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09/08/2013

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 9/8/2013
A cura della Fondazione Studi CNO
ARGOMENTI TRATTATI
|Attività Finanziarie | Fisco |Fisco |Fisco | Immobili |Lavoro|
Carissimi Colleghi, ti informiamo che dal 12/08/2013 al 25/08/2013, in occasione delle ferie estive, sara` sospeso l’aggiornamento del servizio e l’invio della relativa email quotidiana. Il servizio riprendera` regolarmente il 26/08/2013. Lo storico sara` riallineato e reso disponibile online entro il 15 settembre 2013, con la trattazione degli articoli/norme usciti durante il periodo di chiusura. Un po’  di tutto , buone ferie .Anna Maria Granata(Presidente Regionale ANCL SU)  
Attività Finanziarie | Fisco
 
Le info dell'Economia sulla Tobin tax di azioni e strumenti finanziari
Il ministero dell’Economia ha pubblicato, sul sito Internet, 32 Faq (Faq - 2013) sull’Imposta da assolvere relativamente alle transazioni finanziarie di azioni e altri strumenti finanziari.

A guidare le risposte il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013. Di seguito alcuni tra i chiarimenti forniti.

Il trasferimento di proprietà di azioni dopo il 1° marzo 2013, anche se a seguito di esercizio di contratti derivati, è sempre soggetto all’imposta. Gli acquisti citati concorrono al calcolo del saldo netto giornaliero.

La normativa prevede che per il 2013 l’imposta sul trasferimento di azioni ed altri strumenti partecipativi è dello 0,22% per cento, ridotta allo 0,12 per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Se un trasferimento di azioni a seguito di regolamento avviene nel 2013, si applica l’imposta nella misura dell’0,22%, mentre se lo stesso avviene a partire dal 2014 si applica la misura dello 0,20%.

La Tobin tax nei trasferimenti di azioni e titoli partecipativi si calcola sul costo d'acquisto compresi gli oneri accessori. Mentre, negli acquisti a pronti, il controvalore pagato per l’acquisto del titolo va considerato senza tener conto anche degli oneri accessori. Quanto alle esclusioni, si spiega che l’acquisto di azioni proprie è escluso da tassazione solo se finalizzato all’annullamento delle stesse. Pertanto, se l’annullamento è deliberato successivamente all’acquisto di azioni proprie, l’acquisto è soggetto ad imposta, in quanto, al momento in cui è stato realizzato, non era finalizzato all’annullamento delle azioni.

Trasferimento di partecipazioni in società consortili. Scontano l’imposta i trasferimenti che riguardano le sole società consortili che abbiano la forma giuridica di società per azioni e di società in accomandita per azioni.

Tassa in eccesso. In caso di revisione del prezzo in diminuzione il contribuente ha diritto al rimborso di quanto versato e non dovuto.

Infine, si precisa che per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono quelli regolarmente funzionanti e autorizzati da un'autorità pubblica nazionale - dello Stato considerato - con adeguato scambio d'informazioni (ossia compresi nella white-list) e sottoposti a vigilanza pubblica, ivi inclusi quelli riconosciuti dalla Consob. Nello specifico, si spiega che non è necessaria una preventiva autorizzazione da parte della Consob. La stessa, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati di strumenti finanziari, diversi da quelli riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario, al fine di estenderne l'operatività sul territorio della Repubblica italiana e non, quindi, al fine di definirli “regolamentati”. Si ricorda che le transazioni fatte in questi mercati beneficiano dell'aliquota ridotta allo 0,12%.
 
 
Fisco
 
Un plafond per le spese personali sui conti correnti
La Commissione tributaria provinciale di Cremona, con la sentenza n. 58/3/13 depositata il 27 maggio 2013, accoglie il ricorso di un contribuente avverso tre diversi avvisi di accertamento con i quali le Entrate contestavano maggiori ricavi desunti dalle indagini effettuate sui conti correnti bancari dell'accertato. Quest'ultimo evidenziava come parte dei prelevamenti erano stati effettuati per spese personali necessarie per il sostentamento personale e della famiglia.

Secondo i giudici deve essere ammessa la quantificazione di un plafond forfettario riservato a spese personali del contribuente e dei suoi familiari (nel caso in esame viene stabilito in 20 mila euro annuali per ogni esercizio accertato).

Validate così anche quelle motivazioni del contribuente che evidenziavano come – nonostante l'art. 32, n. 2, del DPR n. 600/1973 ponga come ricavi e compensi quei versamenti e prelevamenti ingiustificati sul conto corrente - possano esistere uscite personali delle quali, in contabilità semplificata, imprenditori e professionisti titolari del conto corrente non sempre riescono a darne giustificazione.
 
 
Fisco | Immobili
 
Riforma del Catasto e compensazioni crediti: alcune delle novità del Ddl sulla delega fiscale
Il cammino del Ddl delega fiscale riprende e ora sembra intenzionato ad accelerare i tempi. Il provvedimento, dopo l’approvazione di Montecitorio lo scorso ottobre e lo stop di ben 7 mesi subito a causa della crisi politica, ha ripreso vita nelle ultime settimane a seguito dell’attività di coordinamento di un “Comitato ristretto unico”.

Secondo quanto spiegato dal presidente della VI Commissione di Montecitorio, Daniele Capezzone, agli organi di stampa: “
all'interno del Comitato ristretto c'è stata, da subito, una forte intesa sugli obiettivi da raggiungere, ed è grazie a questo che siamo riusciti a creare in tempi brevi un pacchetto di norme pro-contribuenti. Proprio alla luce dell'unità di intenti riscontrata".

Dopo l’approvazione all’unanimità da parte del Comitato ristretto, l’iter parlamentare dovrebbe ora proseguire senza grossi scossoni a seguito dell’adozione del provvedimento da parte della Commissione Finanze della Camera. Al rientro dalla pausa estiva, infatti, ci sarà tempo per presentare gli emendamenti entro la data del 10 settembre e, poi, per quanto riguarda i tempi di adozione, sono concessi 12 mesi al Governo per emanare i decreti delegati e almeno uno di essi dovrà essere deliberato dal Cdm entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della delega fiscale.

Il testo base, attualmente composto da 16 articoli, che potrà poi essere integrato con le proposte di modifica, si snoda su temi di grande interesse per i cittadini e le imprese, quali: la riforma del catasto, la riduzione della pressione fiscale, il potenziamento della lotta all’evasione, la codificazione dell’abuso di diritto, l’ampliamento del sistema delle compensazioni e tutta una lunga altra serie di novità sempre incentrate all’obiettivo delle semplificazioni.

Tra queste, un posto rilevante avranno gli interventi finalizzati a riordinare la materia del contenzioso tributario, con l’ampliamento delle ipotesi in cui il contribuente si potrà presentare in giudizio senza assistenza tecnica, fino all’ipotesi di arrivare ad una immediata esecutorietà delle sentenze, grazie anche ad uno snellimento delle procedure per il recupero dei crediti.

Per quanto riguarda le compensazioni, invece, si sta lavorando per cercare di ampliare il più possibile questo meccanismo, al fine di arrivare a poter generalizzare la compensazione tra crediti d'imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

Non da meno saranno gli sforzi che verteranno sulla riforma del Catasto. È da tutti considerata una delle misure più urgenti da portare avanti e, proprio per tale ragione, si auspica l'approvazione del Ddl di delega fiscale entro ottobre. Il primo decreto delegato dell’Esecutivo potrebbe, infatti, avere per oggetto proprio la riforma del Catasto, che dovrebbe comportare l'adozione di misure di revisione provvisoria per i centri urbani di maggiore dimensione, passando al criterio dei metri quadri (in luogo dei vani) e alla soppressione delle categorie catastali completamente superate dalle reali caratteristiche del patrimonio immobiliare. Infine, a regime, dovrebbe essere previsto anche un meccanismo automatico di revisione periodica delle rendite catastalì.
 
 
 
 
Dal Mef una rassegna delle diverse ipotesi di intervento sulla tassazione degli immobili
Dopo una lunga indagine effettuata dalla Commissione Finanze del Senato sul tema della tassazione degli immobili, le cui conclusioni sono state consegnate al ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni, sono state elaborate alcune proposte concrete su cui il Governo dovrà misurarsi fin dai primi Consigli dei ministri, in programma dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari.

Già nelle riunioni in calendario per il 23 agosto o al massimo per quella prima del 31 agosto, infatti, si dovrà presentare una compiuta proposta di riforma della suddetta tassazione immobiliare, le cui iniziative sono state riepilogate in un documento redatto dal Mef dal titolo
“Ipotesi di revisione del prelievo sugli immobili”.

Il documento ha come obiettivo quello di offrire una valutazione su un’ampia gamma di ipotesi di intervento cercando di ricapitolare tutto ciò che è emerso negli ultimi mesi di dibattito parlamentare, tenendo conto delle varie indicazioni emerse, oltre che in sede di interrogazioni parlamenti, anche dai vari interventi accademici e dai rapporti con gli organismi internazionali.

Tra gli argomenti affrontati nel documento – che di certo non ha la pretesa di essere esaustivo – assumono particolare rilevanza le ipotesi di intervento racchiuse nelle proposte indicate, rispettivamente, come la n. 8 e la n. 9.

Nello specifico, le schede da 1 a 8 riguardano ipotesi di intervento sulla fiscalità immobiliare applicate a decorrere dall’anno 2014, mentre la scheda n. 9 riguarda propriamente l’abolizione del versamento della prima rata dell’Imu relativa all’anno 2013.

Proprio la riforma dell’Imu rappresenterà il fulcro di tutto il prossimo lavoro. Gli interventi spazieranno, infatti, dalla riduzione dell’aliquota dell’imposta sulle abitazioni principali da realizzare per mano dei Comuni, fino all'arrivo della service tax, alla possibilità di una deducibilità estesa almeno al 50% dell'Imu dal reddito d'impresa e all’inserimento di un "disincentivo" per gli immobili sfitti.

Prima di procedere a qualunque riforma, il Governo ha però come obiettivo quello di cancellare definitivamente, entro il 31 agosto, l’acconto Imu di giugno, che per ora è solo sospeso (come disposto ai sensi del DL 21 maggio 2013, n. 54).

A tal fine, si devono valutare le conseguenze di una possibile abolizione totale dell’Imposta valutandola alla luce di una più contenuta abolizione della sola prima rata sospesa, tenendo conto delle ripercussioni che tutto ciò potrà avere sul gettito fiscale dell’anno 2013. L’impatto economico di tale cancellazione dell’acconto di giugno dell’Imu è, infatti, stato quantificato in una perdita di gettito per 2.426,4 milioni di euro (di cui circa 2,1 miliardi imputabili alle abitazioni principali e circa 0,3 miliardi alla componente terreni e fabbricati rurali).

Tra gli altri interventi auspicati, quelli finalizzati a un'immediata riduzione del prelievo sugli immobili strumentali. Inoltre, sono state segnalate al Governo anche altre "asimmetrie" da eliminare sia per i terreni agricoli sia tra gli immobili ad uso residenziale tenuti a disposizione rispetto a quelli dati in locazione. Infine, in programma la proposta di esentare anche le prime case dei residenti all'estero e la formulazione di “nuova regolamentazione” per gli immobili dati in comodato d'uso ai parenti di primo grado e per le abitazioni di coloro che hanno trasferito la residenza in case di cura.
 
 
 
 
Lavoro
 
Estesa al settore edile l'opzione tra assegno ordinario di invalidità e l'indennità di disoccupazione
Il diritto di optare tra l'assegno ordinario di invalidità e l'indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato e ferma restando l'incumulabilità delle due prestazioni è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 234 del 22 luglio 2011.

In seguito, l'Inps, con circolare n. 138 del 26 ottobre del 2011, ha fornito le istruzioni operative circa l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali.

Ora l'Istituto, con messaggio n.
12903 dell'8 agosto 2013, precisa che il diritto di opzione viene esteso anche ai trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia.

Condizione essenziale è che l'assicurato presenti alla competente struttura Inps la domanda, da cui risulti in maniera inequivocabile la propria volontà di scegliere il trattamento speciale di disoccupazione al posto dell'assegno ordinario di invalidità. In caso di opzione a favore del trattamento speciale di disoccupazione, l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità rimane sospesa per tutto il periodo di fruizione dell'indennità.
 
 
Il rifiuto di indossare i Dpi comporta il licenziamento
Il lavoratore, dipendente di una società che esegue la manutenzione di una raffineria, che si rifiuta, in più riprese, di ritirare i dispositivi di protezione individuali (Dpi), può essere legittimamente licenziato.

Lo ha deciso, con sentenza n. 18615 del 5 agosto 2013, la Corte di cassazione, che ha respinto il ricorso avanzato dal dipendente avverso la pronuncia della corte d'appello, secondo la quale il lavoratore aveva il dovere di rendere la prestazione lavorativa con le modalità e nel rispetto delle disposizioni organizzative impartite dal datore di lavoro, compreso l'obbligo di utilizzo dei DPI, ai fini della sicurezza del lavoro.

I giudici del lavoro – confermando l'assunto della corte territoriale - hanno osservato che rientra nei poteri del datore di lavoro inibire la prestazione lavorativa al dipendente, qualora la stessa non avvenga in condizioni di sicurezza, poichè potrebbe avere risvolti pregiudizievoli per l'integrità fisica del lavoratore.

Il fatto, quindi, che il subordinato, nonostante avesse preso cognizione dell'ordine di servizio che gli imponeva l'uso dei DPI, ha omesso di ritirare gli stessi, rende legittimo, da parte del datore di lavoro, impedire l'accesso del lavoratore sul luogo di lavoro; inoltre, è legittimo il provvedimento del licenziamento, a seguito del grave comportamento complessivo del lavoratore.
 

 
 
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