Tobin tax. Il Mef salva i derivati con sottostante le azioni di società a media capitalizzazione
|
In data 26 agosto 2013, sul sito web del ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata pubblicata la seconda ondata di Faq sulla Tobin tax (la prima risale all’8 agosto 2013), al fine di fare chiarezza su molti aspetti ancora controversi della tassazione sulle attività finanziarie, con particolare riguardo all’imposta sui derivati, che dal 2 settembre (essendo il 1° settembre domenica) verrà applicata ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari in attuazione degli stessi strumenti derivati.
Si ricorda che la prima fase della tassazione sulle transazioni azionarie e sulle operazioni finanziarie ad alta frequenza è stata avviata nel mese di marzo 2013; ora è il turno delle operazioni sui derivati e sugli ordini cancellati/modificati su tali strumenti nel caso in cui venga considerato il risultato di attività finanziaria ad alta frequenza.
Dalle risposte alle principali Faq presentate al Ministero si evince che non sono tassabili i derivati il cui sottostante è rappresentato da indici, misure, rendimenti su azioni o su indici (dividend swaps, i credit default swaps e i future on Index Dividend) non essendo questi ancorati al valore delle azioni.
Analogamente, non sono soggetti ad imposizione i derivati che hanno come sottostante le azioni quotate di società sottocapitalizzate (capitalizzazione media inferiore a 500mln) e il riacquisto dei valori da parte dell’emittente, nel caso in cui il riacquisto sia connesso con il successivo annullamento degli stessi valori acquistati. In caso contrario, al riacquisto si applica l’imposta sulle transazioni finanziarie.
|
|
|
Bilancio | Professionisti
|
RGS, ulteriori istruzioni per la comunicazione dei dati al nuovo Registro dei revisori legali
|
Dopo la determina del Ragioniere Generale dello Stato pubblicata il 21 giugno 2013 sul sito internet istituzionale della RGS, con cui venivano rese note le modalità di trasmissione telematica delle informazioni inerenti i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali (Dlgs n. 39/2010), per la “prima formazione del Registro” cui sono tenuti tutti i soggetti già iscritti, il Mef è successivamente intervenuto con nuovi chiarimenti al riguardo.
Con la circolare n. 34 del 7 agosto 2013 del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, infatti, sono state rese maggiori precisazioni per far fronte ai tanti dubbi sorti in relazione alla fase di accreditamento al portale web, ai ritardi nella ricezione dei codici Pin dovuti ai disservizi postali, alla mancanza di chiarezza riguardo la compilazione dei modelli, ecc..
Difatti, quello che doveva essere un semplice adempimento, si è trasformato in un vero e proprio rompicapo, che ha portato molti professionisti – tra cui la categoria dei commercialisti – a richiedere una proroga anche a causa della pausa estiva.
Ora, nel rispetto del termine fissato dei 90 giorni dalla pubblicazione della prima determina, per prendere parte alle operazioni di prima formazione (entro il 23 settembre 2013), il Mef puntualizza che:
l’aggiornamento e l’integrazione dei dati riguardanti i soggetti iscritti nel Registro dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica;
è stata istituita un’apposita area riservata accessibile a ciascun iscritto, previo accreditamento, e al termine di tale procedura viene rilasciata una password che consente ad ogni revisore di accedere alla propria pagina personale.
Riguardo ai dati personali, si precisa che devono essere comunicati i dati anagrafici e i dati relativi agli incarichi assunti; per ogni incarico andrà indicato anche il relativo compenso.
Per quanto riguarda la durata dell’incarico, si dovrà indicare sia la data di inizio che di scadenza, ricordandosi di comunicare tempestivamente la data di effettiva cessazione dell’incarico stesso.
Ai fini della corretta individuazione degli incarichi che concorrono alla qualificazione di “revisore attivo” – per cui sorge l’obbligo di comunicazione e aggiornamento dei dati ritenuti strumentali all’attività di vigilanza - la circolare 34/2013 specifica, inoltre, che devono essere comunicati tutti gli incarichi di revisione per i quali il codice civile o altre disposizioni di legge prevedono la revisione legale del bilancio di esercizio o del bilancio consolidato. Non sono oggetto di comunicazione gli incarichi nei collegi sindacali di società che non prevedono lo svolgimento della funzione di revisione legale, il cui esercizio deve essere conferito al collegio sindacale stesso da parte dello statuto societario.
|
|
|
Patteggiamento e condanna sotto i due anni. No all'interdizione decennale dall'esercizio dell'impresa
|
Con la sentenza n. 35502 depositata il 26 agosto 2013, la Corte di legittimità ha accolto il ricorso presentato da un uomo contro la decisione con cui i giudici dei gradi di merito, nell'ambito di un patteggiamento per il reato di bancarotta fraudolenta, lo avevano condannato ad una pena detentiva in misura inferiore ai due anni e alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività imprenditoriale per dieci anni.
Il ricorrente, in particolare, lamentava che gli organi di merito non avessero rispettato quanto sancito dall'articolo 445 del Codice di procedura penale, ai sensi del quale le pene accessorie non sono applicabili quando la pena irrogata non superi i due anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria.
Doglianza, questa, a cui ha aderito la Corte di cassazione la quale ha annullato, senza rinvio, la precedente statuizione in merito all'interdizione decennale dall'esercizio dell'impresa.
|
|
|
Le immobiliari beneficiano del 55% per risparmio energetico
|
Il caso affrontato dalla Commissione tributaria provinciale di Varese, con la decisione 94/1/2013 depositata il 21 giugno 2013, riguarda una società immobiliare di locazione e il disconoscimento da parte dell'Amministrazione della detrazione per interventi di riqualificazione energetica, motivato dal fatto che gli immobili oggetto di intervento fossero “non strumentali”. Per il Fisco, infatti, ai sensi della risoluzione n. 340/E del 2008, l'agevolazione non poteva riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell'attività esercitata.
I giudici della Ctp riconoscono, invece, che spetta anche alle immobiliari il bonus del 55%, accogliendo così il ricorso presentato dalla immobiliare e annullando la cartella, basandosi letteralmente sulla normativa – legge n. 296/2006 e DM 19 febbraio 2007 – e sottolineando come questa non abbia previsto limitazioni.
|
|
|
Dalla legge comunitaria 2013, le novità per assegni familiari, contratti a termine e gente di mare
|
La legge comunitaria per il 2013, legge n. 97 del 6 agosto 2013, in vigore dal 4 settembre 2013, interviene con alcune novità.
L'art. 13 estende il diritto agli assegni familiari concessi dai comuni, oltre che ai cittadini italiani e comunitari, ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. L'assegno, destinato a nuclei familiari con almeno tre figli minori e sulla base del reddito Isee, è di 135,43 euro e viene erogato per tredici mensilità, per un totale di 1.758,77 euro.
In tema di computo dei contratti a termine ai fini della rappresentanza sindacale, si stabilisce che i limiti prescritti per il calcolo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Inoltre, per la gente di mare, viene fornita la definizione di lavoratore marittimo, ovvero qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio, che svolga, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca e appartenente alla categoria della gente di mare di cui agli artt. 114, lett. a), e 115 del codice della navigazione e subordina ad autorizzazione ministeriale le deroghe contrattuali in materia di orario di lavoro a bordo delle navi mercantili.
|
|
|
Proroga per il CCNL Dirigenti terziario
|
Il 31 luglio 2013 Confcommercio e Manageritalia hanno sottoscritto un accordo per la proroga della vigenza del CCNL dirigenti terziario, distribuzione e servizi del 27 settembre 2011. Stabiliti inoltre, per l'anno 2014, il contributo integrativo per il Fondo Mario Negri e la contribuzione Fasdac a carico dell'azienda.
|
|
|
Le società tra professionisti pagano il diritto annuale
|
Con la nota protocollo n. 120930, del 17 luglio 2013, il Ministero dello sviluppo economico chiarisce che – ai fini del versamento del diritto annuale alle Camere di commercio - le società tra professionisti rientrano tra i soggetti obbligati al pagamento di un importo commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.
In caso di primo anno di iscrizione, l'importo da versare è quello previsto per la prima fascia di fatturato, pari a euro 200. Il Ministero, per gli anni successivi, si riserva poi di fornire indicazioni precise in fase di definizione degli importi del diritto annuale per l'anno 2014.
La precisazione segue le richieste di chiarimento poste dalle Camere di commercio. Restano esonerate dal pagamento del diritto annuale le start up innovative sin dal momento della prima iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
|
|
|
|