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05/09/2013

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 5/9/2013
A cura della Fondazione Studi Nazionale
ARGOMENTI TRATTATI
|Attività Finanziarie |Diritto Commerciale |Diritto Societario | Notariato |Fisco |Fisco | Professionisti |Lavoro|
Attività Finanziarie
 
Tobin tax. Le operazioni ad alta frequenza sui derivati tassate dal 2 settembre
Con il comunicato stampa n. 148 del 4 settembre 2013, il Ministro dell’Economia ha voluto puntualizzare le fasi del processo di revisione che sta interessando la tassazione delle attività finanziarie (c.d. Tobin tax), che, a conclusione di una veloce consultazione tra le associazioni di categoria, dovrebbe portare all’eliminazione di un decreto correttivo.

I passaggi chiave della Tobin tax all’italiana hanno visto l’ingresso della nuova tassazione sulle transazioni finanziarie a partire dal 1° marzo 2013, con quasi un anno di anticipo rispetto alla Direttiva Ue che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2014: si usa il condizionale dato che la data potrebbe ancora subire degli slittamenti a causa dei contrasti in corso tra gli 11 Stati Ue per la cooperazione rafforzata, che si incontreranno nel vertice fissato per il 9 settembre 2013.

Le altre date in calendario sono quella del 2 settembre, in cui è partito il prelievo sui derivati (termine slittato dal 1° luglio 2013) e quella del 16 ottobre, entro cui dovranno invece essere effettuati i versamenti.

Nella nota ministeriale si puntualizza che dal 2 settembre è scattata la tassazione prevista dalla Tobin tax anche su una terza fattispecie di operazioni: si tratta delle operazioni ad alta frequenza che possono avere come oggetto sia azioni che derivati.

A differenza di quanto avviene in Francia, dove queste operazioni sono tassate ormai fin dall’agosto 2012, per quanto riguarda il nostro Paese, si è tenuto a precisare che le operazioni ad alta frequenza su titoli azionari risultano tassate già dal 1° marzo 2013, mentre quelle che hanno come sottostante strumenti derivati lo sono dal 2 settembre 2013. Non è prevista alcuna modifica alla normativa sulle transazioni ad alta frequenza in vigore da marzo.
 
 
 
Diritto Commerciale
 
Concorrenza sleale in caso di storno dei dipendenti con consapevolezza e intenzione
I giudici della Prima sezione civile di Cassazione, con la sentenza n. 20228 del 4 settembre 2013, hanno confermato la statuizione con cui la Corte d'appello di Milano aveva condannato una società al risarcimento dei danni in favore di altra compagine sociale in conseguenza dell'accertamento del compimento di atti di concorrenza sleale ex articolo 2598 n. 3 del Codice civile mediante lo storno illegittimo di diversi dipendenti “con conseguente disgregazione della struttura aziendale e l'impossessamento delle liste della clientela”.

I giudici di legittimità, pur precisando che la concorrenza illecita non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente, né dalla contrattazione che da un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente, attività in quanto tali legittime essendo espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica, hanno, comunque, evidenziato che lo storno dei dipendenti deve ritenersi vietato come atto di concorrenza sleale “
allorché sia attuato non solo con la consapevolezza nell'agente dell'idoneità dell'atto di danneggiare l'altrui impresa, ma altresì con la precisa intenzione di conseguire tale risultato”.

E detta consapevolezza – precisa la Suprema corte – deve essere ritenuta sussistente ogni volta che, come nel caso in esame, in base agli accertamenti compiuti dal giudice di merito, lo storno dei dipendenti sia posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale,
“se non supponendo nell'autore l'intento di danneggiare l'organizzazione e la struttura produttiva dell'imprenditore concorrente".
 
 
 
Diritto Societario | Notariato
 
Dal Notariato le istruzioni operative per la costituzione di nuova Srl
Con una nota datata 4 settembre 2013 (commentata dalla carta stampata), il Consiglio nazionale del Notariato, facendo tesoro di alcune sollecitazioni pervenute dal mondo professionale sul discusso tema delle modalità di versamento da adottare per costituire una nuova Srl, ha colto l’occasione per fare alcune importanti precisazioni.

Il Consiglio nazionale, nel voler offrire alcune indicazioni operative, sottolinea come il metodo da preferire debba essere sicuramente quello che prevede l’utilizzo dell’assegno circolare, intestato alla società costituenda oppure al nominativo del nominando amministratore o a uno di essi, nel caso di più amministratori, anche se implicitamente la nota fa presente che non necessariamente vi deve essere anche un versamento congiuntivo.

In alternativa si può utilizzare il bonifico bancario sempre intestato a favore di uno dei nominandi amministratori, dato che la costituenda Srl, in quel momento, ancora non esiste; il denaro contante, se gli importi non superano i mille euro.

È da escludere l’utilizzo dell’assegno bancario, dato che questo strumento non darebbe certezza sulla copertura delle somme dovute.

Infine, il Notariato propone come ulteriore soluzione la facoltà dei soci di optare per il versamento in banca, come ancora richiesto per la costituzione di una Spa. Il problema a questo punto, in assenza di una normativa adeguata, è che per poter effettuare il versamento direttamente in banca sarebbe necessario conferire un mandato specifico alla banca depositaria, che si adopererà ad aprire un conto vincolato, intestato alla nuova società, e che potrà essere movimentato solo dagli amministratori di quest’ultima, dopo la sua iscrizione al Registro delle imprese. Il tutto però non sembra facilmente concretizzabile, date le attuali procedure bancarie che ancora non sembrano adeguate a gestire movimentazioni di questo genere.
 
 
Fisco
 
730/2013 anche per i lavoratori senza sostituto d'imposta. Le istruzioni dal Fisco
Rimborsi fiscali agevolati da parte del Fisco per i contribuenti che non hanno più un datore di lavoro, ma che vantano un risultato contabile finale a credito. Con il modello 730/2013, relativo ai redditi del 2012, sarà possibile ottenere in tempi rapidi il rimborso delle imposte versate in eccesso. L’Agenzia delle Entrate attua le disposizioni del Decreto del Fare con un provvedimento e una circolare del 22 agosto 2013.
 
 
Settembre è il mese del redditometro
Liste selezionate di contribuenti potrebbero ricevere dalle Entrate un questionario con cui gli Uffici chiedono conto della differenza riscontrata tra spese sostenute e reddito dichiarato. L'anno di imposta preso in esame è il 2009 ed è del 20% la soglia di tolleranza tra quanto speso e quanto dichiarato.

Sono circa 40mila gli interessati dal questionario, con il quale l'Agenzia – dal risultato dell'incrocio dei dati in suo possesso - chiederà chiarimenti sulle spese certe del contribuente, sulle spese per quei beni sicuramente disponibili e per i quali siano state sostenute spese di mantenimento, gli investimenti e il risparmio. Non sono interessate dalla verifica, in questa prima fase, le spese medie Istat inerenti le spese quotidiane della famiglia.

I tempi: dal momento del ricevimento il contribuente ha 15 giorni di tempo per rispondere al Fisco. Qualora non si sia in grado di provvedere entro i termini previsti,se ne può chiedere il differimento con formale e motivata richiesta.

Documentazione e risposte idonee portano all'archiviazione del questionario. Se quanto addotto non fosse invece ritenuto esaustivo, verrà dato corso ad un accertamento con adesione e ci sarà l'invito per un formale contraddittorio.

La mancata collaborazione espone il destinatario del questionario all'irrogazione di una sanzione che va da euro 258 a euro 2.065, all'impossibilità di utilizzare la documentazione a propria difensa non esibita al momento di risposta ai chiarimenti richiesti, ad un possibile accertamento induttivo nei confronti del contribuente persona fisica se titolare di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
 
 
 
Residenza nel Principato di Monaco confermata dal contratto di affitto
E' stato definitivamente annullato dalla Corte di cassazione – sentenza n. 20285 del 4 settembre 2013 – l'avviso con il quale l'Ufficio finanziario aveva accertato un reddito imponibile per partecipazioni a tornei e per sponsorizzazioni in capo ad un tennista professionista residente nel Principato di Monaco, presupponendo la sua residenza fiscale in Italia.

Nelle fasi di merito, gli organi giudicanti avevano ritenuto che la documentazione fornita dallo sportivo fosse idonea a provare la sua effettiva residenza nel Principato di Monaco per l'anno di riferimento dell'accertamento e per questo avevano annullato l'atto impositivo.

L'agenzia delle Entrate non era, però, dello stesso avviso e per questo aveva presentato ricorso dinanzi alla Corte di legittimità.

Anche in questa sede, tuttavia, sono state confermate le valutazioni rese nella decisione di merito con riferimento alla rilevanza degli elementi di prova forniti dal tennista, quali il contratto di affitto, relativo ad un appartamento a Montecarlo, sottoscritto insieme alla coniuge, la regolare corresponsione degli affitti e delle spese accessorie, la congruità delle spese relative alle varie utenze in uso in detto appartamento, la stipulazione di utenze telefoniche, televisione e di contratti bancari.
 
 
 
Fisco | Professionisti
 
Il reddito illegittimamente conseguito dalla Sas non può essere imputato al singolo professionista
Con la sentenza n. 20262 depositata il 4 settembre 2013, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da un odontoiatra contro la decisione con cui la Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento a lui notificato e sulla cui base gli era stato imputato il reddito percepito da una Società in accomandita semplice a favore della quale lo stesso aveva effettuato alcune prestazioni regolarmente fatturate.

Secondo l'amministrazione finanziaria, infatti, la società aveva svolto attività odontoiatrica nonostante il divieto imposto dalla Legge n. 1815/1939, e, conseguentemente, le prestazioni odontoiatriche rese ai pazienti della suddetta società andavano ricondotte ai professionisti che le avevano fatturate.

Mentre in primo grado la Commissione tributaria regionale aveva dato ragione all'odontoiatra, in secondo grado l'organo giudicante aveva affermato che il rapporto tra medico e paziente fosse da considerare “
diretto” anche fiscalmente e che la Sas non poteva sostituirsi al medico libero professionista nel percepire gli onorari dovuti.

Detta ultima statuizione è stata, tuttavia, ribaltata dalla Suprema corte di legittimità che, investita della questione dal contribuente, ha sottolineato come il reddito invalidamente conseguito da una società per lo svolgimento di attività professionale protetta non può essere imputato, solo ed esclusivamente a causa della nullità del rapporto contrattuale ed in mancanza di ulteriori e diversi elementi, al professionista che ha svolto detta attività, fatturata, in favore della società medesima.
 
 
 
Lavoro
 
Proroga per il contratto a termine acausale
Prime indicazioni sulle novità contenute nel definitivo Decreto Lavoro giungono dal ministero del Lavoro con la circolare del 29 agosto, n. 35. Per promuovere l'occupazione, soprattutto nell'ambito giovanile, sono state eliminate delle rigidità introdotte dalla legge Fornero. Per quanto riguarda il contratto a termine, è stato depennato il divieto di proroga per il tipo acausale: non solo, si precisa che ciò vale anche per i contratti in essere (non devono essere scaduti). Dal 28 giugno, l'intervallo tra due contratti a tempo determinato è fissato in dieci o venti giorni, a seconda che il primo contratto abbia una durata fino a sei mesi ovvero superiore a sei mesi.
 
 
Invalidità, le prestazioni anche ai cittadini extracomunitari
Con il messaggio n. 13983, del 4 settembre 2013, l'Inps informa che è stata aggiornata la sezione del sito Informazioni – La pensione – Pensioni e prestazioni invalidi civili con la precisazione che le prestazioni spettano “ai cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (D. lgs. n. 30/2007) e ai cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato”.

La precisazione segue le sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 che subordinava al requisito della Carta di soggiorno - Permesso di soggiorno CE di lungo periodo - la concessione ai cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nello stato italiano di alcune tipologie di prestazioni assistenziali richieste.

Sono concesse, pertanto, a tutti i cittadini stranieri che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno l'indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l'assegno mensile di invalidità e l'indennità mensile di frequenza, nel rispetto degli ulteriori requisiti di legge.
 

 
 
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