
 
 
Fisco
 
Rimborso Iva, l'interpello del Fisco non è vincolante per il contribuente
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20526, depositata il 6 settembre 2013, risolve la vicenda di un contribuente che, riguardo all’imponibilità Iva di alcune operazioni di cessioni di beni, aveva seguito il parere offerto dall’Amministrazione finanziaria mediante interpello. A tale atto, ne aveva fatto seguito però un altro con cui il precedente orientamento era stato rettificato: di qui la pretesa del contribuente di ottenere il rimborso dell’imposta versata ma non dovuta.

I Supremi giudici, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritengono che circolari, risoluzioni ed interpelli emessi dall’Amministrazione finanziaria non possono essere ritenuti atti vincolanti per il contribuente, avendo natura puramente interna e, dunque, non possono far generare precisi diritti: quale, per esempio, il differimento di un termine decadenziale. Ciò anche se il contenuto di tali atti preveda un mutamento dell’orientamento agenziale.

Dunque, il contribuente che ha versato l’Iva sulla base di una risposta ad un interpello, deve calcolare i termini di decadenza del rimborso dell’imposta versata ma non dovuta non dal momento in cui l’Amministrazione ha offerto la propria risposta, ma da quando è maturato il diritto alla restituzione.

L’eventuale ritardo del contribuente nel richiedere il rimborso Iva dovuto, se dipeso da una risposta ad interpello, non dà diritto al beneficio, qualora la legge dovesse prevedere diversamente. Al massimo, il contribuente, se dovesse ritenere di aver subito dall’Ufficio un danno ingiusto, può procedere alla richiesta di un risarcimento, muovendo una causa ordinaria dinanzi al Tribunale.
 
 
Produzione documentale sanata in secondo grado
Nel testo della sentenza n. 20523 depositata il 6 settembre 2013, la Corte di cassazione ha espressamente ricordato come, anche nei processi di natura tributaria, la facoltà di produrre documenti entro venti giorni liberi prima della data di trattazione, pur in mancanza di una esplicita sanzione per la parte che intenda avvalersene, è sottoposta a un termine perentorio e, quindi, sanzionato a pena di decadenza, ai sensi dell'articolo 152 del Codice di procedura civile.

Sempre nell'ambito del contenzioso tributario, tuttavia – continua la Sezione tributaria della Cassazione – il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle modalità di produzione previste dall'articolo 32 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 ed in forma analoga dall'articolo 87 delle disposizioni d'attuazione al Codice di procedura civile.

Ove poi il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all'atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, “
si deve ritenere raggiunta – ancorché le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge – la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata”.
 
 
Eredità. Accertamento induttivo legittimo se non si riesce a giustificare la provenienza del denaro
L’Amministrazione finanziaria può presumere che un pensionato proprietario di immobili e auto sia un imprenditore, che non ha presentato la dichiarazione dei redditi, e spiccare nei suoi confronti un’azione di accertamento induttivo, non tenendo conto dell’eredità ricevuta. Di conseguenza è legittima l’azione di accertamento intrapresa a carico del pensionato.

La conclusione si trae dalla sentenza n.
20549 del 6 settembre 2013, con cui la Corte di Cassazione conferma l’orientamento severo sul metodo induttivo nei confronti di un pensionato, che ha presentato ricorso avverso l’atto di accertamento spiccato dal Fisco.

Secondo i giudici a nulla valgono le giustificazioni relative all’eredità ricevuta. Il fatto è del tutto irrilevante: l’acquisto di due auto e due case è comunque produttivo di reddito d’impresa che, di fatto, non è stato dichiarato.

Il pensionato non è stato in grado di giustificare la provenienza del denaro usato per acquistare tali beni e, quindi, è tenuto a versare le maggiori imposte sul presunto reddito d'impresa non dichiarato, al pari di un qualsiasi imprenditore.
 
 
Lavoro
 
Durc, la nuova validità interessa quelli rilasciati dal 21 agosto 2013
Primi chiarimenti sulle novità riguardanti il Documento unico di regolarità contributiva nei contratti pubblici vengono forniti dal Ministero del lavoro con la circolare n. 36, del 6 settembre 2013. Le modifiche alla disciplina sono state apportate dal decreto n. 69/2013 (decreto del fare), convertito dalla legge n. 98/2013.

Secondo le nuove disposizioni, la durata della validità del Durc è pari a 120 giorni ed interessa i documenti rilasciati dal 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge n. 98/2013. Si precisa che i Durc rilasciati prima di tale data hanno validità 90 giorni, compresi quelli emessi dal 21 giugno al 20 agosto 2013, per i quali è revocata la validità di 180 giorni prevista inizialmente dal DL 69/2013 prima della conversione in legge.

Tre i raggruppamenti individuati in relazione alle varie fasi del contratto e dei Durc che devono essere richiesti.

Il primo gruppo prevede che la validità quadrimestrale interessi la verifica della dichiarazione sostitutiva prevista dal D.Lgs n. 163/2006, art. 38; l'aggiudicazione del contratto; la stipula del contratto.

Il secondo raggruppamento concerne le fasi successive alla stipula del contratto, con esclusione della fase correlata al pagamento del saldo finale. Il Ministero precisa che il Durc debba essere acquisito, non al momento immediatamente successivo alla conclusione del contratto, ma solo al concreto verificarsi del momento del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e delle prestazioni relative a servizi e forniture e per il certificato di collaudo.

Nel terzo raggruppamento rientra la richiesta di un ulteriore documento di regolarità in fase di pagamento del saldo finale.

Il “preavviso di accertamento negativo”, con il quale gli Enti coinvolti nel rilascio del Durc invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, può essere formalizzato anche mediante posta elettronica certificata o, con lo stesso mezzo, tramite consulenti del lavoro e professionisti abilitati. La previsione, pur se attinente in maniera specifica ai contratti pubblici, si applica ad ogni diversa tipologia di verifica operata dagli Enti previdenziali in sede di rilascio del documento.

Fino al 31 dicembre 2014, la durata 120 giorni di validità del Durc è estesa anche ai lavori edili per i soggetti privati.
 

 
 
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