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03/09/2013

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 3/9/2013
A cura della Fondazione Studi Nazionale
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni | Fisco | Settori particolari |Attività Finanziarie | Diritto Internazionale | Fisco |Diritto Commerciale |Diritto Penale | Fisco |Fisco |Lavoro|
Agevolazioni | Fisco | Settori particolari
 
Il decreto Imu ha effetti immediati anche sulla detraibilità dei premi assicurativi
Il decreto di riforma dell’Imu, varato dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2013, inizia a scoprire le sue carte. Per l’abolizione della prima rata dell’imposta municipale, infatti, si è dovuto ricorre a risorse finanziarie aggiuntive, la cui copertura finanziaria è stata trovata ricorrendo a vari tagli: a partire dalla riduzione dei budget dei vari ministeri (rientro di circa 300 milioni di euro) fino ai minori fondi destinati alle Ferrovie per finanziare gli investimenti per la manutenzione della rete ferroviaria; dal comparto sicurezza, che vede soppressi diversi capitoli di spesa per le nuove assunzioni in polizia, vigili del fuoco e forze armate, al capitolo relativo alla lotta all'evasione fiscale, con 20 milioni in meno per le risorse stanziate per le assunzioni di nuovi ispettori finalizzate alla lotta all'evasione.

Analoga sorte è toccata al capitolo detrazioni. Secondo quanto previsto dall’articolo 12 del Dl 102/2013, un intervento diretto ha interessato anche la detraibilità dei premi assicurativi sulle polizze vita e infortuni, a seguito della modifica apportata all’articolo 15, comma 1, lettera f) del Dpr n. 917/1986.

In deroga a una disposizione già valida per l’anno in corso, infatti, è stato previsto un dimezzamento della detraibilità dei premi versati per le polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di morte oppure di invalidità permanente. Così, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, il limite di detraibilità passa dagli attuali 1.291,14 euro a 630 euro, fino ai 230 euro previsti a partire dal periodo d’imposta 2014.

Il secondo comma dell’articolo 12 estende, poi, il limite di 630 euro per il periodo d'imposta 2013 e quello di 230 euro a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 anche ai premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.

Tale taglio della detraibilità Irpef sulle assicurazioni avrà un effetto immediato sui contribuenti, data appunto la retroattività delle disposizioni di cui al citato articolo 12 del Dl 102/2013.

Si stima, inoltre, che il venire meno delle agevolazioni fiscali riservate ai premi versati per i contratti di assicurazioni di cui all’articolo 15 del Tuir possa costare ai contribuenti fino 328 euro in due anni. Nella relazione al decreto legge presentata dal Governo, si segnala, infatti, un livello medio di rincaro, già da quest’anno, pari a 136 euro.

Il calcolo, effettuato sulle dichiarazioni presentate nel 2011, evidenzia una platea di soggetti interessati da tale misura, che detraggono i costi delle polizze vita, pari a 6,3 milioni di unità.
 
 
 
 
Attività Finanziarie | Diritto Internazionale | Fisco
 
Dal 4 settembre in vigore le disposizioni della Legge Comunitaria 2013
La legge 6 agosto 2013, n. 96 ("Legge di delegazione europea 2013") e la Legge 6 agosto 2013, n. 97 ("Legge europea 2013") entrano in vigore il giorno 4 settembre 2013. Esse sono considerate come i nuovi strumenti giuridici di recepimento del diritto Ue, in sostituzione della vecchia “Legge comunitaria”.

Con l’entrata in vigore della nuova Legge europea per il 2013, comunemente nota come la nuova Comunitaria 2013, diventano operative numerose deleghe che riguardano soprattutto novità ambientali.

Tra le altre novità previste, inoltre, anche l’entrata in vigore di alcune norme che prevedono l’aumento del prelievo, nella misura del 20%, delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi in relazione ad investimenti esteri ed attività di natura finanziaria, come si evince dalla riformulazione dell’ articolo 4, comma 2 del Dl 167/90.

I soggetti interessati sono gli intermediari di attività finanziare tenuti agli adempimenti antiriciclaggio: nello specifico, non tutti i sostituti d'imposta, ma solo quegli intermediari finanziari elencati all'articolo 11, commi 1 e 2 del Dlgs 231 del 2007, tra cui anche le società di microcredito, i Confidi e i money transfer.

La novità più importante che riguarda tali soggetti è che essi sono tenuti ad applicare una ritenuta d’acconto del 20% sui redditi di capitale anche per gli interessi derivanti da finanziamenti, rendite e prestazioni perpetue, fideiussioni oltre che sui proventi derivanti da rapporti giuridici esteri non inquadrabili nelle fattispecie tipiche note in Italia, purchè derivanti da impiego di capitale. Viceversa, la ritenuta non dovrà essere applicata agli interessi percepiti nell’esercizio dell’impresa, in quanto questi non sono classificabili tra i redditi di capitale.

Con l’entrata in vigore della legge n. 97/2013 prende il via, dunque, una vera e propria miniriforma del monitoraggio fiscale. Gli effetti di tutto ciò saranno visibili non solo dall’eliminazione delle sezioni I e III del Quadro RW, come oggi suddiviso, ma anche da una diminuzione delle sanzioni del 50% sugli importi non segnalati, a patto che essi siano detenuti, seppur indirettamente, in qualità di titolari effettivi.

In partenza anche un nuovo tipo di controllo automatico da parte dell’agenzia delle Entrate. Se da un lato i contribuenti non saranno più obbligati a segnalare i flussi da o verso l’estero, oppure estero su estero, dall'altra parte prenderà il via un nuovo obbligo di comunicazione a carico di banche, Sim, Sgr, Sicav, fiduciarie, agenti di cambio, cambiavalute ecc., che dovranno trasmettere all’Agenzia i dati relativi a trasferimenti da o verso l'estero di fondi per somme pari o superiori a 15.000 euro di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate
 
 
 
 
Diritto Commerciale
 
In mancanza della Pec, si avvia la procedura di iscrizione d'ufficio
Il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, con il parere n. 141955 del 29 agosto 2013, risponde al quesito posto da una Camera di commercio in merito all'obbligo di iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro delle imprese.

In materia, la normativa prevede la sospensione della pratica nel caso in cui un'impresa individuale inoltri una domanda, al registro delle imprese, senza indicare l'indirizzo di Pec.  Il soggetto ha 45 giorni di tempo per integrare il dato; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.

Nell'ipotesi in cui la domanda viene, quindi, definita come “non presentata”, il Mise afferma che l'ufficio è comunque a conoscenza del fatto che non vi è stata iscrizione per irregolarità della domanda e deve dare avvio alla procedura di iscrizione d'ufficio, in base all'art. 2190 del codice civile.

Nel contempo, il legale rappresentante o il titolare dell'impresa saranno invitati a presentare, entro un termine non superiore a 20 giorni, l'istanza di iscrizione dell'atto o fatto “principale”, completa dell'indirizzo Pec della stessa impresa.

Qualora anche detto termine trascorra inutilmente, l'Ufficio del registro delle imprese sottoporrà il fascicolo relativo all'adempimento “principale” al giudice delegato, per la valutazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'iscrizione d'ufficio.

Nel parere si specifica, altresì, che il solo responsabile della mancata comunicazione dell'indirizzo Pec è il legale rappresentante o titolare dell'impresa; in capo al notaio non vi è l'obbligo di sostituirsi al legale rappresentante inadempiente.
 
 
Diritto Penale | Fisco
 
Condanna penale indipendente dall'annullamento dell'avviso
Secondo la Cassazione – sentenza n. 35846 depositata il 2 settembre 2013 – nel giudizio volto a verificare la responsabilità penale del contribuente, è al giudice penale che esclusivamente spetta il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione dell'imposta evasa, attraverso una verifica “che può venire a sovrapporsi e anche a entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario”.

Giudizio penale e giudizio tributario, ossia, sono, di per sé, autonomi e indipendenti.

Nella vicenda in esame, un agente di rappresentanza si era opposto alla decisione di condanna per evasione fiscale ritenendo che il giudice penale non avesse tenuto conto, per la stessa vicenda, dell'annullamento disposto dalle Commissioni tributarie, provinciale e regionale, relativamente all'avviso di recupero a tassazione delle maggiori imposte precedentemente notificatogli dall'agenzia delle Entrate.
 
 
 
Fisco
 
I rimborsi fiscali spiegati sul canale YouTube delle Entrate
Con comunicato stampa del 2 settembre 2013, l'Agenzia delle entrate informa che su “Entrate in video” - il canale YouTube delle Entrate – è disponibile una nuova clip dedicata alla richiesta di rimborsi.

Accessibile in modo gratuito, il video spiega cosa fare sia nei casi di richiesta di rimborso direttamente dalla dichiarazione dei redditi che nelle altre casistiche che prevedono la presentazione di un'apposita domanda.

Compilazione del quadro RX, in caso di presentazione dell'Unico, o rimborso in busta paga per chi presenta il 730, presentazione di un'istanza con tutta la documentazione necessaria agli Uffici in tutti gli altri casi: queste alcune delle indicazioni illustrate da un funzionario dell'Agenzia, che accompagna il contribuente nei vari passaggi della procedura.

Il video è stato realizzato a costo zero ed è sottotitolato nelle principali lingue straniere.
 
 
 
 
 
Lavoro
 
Pensioni, con l'autunno iniziano i conguagli
Settembre e novembre 2013: questi i mesi nei quali i soggetti con pensioni collegate al reddito, residenti sia in Italia che all'estero, avranno la restituzione o il recupero di eventuali conguagli.

A comunicarlo è l'Inps che, con i messaggi n.
13609, del 28 agosto 2013, e 13674 del 30 agosto 2013 (documenti commentati dalla carta stampata ma non disponibili ufficialmente), informa della ricostituzione delle pensioni a seguito dell'elaborazione delle informazioni reddituali relative al Red2011 riguardante le informazioni reddituali del 2010, per i residenti in Italia, e alle dichiarazioni reddituali Redest relative all'anno 2011, e all'anno 2010 ottenute tramite sollecito, per i residenti all'estero.

La data di fine calcolo arretrati è il 31 agosto 2013. La rata di pensione aggiornata è posta in pagamento dal mese di settembre 2013, mentre si avrà tempo fino a novembre 2013, mese in cui partiranno i recuperi, per verificare la comunicazione inviata dall'Istituto e procedere a eventuali rettifiche per dichiarazioni errate.
 

 
 
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