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07/08/2013

 

 

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL  7/8/2013
A cura della Fondazione Studi Nazionale CNO
 
 
 
 
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni | Professionisti |Antiriciclaggio | Attività Finanziarie | Professionisti |Attività Finanziarie | Fisco |Fisco |Lavoro|
Gentile Collega, la informiamo che dal 12/08/2013 al 25/08/2013, in occasione delle ferie estive, sara` sospeso l’aggiornamento del servizio e l’invio della relativa email quotidiana. Il servizio riprendera` regolarmente il 26/08/2013. Lo storico sara` riallineato e reso disponibile online entro il 15 settembre 2013, con la trattazione degli articoli/norme usciti durante il periodo di chiusura. Il Presidente Regionale ANCL Campania
Anna Maria Granata
Agevolazioni | Professionisti
 
Lo sgravio per lo studio professionale è del 50%
Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18710/2013, riguarda la richiesta di un ragioniere commercialista che, in contenzioso con l'Inps, chiede di vedersi riconosciuto lo sgravio al 100% per assunzione di disoccupati di lunga durata, previsto dalla legge 407/1990 per le imprese.

Lo sgravio invece riconosciuto allo studio professionale è quello del 50%, che la legge riserva ai datori di lavoro e che i giudici di Cassazione confermano.

Secondo questi ultimi infatti, dall'analisi della legge in questione, non si ravvede nessuna disparità di trattamento nella distinta individuazione di due tipologie di sgravio, ribadendo come quella al 50% è riservata a tutti i datori di lavoro, professionisti compresi, su tutto il territorio nazionale, mentre quella al 100% è rivolta soltanto alle imprese, operanti nel Mezzogiorno.

Non accolte le motivazioni del ricorrente che, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte Ue, intendeva apportare alla nozione di impresa una lettura più ampia, includendovi qualsiasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.
 
 
Antiriciclaggio | Attività Finanziarie | Professionisti
 
Provvedimento Uif relativo alle informazioni da conservare nelle operazioni di restituzione
L'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia, in considerazione della Circolare emanata dal ministero dell'Economia e delle Finanze in data 30 luglio 2013, recante precisazioni sull'ambito applicativo della disposizione e sulle modalità operative idonee a dare attuazione all'articolo 23 del Decreto legislativo n. 231/2007, come modificato dal Decreto legislativo n. 169/2012, ha adottato un apposito provvedimento datato 6 agosto 2013 relativo alle operazioni di restituzione di cui al citato articolo 23, comma 1-bis, del Decreto legislativo n. 231/2007 che impone, ai destinatari della normativa antiriciclaggio che non abbiano potuto effettuare o completare l'adeguata verifica della clientela, il divieto di eseguire l'operazione o di instaurare il rapporto continuativo ovvero l'obbligo di porre fine al rapporto in essere.

In particolare, il provvedimento si occupa dell'individuazione del contenuto delle informazioni che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono acquisire e conservare ai predetti fini nell'ambito della procedura di restituzione delle disponibilità finanziarie eventualmente ricevute dal destinatario.

Ed infatti, al punto 6 della circolare dell'Economia, è previsto che i destinatari debbano conservare le informazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate in quanto queste informazioni possono essere acquisite dalla Uif con le modalità da essa stabilite, anche in via periodica o sistematica.

Nel testo del provvedimento viene, così, specificato che, con riferimento a ciascuna operazione di restituzione, a prescindere dal relativo importo, vanno acquisite e conservate le informazioni relative a:

- la data, l'importo e la tipologia dell'operazione di restituzione;

- i dati identificativi: a) del cliente; b) degli eventuali cointestatari; c) se presente, del soggetto esecutore; d) dei titolari effettivi;

- gli estremi del rapporto o dei rapporti in favore dei quali è effettuata l'operazione di restituzione, con l'indicazione dell'intermediario finanziario presso il quale sono aperti e l'eventuale indicazione del Paese di destinazione delle disponibilità finanziarie;

- ove noti, i dati identificativi dei cointestatari del rapporto in favore del quale il cliente ha chiesto di effettuare l’operazione di restituzione.
 
 
 
Attività Finanziarie | Fisco
 
Tobin tax, pronti i prospetti delle operazioni
Sul sito dell'Agenzia è accessibile il modello di dichiarazione e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica ai fini dell’Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax).

Sono presenti, nella sezione ad hoc, i fac-simili della lettera di assunzione dell’impegno da parte degli interessati.

I sostituti d’imposta possono compilare, inoltre, i prospetti relativi alle operazioni soggette alla tassazione; il primo è generale e gli altri specifici.
 
 
 
Fisco
 
Addizionale Irpef, al rimborso provvede l'Agenzia delle Entrate
È in “Gazzetta Ufficiale”, la n. 183 del 6 agosto 2013, il decreto del 26 aprile 2013 del Ministero dell'economia che stabilisce le modalità per effettuare i rimborsi dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dalle istanze presentate dai contribuenti.

Ufficio deputato all'erogazione delle somme è l'Agenzia delle entrate, che provvederà al rimborso secondo le modalità previste dal decreto ministeriale del 29 dicembre 2000 e sulla base del domicilio fiscale risultante nell'Anagrafe tributaria, come valido alla data del 31 dicembre dell'anno di imposta a cui le somme si riferiscono, prelevando le relative somme dalla contabilità speciale di nuova istituzione intestata all'Agenzia delle entrate.

Per le istanze già presentate agli uffici dei Comuni, questi ultimi – entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto – provvedono alla loro trasmissione agli uffici territoriali delle Entrate, con l'indicazione degli estremi del pagamento nei casi in cui questo sia stato eseguito.

Qualora si rilevino somme erroneamente rimborsate, l'Agenzia provvederà al recupero secondo le modalità e i termini previsti dal DPR n. 602/1973.
 
 
Decreto Pa, Mef e Ragioneria dello Stato si impegnano per altri 10 miliardi
Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il comunicato stampa 132 del 6 agosto 2013, con le informazioni sull’avanzamento dei trasferimenti di risorse dallo Stato agli Enti debitori e sui pagamenti che questi effettuano ai propri creditori.

Si ricorda che il Dl 35/2013 ha previsto un totale stanziamento agli Enti debitori di 20.000 milioni di euro: ad oggi lo Stato ne ha messi a disposizione 17.020, più dell’85% dell’intero stanziamento.

Il ministro Saccomanni ha specificato che “
di questi, 5 miliardi sono già stati materialmente erogati alle imprese che avevano dei crediti nei confronti della Pubblica amministrazione”.

Questa stima, conclude il comunicato, non tiene conto degli importi già pagati dagli Enti locali e dalle Regioni grazie agli spazi finanziari resi disponibili sul Patto di stabilità interno.

Di più, Saccomanni annuncia l'impegno del Mef e della Ragioneria generale dello Stato a completare entro settembre la mappatura dei debiti effettivamente esigibili, con l'obiettivo di accelerare ulteriormente i rimborsi: “
stimiamo la possibilità di arrivare ad altri 10 miliardi entro fine anno”.
 
 
 
Lavoro
 
Istruzioni dall'Inps per il cumulo dei diversi periodi contributivi
Con la circolare n. 120 del 6 agosto 2013, condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota prot. n. 29/0002882 del 17 luglio 2013, l’Ente previdenziale detta le istruzioni per l’applicazione delle norme di cui alla Legge n. 228/2012 (legge di Stabilità 2013) in materia di trasferimento dei contributi verso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria da parte degli iscritti agli ex istituti di previdenza, cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 e senza diritto alla pensione.

Nello specifico, la Legge n. 228/2012, articolo 1, comma 238, ha previsto l’istituto della totalizzazione retributiva (in luogo della vecchia ricongiunzione abrogata dalla Legge 122/2010), che consente l’unificazione a titolo gratuito dei periodi contributivi, permettendo ai lavoratori in possesso di più contributi presso differenti gestioni previdenziali di unificarli per ottenere l’erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale.

Tale facoltà è riconosciuta esclusivamente per gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug per i quali è venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l'iscrizione alle citate casse senza diritto a pensione. Tali lavoratori possono, quindi, richiedere il trasferimento della contribuzione tra le diverse gestioni senza alcun onere aggiuntivo, presentando un’apposita istanza.

L’esercizio della facoltà della totalizzazione non dà, però, diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Ne deriva che, sia in sede di prima liquidazione che di ricostituzione della pensione, non potranno essere riconosciuti arretrati riferiti a periodi anteriori alla data della domanda per la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria.

La legge di Stabilità 2013 prevede, inoltre, una particolare facoltà di recesso dalle istanze di ricongiunzione presentate ai sensi della Legge n. 29/1979 (artt. 1 e 2). È prevista, infatti, la possibilità, entro un anno dall’entrata in vigore della Legge 228/2012, per i soggetti che hanno aderito alla ricongiunzione, di recedere dalla precedente operazione, con restituzione dell’onere, a condizione che contestualmente chiedano la costituzione di una nuova posizione assicurativa ai sensi delle nuove disposizioni normative. Ovviamente, tale facoltà è da considerarsi preclusa nei casi in cui l’operazione di ricongiunzione, ex articoli 1 e 2 della Legge n. 29/1979, abbia comportato la liquidazione del trattamento pensionistico.

Sempre in base alla Legge n. 228/2012 è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche un nuovo istituto di cumulo, che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive di quest’ultima, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione.

Questa facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti è finalizzata a consentire, ai lavoratori iscritti presso le forme di assicurazione indicate, di perfezionare il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia oppure il diritto ai trattamenti di inabilità e ai superstiti prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Per aderire al nuovo istituto di cumulo dei periodi assicurativi è necessario presentare un’apposita istanza. L’Inps spiega che tale domanda deve essere presentata all’ultimo ente previdenziale presso cui il lavoratore è stato iscritto, ossia dove risulta accreditata l'ultima contribuzione a suo favore. La domanda può essere avanzata dal lavoratore stesso oppure, in caso di decesso, dal suo avente causa. Accolta la domanda, la pensione unica, ma con oneri a carico di ciascuna gestione, sarà erogata dall'Inps.
 
 
Il decreto Isee ottiene il parere favorevole dal Parlamento
Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri diretto all'aggiornamento dell'Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente, dopo il parere positivo del 1° agosto da parte delle commissioni Finanze e Lavoro del Senato, ottiene il via libera con osservazioni anche dalle Commissioni riunite Finanze e Affari sociali della Camera.

Le osservazioni delle Commissioni sono orientate, tra l'altro, a:

- escludere dal campo di applicazione dell'Isee le prestazioni assicurate dai sistemi previdenziale e sanitario;

- rivalutare il trattamento delle persone con disabilità e non autosufficienti, dal momento che nel caso di reddito molto basso, seppur con beni patrimoniali, la detrazione Isee opererebbe non completamente;

- riportare la franchigia per i proprietari di casa in conto patrimonio, anziché in conto reddito;

- rivedere la franchigia sulla prima casa e quella massima di 10.000 euro ai fini della determinazione del valore del patrimonio mobiliare, per la tutela delle famiglie numerose.

Il decreto ora tornerà al Consiglio dei ministri per la fase finale e la relativa applicazione, prevista per gennaio 2014.
 
 
Ipotesi di accordo CCNL Lavanderie (Industria) del 19/06/2013
Il 19 giugno 2013 tra Assosistema e Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil è stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini. Il contratto decorre dal 1° luglio 2012 e scade il 30 giugno 2015.
 
 

 
 
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