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30/08/2013

                  
L’EDICOLA DEI CONSULENI DELLAVORO del 30/08/2013
A cura della Fondazione Stdi Nazionale C.N.O.
ARGOMENTI TRATTATI
|Fisco | Immobili |Lavoro |Tutela e sicurezza|
Fisco | Immobili
 
Niente Imu per i fabbricati ristrutturati destinati alla vendita. Misure ad hoc per le famiglie bisognose
Con l’approvazione del Decreto legge del 28 agosto 2013, recante, tra le altre cose, disposizioni urgenti in materia di Imu, si dà per certa la cancellazione della prima rata dell’imposta municipale, oltre che sulle abitazioni principali e relative pertinenze, sui terreni agricoli e fabbricati rurali. Sempre per il 2013 è, inoltre, abolita la seconda rata dell’Imposta per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, a meno che non siano locati; mentre dal 2014 è riconosciuta l’esenzione per tale categoria di immobili.

Riguardo proprio i fabbricati ristrutturati potrebbero sorgere, però, alcune perplessità circa l’ambito di applicazione della nuova disposizione.

All’articolo 2 del decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, si parla espressamente dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita, anche se però non viene fatta alcuna distinzione tra i fabbricati abitativi e quelli strumentali. La condizione posta è che essi siano costruiti per la vendita, sia nel caso vengano adibiti ad abitazione che ad uffici/capannoni.

L’esenzione, infatti, è applicabile al costruttore, cioè a colui che ha il permesso di costruzione del fabbricato anche se l’impresa costruttrice non ha come oggetto principale della sua attività la costruzione di fabbricati. Dunque, l’esenzione dall’Imu può essere goduta anche da chi ha costruito un fabbricato destinato alla vendita come attività secondaria. Nulla si dice a proposito dei fabbricati che sono stati oggetto di azioni di ristrutturazione/recupero.

Solitamente, le imprese di costruzione sono assimilate a quelle di ripristino dal punto di vista della legislazione fiscale (si veda il caso dell’Iva), per cui anche i fabbricati ristrutturati da parte di una impresa di costruzioni dovrebbero essere soggetti all’esenzione dall’Imu. A maggior ragione, se si pensa al fatto che molte volte i fabbricati ristrutturati vengono anche ampliati, perciò al termine dei lavori è impossibile distinguere la nuova parte da quella ristrutturata.

Per beneficiare dell’esenzione dell’imposta è, dunque, necessario che i lavori sul fabbricato siano ultimati e lo stesso venga accatastato. In attesa di tutto ciò, l’Imu è dovuta e calcolata sul valore venale del suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta (area di sedime) del fabbricato stesso.

Si può, dunque, concludere che la nuova normativa non lascia dubbi in merito all’applicazione dell’esenzione dell’Imu nel caso appunto di fabbricati destinati alla vendita, rinviando alla natura contabile la loro corretta identificazione.

Ne deriva che l’agevolazione in questione non potrà riguardare le imprese immobiliari di gestione, che devono pagare l'Imu anche per i fabbricati sfitti, acquistando di fatto i fabbricati finiti per destinarli alla vendita.

Per quanto riguarda le case sfitte e i terreni non affittati, la bozza di decreto legge, infatti, prevede il ritorno dell’imponibilità parziale ai fini Irpef nella misura del 50%.

Importanti, infine, anche le novità che riguardano “il piano casa per le famiglie disagiate”. Tra queste, è da segnalare la sospensione fino a 18 mesi delle rate di mutuo per le famiglie più bisognose, che ricomprenderà anche la “morosità incolpevole”; inoltre, sono previste agevolazioni sui mutui anche per i lavoratori atipici e un intervento della Cassa depositi e prestiti a garanzia delle banche sempre per i mutui concessi sulla prima casa.
 
 
 
 
 
Lavoro
 
Il costo del lavaggio delle divise di lavoro ricade sul datore
La Corte di cassazione, con sentenza n. 19579 del 26 agosto 2013, sostiene che, se nel contratto di appalto tra due società, viene stabilito che vi è l'obbligo, a carico di una delle due, di dotare il personale “di cuffie, grembiuli e divise sempre pulite”, l'obbligata deve provvedere; qualora risulti inadempiente, è tenuta a risarcire il danno (articolo 1218, codice civile).

Bocciata anche la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui è illegittimo affermare che dalla clausola tra appaltante e appaltatrice deriva una prestazione a favore di terzi; la sentenza ricorda infatti che “
l’art. 1411 cod. civ. stabilisce che è sempre valida la stipulazione di un contratto a favore di terzi, purché lo stipulante vi abbia interesse”.

E, nel caso concreto, la società appaltante, che risulta aver esplicitamente inserito nel contratto di appalto che l’appaltatrice era obbligata a far indossare ai lavoratori una divisa di lavoro (cuffie, grembiuli e divise) ‘sempre pulita’, ha interesse a ciò. Da qui, l’obbligo della datrice di lavoro di sostenere le spese di lavaggio o di rimborsare al lavoratore quelle sostenute a tal fine.
 
 
Contratti a termine, le istruzioni del Ministero dopo le modifiche
Relativamente al decreto legge n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013, tra le indicazioni operative che il Ministero del lavoro fornisce con la circolare n. 35, del 29 agosto 2013, si evidenziano quelle relative al contratto a tempo determinato.

Il contratto a termine “acausale” può essere sottoscritto anche in assenza delle ragioni di carattere “tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" in caso di:

- primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato;

- ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si specifica, inoltre, che i contratti collettivi, anche aziendali, possano prevedere in materia di contratto “acausale” una durata maggiore di dodici mesi o che, anche soggetti che abbiano avuti precedenti rapporti di lavoro subordinato, possano sottoscrivere tale tipologia contrattuale.

Il contratto può essere prorogato e nella durata massima di dodici mesi è compresa l'eventuale proroga. Si chiarisce che sono interessati da tale proroga anche i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto legge, 28 giugno 2013, ma non ancora scaduti.

L'intervallo di 10 o 20 giorni tra due contratti a termine interessa anche i contratti stipulati a partire dal 28 giugno 2013, anche se il precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima di tale data.

In caso di assunzione di lavoratori in mobilità, non si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs n. 368/2001; non è quindi necessario indicare le ragioni di carattere “tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” o il rispetto degli intervalli.

Relativamente al principio di non discriminazione e ai criteri di computo, i lavoratori in mobilità interessati sono esclusivamente quelli assunti a partire dal 23 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione.
 
 
 
 
Tutela e sicurezza
 
Recapito del Durc solo via Pec
L’Inail, con nota n. 5299 del 28 agosto del 2013, comunica l’obbligo di trasmissione dei Durc esclusivamente tramite lo strumento della Pec.

All’atto dell’inserimento della domanda attraverso l’apposito servizio on line, vi dovrà essere la valorizzazione del campo relativo all’indirizzo Pec al quale il Durc, sulla base dell’indicazione effettuata dal richiedente, verrà trasmesso.

Dal 2 settembre 2013, l’inoltro della richiesta di Durc non sarà consentito dal sistema informatico se nel modulo telematico di richiesta non è indicato l’indirizzo Pec della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle Soa e delle imprese. I Durc richiesti dalla stessa data saranno recapitati esclusivamente tramite Pec agli indirizzi indicati dagli utenti nella richiesta stessa.

Le modalità di compilazione sono contenute nei “Manuali per la compilazione di una richiesta di Durc da ricevere tramite Pec”, che saranno pubblicati nel sito www.sportellounicoprevidenziale.it.
 

 
 
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